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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 701-1/2025 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Petronzi Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato il seguente
DECRETO
LETTA l'istanza presentata congiuntamente da , in data 7.11.2025, Parte_1 Controparte_1 volta ad ottenere l'integrazione della sentenza n. 481/2025 del Tribunale di Como, pubblicata il 24.10.2025, rappresentando che, per mera dimenticanza, nelle condizioni concordate dalle parti, queste ultime non hanno espressamente previsto l'assegnazione della casa ex familiare alla signora Pt_1
RILEVATO, precisamente, che le parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di integrare la Sentenza n.
481/2025 pubblicata il24/10/2025 (RG n. 701/2025 V.G.) nei seguenti termini: Assegnare la casa familiare sita in via Cristoforo Solari 2 di Como così descritta in catasto dei Fabbricati Ufficio Provinciale Territorio di Como: *SEZ. MOL foglio 4 mapp. 422 sub. 707 zona Cens. 1 Cat. A/2 classe 2 consistenza 7,5 vani - Contr superficie catastale totale 156 mq;
totale escluse aree scoperte 156 mq. rendita euro 948,99; *SEZ. - foglio 4 mapp. 422 sub. 18 zona Cens. 1 Cat. C/6 classe 5 consistenza 16 mq superficie catastale totale 17 mq rendita euro 109,88; alla signora che ne è comproprietaria con il signor in Controparte_1 Parte_1 ragione della metà ciascuno - affinché continui ad abitarla ivi mantenendo la propria residenza anagrafica congiuntamente ai figli , e presso di lei collocati;
Per_1 Persona_2 Per_3
RITENUTO che il procedimento per la correzione degli errori materiali sia esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne
è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Cass. 11.8.2020, n. 16877);
RITENUTO pertanto che, nel caso di specie, tale rimedio non sia esperibile e che le parti debbano piuttosto procedere alla modifica delle condizioni vigenti, riproponendo domanda ex art. 473bis51 c.p.c.
PQM
DICHIARA inammissibile l'istanza.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 14.11.2025.
Si comunichi.
Il Giudice rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti
Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Petronzi Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato il seguente
DECRETO
LETTA l'istanza presentata congiuntamente da , in data 7.11.2025, Parte_1 Controparte_1 volta ad ottenere l'integrazione della sentenza n. 481/2025 del Tribunale di Como, pubblicata il 24.10.2025, rappresentando che, per mera dimenticanza, nelle condizioni concordate dalle parti, queste ultime non hanno espressamente previsto l'assegnazione della casa ex familiare alla signora Pt_1
RILEVATO, precisamente, che le parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di integrare la Sentenza n.
481/2025 pubblicata il24/10/2025 (RG n. 701/2025 V.G.) nei seguenti termini: Assegnare la casa familiare sita in via Cristoforo Solari 2 di Como così descritta in catasto dei Fabbricati Ufficio Provinciale Territorio di Como: *SEZ. MOL foglio 4 mapp. 422 sub. 707 zona Cens. 1 Cat. A/2 classe 2 consistenza 7,5 vani - Contr superficie catastale totale 156 mq;
totale escluse aree scoperte 156 mq. rendita euro 948,99; *SEZ. - foglio 4 mapp. 422 sub. 18 zona Cens. 1 Cat. C/6 classe 5 consistenza 16 mq superficie catastale totale 17 mq rendita euro 109,88; alla signora che ne è comproprietaria con il signor in Controparte_1 Parte_1 ragione della metà ciascuno - affinché continui ad abitarla ivi mantenendo la propria residenza anagrafica congiuntamente ai figli , e presso di lei collocati;
Per_1 Persona_2 Per_3
RITENUTO che il procedimento per la correzione degli errori materiali sia esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne
è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Cass. 11.8.2020, n. 16877);
RITENUTO pertanto che, nel caso di specie, tale rimedio non sia esperibile e che le parti debbano piuttosto procedere alla modifica delle condizioni vigenti, riproponendo domanda ex art. 473bis51 c.p.c.
PQM
DICHIARA inammissibile l'istanza.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 14.11.2025.
Si comunichi.
Il Giudice rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti
Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi