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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/07/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Adele Foresta Presidente
Dott. Giuseppe Perri Consigliere
Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere rel.
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 965/2024 V.G., vertente
TRA
(c.f.: ), nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Stalettì (CZ), alla via
Chiesa Madre n. 20, presso lo studio dell'avv. Gregorio Tassone del foro di AR (c.f.:
[...]
), che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata in calce all'atto di appello;
C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f.: ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 CodiceFiscale_3 residente a [...], elettivamente domiciliato in
EZ TE (CZ), alla via Federico Nicotera n. 29, presso lo studio dell'avv. Roberto Battimelli
(c.f.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata in calce alla CodiceFiscale_4 comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
NONCHE'
(c.f.: ), nato a [...] ora EZ TE (CZ), il CP_2 CodiceFiscale_5
18.10.1964 e residente in [...], elettivamente domiciliato in
EZ TE (CZ), alla via XX Settembre n. 3, presso lo studio dell'avv. Anna Prezioso del Foro di EZ TE (c.f.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura CodiceFiscale_6 rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
1 APPELLATO
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di AR;
INTERVENTORE NECESSARIO
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante, : “All'Ecc.ma Corte D'Appello di AR, respinta ogni Parte_1 contraria domanda, eccezione e deduzione, previa fissazione dell'udienza di comparizione e trattazione, di volere accogliere le seguenti conclusioni: - Accogliere, per gli esposti motivi, la presente impugnazione e riformare e/o annullare la gravata sentenza n. 703/2024, emessa dal
Tribunale di EZ TE, in composizione collegiale, Presidente estensore Dott. Giovanni
Garofalo, in data 16.07.2024, pubblicata in data 22.07.2024, a conclusione della causa civile n.
288/2024 R.G., notificata in data 23.07.2024, previo ogni opportuno provvedimento o declaratoria occorrenda, acquisito il fascicolo di primo grado, e così statuire: - Rigettare le richieste avanzate dal Sig. nel presente giudizio perché inammissibili e/o improcedibili e/o Controparte_1 inaccoglibili, in quanto prive dei presupposti di legge di cui agli artt. 438 e 439 c.c., e non suffragate da adeguate prove documentali, per come dedotto, eccepito e richiesto anche nel precedente grado di giudizio;
- In subordine, nella malaugurata ipotesi si dovessero accogliere le richieste dell'alimentando, disporre/ordinare il pagamento degli alimenti, da quantificarsi ai sensi dell'art.
439 c.c., nella misura minima ritenuta di giustizia, nei soli confronti del FR RM CP_2
il quale non vi si è opposto, e tenere indenne da tale obbligo il Sig. vista la
[...] Parte_1 sua attuale precaria situazione reddituale. Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi al sottoscritto avvocato ex art. 93 c.p.c.”;
per l'appellato, : “Voglia l'ill.ma Corte di Appello adita, respingere Controparte_1
l'appello proposto dal sig. e preliminarmente dichiarare l'appello proposto Parte_1 inammissibile/nullo per i motivi adotti in premessa;
Secondariamente e nel merito, rigettare lo stesso poiché infondato in fatto ed in diritto con conferma della sentenza impugnata;
Con vittoria di spese legale”;
per l'appellato, “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respingere l'appello CP_2 proposto dal sig. e dichiarare l'appello proposto infondato in fatto ed in diritto, Parte_1 rigettare lo stesso con conferma della sentenza impugnata, evidenziando come il già CP_2 da diversi anni provvede da solo al sostentamento del FR con accrediti mensili CP_1 secondo le proprie necessità. Con vittoria di spese legale da distrarsi ex art. 93 cpc a favore del procuratore costituito”;
2 per il P.G.: “Si esprime parere contrario all'accoglimento dell'appello, in quanto la sentenza impugnata, sui punti censurati, è congruamente motivata.”.
