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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 19/12/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2665/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2665/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
24/09/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti Lucia Baroni e Sara Cavaliere, presso il cui studio sito in Genova, Via XX
Settembre 8/19 amm. B, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 P.IVA_2 in atti, dall'Avv. Marco Picchi, presso il cui studio sito in Grosseto, Viale Ombrone, n.
44, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA
Oggetto: appalto.
Conclusioni: all'udienza del 24/09/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato agiva in giudizio nei confronti Parte_1 di Controparte_1
Parte attrice esponeva in fatto che: - la stessa svolgeva la propria attività nel campo della produzione e della commercializzazione a livello nazionale ed internazionale di attrezzature per la pratica di attività subacquee;
- la convenuta operava, invece, nell'ambito della progettazione e dello sviluppo a livello nazionale e internazionale di computer per l'attività subacquea;
- nel corso del 2016 con lettera di intenti e successivi accordi affidava alla l'incarico di sviluppare un computer apnea e un CP_1 Controparte_1 computer scuba esclusivi per;
- il lavoro veniva eseguito nei mesi successivi e i Pt_1 computer venivano regolarmente consegnati, ragion per cui la li immetteva sul Pt_1 mercato, in data 15.03.2017 per il modello Jack prod. 2 e in data 06.07.2017 per il modello Guru prod. 3; - a partire dal 25.05.2017 giungevano moltissime segnalazioni di malfunzionamenti da parte dei negozianti, i quali si erano visti tornare in negozio moltissimi pezzi da parte dei consumatori finali;
- le problematiche venivano immediatamente comunicate alla man mano che pervenivano i pezzi Controparte_1 restituiti dai negozianti;
- inoltre, venivano inviati alla convenuta i vari pezzi difettosi per le riparazioni necessarie, sobbarcandosi tutte le spese di trasporto;
- i principali problemi riscontrati dagli utilizzatori riguardavano i pulsanti, il vetro e la batteria del computer, oltre a qualche caso di malfunzionamento del software;
- ciò comportava un aumento dei resi;
- per tali motivi, riconoscendo i vizi e i difetti, proponeva alla Controparte_1
una revisione del progetto, ritenendo di dover apportare modifiche sostanziali per Pt_1 migliorarlo nei punti critici;
- tutti i computer che aveva in magazzino venivano Pt_1 spediti alla in modo tale che la stessa potesse effettuare le modifiche Controparte_1 necessarie, il tutto a partire dal 26.09.2018, fino a gennaio 2019; - Controparte_1 comunicava di aver modificato il computer in versione 2.0, trasformandolo in versione c.d. - ciò riguardava 220 pezzi del modello Jack e 613 pezzi del modello Guru;
Per_1
- il lavoro di modifica di tutti i pezzi terminava il 19.06.2019, motivo per il quale Pt_1 iniziava a immettere sul mercato i nuovi modelli;
- poco dopo anche con riferimento ai nuovi modelli iniziavano ad arrivare molti resi;
- decideva dunque di Pt_1 interrompere definitivamente le vendite;
- quindi per i computer Jack nel corso del 2017 venivano venduti 456 pezzi con 11 resi (2,4%), nel corso del 2018 venivano venduti 187 pezzi con 68 resi (36,36%), nel corso del 2019 venivano venduti 58 pezzi con 70 resi
(120,69%), nel corso del 2020 veniva stoppata la vendita e pervenivano ancora 8 resi, per un totale complessivo di 701 pezzi venduti e 157 resi (22,4%); - per i computer Guru nel
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corso del 2017 venivano venduti 331 pezzi con 5 resi (1,51%), nel corso del 2018 venivano venduti 298 pezzi con 84 resi (28,19%), nel corso del 2019 venivano 290 pezzi con 115 resi (39,66%), nel corso del 2020 veniva stoppata la vendita e arrivavano ancora
29 resi, per un totale complessivo di 919 pezzi venduti e 233 resi (25,35%).
