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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/12/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 227/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce, Prima Sezione, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr.ssa Anna Rita Pasca Presidente dr. Riccardo Mele Consigliere dr. Pietro Merlo Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 227 del ruolo generale delle cause dell'anno
2023
TRA
(c.f.-p.i. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Giovanni Alberto Peluso presso il cui indirizzo digitale
( è elettivamente domiciliato Email_1
-appellante –
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1 C.F._1
atti, dalle avv.te Silvia Ciccarone e Lucia Longo presso il cui studio in via Michele Palumbo 1
R. Scotellaro, 46 Lecce è elettivamente domiciliato
-appellata-
AVVERSO la ordinanza decisoria n. 710/2023 del Tribunale di Lecce, depositata il
15.2.2023)
(R.G. n. 4451/2021)
1 N. R.G. 227/2023
La causa è stata -previa rituale precisazione delle conclusioni il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto - riservata. ex art. 652 c.p.c. per la decisione innanzi il Collegio all'udienza cartolare del 5 novembre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis depositato il 20.5.2021 - premettendo di aver CP_1
stipulato, con società dante causa di , un contratto di mutuo rimborsabile con la Parte_1
cessione del quinto della retribuzione e che il versamento delle rate di rimborso si era interrotto causa l'interruzione del proprio rapporto di lavoro con società successivamente ammessa a concordato preventivo – chiese testualmente:
“In via preliminare e cautelare:
1) verificata sommariamente la fondatezza della domanda, ordinare al convenuto
di ritirare e/o rinunciare immediatamente alla richiesta di cessione del quinto Parte_1 dell'emolumento pensionistico inoltrata ad INPS con missiva del 03/05/2021;
In via principale e nel merito:
2) ordinare al convenuto di riscuotere le somme pari ad euro 5.125,00 Parte_1
accantonate in suo favore nel Libretto n. 80/550/8160730/56 aperto il 09/07/2020, custodito presso il Tribunale di Lecce, imputando tali somme alla posizione del CP_1
3) in ogni caso, accertare e dichiarare l'estinzione totale del debito relativo al contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione del quinto recante n 2000262792 del
02/07/2008, per l'effetto dichiarare il libero da qualsiasi obbligo, onere e vincolo nei CP_1
confronti di;
Parte_1
4) accertare e dichiarare che la condotta di ha violato i doveri di diligenza Parte_1
e buona fede e per l'effetto condannare la stessa al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, in favore del determinata in via equitativa dall'Ill.mo CP_1
Giudicante;
In via subordinata:
5) autorizzare il sig. a riscuotere e trattenere le somme pari ad euro 5.125,00 CP_1
depositate presso il libretto n. 80/550/8160730/56 aperto il 09/07/2020, custodito presso il
Tribunale di Lecce;
2 N. R.G. 227/2023
6) accertare e dichiarare l'estinzione totale del debito nei confronti di
anche con eventuale compensazione derivante dalla sua condanna al Parte_1
pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno determinato in via equitativa ovvero per mezzo di liquidazione assicurativa che la stessa sarà Parte_1
obbligata a richiedere e dunque attivare presso la compagnia di assicurazione che ha fornito la copertura per “perdita di lavoro” così come stipulata nel contratto di cessione del quinto, per cui era prevista espressamente una surroga in suo favore.
si costituì chiedendo il rigetto di ogni avversa richiesta. Parte_1
La causa, istruita documentalmente e mediante prova per testi, è stata decisa con l'ordinanza decisoria in epigrafe, con la quale il Tribunale di Lecce ha:
accolto il ricorso;
ordinato a di riscuotere le somme pari ad euro 5.125,00 accantonate in suo Parte_1
favore sul libretto vincolato;
condannato al pagamento, in favore di . della somma di € 2.000,00 per Parte_1 CP_1
responsabilità aggravata ex art. 96 co. 1 e 3 c.p.c.;
condannato al pagamento di spese e competenze di lite. Parte_1
Avverso la decisione ha proposto appello con atto notificato il 15.2.2023. Parte_1
L'appellato si è costituito con comparsa depositata il 13.9.2023, chiedendo la CP_1 conferma dell'impugnata decisione.
