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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 3382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3382 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
n. 5039/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di LI
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Michele Magliulo Presidente dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore dott.ssa Monica Cacace Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 5039/2022
promossa da:
, CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
EL RR NZ
APPELLANTE
Contro
, CF: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. VERNILLO NICOLA e dall'avv. POLITI ALBERTO
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da conclusioni formulate all'udienza collegiale del
15.05.2025 e comparse conclusionali depositate in atti ex art. 190 cpc.
pagina 1 di 8 Con ricorso presentato innanzi al Tribunale di Benevento ex art. 702 bis c.p.c.
, in qualità di intestatario dei seguenti buoni fruttiferi Controparte_1
postali: 1) BFP n.153 di £. 500.000 emesso il 15.09.1988, serie Q;
2) BFP n.
154 di £. 500.000, emesso il 15.09.1988, serie Q;
3) BFP n. 140 di £. 1.000.000, emesso il 23.04.1988, serie Q;
4) BFP n. 197 di £. 1.000.000, emesso il
01.07.1988, serie Q;
5) BFP n. 57 di £. 2.000.000, emesso il 13.01.1988, serie
Q; 6) BFP n. 68 di £.
2.000.000 emesso il 23.02.1988, serie Q;
7) BFP n.04 di £.
2.000.000, emesso il 18.06.1987, serie Q;
8) BFP n.50 di £. 2.000.000, emesso il 22.12.1987, serie Q;
9) BFP n. 03 di £. 2.000.000, emesso il 18.06.1987, serie
Q; 10) BFP n. 30 di £. 1.000.000, emesso il 18.06.1987, serie Q, citava in giudizio per ottenere il pagamento della somma di € Parte_1
9.200,94, pari alla differenza tra quanto già ottenuto in sede di liquidazione dei buoni postali (pari ad €. 68.726,7) e quanto ritenuto effettivamente dovuto (pari ad €. 77.927,64) in virtù del prospetto tabellare riportato sul retro dei titoli, avuto riguardo agli interessi maturati dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno solare così come stabiliti all'atto della sottoscrizione dei Buoni secondo la normativa vigente.
A sostegno del ricorso adduceva sostanzialmente l'errore a ribasso di
[...]
nella quantificazione degli interessi maturati su tali BPF dal 21° al 30 ° Pt_1
anno solare successivi alla data di emissione, laddove per tale periodo non aveva applicato l'importo fisso bimestrale indicato sul retro dei predetti buoni postali (corrispondente al tasso annuale massimo raggiunto dal titolo al 20 ° anno), ma un importo più basso a causa dell'applicazione di detto saggio annuale massimo di interesse raggiunto dal titolo non già sul montante maturato al 20 ° anno ricavabile dal buono postale, ma su un montante di ammontare inferiore determinato detraendo annualmente, con riferimento al primo ventennio, dagli interessi annuali maturati secondo il tasso indicato sul buono, e da capitalizzare a partire dall'anno seguente, la ritenuta di imposta di legge pagina 2 di 8 annuale del 12,50 %, laddove invece, a suo dire, gli interessi annuali maturati avrebbero dovuti essere capitalizzati annualmente al lordo e non al netto di detta ritenuta di imposta, da applicarsi invece in unica soluzione al momento dell'incasso sugli interessi globalmente maturati a quella data secondo il principio “di cassa” e non “di competenza”.
Si costituiva che adduceva, di contro, la erroneità del Parte_1
conteggio invocato dal ricorrente a sostegno della sua pretesa di maggiori interessi asseritamente dovuti per il periodo dal 21 ° al 30 ° anno successivi alla data di emissione dei buoni, evidenziando come il calcolo non poteva fondarsi sul montante determinato in base all'importo degli interessi bimestrali di cui al timbro posto a tergo dei BPF (corrispondente al tasso annuale massimo raggiunto dal titolo al 20 ° anno), in quanto tale montante era errato poiché stabilito tenendo conto degli interessi maturati nei primi 20 anni al lordo e non al netto della ritenuta fiscale dovuta per legge, ovvero non defalcati della detta ritenuta fiscale annua del 12,50 %, così come invece imposto dal DM Min.
Tesoro del 23.06.1997, pubbl. nella G.U. n. 145/1997, il quale stabiliva invece che “per i buoni FP delle serie ordinarie contraddistinte dalle lettere Q, R, e S emessi fino al 31.12.1996 gli interessi continueranno per i primi venti anni ad essere capitalizzati al netto della ritenuta fiscale”.