Per tutte queste ragioni parte attrice formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie tutte meglio viste e previo l'accertamento dei fatti di cui è causa, per tutto quanto esposto in parte motiva:
- accertare e dichiarare l'inadempimento di (C.F. e P.IVA , Controparte_1 P.IVA_2 con sede legale in Follonica (GR), Via Amorotti 15, in persona del legale rappresentante pro tempore relativamente al contratto di appalto stipulato tra le parti e conseguentemente determinare una riduzione del prezzo che risulterà a seguito dell'istruttoria o a quella quantificata dal Giudice in via equitativa;
- condannare al risarcimento in favore di in persona Controparte_1 Parte_1 del legale rappresentante p.t., di tutti i danni subiti e subendi, in particolare al risarcimento del danno patrimoniale, consistente nel costo della merce giacente in magazzino pari, ad oggi, ad € 91.066,00 integralmente versati a e Controparte_1 alle spese di trasporto documentate pari, ad oggi, ad € 12.849,00, oltre al risarcimento di tutti gli altri danni subiti da , in via esemplificativa, lucro cessante, danno Pt_1 all'immagine, ecc, tutti derivanti dal grave inadempimento della convenuta, nella misura che risulterà a seguito dell'istruttoria, o a quella quantificata dal Giudice in via equitativa;
- con ogni altro provvedimento necessario e/o opportuno;
- vinte le spese, compensi, oltre spese generali e accessori di legge”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in
[...] diritto.
Parte convenuta esponeva in fatto che: - tra le parti veniva stipulato un contratto di compravendita, in quanto dalla lettera di intenti emergeva che la , nota azienda Pt_1 operante nel settore della produzione e vendita di attrezzature per la subacquea, nel corso dell'anno 2016, essendo interessata ad ampliare la propria offerta commerciale, ricomprendendovi anche la vendita di computer subacquei, contattava Controparte_1 specializzata in tale settore di attività; - il progetto iniziale prevedeva lo sviluppo di una
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linea di computer esclusivi per;
- tuttavia, non veniva raggiunto un accordo Pt_1 economico in tal senso, motivo per il quale la lettera di intenti non veniva tradotta in un contratto definitivo, in virtù dell'art. 6, perdendo ogni efficacia vincolante tra le parti;
- pertanto, alla veniva richiesto di fornire due tipi di computer, denominati Controparte_1
Jack e Guru, già distribuiti dalla stessa, i quali venivano solo personalizzati con l'apposizione del marchio Seac;
- i computer modello Jack venivano consegnati entro il
15.03.2017 e i computer modello Guru entro il 06.07.2017; - la non provvedeva Pt_1
a denunciare i vizi entro i termini previsti dalla legge.
Per tutte queste ragioni parte convenuta formulava le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in premessa:
- in via principale, dichiarare l'attrice decaduta dalla invocata garanzia o comunque dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta;
- in subordine, respingere in ogni caso le domande proposte dall'attrice perché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio”.
Con ordinanza del 30.03.2021 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
All'udienza del 18.10.2022 veniva espletata l'istruttoria orale.
Con ordinanza del 27.02.2023 il giudice formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: “pagamento ad opera di parte convenuta, in favore di parte attrice della somma omnicomprensiva di euro 34.000,00, e spese di lite compensate e con rinuncia ad ogni reciproca pretesa formulata nel presente giudizio o comunque relativa alle lettera di intenti di cui al doc. 1 di parte attrice ed alle obbligazione a qualsiasi titolo dalla stessa scaturenti”.
Con ordinanza del 26.10.2023 il giudice, preso atto della mancata accettazione della proposta conciliativa da parte dell'attrice, disponeva che le parti esperissero procedimento di mediazione ex art. 5 quater, D.lgs. n. 28/2010.
Con ordinanza del 22.02.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
21.02.2024, il giudice, preso atto dell'esito negativo della mediazione, rinviava per l'escussione dei testi.
All'udienza del 13.11.2024 veniva espletata l'istruttoria orale.
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Con ordinanza del 28.11.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
13.11.2024, il giudice formulava alle parti l'ulteriore seguente proposta conciliativa: “la parte convenuta versa alla parte attrice la somma di € 45.000,00, oltre € 5.000,00 per spese di lite, a tacitazione di ogni pretesa, rinunciando i contendenti ad ogni azione ed eccezione formulata in giudizio”.