Previ gli adempimenti previsti dall'art. 352 c.p.c., precisate le conclusioni, all'udienza del 5.11.2025 la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante si duole dell'ingiustizia della sentenza nella parte in cui il Parte_1
Tribunale ha condannato l'appellante al risarcimento ex art. 96 c.p.c. ed alla spese di lite,
(1) erroneamente qualificando il contegno di come negligente e contrario al Parte_1
principio di buona fede;
(2) erroneamente qualificando come “mail ordinarie”, prive di valore probatorio, i messaggi di posta elettronica certificata inviati da alla datrice di lavoro Parte_1 dell'appellato in concordato preventivo;
3 N. R.G. 227/2023
L'appello è infondato.
L'appellante sostiene che la mancata riscossione delle somme poste a sua Parte_1
disposizione con libretto vincolato a suo nome non era derivata da propria negligenza e malafede, ma era imputabile esclusivamente alla mancata comunicazione dell'intervenuta emissione del libretto da parte degli organi della procedura di concordato preventivo.
Tale assunto è smentito dalle risultanze probatorie documentali.
In disparte le dichiarazioni testimoniali assunte, peraltro del tutto attendibili in quanto coerenti con le risultanze documentali, deve osservarsi che:
- , dopo aver riscosso un acconto, venne a conoscenza dell'imminente Parte_1
versamento del saldo ad essa dovuto da parte della procedura concorsuale (cfr. PEC 13.4.19, non specificamente contestata e PEC 4.9.19 del Commissario Giudiziale, esibita da entrambe le parti), ma negligentemente non si attivò e non inviò i chiarimenti richiesti con la seconda comunicazione;
- la difesa di informò la destinataria società di recupero crediti incaricata CP_1 dall'appellante e, tramite essa, la medesima , dell'esistenza presso il Tribunale di Parte_1
Lecce di un libretto, emesso su iniziativa della procedura di concordato preventivo al quale era stata ammessa la società ex datrice di lavoro di e vincolato all'ordine CP_1 dell'appellante, sul quale erano state depositate le somme di spettanza dell'appellante (mail
26.1.2011 non specificamente contestata);
- sempre la predetta difesa, con Pec 24.2.2021, mai contestata da , invitò Parte_1 direttamente quest'ultima a rivolgersi al Tribunale di Lecce per ottenere lo svincolo del libretto e la riscossione delle somme da esso portate;
ma l'appellante negligentemente non si recò in cancelleria per riscuotere quanto di sua spettanza;
- con nota Pec 4.3.21, riscontrata con Pec Prestitalia del 5.3.21, l'avv. Longo, per conto di , invitò e diffidò a soddisfare il proprio credito attraverso il libretto CP_1 Parte_1
depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Lecce vincolato all'ordine dell'appellante;
- , sebbene, quindi, a conoscenza dell'esistenza del libretto vincolato, non si Parte_1
recò in Cancelleria per riscuotere le somme presenti sul libretto, ma si limitò a preannunciare ed inviare agli organi della procedura concorsuale due richieste di informazioni, richiamate dall'appellante nel secondo motivo di appello (Pec 5.3.21 inoltrata a casella di posta
4 N. R.G. 227/2023
elettronica ordinaria e Pec 5.5.6.21) del tutto inutili, in quanto inerenti a fatti già di sua conoscenza e, quindi del tutto irrilevanti al fine del decidere, e ciò a prescindere da ogni considerazione in merito alla loro qualificazione come messaggi di posta elettronica ordinaria ovvero di posta elettronica certificata;
- non solo: , pur conscia dell'esistenza di somme da riscuotere Parte_1
facilmente a soddisfazione del proprio credito, ebbe immotivatamente ad inoltrare all'INPS, ente erogatore della pensione di , la nota Pec 3.5.21 per richiedere la CP_1
trattenuta del quinto del trattamento previdenziale;
- riscontrando tale richiesta la difesa (pec 15.5.2021 non CP_1
specificamente contestata) diffidò nuovamente a soddisfare il credito sulle Parte_1
somme portate dal libretto vincolato, individuato con numero e data di emissione, del tutto corrispondenti a quelli riportati sul libretto esibito in udienza dal funzionario del
Tribunale, escusso come teste nel presente giudizio;
- rimasta senza esito la predetta, ultima, diffida e perdurando ulteriormente il contegno negligente di , venne introdotto il presente giudizio, definito con Parte_1
l'ordinanza decisoria appellata la quale, per quanto precede, non può che essere confermata.