Sosteneva dunque che la somma dovuta a titolo di interessi per detto ultimo decennio (dal 21° al 30 ° anno) era quella già corrisposta da al Parte_1
ricorrente e determinata in base al proprio conteggio, ovvero applicando sempre il saggio di interesse legale massimo raggiunto dal buono al 20° anno, ma su un montante inferiore ovvero calcolato, come già detto, capitalizzando ogni fine anno gli interessi annuali maturati nell'anno non al lordo ma al netto della ritenuta fiscale, cioè previa sottrazione dal loro ammontare della ritenuta fiscale annua del 12,50 % in conformità dell'espressa disposizione di cui DM Min.
pagina 3 di 8 Tesoro del 23.06.1997 valevole anche per i buoni postali della serie Q di cui è causa.
Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso proposto dagli istanti.
Con ordinanza ex art. 702 ter cpc n. cronol. 5106/2023 del 17.08.2023 il
Tribunale di Benevento, espletata CTU, accoglieva il ricorso dell'utente ritenendo corretto il conteggio eseguito dall'ausiliario che per gli anni dal 1° al
20° avrebbe esattamente applicato gli interessi annuali previsti a tergo dei BPF in regime di capitalizzazione semplice per ogni bimestre ed in regime di capitalizzazione composta alla fine di ogni anno al netto della ritenuta fiscale di legge del 12,50 %, e per gli anni dal 21° al 30° avrebbe esattamente determinato gli interessi sempre al tasso massimo raggiunto dal BPF al 20° anno, ma in regime di capitalizzazione semplice, partendo dal valore nominale riportato sul buono e quantificandoli al netto della ritenuta fiscale del 12,50 %”.
Avverso detta ordinanza proponeva appello denunciando Parte_1
l'errore del giudice di primo grado in relazione al calcolo degli interessi dovuti per il periodo dal 21° al 30° anno in quanto il conteggio del CTU, recepito e fatto proprio dal Tribunale, per le ragioni già dedotte in primo grado ed innanzi riportate, non sarebbe stato corretto laddove per detto periodo si determinavano gli interessi dovuti sulla base di un montante, maturato alla fine del 20° anno, errato perché stabilito e indicato sul titolo a seguito della capitalizzazione annuale degli interessi al lordo della ritenuta fiscale del 12,50 % e non già al netto della stessa,.
Nel reiterare, dunque, sostanzialmente le difese già articolate sul punto in primo grado chiedeva, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'ordinanza impugnata, rigettarsi la domanda proposta dal ricorrente con vittoria di spese processuali.
pagina 4 di 8 Si costituiva ritualmente l'appellato deducendo la correttezza della ordinanza definitoria di primo grado per le ragioni esposte in comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede che sostanzialmente riproducono le argomentazioni poste a fondamento del ricorso originario introduttivo del giudizio.
Concludeva pertanto per il rigetto dell'appello con vittoria di spese processuali.
L'appello di è fondato e va accolto con conseguente riforma della Parte_1
ordinanza impugnata di primo grado e rigetto della domanda di pagamento della differenza proposta in primo grado dal . CP_1
È opportuno in via preliminare ribadire che oggetto del contendere è soltanto il criterio da seguire per la determinazione degli interessi maturati dal 21° al 30° anno successivi alla data di emissione dei buoni postali fruttiferi ed il loro ammontare. Difatti per quanto concerne le somme dovute per i primi venti anni di durata dei buoni in oggetto, tutti appartenenti alla serie Q, non vi è contestazione in merito ai criteri di calcolo degli interessi maturati determinati secondo il tasso indicato per detta serie a tergo dei buoni medesimi, conformemente alle risultanze della stessa CTU.
Ciò premesso va invece condivisa nel merito la censura mossa da
[...]
alla decisione del primo giudice con riguardo agli importi dovuti a Parte_1
titolo di interessi per il periodo dal 21° al 30 ° anno solare.