Con ordinanza del 21.05.2025 il giudice, preso atto che le parti non riuscivano a trovare un accordo in merito alla consegna della merce, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27.09.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Qualificazione del rapporto giuridico intercorrente tra le parti.
Parte attrice agisce in giudizio al fine di ottenere una pronuncia che, accertato l'inadempimento di parte convenuta per vizi delle opere eseguite, disponga la riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c., oltre che il risarcimento dei danni.
Orbene, in primo luogo, risulta essenziale procedere alla qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra le parti, accertando se lo stesso rientri nella fattispecie dell'appalto o della compravendita.
Il discrimine tra le due fattispecie contrattuali è rappresentato innanzitutto dalla volontà contrattuale delle parti, oltre che dal rapporto tra il valore della materia (prestazione di dare) e il valore della prestazione dell'opera (prestazione di fare). In termini sintetici, quindi, giova premettere che la compravendita e l'appalto differiscono perché la prima è caratterizzata da un'obbligazione di dare (consegnare la cosa all'acquirente), mentre il secondo da un'obbligazione di fare (realizzare l'opera o il servizio), che l'appaltatore assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. Dunque, nell'appalto l'opera o il servizio è prevalente rispetto alla materia, che invece è un semplice mezzo per la realizzazione degli stessi, mentre nella compravendita l'attività del venditore è estranea o secondaria al rapporto.
Com'è noto, “dinanzi a contratti misti in cui si combinano elementi propri della vendita e dell'appalto, la scelta del regime giuridico applicabile deve guardare al fine ultimo dell'operazione negoziale, ossia alla funzione che le parti hanno inteso attribuire al
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contratto, per cui quando alla prestazione di 'dare', tipica della vendita, si affianchi quella di 'fare' che caratterizza invece l'appalto, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, tenendo conto della volontà dei contraenti, oltre che del senso oggettivo del negozio, per accertare se la fornitura della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera e il lavoro lo scopo del contratto (nel qual caso sarà prevalente la componente dell'appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia e il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (in tal caso sarà prevalente la fattispecie della vendita)” (Tribunale Pavia, n.
695/2022).
In particolare, dunque, si è in presenza di un contratto di appalto quando è prevalente il lavoro sulla materia, nel senso che l'obiettivo dell'obbligazione assunta dalla parte si concretizza nella realizzazione di un opus unicum o di un opus derivato dalla serie, che sia oggetto di modifiche richieste dal destinatario, mentre la fornitura del materiale rappresenta un elemento che concorre nel complesso della realizzazione dell'opera e di tutte le attività a tal fine intese. Si ha contratto di vendita qualora l'attività di fornire materiale rientra nel normale ciclo produttivo del bene (“In particolare, il contratto misto avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera deve essere qualificato come contratto di appalto se la somministrazione della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro integra lo scopo del negozio nel senso che l'oggetto prevalente dell'obbligazione assunta dal produttore/venditore è la realizzazione di un opus unicum o di un opus derivato dalla serie, ma oggetto di adattamenti o modifiche a richiesta del destinatario, mentre la fornitura della materia è un elemento concorrente. Il suddetto contratto, invece, deve essere qualificato come contratto di compravendita se il lavoro è il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della res rappresenta l'effettiva finalità del contratto nel senso che l'attività per produrre il bene si inserisce nell'ordinario ciclo produttivo e la consegna della res costituisce oggetto dell'obbligazione assunta dal produttore/venditore”, Tribunale Potenza, n. 858/2020).
La corretta qualificazione contrattuale determina una diversa disciplina e termini per la denunzia dei vizi dell'opera. Rispetto alla compravendita, nel caso in cui il bene presenti vizi tali da renderlo inidoneo all'uso a cui è destinato o da diminuirne in modo apprezzabile il valore, l'acquirente è tenuto a denunciare tali vizi, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla scoperta, e l'azione per far valere in giudizio la garanzia va
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esercitata entro un anno dalla consegna del bene (artt. 1490-1495 c.c.). Per l'appalto, invece, il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità
o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta e l'azione deve essere esercitata entro due anni dalla consegna dell'opera (art. 1667 c.c.).