Il collegio ritiene pertanto che non vi siano ragioni per riformare la condanna ex art. 96, comma terzo, c.p.c., precisando, in ordine al quantum, di ritenere la somma già liquidata a tale titolo nella fase di primo grado congrua e idonea a ricomprendere il danno anche del presente grado.
In considerazione di quanto innanzi l'appello deve quindi essere rigettato. Le spese della presente fase, liquidate in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche, seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo che segue in considerazione del valore della controversia e dell'attività svolta, vanno distratte in favore delle avv.te Ciccarone e Longo, dichiaratesi antistatarie.
Il presente giudizio è stato introdotto successivamente al 31.01.2013 e l'appello viene rigettato, per cui sussistono i presupposti previsti dall'art. all'art. 13, comma 1-quater
D.P.R.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante, ove effettivamente dovuto, di
5 N. R.G. 227/2023
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma quater D.P.R. N.115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ei confronti di con atto Parte_1 CP_1
notificato il 15.2.2023 avverso la ordinanza decisoria n. n. 710/2023 del Tribunale di Lecce, così provvede:
rigetta l'appello e conferma l'impugnata ordinanza decisoria;
condanna al rimborso, in favore di e, per esso, delle Parte_1 CP_1
avv.te Silvia Ciccarone e Lucia Longo, dichiaratesi antistatarie, di spese e competenze del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 3.000,00 per compenso, oltre rimborso forf.
15%, Cassa Forense ed IVA come per legge;
dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater
D.P.R.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma bis D.P.R. N.115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio della prima Sezione civile della Corte d'Appello
Lecce il 27.11.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dr. Pietro Merlo dr.ssa Anna Rita Pasca
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce, Prima Sezione, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr.ssa Anna Rita Pasca Presidente dr. Riccardo Mele Consigliere dr. Pietro Merlo Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 227 del ruolo generale delle cause dell'anno
2023
TRA
(c.f.-p.i. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Giovanni Alberto Peluso presso il cui indirizzo digitale
( è elettivamente domiciliato Email_1
-appellante –
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1 C.F._1
atti, dalle avv.te Silvia Ciccarone e Lucia Longo presso il cui studio in via Michele Palumbo 1
R. Scotellaro, 46 Lecce è elettivamente domiciliato
-appellata-
AVVERSO la ordinanza decisoria n. 710/2023 del Tribunale di Lecce, depositata il
15.2.2023)
(R.G. n. 4451/2021)
1 N. R.G. 227/2023
La causa è stata -previa rituale precisazione delle conclusioni il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto - riservata. ex art. 652 c.p.c. per la decisione innanzi il Collegio all'udienza cartolare del 5 novembre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis depositato il 20.5.2021 - premettendo di aver CP_1
stipulato, con società dante causa di , un contratto di mutuo rimborsabile con la Parte_1
cessione del quinto della retribuzione e che il versamento delle rate di rimborso si era interrotto causa l'interruzione del proprio rapporto di lavoro con società successivamente ammessa a concordato preventivo – chiese testualmente:
“In via preliminare e cautelare:
1) verificata sommariamente la fondatezza della domanda, ordinare al convenuto
di ritirare e/o rinunciare immediatamente alla richiesta di cessione del quinto Parte_1 dell'emolumento pensionistico inoltrata ad INPS con missiva del 03/05/2021;
In via principale e nel merito:
2) ordinare al convenuto di riscuotere le somme pari ad euro 5.125,00 Parte_1
accantonate in suo favore nel Libretto n. 80/550/8160730/56 aperto il 09/07/2020, custodito presso il Tribunale di Lecce, imputando tali somme alla posizione del CP_1
3) in ogni caso, accertare e dichiarare l'estinzione totale del debito relativo al contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione del quinto recante n 2000262792 del
02/07/2008, per l'effetto dichiarare il libero da qualsiasi obbligo, onere e vincolo nei CP_1
confronti di;
Parte_1
4) accertare e dichiarare che la condotta di ha violato i doveri di diligenza Parte_1
e buona fede e per l'effetto condannare la stessa al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, in favore del determinata in via equitativa dall'Ill.mo CP_1
Giudicante;
In via subordinata:
5) autorizzare il sig. a riscuotere e trattenere le somme pari ad euro 5.125,00 CP_1
depositate presso il libretto n. 80/550/8160730/56 aperto il 09/07/2020, custodito presso il
Tribunale di Lecce;
2 N. R.G. 227/2023
6) accertare e dichiarare l'estinzione totale del debito nei confronti di
anche con eventuale compensazione derivante dalla sua condanna al Parte_1
pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno determinato in via equitativa ovvero per mezzo di liquidazione assicurativa che la stessa sarà Parte_1
obbligata a richiedere e dunque attivare presso la compagnia di assicurazione che ha fornito la copertura per “perdita di lavoro” così come stipulata nel contratto di cessione del quinto, per cui era prevista espressamente una surroga in suo favore.