Difatti secondo quanto correttamente eccepito da ma non Parte_1
recepito in sede di CTU, e conformemente all'orientamento già più volte espresso da questa stessa sezione della Corte d'Appello di LI (vedi tra le altre sentenze nn. 5171/2024 e 5168/ 2024 del 18.12.2024), per il calcolo degli interessi dovuti dal 21° al 30° anno solare (senza più capitalizzazione annuale ed al tasso massimo raggiunto da ogni buono al 20° anno) il montante, ovvero la base del conteggio, avrebbe dovuto essere quello maturato alla fine del 20°
pagina 5 di 8 anno a seguito della capitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta fiscale del 12,50 % e non già al lordo della stessa, in quanto il regime a riguardo applicabile a detti buoni della serie Q è quello introdotto dal DM Min.
Tesoro del 23.06.1997, pubbl. nella G.U. n. 145/1997, che all'art. 7 stabilisce con portata retroattiva che “per i buoni FP delle serie ordinarie contraddistinte dalle lettere Q, R, e S emessi fino al 31.12.1996 gli interessi continueranno per i primi venti anni ad essere capitalizzati al netto della ritenuta fiscale”
È infine opportuno precisare in proposito che, secondo il consolidato e costante orientamento espresso sia dalla Corte di Cassazione a SSUU con sentenza n.
3963/2019, che dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 26/2020, i decreti ministeriali attuativi della delega di cui all'art. 173 DPR 156/1973, tra cui rientra anche il citato DM Tesoro del 23.06.1997, hanno il potere di integrare il contratto relativo ai buoni postali fruttiferi in virtù dell'art. 1339 cc secondo cui le clausole ed i prezzi di beni e servizi imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti (cd. potere di etero regolamentazione del contratto), per cui non vi è dubbio sulla efficacia cogente del DM 1997 in oggetto ove ha espressamente previsto che gli interessi maturati per i buoni della serie Q, come quelli oggetto di causa, vadano capitalizzati per i primi venti anni al netto della ritenuta fiscale (e non già al lordo secondo il criterio invece recepito nel prospetto posto a tergo dei BPF serie Q anche per la determinazione degli interessi dovuti dal 21° al 30° anno solare). A conferma di quanto sopra va sottolineato il costante principio espresso dalla
Suprema Corte (vedi Cass. sent. n. 27809/2005, e Cass. ordinanze nn. 4384,
4748, 4751 e 4763 del 2022) secondo cui i buoni fruttiferi sono documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 cc e non titoli di credito e tale natura giuridica è compatibile con una modifica unilaterale delle condizioni riportate sui loro moduli operata da un provvedimento normativo di natura secondaria.
pagina 6 di 8 Inoltre, nella detta sentenza a SSUU n. 3963/2019 la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del potere di variazione anche in peius prevista attraverso il predetto meccanismo della delega dall'art. 173 DPR
156/1973, ha statuito che in tema di buoni postali fruttiferi la disciplina contenuta nel poi abrogato art. 173 DPR 156/1973, come novellato dall'art. 1 DL 460/1974 convertito in Legge 588/1974, che per l'appunto consentiva variazioni anche “in peius” del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, continua a trovare applicazione per i rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore del
DM Tesoro del 19.12.2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice dell'art. 173 DPR 156/73 di cui all'art. 7 comma 3 D.lgs 284/1999, atteso che quest'ultima da un lato aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriormente vigenti ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni postali fruttiferi e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare anche l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva evidentemente configurato una previsione di contenuto adattativo e facoltativo e non vincolante per il decreto ministeriale, per cui l'art. 9 del citato DM 19.12.2000, nel ribadire che i buoni postali fruttiferi delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore (tra cui rientra la serie
Q oggetto di causa) restano soggetti alla previgente disciplina (ovvero con riguardo ai buoni postali oggetto di causa a quella di cui all'art. 7 del DM Tesoro del 23.06.1997), non si è quindi posto in conflitto con una norma di rango superiore.
Considerati i perduranti contrasti e mutamenti di indirizzo ancora esistenti, soprattutto nella giurisprudenza di merito, rispetto alle complesse questioni dirimenti affrontate nel presente giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione tra le parti delle spese processuali di pagina 7 di 8 entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc e Corte Cost. sent.
n. 77/2018.
P.Q.M.