Ebbene, nel caso di specie, al fine di qualificare il rapporto giuridico intercorrente tra le parti bisogna necessariamente partire dalla lettera di intenti sottoscritta dalle stesse (all. 1 all'atto di citazione).
Dalla medesima, in primo luogo, si evince che, da un lato, opera nel Controparte_1 campo della progettazione, sviluppo, realizzazione e commercializzazione a livello nazionale e internazionale di computer per attività subacquea e, dall'altro lato, Pt_1 svolge la propria attività nel campo della produzione e commercializzazione a livello nazionale e internazionale di attrezzature per la pratica delle attività subacquee.
All'art. 3 della suddetta lettera di intenti concernente gli obblighi di Controparte_1 veniva previsto che quest'ultima si impegnasse a “sviluppare un computer apnea e un computer scuba esclusivi per ”. Trattavasi, nello specifico, di un computer Pt_1 modello JACK e di un computer modello GURU.
La lettera di intenti, però, rimaneva inefficace posto che l'art. 6 della stessa prevedeva che
“tutto quanto oggetti della presente scrittura […], resta subordinato al raggiungimento dell'accordo complessivo e globale e quindi alla sottoscrizione di un contratto definitivo tra le parti. In caso di mancato accordo, gli impegni presi dalle Parti nella presente scrittura saranno da intendersi privi di effetto” e che non è stata fornita prova, né tramite produzione documentale, né in sede di istruttoria orale, della sottoscrizione di un accordo definitivo.
Orbene, pur essendo rimasta la lettera di intenti inefficace, risulta incontestato tra le parti che i rapporti proseguivano tra le medesime. Ed infatti, la convenuta in sede di comparsa riferiva che l'attrice le chiedeva di fornire due tipi di computer - che furono denominati Per_ rispettivamente e Guru –, i quali furono personalizzati con l'apposizione del marchio
Seac.
Tale circostanza non è stata contestata dall'attrice con la memoria ex art. 183, comma 6,
n. 1, c.p.c..
Dunque, allo scopo di qualificare il rapporto sussistente tra le parti, bisogna comunque avere come punto di partenza la citata lettera di intenti, posto che la stessa faceva
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comunque riferimento allo sviluppo ad opera di di un computer Controparte_1 apnea e un computer scuba, poi denominati modello JACK e modello GURU, conformemente a quanto riferito dalla convenuta in comparsa e non contestato dall'attrice.
Pertanto, guardando all'oggetto della prestazione che doveva svolgere la Controparte_1
consistente sostanzialmente in un “fare” ed anche alla natura dell'attività svolta
[...] dalla stessa, la quale opera “nel campo della progettazione, sviluppo, realizzazione e commercializzazione […] di computer per attività subacquea”, il contratto deve senz'altro qualificarsi in termini di appalto.
Ed infatti, pur essendovi la fornitura della merce da parte della Controparte_1 appare prevalente l'elemento del lavoro, onde la fornitura del materiale risulta più un mezzo per la produzione dell'opera, che lo scopo del contratto;
inoltre, la convenuta risulta essere una società a responsabilità limitata, sicché, tenendo conto di tale elemento, dell'importo dei lavori, della natura dell'opera, deve ritenersi che l'esecuzione presupponesse un'organizzazione di mezzi necessari, con gestione a proprio rischio.
Sull'eccezione di decadenza e prescrizione.
Superata tale questione, bisogna analizzare l'eccezione di decadenza e prescrizione sollevata da parte convenuta.
Ebbene, pur qualificando il rapporto in termini di appalto, l'eccezione risulta fondata.
Com'è noto, in tema di appalto, in linea generale, il termine per la denuncia dei vizi a pena di decadenza ai sensi dell'art. 1667, comma 2, c.c., decorre dalla scoperta dei vizi.
Ne consegue che la data di consegna dell'opera è decisiva, nel senso che solo dopo la consegna può aversi la scoperta delle difformità o dei vizi, entro sessanta giorni dalla quale il committente deve eseguire denuncia all'appaltatore. Inoltre, mentre prima dell'accettazione e della consegna dell'opera non vengono in rilievo problemi di denuncia e di prescrizione per vizi comunque rilevabili, è al momento della consegna che il committente può fare rilevare i vizi conosciuti o conoscibili in corso d'opera (Cass. Civ.
n. 13821/2024).