RILEVATO IN FATTO
1. Sulla scorta degli atti di causa la vicenda processuale all'esame della Corte può sintetizzarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 15 marzo 2024, ha convenuto in giudizio, Controparte_1 dinanzi al Tribunale di EZ TE, e , deducendo quanto segue: CP_2 Parte_1
- di essere FR RM dei convenuti e , tutti nati dall'unione CP_2 Parte_1 coniugale tra i defunti e;
Persona_1 Parte_2
- che entrambi i genitori sono deceduti in EZ TE: il padre in data Persona_1
16.11.2015 e la madre in data 20.8.2018; Parte_2
- che il ricorrente non si è mai coniugato né ha avuto figli, e pertanto i convenuti sono gli unici soggetti legittimati passivi rispetto alle istanze formulate nel presente ricorso;
- che il ricorrente versa in una grave condizione di bisogno, determinata da una patologia psichiatrica (Psicosi Paranoide Psicogena) e dalla conseguente totale incapacità di produrre reddito, non avendo mai svolto attività lavorativa, essendosi sempre dedicato, unitamente ai propri genitori, alla gestione e manutenzione dei terreni agricoli di famiglia;
- che non percepisce alcuna forma di assistenza pubblica o reddito da altre fonti, e che unico beneficio di cui ha goduto fino ad oggi è costituito dall'abitazione familiare nella quale ha sempre risieduto;
- che, nonostante i genitori abbiano lasciato un cospicuo patrimonio ereditario, comprendente beni immobili e disponibilità liquide, l'eredità è rimasta indivisa e di fatto inutilizzabile a causa dei contrasti insorti tra i fratelli in ordine alla sua divisione;
- che, in considerazione del proprio stato di bisogno e della favorevole condizione economica dei resistenti, ha formalmente richiesto agli stessi la corresponsione degli alimenti;
- che, in particolare, il FR ha prestato servizio quale dipendente pubblico presso il CP_2
Corpo della Guardia di Finanza, mentre l'altro FR, , laureato in economica e commercio, Pt_1 esercita la professione di dottore commercialista e beneficia dell'uso esclusivo di un immobile facente parte dell'asse ereditario, situato al piano superiore dell'abitazione familiare.
Sulla base di tali premesse, il ricorrente ha chiesto di: 1) accertare e dichiarare che solo i convenuti siano da considerarsi parenti stretti del ricorrente e, conseguentemente, legittimati passivi ai sensi degli art. 438 e 439 c.c.; 2) accogliere la richiesta di mantenimento alimentare avanzata dal ricorrente nei confronti dei fratelli convenuti, in parti uguali, determinando lo stesso,
3 complessivamente, nell'importo di euro 400,00 mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT, da corrispondersi sempre, in via anticipata entro il 5 di ogni mese. Con vittoria di spese.
Ai fini istruttori, il ricorrente ha chiesto l'escussione dei medici che lo hanno avuto in cura, al fine di accertare il proprio stato di salute e la conseguente incapacità di produrre reddito.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio , il quale ha aderito alla CP_2 domanda di corresponsione degli alimenti proposta dal ricorrente, manifestando il proprio consenso al riconoscimento del diritto al mantenimento in favore del FR , da determinarsi in CP_1 misura paritaria tra i due fratelli.
In particolare, il resistente ha confermato integralmente quanto dedotto dal ricorrente, precisando che, pur risiedendo stabilmente a Milano per motivi lavorativi, dopo la morte dei genitori si è frequentemente recato presso l'abitazione familiare per prestare assistenza al FR , CP_1 bisognoso di cure mediche e di visite specialistiche. Ha inoltre riferito di aver provveduto personalmente al pagamento delle utenze dell'immobile in cui il ricorrente continua a vivere e di avergli corrisposto un contributo economico mensile, volto ad assicurargli condizioni di vita dignitose.
