Sentenza 11 novembre 2022
Massime • 1
Il termine di trenta giorni stabilito a pena di decadenza dall'art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen. per presentare richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale, decorre, in caso di estradizione dall'estero che si concluda non con la consegna ma con il rigetto di essa, quantomeno dal momento in cui la richiesta di consegna è rigettata e il condannato rimesso in libertà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2022, n. 9842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9842 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2022 |
Testo completo
09842-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.1557 Giorgio Fidelbo Presidente C.C. 11/11/2022 Enrico Gallucci Benedetto Paternò Raddusa R.G.N. 25799/2022 Paola Di Nicola Travaglini Pietro Silvestri Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da IN AZ, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Milano il 04/05/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile perché tardiva la richiesta proposta da IN AZ il 6.09.2021 con cu era stata chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza n. 11385 del 12.12.2002 emessa dal Tribunale di Milano.
2. Ha proposto ricorso per cassazione IN articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge quanto all'art. 175, comma 2 bis, cod. proc. pen., e vizio di motivazione. Si assume che il termine entro cui la richiesta di restituzione del termine deve essere proposta decorre dal giorno in cui il condannato abbia effettiva conoscenza del provvedimento ma, nel caso di estradizione, detto termine decorrerebbe dalla consegna dall'estero. Sarebbe dunque errato l'assunto della Corte di appello secondo cui, nel caso di specie, la seconda parte del comma 2 bis dell'art. 175 cod. proc. pen. non sarebbe applicabile in quanto la procedura di estradizione, iniziata con l'arresto provvisorio in Albania del ricorrente, non si sarebbe conclusa con la consegna. Il ricorrente, si argomenta, era stato arrestato il 21.5.2019 in Albania a fini estradizionali e in tale circostanza sarebbe venuto a conoscenza della sentenza per la cui impugnazione si chiede la restituzione del termine;
IN era stato tuttavia rimesso in libertà il successivo 23 maggio e la richiesta di estradizione rigettata. Secondo la Corte, dunque, pur non essendoci stata consegna, il termine per la restituzione del termine sarebbe decorso dal 23.5.2019. Evidenzia invece il ricorrente che: a) la richiesta di estradizione fu rigettata perché secondo l'Autorità Giudiziaria Albanese risultava prescritta la pena inflitta;
b) lo Stato italiano avrebbe poi reiterato la richiesta di estradizione il 2.3.2021 e detta richiesta sarebbe ancora "verosimilmente" pendente. Si aggiunge che se è vero che IN venne a conoscenza del provvedimento, cioè della sentenza, il 21.5.2019 nondimeno il termine decorerebbe dal trasferimento in Italia non ancora avvenuto. Dunque una richiesta di restituzione nel termine tempestiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
2. Non è in contestazione che il ricorrente: a) dal 21.5.2019 fosse a conoscenza della sentenza di condanna n. 11385/2002 emessa dal Tribunale di Milano il 12.12.2002; b) che il procedimento di estradizione si concluse con il rigetto della richiesta di consegna e con la rimessione il libertà del ricorrente;
c) la richiesta di rimessione in termine è stata presentata il 6.9.2021. Sulla base di tali dati di presupposizione, assume il ricorrente che la richiesta sarebbe tempestiva ai sensi dell'art. 175, comma 2 bis, cod. proc. pen.
3. L'art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen. prevede che, in caso di estradizione dall'estero, il termine di trenta giorni stabilito a pena di decadenza per la presentazione 2 della richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale decorre dalla consegna del condannato». La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il termine per presentare richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale decorre in ogni caso, per la persona che al momento della notificazione della stessa si trovi in stato di custodia all'estero, dal trentesimo giorno a partire dalla data della consegna allo Stato, indipendentemente dal già avvenuto decorso di trenta giorni dal momento di avvenuta conoscenza della sentenza (Sez. 5, n. 8464 del 24/01/2020, Nure, Rv. 278661; Sez. 4, n. 4904 del 27/11/2014, dep. 2015, Lamcja, Rv. 262027; Sez. 3, n. 2320 del 21/11/2012, dep. 2013, S, Rv. 254167). Si tratta di una interpretazione fondata sulla esigenza di garantire alla persona detenuta in territorio estero, e, dunque, in condizione di maggiore difficoltà, la possibilità di esercitare pienamente le proprie difese, e, si assume, solo dopo essere giunta nel territorio dello Stato. La Corte di cassazione ha tuttavia già avuto occasione di precisare, in un caso del tutto sovrapponibile a quello per cui si procede, come la ratio della disposizione legislativa indicata non sia configurabile anche quando la procedura di estradizione non si concluda con la consegna ma con il rigetto della richiesta di estradizione e con la rimessione in libertà dell'interessato, atteso che in tal caso non vi sono ragioni per ritenere sussistenti quelle condizioni di maggiori difficoltà di cui si è detto (Sez. 3, n. 23017 del 27/05/2020, Ramirez, Rv. 279707) e, dunque, per escludere che il termine per proporre la richiesta di restituzione nel termine decorra quantomeno dal momento in cui richiesta di consegna è rigettata e l'interessato è rimesso in libertà. In generale si è escluso che l'assenza dell'imputato dal territorio nazionale rappresenti una condizione genericamente ostativa dei diritti di difesa o, addirittura, una causa di forza maggiore che impedisca il compimento di un atto, tenuto conto, ad esempio, che la facoltà di proporre impugnazione può essere esercitata dall'imputato anche mediante deposito dell'atto presso un agente consolare all'estero, che ne cura la trasmissione alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 582, comma 2, cod. proc. pen.), o spedendo l'atto per raccomandata, così come previsto dall'art.583 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 19219 del 2/03/2017, Cobo, Rv. 270029). Nel caso di specie, non è in contestazione che il ricorrente fosse stato rimesso in libertà, avesse conoscenza del provvedimento, che il procedimento di estradizione si era concluso con il rigetto della domanda di consegna al punto che lo Stato italiano aveva avanzato il 2.3.2021 una nuova richiesta di estradizione e che non è chiaro nemmeno se, allo stato, vi sia una procedura di estradizione. Dunque una richiesta di rimessione in termine tardivamente proposta e correttamente ritenuta inammissibile. 3 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, l'11/11/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo Pietro Silvestri Jill Depositato in Cancelleria 08 MAR 2023 A DI CA M E R oggi, P U CFUNZIONARIO GIUDIZIARIO TO Cirimele IL 4