Nel caso di specie, parte attrice allega che nel corso del 2016 con lettera di intenti e successivi accordi affidava alla l'incarico di sviluppare un computer Controparte_1 apnea e un computer scuba esclusivi per , che il lavoro veniva eseguito nei mesi Pt_1
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successivi e che i computer venivano regolarmente consegnati, ragion per cui la Pt_1 li immetteva sul mercato, in data 15.03.2017 per il modello Jack prod. 2 e in data
06.07.2017 per il modello Guru prod.
3. Circostanze incontestate da parte convenuta.
In aggiunta, parte attrice allega che, a partire dal 25.05.2017, iniziava a ricevere moltissime segnalazioni di malfunzionamenti da parte dei negozianti, i quali si erano visti tornare in negozio moltissimi pezzi da parte dei consumatori finali e che le problematiche venivano immediatamente comunicate alla Controparte_1
Ebbene, il momento della scoperta dei vizi deve collocarsi alla data del 25.05.2017, successiva alla consegna, quando la iniziava a ricevere tutte le contestazioni Pt_1 degli asseriti vizi dei computer.
Parte attrice non ha fornito adeguata prova dell'avvenuta denuncia dei vizi entro il termine di decadenza di sessanta giorni decorrenti dalla suddetta data.
Ed infatti, la medesima ha semplicemente prodotto delle email attraverso le quali l'attrice inoltrava alla convenuta le contestazioni ricevute in merito a problematiche riscontrate nei beni forniti o attraverso le quali la stessa contestava i vizi asseriti (all. 11 alla Pt_1 memoria n. 2 di parte attrice).
Trattasi, tuttavia, di comunicazioni trasmesse ben oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dal 25.05.2017, essendo la prima datata al mese di settembre 2017.
Ancora l'attrice allega che, dopo la consegna alla convenuta di tutti i suddetti vecchi modelli viziati (c.d. no Armored), allo scopo di ottenerne la modifica e l'eliminazione dei vizi, il lavoro di modifica di tutti i pezzi terminava il 19.06.2019, motivo per il quale iniziava a immettere sul mercato i nuovi modelli (c.d. ; tuttavia, poco Pt_1 Per_1 dopo anche con riferimento ai nuovi modelli iniziavano ad arrivare molti resi.
Rispetto a questa seconda fornitura il momento della consegna deve individuarsi nel
19.06.2019, -circostanza allegata dall'attrice e non contestata dalla convenuta -, in coincidenza del quale i lavori di modifica venivano terminati e i nuovi modelli consegnati.
Anche relativamente a tale seconda fornitura, parte attrice non ha fornito adeguata prova dell'avvenuta denuncia dei vizi entro il termine di decadenza di sessanta giorni decorrenti dalla suddetta data (19.06.2019).
, infatti, ha prodotto sempre delle email attraverso le quali la stessa inoltrava alla Pt_1 convenuta le contestazioni ricevute in merito a problematiche riscontrate nei beni forniti o
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attraverso le quali essa stessa contestava i vizi asseriti (all. 12 alla memoria n. 2 di parte attrice).
Trattasi, anche in tal caso, di comunicazioni trasmesse ben oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dal 19.06.2019, in quanto, escludendo quelle precedenti a tale data, non essendo provato un momento diverso dal giugno 2019 della consegna dei beni, risultano datate addirittura 2020.
Pertanto, la è senz'altro decaduta dalla garanzia ex art. 1667 c.c., motivo Parte_1 per il quale le domande attoree non possono trovare accoglimento.
Ed infatti, in virtù del principio della ragione più liquida, ricavabile dagli artt. 24 e 111
Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata. Tale principio, rispondendo ad esigenza di economia processuale, si sostituisce alla regola posta dall'art. 276 c.p.c. relativa all'ordine delle questioni da trattare. Quest'ultima disposizione richiamata, mentre impone al giudice del merito di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito, consente tuttavia di scegliere tra le varie questioni di merito, quella che l'autorità giudiziaria stessa ritenga più liquida (Cass. Civ., n. 693/2024).
In conclusione, ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti si intende assorbita.