Si è costituito altresì, con separata comparsa, il convenuto , chiedendo il Parte_1 rigetto integrale delle domande proposte da parte ricorrente, assumendo che non sussistono i presupposti di legge per l'erogazione degli alimenti, ai sensi degli artt. 438 e 439 c.c.. In subordine, ha chiesto che, ove ritenuta fondata la domanda, l'eventuale obbligo alimentare venga posto a carico del solo FR in considerazione della propria precaria situazione economica. Il tutto con CP_2 vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
In particolare, il resistente ha evidenziato, in primo luogo, che non sussiste Parte_1 lo stato di bisogno incolpevole, presupposto imprescindibile per l'ammissibilità della domanda, ossia quella condizione di carenza e/o limitatezza delle risorse indispensabili al soddisfacimento delle proprie primarie esigenze di vita. Secondo il resistente, il ricorrente non verserebbe attualmente in tale condizione, essendo titolare pro quota (per un terzo), in forza di successione legittima, di una rilevante compagine ereditaria comprendente svariati terreni agricoli;
più unità immobiliari, anche diverse da quella abitualmente abitata, e consistenti somme di denaro (precisando altresì che è tutt'ora pendente dinanzi al Tribunale di EZ TE, un giudizio di divisione ereditaria avente ad oggetto il patrimonio immobiliare e mobiliare dei defunti genitori, di rilevante valore economico).
Il resistente ha inoltre rilevato che il ricorrente ha continuato a vivere nella casa familiare dopo il decesso dei genitori e ha proseguito la coltivazione dei terreni ereditati, traendone frutti naturali utilizzati sia per il proprio sostentamento sia per la vendita al dettaglio, così da assicurarsi fonti di
4 reddito autonomo. A sostegno di tali circostanze sono state depositate in atti le ricevute dei bonifici effettuati dal FR a favore del ricorrente con causale “spese olio”. CP_2
Il resistente ha altresì eccepito che l'alimentando non ha fornito prova alcuna in merito al carattere incolpevole dello stato di bisogno, né ha dimostrato di aver intrapreso iniziative utili ad incrementare le proprie risorse economiche, come ad esempio la ricerca di un impiego, anche part- time, compatibile con la propria condizione personale.
Non risulta, inoltre, che il ricorrente abbia mai avviato alcuna procedura per il riconoscimento dell'invalidità civile, né che abbia presentato domanda per l'erogazione dell'assegno di invalidità o di altre forme di sostegno assistenziale previste dall'ordinamento.
Infine, il resistente ha evidenziato l'assenza del terzo presupposto legale per l'accoglimento della domanda, ovvero la sua idonea capacità economica e reddituale: ha quindi ribadito la propria impossibilità oggettiva di far fronte, anche solo in parte, alle richieste del ricorrente, richiedendo in via subordinata che eventuali obblighi alimentari ricadono esclusivamente sul FR l'unico CP_2 in possesso dei mezzi necessari.
Istruita la causa con le sole produzioni documentali, all'esito dell'udienza del 25.6.2024, tenutasi in forma cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Con la sentenza n. 703/2024, pubblicata il 22.7.2024, il Tribunale di EZ TE ha così statuito: “1) RIGETTA l'eccezione preliminare di illegittimità proposta da e CP_2 [...]
; Controparte_1
2) PONE a carico di e l'obbligo di corrispondere, in Parte_1 CP_2 solido tra loro, a titolo di contributo alimentare in favore del FR la Controparte_1 somma di € 400 (€ 200 ciascuno), con adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, da consegnare
a entro il giorno 5 di ogni mese;
Controparte_1
3) Spese compensate.”.
In particolare, il Tribunale, in via preliminare, ha disatteso l'eccezione di inammissibilità spiegata congiuntamente da e , circa il contenuto delle note di trattazione CP_1 CP_2 scritta depositate in data 14 giugno 2024 da , rilevandone l'assoluta infondatezza. Parte_1
Nel merito, il giudice di prime cure ha accolto la domanda proposta dal ricorrente, ponendo a carico dei fratelli e l'obbligo di corresponsione degli alimenti in favore di CP_2 Parte_1
, sulla scorta delle seguenti motivazioni. Controparte_1
Richiamata la normativa di riferimento contenuta nell'art. 433 c.c., il Tribunale ha preliminarmente accertato che i resistenti, pur essendo – in base alla graduazione normativa - gli
5 ultimi tra i soggetti obbligati, risultano essere gli unici parenti in vita del ricorrente, e pertanto legittimamente tenuti a provvedere al suo sostentamento.