La Corte di Appello di LI – settima sezione civile - definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto, proposto avverso la ordinanza resa ex art. 702 ter cpc dal Tribunale di Benevento, repert. n. 2691/2022 del 21.10.2022, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in totale riforma della impugnata ordinanza, rigetta la domanda di pagamento proposta da nei confronti Controparte_1
di ; Parte_1
2) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in LI il 26.06.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott. Michele Magliulo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di LI
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Michele Magliulo Presidente dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore dott.ssa Monica Cacace Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 5039/2022
promossa da:
, CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
EL RR NZ
APPELLANTE
Contro
, CF: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. VERNILLO NICOLA e dall'avv. POLITI ALBERTO
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da conclusioni formulate all'udienza collegiale del
15.05.2025 e comparse conclusionali depositate in atti ex art. 190 cpc.
pagina 1 di 8 Con ricorso presentato innanzi al Tribunale di Benevento ex art. 702 bis c.p.c.
, in qualità di intestatario dei seguenti buoni fruttiferi Controparte_1
postali: 1) BFP n.153 di £. 500.000 emesso il 15.09.1988, serie Q;
2) BFP n.
154 di £. 500.000, emesso il 15.09.1988, serie Q;
3) BFP n. 140 di £. 1.000.000, emesso il 23.04.1988, serie Q;
4) BFP n. 197 di £. 1.000.000, emesso il
01.07.1988, serie Q;
5) BFP n. 57 di £. 2.000.000, emesso il 13.01.1988, serie
Q; 6) BFP n. 68 di £.
2.000.000 emesso il 23.02.1988, serie Q;
7) BFP n.04 di £.
2.000.000, emesso il 18.06.1987, serie Q;
8) BFP n.50 di £. 2.000.000, emesso il 22.12.1987, serie Q;
9) BFP n. 03 di £. 2.000.000, emesso il 18.06.1987, serie
Q; 10) BFP n. 30 di £. 1.000.000, emesso il 18.06.1987, serie Q, citava in giudizio per ottenere il pagamento della somma di € Parte_1
9.200,94, pari alla differenza tra quanto già ottenuto in sede di liquidazione dei buoni postali (pari ad €. 68.726,7) e quanto ritenuto effettivamente dovuto (pari ad €. 77.927,64) in virtù del prospetto tabellare riportato sul retro dei titoli, avuto riguardo agli interessi maturati dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno solare così come stabiliti all'atto della sottoscrizione dei Buoni secondo la normativa vigente.
A sostegno del ricorso adduceva sostanzialmente l'errore a ribasso di
[...]
nella quantificazione degli interessi maturati su tali BPF dal 21° al 30 ° Pt_1
anno solare successivi alla data di emissione, laddove per tale periodo non aveva applicato l'importo fisso bimestrale indicato sul retro dei predetti buoni postali (corrispondente al tasso annuale massimo raggiunto dal titolo al 20 ° anno), ma un importo più basso a causa dell'applicazione di detto saggio annuale massimo di interesse raggiunto dal titolo non già sul montante maturato al 20 ° anno ricavabile dal buono postale, ma su un montante di ammontare inferiore determinato detraendo annualmente, con riferimento al primo ventennio, dagli interessi annuali maturati secondo il tasso indicato sul buono, e da capitalizzare a partire dall'anno seguente, la ritenuta di imposta di legge pagina 2 di 8 annuale del 12,50 %, laddove invece, a suo dire, gli interessi annuali maturati avrebbero dovuti essere capitalizzati annualmente al lordo e non al netto di detta ritenuta di imposta, da applicarsi invece in unica soluzione al momento dell'incasso sugli interessi globalmente maturati a quella data secondo il principio “di cassa” e non “di competenza”.
Si costituiva che adduceva, di contro, la erroneità del Parte_1
conteggio invocato dal ricorrente a sostegno della sua pretesa di maggiori interessi asseritamente dovuti per il periodo dal 21 ° al 30 ° anno successivi alla data di emissione dei buoni, evidenziando come il calcolo non poteva fondarsi sul montante determinato in base all'importo degli interessi bimestrali di cui al timbro posto a tergo dei BPF (corrispondente al tasso annuale massimo raggiunto dal titolo al 20 ° anno), in quanto tale montante era errato poiché stabilito tenendo conto degli interessi maturati nei primi 20 anni al lordo e non al netto della ritenuta fiscale dovuta per legge, ovvero non defalcati della detta ritenuta fiscale annua del 12,50 %, così come invece imposto dal DM Min.
Tesoro del 23.06.1997, pubbl. nella G.U. n. 145/1997, il quale stabiliva invece che “per i buoni FP delle serie ordinarie contraddistinte dalle lettere Q, R, e S emessi fino al 31.12.1996 gli interessi continueranno per i primi venti anni ad essere capitalizzati al netto della ritenuta fiscale”.