Le spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto anche della mancata accettazione di due proposte conciliative da parte dell'attrice, come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia (indeterminabile-complessità media), delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta le domande di parte attrice;
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a) Condanna parte attrice al pagamento nei confronti di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano in € 10.860,00, per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Grosseto il 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2665/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
24/09/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti Lucia Baroni e Sara Cavaliere, presso il cui studio sito in Genova, Via XX
Settembre 8/19 amm. B, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 P.IVA_2 in atti, dall'Avv. Marco Picchi, presso il cui studio sito in Grosseto, Viale Ombrone, n.
44, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA
Oggetto: appalto.
Conclusioni: all'udienza del 24/09/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato agiva in giudizio nei confronti Parte_1 di Controparte_1
Parte attrice esponeva in fatto che: - la stessa svolgeva la propria attività nel campo della produzione e della commercializzazione a livello nazionale ed internazionale di attrezzature per la pratica di attività subacquee;
- la convenuta operava, invece, nell'ambito della progettazione e dello sviluppo a livello nazionale e internazionale di computer per l'attività subacquea;
- nel corso del 2016 con lettera di intenti e successivi accordi affidava alla l'incarico di sviluppare un computer apnea e un CP_1 Controparte_1 computer scuba esclusivi per;
- il lavoro veniva eseguito nei mesi successivi e i Pt_1 computer venivano regolarmente consegnati, ragion per cui la li immetteva sul Pt_1 mercato, in data 15.03.2017 per il modello Jack prod. 2 e in data 06.07.2017 per il modello Guru prod. 3; - a partire dal 25.05.2017 giungevano moltissime segnalazioni di malfunzionamenti da parte dei negozianti, i quali si erano visti tornare in negozio moltissimi pezzi da parte dei consumatori finali;
- le problematiche venivano immediatamente comunicate alla man mano che pervenivano i pezzi Controparte_1 restituiti dai negozianti;
- inoltre, venivano inviati alla convenuta i vari pezzi difettosi per le riparazioni necessarie, sobbarcandosi tutte le spese di trasporto;
- i principali problemi riscontrati dagli utilizzatori riguardavano i pulsanti, il vetro e la batteria del computer, oltre a qualche caso di malfunzionamento del software;
- ciò comportava un aumento dei resi;
- per tali motivi, riconoscendo i vizi e i difetti, proponeva alla Controparte_1
una revisione del progetto, ritenendo di dover apportare modifiche sostanziali per Pt_1 migliorarlo nei punti critici;
- tutti i computer che aveva in magazzino venivano Pt_1 spediti alla in modo tale che la stessa potesse effettuare le modifiche Controparte_1 necessarie, il tutto a partire dal 26.09.2018, fino a gennaio 2019; - Controparte_1 comunicava di aver modificato il computer in versione 2.0, trasformandolo in versione c.d. - ciò riguardava 220 pezzi del modello Jack e 613 pezzi del modello Guru;
Per_1
- il lavoro di modifica di tutti i pezzi terminava il 19.06.2019, motivo per il quale Pt_1 iniziava a immettere sul mercato i nuovi modelli;
- poco dopo anche con riferimento ai nuovi modelli iniziavano ad arrivare molti resi;
- decideva dunque di Pt_1 interrompere definitivamente le vendite;
- quindi per i computer Jack nel corso del 2017 venivano venduti 456 pezzi con 11 resi (2,4%), nel corso del 2018 venivano venduti 187 pezzi con 68 resi (36,36%), nel corso del 2019 venivano venduti 58 pezzi con 70 resi
(120,69%), nel corso del 2020 veniva stoppata la vendita e pervenivano ancora 8 resi, per un totale complessivo di 701 pezzi venduti e 157 resi (22,4%); - per i computer Guru nel
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corso del 2017 venivano venduti 331 pezzi con 5 resi (1,51%), nel corso del 2018 venivano venduti 298 pezzi con 84 resi (28,19%), nel corso del 2019 venivano 290 pezzi con 115 resi (39,66%), nel corso del 2020 veniva stoppata la vendita e arrivavano ancora
29 resi, per un totale complessivo di 919 pezzi venduti e 233 resi (25,35%).