Il Tribunale ha inoltre ritenuto sussistenti tutti i presupposti legali richiesti per il riconoscimento del diritto agli alimenti: lo stato di bisogno del ricorrente;
l'impossibilità dello stesso di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, nonché la capacità economica dei resistenti, tale da consentire loro di contribuire, in tutto o in parte, al soddisfacimento delle esigenze primarie dell'alimentando.
Con specifico riferimento alla posizione di , il Tribunale ha osservato che Parte_1 questi non ha fornito prova sufficiente per dimostrare che il ricorrente disponesse di mezzi propri adeguati a garantirsi il sostentamento, né che non versasse in stato di bisogno. In particolare, il
Collegio ha ritenuto non idonea la mera allegazione della quota ereditaria (pari a un terzo) sui beni immobili e denaro liquido ancora oggetto di causa divisionale, così come ha ritenuto non dimostrata la capacità reddituale derivante dall'attività agricola (manutenzione e coltivazione dei terreni di famiglia, produzione e vendita di olio).
Tenuto conto di tali circostanze, nonché dell'età avanzata del ricorrente, che ne limita fortemente le possibilità di reinserimento lavorativo, il Tribunale ha determinato l'ammontare degli alimenti dovuti in favore del ricorrente nella misura di euro 400,00 mensili (euro 200,00 ciascuno) a carico di e . Pt_1 CP_2
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto appello , censurando la sentenza Parte_1 nella parte in cui il giudice di primo grado ha accolto la domanda di riconoscimento degli alimenti ex artt. 438 e 439 c.c., proposta da nei confronti dei fratelli, ritenendo che la Controparte_1 motivazione adottata fosse erronea, contraddittoria, illogica e carente, nonché in contrasto con i principi di diritto applicabili e con la costante giurisprudenza di merito e di legittimità.
In particolare, l'appellante ha osservato che, sebbene il Tribunale abbia correttamente richiamato nella parte motiva i presupposti normativi necessari per ottenere il beneficio economico degli alimenti, ne avrebbe poi disatteso l'applicazione concreta, trasferendo indebitamente sull'obbligato l'onere della prova, che invece incombe, secondo l'appellante, sul soggetto richiedente.
Ha quindi evidenziato che sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare in modo rigoroso e documentato: di versare effettivamente in stato di bisogno incolpevole;
di essersi attivato con ogni mezzo ragionevole per incrementare il proprio reddito;
e, infine, di non disporre di mezzi propri o di risorse sufficienti a garantire il proprio mantenimento.
Ha quindi riproposto le medesime contestazioni già contenute nella comparsa costitutiva del giudizio di primo grado, articolando, in sintesi, le seguenti censure:
6 - insussistenza dello stato di bisogno incolpevole del ricorrente, il quale- secondo l'appellante- non avrebbe dimostrato di trovarsi nell'effettiva impossibilità di soddisfare i propri bisogni primari, né di aver svolto attività idonee a procurarsi un reddito, come cercare un'occupazione o accedere a misure di sostegno pubblico;
- sussistenza di una rilevante situazione patrimoniale in capo al ricorrente derivante dalla titolarità pro quota (un terzo) dell'asse ereditario dei genitori, comprensivo di immobili, terreni agricoli produttivi e disponibilità liquide, da cui ricorrente avrebbe continuato a trarre utilità economiche;
- mancanza di prova del carattere incolpevole dello stato di bisogno, essendo emerso che l'odierno appellato non ha cercato un'occupazione nemmeno part-time; non risulta iscritto al centro per l'impiego; non ha mai richiesto prestazioni assistenziali, né ha ottenuto il riconoscimento di un'invalidità civile;
- assenza di adeguata capacità reddituale in capo all'appellante che, a causa di difficoltà personali e professionali, non disporrebbe di risorse economiche sufficienti per far fronte agli obblighi alimentari, dovendo già far fronte a spese personali attingendo ai propri risparmi;
- erronea attribuzione dell'onere della prova in capo all'appellante da parte del giudice di primo grado, in violazione delle regole processuali e in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui è l'alimentando a dover dimostrare i presupposti per ottenere gli alimenti.
