Art. 1259.
(( (Potere disciplinare in caso di perdita della nave).)) (( Nel caso di perdita della nave coloro che ne componevano l'equipaggio restano soggetti alle norme disciplinari fino a quando sono alle dipendenze del comandante, per le operazioni di ricupero))
(( (Potere disciplinare in caso di perdita della nave).)) (( Nel caso di perdita della nave coloro che ne componevano l'equipaggio restano soggetti alle norme disciplinari fino a quando sono alle dipendenze del comandante, per le operazioni di ricupero))