Per tutte queste ragioni parte attrice formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie tutte meglio viste e previo l'accertamento dei fatti di cui è causa, per tutto quanto esposto in parte motiva:
- accertare e dichiarare l'inadempimento di (C.F. e P.IVA , Controparte_1 P.IVA_2 con sede legale in Follonica (GR), Via Amorotti 15, in persona del legale rappresentante pro tempore relativamente al contratto di appalto stipulato tra le parti e conseguentemente determinare una riduzione del prezzo che risulterà a seguito dell'istruttoria o a quella quantificata dal Giudice in via equitativa;
- condannare al risarcimento in favore di in persona Controparte_1 Parte_1 del legale rappresentante p.t., di tutti i danni subiti e subendi, in particolare al risarcimento del danno patrimoniale, consistente nel costo della merce giacente in magazzino pari, ad oggi, ad € 91.066,00 integralmente versati a e Controparte_1 alle spese di trasporto documentate pari, ad oggi, ad € 12.849,00, oltre al risarcimento di tutti gli altri danni subiti da , in via esemplificativa, lucro cessante, danno Pt_1 all'immagine, ecc, tutti derivanti dal grave inadempimento della convenuta, nella misura che risulterà a seguito dell'istruttoria, o a quella quantificata dal Giudice in via equitativa;
- con ogni altro provvedimento necessario e/o opportuno;
- vinte le spese, compensi, oltre spese generali e accessori di legge”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in
[...] diritto.
Parte convenuta esponeva in fatto che: - tra le parti veniva stipulato un contratto di compravendita, in quanto dalla lettera di intenti emergeva che la , nota azienda Pt_1 operante nel settore della produzione e vendita di attrezzature per la subacquea, nel corso dell'anno 2016, essendo interessata ad ampliare la propria offerta commerciale, ricomprendendovi anche la vendita di computer subacquei, contattava Controparte_1 specializzata in tale settore di attività; - il progetto iniziale prevedeva lo sviluppo di una
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linea di computer esclusivi per;
- tuttavia, non veniva raggiunto un accordo Pt_1 economico in tal senso, motivo per il quale la lettera di intenti non veniva tradotta in un contratto definitivo, in virtù dell'art. 6, perdendo ogni efficacia vincolante tra le parti;
- pertanto, alla veniva richiesto di fornire due tipi di computer, denominati Controparte_1
Jack e Guru, già distribuiti dalla stessa, i quali venivano solo personalizzati con l'apposizione del marchio Seac;
- i computer modello Jack venivano consegnati entro il
15.03.2017 e i computer modello Guru entro il 06.07.2017; - la non provvedeva Pt_1
a denunciare i vizi entro i termini previsti dalla legge.
Per tutte queste ragioni parte convenuta formulava le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in premessa:
- in via principale, dichiarare l'attrice decaduta dalla invocata garanzia o comunque dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta;
- in subordine, respingere in ogni caso le domande proposte dall'attrice perché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio”.
Con ordinanza del 30.03.2021 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
All'udienza del 18.10.2022 veniva espletata l'istruttoria orale.
Con ordinanza del 27.02.2023 il giudice formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: “pagamento ad opera di parte convenuta, in favore di parte attrice della somma omnicomprensiva di euro 34.000,00, e spese di lite compensate e con rinuncia ad ogni reciproca pretesa formulata nel presente giudizio o comunque relativa alle lettera di intenti di cui al doc. 1 di parte attrice ed alle obbligazione a qualsiasi titolo dalla stessa scaturenti”.
Con ordinanza del 26.10.2023 il giudice, preso atto della mancata accettazione della proposta conciliativa da parte dell'attrice, disponeva che le parti esperissero procedimento di mediazione ex art. 5 quater, D.lgs. n. 28/2010.
Con ordinanza del 22.02.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
21.02.2024, il giudice, preso atto dell'esito negativo della mediazione, rinviava per l'escussione dei testi.
All'udienza del 13.11.2024 veniva espletata l'istruttoria orale.