Sosteneva dunque che la somma dovuta a titolo di interessi per detto ultimo decennio (dal 21° al 30 ° anno) era quella già corrisposta da al Parte_1
ricorrente e determinata in base al proprio conteggio, ovvero applicando sempre il saggio di interesse legale massimo raggiunto dal buono al 20° anno, ma su un montante inferiore ovvero calcolato, come già detto, capitalizzando ogni fine anno gli interessi annuali maturati nell'anno non al lordo ma al netto della ritenuta fiscale, cioè previa sottrazione dal loro ammontare della ritenuta fiscale annua del 12,50 % in conformità dell'espressa disposizione di cui DM Min.
pagina 3 di 8 Tesoro del 23.06.1997 valevole anche per i buoni postali della serie Q di cui è causa.
Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso proposto dagli istanti.
Con ordinanza ex art. 702 ter cpc n. cronol. 5106/2023 del 17.08.2023 il
Tribunale di Benevento, espletata CTU, accoglieva il ricorso dell'utente ritenendo corretto il conteggio eseguito dall'ausiliario che per gli anni dal 1° al
20° avrebbe esattamente applicato gli interessi annuali previsti a tergo dei BPF in regime di capitalizzazione semplice per ogni bimestre ed in regime di capitalizzazione composta alla fine di ogni anno al netto della ritenuta fiscale di legge del 12,50 %, e per gli anni dal 21° al 30° avrebbe esattamente determinato gli interessi sempre al tasso massimo raggiunto dal BPF al 20° anno, ma in regime di capitalizzazione semplice, partendo dal valore nominale riportato sul buono e quantificandoli al netto della ritenuta fiscale del 12,50 %”.
Avverso detta ordinanza proponeva appello denunciando Parte_1
l'errore del giudice di primo grado in relazione al calcolo degli interessi dovuti per il periodo dal 21° al 30° anno in quanto il conteggio del CTU, recepito e fatto proprio dal Tribunale, per le ragioni già dedotte in primo grado ed innanzi riportate, non sarebbe stato corretto laddove per detto periodo si determinavano gli interessi dovuti sulla base di un montante, maturato alla fine del 20° anno, errato perché stabilito e indicato sul titolo a seguito della capitalizzazione annuale degli interessi al lordo della ritenuta fiscale del 12,50 % e non già al netto della stessa,.
Nel reiterare, dunque, sostanzialmente le difese già articolate sul punto in primo grado chiedeva, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'ordinanza impugnata, rigettarsi la domanda proposta dal ricorrente con vittoria di spese processuali.
pagina 4 di 8 Si costituiva ritualmente l'appellato deducendo la correttezza della ordinanza definitoria di primo grado per le ragioni esposte in comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede che sostanzialmente riproducono le argomentazioni poste a fondamento del ricorso originario introduttivo del giudizio.
Concludeva pertanto per il rigetto dell'appello con vittoria di spese processuali.
L'appello di è fondato e va accolto con conseguente riforma della Parte_1
ordinanza impugnata di primo grado e rigetto della domanda di pagamento della differenza proposta in primo grado dal . CP_1
È opportuno in via preliminare ribadire che oggetto del contendere è soltanto il criterio da seguire per la determinazione degli interessi maturati dal 21° al 30° anno successivi alla data di emissione dei buoni postali fruttiferi ed il loro ammontare. Difatti per quanto concerne le somme dovute per i primi venti anni di durata dei buoni in oggetto, tutti appartenenti alla serie Q, non vi è contestazione in merito ai criteri di calcolo degli interessi maturati determinati secondo il tasso indicato per detta serie a tergo dei buoni medesimi, conformemente alle risultanze della stessa CTU.
Ciò premesso va invece condivisa nel merito la censura mossa da
[...]
alla decisione del primo giudice con riguardo agli importi dovuti a Parte_1
titolo di interessi per il periodo dal 21° al 30 ° anno solare.