Sulla base di tutte le considerazioni sopra esposte, l'appellante ha concluso come riportato in epigrafe.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio , eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'impugnazione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado.
Nel merito, ha contestato le affermazioni dell'appellante, affermando che quest'ultimo, in spregio alla reale situazione successoria, ha inteso appropriarsi indebitamente del 50% delle somme depositate sui conti correnti cointestati con i genitori, pur essendo tali somme frutto esclusivo del risparmio dei genitori defunti. Tali condotte hanno impedito la definizione della successione ereditaria, determinando il blocco delle disponibilità liquide e l'instaurazione, ancora pendente dinanzi al Tribunale di EZ TE, di un giudizio di divisione ereditaria.
Con riferimento agli immobili ereditati ha chiarito che: per quanto concerne i sei fabbricati abitativi menzionati dall'appellante, si tratta di beni in comunione e non divisi;
due di tali immobili sono occupati esclusivamente dall'appellante, il quale ne ha destinato uno ad abitazione e l'altro a
7 studio professionale, mentre l'odierno appellato, , continua a risiedere unicamente Controparte_1 nella casa familiare, dove ha sempre abitato, e da cui non si è mai trasferito, non avendo altro luogo in cui vivere.
Quanto alla vendita dell'olio d'oliva ha precisato che si è trattato di operazioni di importo irrisorio e i bonifici ricevuti comprendevano, oltre alla quota spettante a , anche Controparte_1 le spese necessarie per la raccolta e la spremitura delle olive e quindi non rappresentavano utili effettivi.
Ha altresì chiarito di non aver mai percepito aiuti PAC in quanto non ha mai avuto una partita iva (requisito indispensabile per ricevere detti contributi).
L'appellato ha inoltre contestato la mancanza di documentazione Controparte_1 probatoria idonea a supportare le affermazioni dell'appellante circa la presunta insussistenza dello stato di bisogno, ribadendo che: la propria condizione di bisogno è reale, concreta e attuale, come già accertato dal Tribunale. A tanto si è aggiunta la propria precaria condizione di salute, essendogli stata diagnosticata - come da certificazione medica in atti - una “Psicosi Paranoide Psicogena”, patologia che ne limita gravemente la capacità lavorativa e l'autonomia personale, impedendogli di intraprendere qualsiasi attività lavorativa o iniziativa simile.
Ha pertanto concluso come in epigrafe indicato.
Si è costituito nel giudizio di secondo grado, altresì, , chiedendo il rigetto CP_2 dell'appello.
Il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello, in quanto la sentenza impugnata, sui punti censurati, è stata congruamente motivata.
All'udienza del 22.5.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127-ter
c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata in data 30.5.2025.
RITENUTO IN DIRITTO
2. Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata, ai sensi dell'articolo 342 c.p.c..
In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dell'appellato, l'atto di appello proposto risulta conforme ai requisiti di specificità, chiarezza e sinteticità richiesti dalla suddetta norma come novellata dalla cosiddetta “Riforma Cartabia”.
L'appellante ha infatti individuato, per ciascun motivo di gravame, il capo specifico della decisione impugnata, articolando in maniera puntuale le censure mosse alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure, nonché le violazioni di legge asseritamente commesse nella loro incidenza sulla decisione stessa.
8 Dall'esame complessivo dell'atto di appello emerge con sufficiente chiarezza che l'impugnazione è rivolta avverso il capo della sentenza con cui il Tribunale ha posto a carico di e l'obbligo di corresponsione, a titolo di contributo alimentare in favore del Pt_1 CP_2 FR , della somma di euro 400,00 (euro 200,00 ciascuno), con adeguamento annuale CP_1 secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese.
Ne consegue che l'atto di appello proposto da deve ritenersi conforme al Parte_1 disposto dell'art. 342 c.p.c.. Del resto, la compiuta difesa degli appellati nel merito dimostra, indirettamente, che ne hanno potuto ben comprendere il significato giuridico e la valenza processuale.
3. Nel merito l'appello è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
In base agli artt. 433 e seg. c.c., il soggetto che versa in una condizione di particolare bisogno tale da renderlo incapace di provvedere autonomamente al soddisfacimento delle proprie fondamentali esigenze di vita, ha diritto di ricevere alimenti da parte di determinati soggetti individuati dalla legge.