si costituì chiedendo il rigetto di ogni avversa richiesta. Parte_1
La causa, istruita documentalmente e mediante prova per testi, è stata decisa con l'ordinanza decisoria in epigrafe, con la quale il Tribunale di Lecce ha:
accolto il ricorso;
ordinato a di riscuotere le somme pari ad euro 5.125,00 accantonate in suo Parte_1
favore sul libretto vincolato;
condannato al pagamento, in favore di . della somma di € 2.000,00 per Parte_1 CP_1
responsabilità aggravata ex art. 96 co. 1 e 3 c.p.c.;
condannato al pagamento di spese e competenze di lite. Parte_1
Avverso la decisione ha proposto appello con atto notificato il 15.2.2023. Parte_1
L'appellato si è costituito con comparsa depositata il 13.9.2023, chiedendo la CP_1 conferma dell'impugnata decisione.
Previ gli adempimenti previsti dall'art. 352 c.p.c., precisate le conclusioni, all'udienza del 5.11.2025 la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante si duole dell'ingiustizia della sentenza nella parte in cui il Parte_1
Tribunale ha condannato l'appellante al risarcimento ex art. 96 c.p.c. ed alla spese di lite,
(1) erroneamente qualificando il contegno di come negligente e contrario al Parte_1
principio di buona fede;
(2) erroneamente qualificando come “mail ordinarie”, prive di valore probatorio, i messaggi di posta elettronica certificata inviati da alla datrice di lavoro Parte_1 dell'appellato in concordato preventivo;
3 N. R.G. 227/2023
L'appello è infondato.
L'appellante sostiene che la mancata riscossione delle somme poste a sua Parte_1
disposizione con libretto vincolato a suo nome non era derivata da propria negligenza e malafede, ma era imputabile esclusivamente alla mancata comunicazione dell'intervenuta emissione del libretto da parte degli organi della procedura di concordato preventivo.
Tale assunto è smentito dalle risultanze probatorie documentali.
