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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/11/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
CO LE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1532 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato a [...] il [...] CF Parte_1 CodiceFiscale_1
rapp.to e difeso dall'Avv Pietro Roccasalva
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
, nella qualità di “marittimo”, proponeva ricorso innanzi Parte_1
CP_ questo Tribunale per il riconoscimento delle somme rimanenti e non pagate da quali indennità di malattia richiesta per il periodo 12.12.2019; 12.6.2020.
CP_ L' si costituiva eccependo la non debenza delle somme richieste per la mancata comunicazione di alcuni certificati di malattia;
nonché per avere percepito la NA nel medesimo periodo, prestazione quest'ultima incompatibile con l'indennità di malattia
Il ricorso è infondato
Sull'invio dei certificati medici di prolungamento
E' onere del lavoratore dimostrare la corretta e tempestiva comunicazione dei certificati di prolungamento.
Ed invero per come stabilito dalla Corte di Cassazione (sent 15226/16), il lavoratore, in caso di malattia, ha l'onere non solo di avvisare tempestivamente il datore di lavoro dell'assenza, come contrattualmente previsto, ma in ogni caso di controllare l'esito
CP_ regolare dell'invio telematico da parte del medico del certificato all' anche richiedendo eventualmente il numero di protocollo telematico.
CP_ Nel caso di specie non vi è prova dell'invio del certificato contestato da e pertanto tali periodi di malattia non sono indennizzabili.
CP_ Per il rimanente periodo ha dimostrato l'avvenuta erogazione della NA, mentre parte ricorrente non ha dato prova di avere rinunciato alla stessa, non potendosi considerare tale la semplice produzione dell'estratto conto bancario
Ne deriva che, stante l'incompatibilità tra le due prestazioni l'indennità di malattia non è
erogabile.
CP_ Alla luce delle considerazioni sopra svolte appare corretto l'operato di in ordine alle somme erogate alla parte ricorrente ed il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.
Pagina 2 La complessità e peculiarità della questione trattata suggerisce la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) rigetta il ricorso
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Ragusa il 25.11.2025
Il Giudice Gop
DO CO LE
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
CO LE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1532 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato a [...] il [...] CF Parte_1 CodiceFiscale_1
rapp.to e difeso dall'Avv Pietro Roccasalva
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
, nella qualità di “marittimo”, proponeva ricorso innanzi Parte_1
CP_ questo Tribunale per il riconoscimento delle somme rimanenti e non pagate da quali indennità di malattia richiesta per il periodo 12.12.2019; 12.6.2020.
CP_ L' si costituiva eccependo la non debenza delle somme richieste per la mancata comunicazione di alcuni certificati di malattia;
nonché per avere percepito la NA nel medesimo periodo, prestazione quest'ultima incompatibile con l'indennità di malattia
Il ricorso è infondato
Sull'invio dei certificati medici di prolungamento
E' onere del lavoratore dimostrare la corretta e tempestiva comunicazione dei certificati di prolungamento.
Ed invero per come stabilito dalla Corte di Cassazione (sent 15226/16), il lavoratore, in caso di malattia, ha l'onere non solo di avvisare tempestivamente il datore di lavoro dell'assenza, come contrattualmente previsto, ma in ogni caso di controllare l'esito
CP_ regolare dell'invio telematico da parte del medico del certificato all' anche richiedendo eventualmente il numero di protocollo telematico.
CP_ Nel caso di specie non vi è prova dell'invio del certificato contestato da e pertanto tali periodi di malattia non sono indennizzabili.
CP_ Per il rimanente periodo ha dimostrato l'avvenuta erogazione della NA, mentre parte ricorrente non ha dato prova di avere rinunciato alla stessa, non potendosi considerare tale la semplice produzione dell'estratto conto bancario
Ne deriva che, stante l'incompatibilità tra le due prestazioni l'indennità di malattia non è
erogabile.
CP_ Alla luce delle considerazioni sopra svolte appare corretto l'operato di in ordine alle somme erogate alla parte ricorrente ed il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.
Pagina 2 La complessità e peculiarità della questione trattata suggerisce la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) rigetta il ricorso
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Ragusa il 25.11.2025
Il Giudice Gop
DO CO LE
Pagina 3