In particolare, l'articolo 433 c.c. prevede un ordine legale di obbligati, secondo il quale sono tenuti a prestare gli alimenti, nell'ordine:
1) il coniuge;
2) i figli anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Nel caso di specie, è pacifico che, in assenza di altri familiari in vita, i soggetti obbligati a prestare gli alimenti in favore di siano i fratelli e . Controparte_1 Pt_1 CP_2
Per quanto concerne i presupposti sostanziali dell'obbligazione alimentare, l'articolo 438 c.c. stabilisce che: “Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.1”.
9 Ne deriva che il primo presupposto essenziale per il riconoscimento del diritto agli alimenti è lo stato di bisogno del soggetto richiedente, inteso come carenza e/o limitatezza delle risorse indispensabili al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita da parte dell'alimentando. Lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall'art. 438 c.c., esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto,
l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie (Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 25248 dell'8 novembre 2013).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che lo stato di bisogno è ben distinto dallo stato di difficoltà economica compatibile con un'occupazione intermittente (Cass. Civ., Sez. VI-1, ordinanza n. 33789 del 16 novembre 2022).
In secondo luogo, è richiesto che tale stato di bisogno sia incolpevole, ossia che non sia riconducibile a condotte negligenti o volontarie del richiedente.
L'impossibilità di provvedere autonomamente al proprio mantenimento può poi derivare da una pluralità di cause, siano esse soggettive o oggettive. L'art. 438 c.c., infatti, non distingue tra le cause dello stato di bisogno, il che implica che possano assumere rilievo tanto impedimenti personali, quali invalidità fisiche o psichiche, quanto circostanze esterne e non imputabili all'alimentando, quali l'oggettiva impossibilità di reperire un'occupazione lavorativa adeguata alle proprie condizioni fisiche, attitudinali e sociali.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell'impossibilità da parte dell'alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di attività lavorativa, per cui deve essere rigettata la domanda di alimenti ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica, e la impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali (Cass. Civ., Sez.
VI-1, ordinanza n. 33789 del 16 novembre 2022), nonché eventuali contribuiti solidaristici erogati dallo Stato e/o da parte di enti di beneficenza o, infine, da altri membri della famiglia.
Ne deriva che l'onere probatorio in merito alla sussistenza dei presupposti per l'attribuzione del diritto agli alimenti - e cioè lo stato di bisogno e la connessa impossibilità di provvedere al proprio mantenimento - incombe integralmente sull'istante.
Pertanto, è l'alimentando che deve fornire prova, non solo di non disporre di mezzi sufficienti per il proprio sostentamento, ma anche della mancanza di concrete possibilità di lavoro, nonché
10 dell'impossibilità di accedere a misure assistenziali o previdenziali predisposte dall'ordinamento o da altri soggetti pubblici o privati2.
Nel caso di specie, l'appellato non ha assolto all'onere probatorio su di lui Controparte_1 incombente, giacché non ha prodotto alcuna documentazione né ha fornito elementi idonei a dimostrare la propria condizione di bisogno, nè la propria incapacità di mantenersi3.
Al contrario, dalle risultanze istruttorie – e in particolare dalla documentazione allegata in atti dall'odierno appellante, pur non essendo questi onerato dalla prova - emerge una situazione economica e patrimoniale di tale da escludere la sussistenza di uno stato di Controparte_1 bisogno, risultando quest'ultimo titolare di beni e fonti reddituali sufficienti a garantire il soddisfacimento delle proprie esigenze fondamentali.
In particolare, dalla documentazione versata in atti – e segnatamente dall'istanza di divisione ereditaria, dall'atto di citazione per la divisione ereditaria e dalla dichiarazione di successione – emerge con chiarezza che l'appellato , in qualità di erede legittimo dei genitori Controparte_1 defunti e , risulta titolare pro quota dei beni rientranti nei rispettivi Persona_1 Parte_2 assi ereditari, sia di natura mobiliare che immobiliare.
Nello specifico, egli detiene la proprietà per un terzo del patrimonio mobiliare e immobiliare del defunto padre, per un valore di circa 226.436,00 euro, nonché di un terzo del patrimonio mobiliare ed immobiliare della madre, del valore di circa 450.000,00 euro (di cui circa 314.000,00 euro costituiti da disponibilità liquide giacenti presso istituti di credito).
A tale riguardo, si rileva che la pendenza del giudizio di divisione ereditaria attualmente instaurato tra coeredi non incide sulla titolarità giuridica delle rispettive quote ereditarie. Ed invero, come affermato dallo stesso appellato, l'unica questione controversa attualmente in discussione risulta limitata al 50% dell'importo pari ad euro 306.778,00, giacente su un conto corrente cointestato tra la de cuius e l'appellante , presso l'istituto Intesa San Paolo. Parte_2 Parte_1
Ne consegue che la parte dell'asse ereditario non oggetto di contestazione risulta nella piena ed immediata disponibilità degli eredi legittimi, incluso l'odierno appellato, . Controparte_1
11 È, altresì, circostanza pacifica e non oggetto di contestazione che continui Controparte_1 ad abitare l'immobile familiare e a gestire e coltivare i terreni familiari, traendone reddito diretto attraverso la coltivazione e la produzione e la vendita di olio di oliva.
Sul punto, lo stesso appellato non ha negato lo svolgimento di tale attività economica, limitandosi ad affermare l'esistenza di costi connessi alla raccolta e alla trasformazione del prodotto.
Tuttavia, tali allegazioni, oltre che provare la sussistenza di mezzi economici necessari ad affrontare i suddetti costi di produzione, non risultano idonee a neutralizzare del tutto l'utilità economica derivante da detta attività. In mancanza di prova contraria, è quindi ragionevole presumere che tale produzione agricola consenta all'istante di coprire - almeno in parte - i propri bisogni primari e di contribuire al proprio mantenimento.
Tali elementi, valutati nel loro complesso, confermano l'insussistenza di uno stato di bisogno incolpevole ai sensi e per gli effetti dell'articolo 438 c.c., nonché l'assenza di un'impossibilità oggettiva dell'appellato di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, anche attraverso lo sfruttamento diretto dei beni ereditati.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'appello proposto da Appare pienamente Parte_1 fondato e deve, pertanto, essere accolto, con la conseguente esclusione dell'obbligo posto a suo carico di corrispondere l'assegno alimentare mensile in favore del RM , precedentemente CP_1 quantificato in euro 200,00.
4. In considerazione della natura degli interessi coinvolti, le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno integralmente compensate tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di AR - Prima Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 703/2024, pubblicata il 22.7.2024, Parte_1 del Tribunale di EZ TE, con l'intervento del P.G., disattesa ogni altra domanda, istanza o eccezione, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- revoca l'obbligo imposto a di versare la somma mensile di € 200,00 a titolo Parte_1 di contributo alimentare in favore del FR;
CP_1 CP_1
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- compensa per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 29 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Petrolo Dott.ssa Adele Foresta
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi del terzo comma dell'art. 438: Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio”. L'art. 439 c.c. prevede un'ulteriore limitazione a tale obbligazione assistenziale, giacché stabilisce che: “Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario. Possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione se si tratta di minore”. 2 In ordine a questo profilo, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che l'accertamento dell'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari non può poi prescindere dalla verifica dell'accessibilità dell'alimentando a forme di provvidenza che consentano di elidere, ancorché temporaneamente, lo stato di bisogno. È da credere, infatti, che, nella partita del diritto agli alimenti, la colpevole mancata fruizione di tali apporti giochi lo stesso ruolo dell'imputabile mancanza di un reddito di lavoro;
nell'uno e nell'altro caso si delinea l'insussistenza di quell'impedimento oggettivo ad ovviare al lamentato stato di bisogno che è condizione per l'insorgenza del diritto in questione” (Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 40882 del 20 dicembre 2021). 3 Sul punto v. anche l'art. 473 bis 12 c.p.c.: “In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:
1. a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2. b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
3. c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.”