Difatti secondo quanto correttamente eccepito da ma non Parte_1
recepito in sede di CTU, e conformemente all'orientamento già più volte espresso da questa stessa sezione della Corte d'Appello di LI (vedi tra le altre sentenze nn. 5171/2024 e 5168/ 2024 del 18.12.2024), per il calcolo degli interessi dovuti dal 21° al 30° anno solare (senza più capitalizzazione annuale ed al tasso massimo raggiunto da ogni buono al 20° anno) il montante, ovvero la base del conteggio, avrebbe dovuto essere quello maturato alla fine del 20°
pagina 5 di 8 anno a seguito della capitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta fiscale del 12,50 % e non già al lordo della stessa, in quanto il regime a riguardo applicabile a detti buoni della serie Q è quello introdotto dal DM Min.
Tesoro del 23.06.1997, pubbl. nella G.U. n. 145/1997, che all'art. 7 stabilisce con portata retroattiva che “per i buoni FP delle serie ordinarie contraddistinte dalle lettere Q, R, e S emessi fino al 31.12.1996 gli interessi continueranno per i primi venti anni ad essere capitalizzati al netto della ritenuta fiscale”
È infine opportuno precisare in proposito che, secondo il consolidato e costante orientamento espresso sia dalla Corte di Cassazione a SSUU con sentenza n.
3963/2019, che dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 26/2020, i decreti ministeriali attuativi della delega di cui all'art. 173 DPR 156/1973, tra cui rientra anche il citato DM Tesoro del 23.06.1997, hanno il potere di integrare il contratto relativo ai buoni postali fruttiferi in virtù dell'art. 1339 cc secondo cui le clausole ed i prezzi di beni e servizi imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti (cd. potere di etero regolamentazione del contratto), per cui non vi è dubbio sulla efficacia cogente del DM 1997 in oggetto ove ha espressamente previsto che gli interessi maturati per i buoni della serie Q, come quelli oggetto di causa, vadano capitalizzati per i primi venti anni al netto della ritenuta fiscale (e non già al lordo secondo il criterio invece recepito nel prospetto posto a tergo dei BPF serie Q anche per la determinazione degli interessi dovuti dal 21° al 30° anno solare). A conferma di quanto sopra va sottolineato il costante principio espresso dalla
Suprema Corte (vedi Cass. sent. n. 27809/2005, e Cass. ordinanze nn. 4384,
4748, 4751 e 4763 del 2022) secondo cui i buoni fruttiferi sono documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 cc e non titoli di credito e tale natura giuridica è compatibile con una modifica unilaterale delle condizioni riportate sui loro moduli operata da un provvedimento normativo di natura secondaria.
pagina 6 di 8 Inoltre, nella detta sentenza a SSUU n. 3963/2019 la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del potere di variazione anche in peius prevista attraverso il predetto meccanismo della delega dall'art. 173 DPR
156/1973, ha statuito che in tema di buoni postali fruttiferi la disciplina contenuta nel poi abrogato art. 173 DPR 156/1973, come novellato dall'art. 1 DL 460/1974 convertito in Legge 588/1974, che per l'appunto consentiva variazioni anche “in peius” del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, continua a trovare applicazione per i rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore del
DM Tesoro del 19.12.2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice dell'art. 173 DPR 156/73 di cui all'art. 7 comma 3 D.lgs 284/1999, atteso che quest'ultima da un lato aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriormente vigenti ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni postali fruttiferi e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare anche l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva evidentemente configurato una previsione di contenuto adattativo e facoltativo e non vincolante per il decreto ministeriale, per cui l'art. 9 del citato DM 19.12.2000, nel ribadire che i buoni postali fruttiferi delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore (tra cui rientra la serie
Q oggetto di causa) restano soggetti alla previgente disciplina (ovvero con riguardo ai buoni postali oggetto di causa a quella di cui all'art. 7 del DM Tesoro del 23.06.1997), non si è quindi posto in conflitto con una norma di rango superiore.
Considerati i perduranti contrasti e mutamenti di indirizzo ancora esistenti, soprattutto nella giurisprudenza di merito, rispetto alle complesse questioni dirimenti affrontate nel presente giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione tra le parti delle spese processuali di pagina 7 di 8 entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc e Corte Cost. sent.
n. 77/2018.
P.Q.M.
La Corte di Appello di LI – settima sezione civile - definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto, proposto avverso la ordinanza resa ex art. 702 ter cpc dal Tribunale di Benevento, repert. n. 2691/2022 del 21.10.2022, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in totale riforma della impugnata ordinanza, rigetta la domanda di pagamento proposta da nei confronti Controparte_1
di ; Parte_1
2) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in LI il 26.06.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott. Michele Magliulo
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