In disparte le dichiarazioni testimoniali assunte, peraltro del tutto attendibili in quanto coerenti con le risultanze documentali, deve osservarsi che:
- , dopo aver riscosso un acconto, venne a conoscenza dell'imminente Parte_1
versamento del saldo ad essa dovuto da parte della procedura concorsuale (cfr. PEC 13.4.19, non specificamente contestata e PEC 4.9.19 del Commissario Giudiziale, esibita da entrambe le parti), ma negligentemente non si attivò e non inviò i chiarimenti richiesti con la seconda comunicazione;
- la difesa di informò la destinataria società di recupero crediti incaricata CP_1 dall'appellante e, tramite essa, la medesima , dell'esistenza presso il Tribunale di Parte_1
Lecce di un libretto, emesso su iniziativa della procedura di concordato preventivo al quale era stata ammessa la società ex datrice di lavoro di e vincolato all'ordine CP_1 dell'appellante, sul quale erano state depositate le somme di spettanza dell'appellante (mail
26.1.2011 non specificamente contestata);
- sempre la predetta difesa, con Pec 24.2.2021, mai contestata da , invitò Parte_1 direttamente quest'ultima a rivolgersi al Tribunale di Lecce per ottenere lo svincolo del libretto e la riscossione delle somme da esso portate;
ma l'appellante negligentemente non si recò in cancelleria per riscuotere quanto di sua spettanza;
- con nota Pec 4.3.21, riscontrata con Pec Prestitalia del 5.3.21, l'avv. Longo, per conto di , invitò e diffidò a soddisfare il proprio credito attraverso il libretto CP_1 Parte_1
depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Lecce vincolato all'ordine dell'appellante;
- , sebbene, quindi, a conoscenza dell'esistenza del libretto vincolato, non si Parte_1
recò in Cancelleria per riscuotere le somme presenti sul libretto, ma si limitò a preannunciare ed inviare agli organi della procedura concorsuale due richieste di informazioni, richiamate dall'appellante nel secondo motivo di appello (Pec 5.3.21 inoltrata a casella di posta
4 N. R.G. 227/2023
elettronica ordinaria e Pec 5.5.6.21) del tutto inutili, in quanto inerenti a fatti già di sua conoscenza e, quindi del tutto irrilevanti al fine del decidere, e ciò a prescindere da ogni considerazione in merito alla loro qualificazione come messaggi di posta elettronica ordinaria ovvero di posta elettronica certificata;
- non solo: , pur conscia dell'esistenza di somme da riscuotere Parte_1
facilmente a soddisfazione del proprio credito, ebbe immotivatamente ad inoltrare all'INPS, ente erogatore della pensione di , la nota Pec 3.5.21 per richiedere la CP_1
trattenuta del quinto del trattamento previdenziale;
- riscontrando tale richiesta la difesa (pec 15.5.2021 non CP_1
specificamente contestata) diffidò nuovamente a soddisfare il credito sulle Parte_1
somme portate dal libretto vincolato, individuato con numero e data di emissione, del tutto corrispondenti a quelli riportati sul libretto esibito in udienza dal funzionario del
Tribunale, escusso come teste nel presente giudizio;
- rimasta senza esito la predetta, ultima, diffida e perdurando ulteriormente il contegno negligente di , venne introdotto il presente giudizio, definito con Parte_1
l'ordinanza decisoria appellata la quale, per quanto precede, non può che essere confermata.
Il collegio ritiene pertanto che non vi siano ragioni per riformare la condanna ex art. 96, comma terzo, c.p.c., precisando, in ordine al quantum, di ritenere la somma già liquidata a tale titolo nella fase di primo grado congrua e idonea a ricomprendere il danno anche del presente grado.
In considerazione di quanto innanzi l'appello deve quindi essere rigettato. Le spese della presente fase, liquidate in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche, seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo che segue in considerazione del valore della controversia e dell'attività svolta, vanno distratte in favore delle avv.te Ciccarone e Longo, dichiaratesi antistatarie.
Il presente giudizio è stato introdotto successivamente al 31.01.2013 e l'appello viene rigettato, per cui sussistono i presupposti previsti dall'art. all'art. 13, comma 1-quater
D.P.R.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante, ove effettivamente dovuto, di
5 N. R.G. 227/2023
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma quater D.P.R. N.115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ei confronti di con atto Parte_1 CP_1
notificato il 15.2.2023 avverso la ordinanza decisoria n. n. 710/2023 del Tribunale di Lecce, così provvede:
rigetta l'appello e conferma l'impugnata ordinanza decisoria;
condanna al rimborso, in favore di e, per esso, delle Parte_1 CP_1
avv.te Silvia Ciccarone e Lucia Longo, dichiaratesi antistatarie, di spese e competenze del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 3.000,00 per compenso, oltre rimborso forf.
15%, Cassa Forense ed IVA come per legge;
dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater
D.P.R.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma bis D.P.R. N.115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio della prima Sezione civile della Corte d'Appello
Lecce il 27.11.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dr. Pietro Merlo dr.ssa Anna Rita Pasca
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