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Con ordinanza del 28.11.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
13.11.2024, il giudice formulava alle parti l'ulteriore seguente proposta conciliativa: “la parte convenuta versa alla parte attrice la somma di € 45.000,00, oltre € 5.000,00 per spese di lite, a tacitazione di ogni pretesa, rinunciando i contendenti ad ogni azione ed eccezione formulata in giudizio”.
Con ordinanza del 21.05.2025 il giudice, preso atto che le parti non riuscivano a trovare un accordo in merito alla consegna della merce, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27.09.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Qualificazione del rapporto giuridico intercorrente tra le parti.
Parte attrice agisce in giudizio al fine di ottenere una pronuncia che, accertato l'inadempimento di parte convenuta per vizi delle opere eseguite, disponga la riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c., oltre che il risarcimento dei danni.
Orbene, in primo luogo, risulta essenziale procedere alla qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra le parti, accertando se lo stesso rientri nella fattispecie dell'appalto o della compravendita.
Il discrimine tra le due fattispecie contrattuali è rappresentato innanzitutto dalla volontà contrattuale delle parti, oltre che dal rapporto tra il valore della materia (prestazione di dare) e il valore della prestazione dell'opera (prestazione di fare). In termini sintetici, quindi, giova premettere che la compravendita e l'appalto differiscono perché la prima è caratterizzata da un'obbligazione di dare (consegnare la cosa all'acquirente), mentre il secondo da un'obbligazione di fare (realizzare l'opera o il servizio), che l'appaltatore assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. Dunque, nell'appalto l'opera o il servizio è prevalente rispetto alla materia, che invece è un semplice mezzo per la realizzazione degli stessi, mentre nella compravendita l'attività del venditore è estranea o secondaria al rapporto.
Com'è noto, “dinanzi a contratti misti in cui si combinano elementi propri della vendita e dell'appalto, la scelta del regime giuridico applicabile deve guardare al fine ultimo dell'operazione negoziale, ossia alla funzione che le parti hanno inteso attribuire al
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contratto, per cui quando alla prestazione di 'dare', tipica della vendita, si affianchi quella di 'fare' che caratterizza invece l'appalto, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, tenendo conto della volontà dei contraenti, oltre che del senso oggettivo del negozio, per accertare se la fornitura della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera e il lavoro lo scopo del contratto (nel qual caso sarà prevalente la componente dell'appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia e il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (in tal caso sarà prevalente la fattispecie della vendita)” (Tribunale Pavia, n.
695/2022).
In particolare, dunque, si è in presenza di un contratto di appalto quando è prevalente il lavoro sulla materia, nel senso che l'obiettivo dell'obbligazione assunta dalla parte si concretizza nella realizzazione di un opus unicum o di un opus derivato dalla serie, che sia oggetto di modifiche richieste dal destinatario, mentre la fornitura del materiale rappresenta un elemento che concorre nel complesso della realizzazione dell'opera e di tutte le attività a tal fine intese. Si ha contratto di vendita qualora l'attività di fornire materiale rientra nel normale ciclo produttivo del bene (“In particolare, il contratto misto avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera deve essere qualificato come contratto di appalto se la somministrazione della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro integra lo scopo del negozio nel senso che l'oggetto prevalente dell'obbligazione assunta dal produttore/venditore è la realizzazione di un opus unicum o di un opus derivato dalla serie, ma oggetto di adattamenti o modifiche a richiesta del destinatario, mentre la fornitura della materia è un elemento concorrente. Il suddetto contratto, invece, deve essere qualificato come contratto di compravendita se il lavoro è il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della res rappresenta l'effettiva finalità del contratto nel senso che l'attività per produrre il bene si inserisce nell'ordinario ciclo produttivo e la consegna della res costituisce oggetto dell'obbligazione assunta dal produttore/venditore”, Tribunale Potenza, n. 858/2020).
La corretta qualificazione contrattuale determina una diversa disciplina e termini per la denunzia dei vizi dell'opera. Rispetto alla compravendita, nel caso in cui il bene presenti vizi tali da renderlo inidoneo all'uso a cui è destinato o da diminuirne in modo apprezzabile il valore, l'acquirente è tenuto a denunciare tali vizi, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla scoperta, e l'azione per far valere in giudizio la garanzia va
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esercitata entro un anno dalla consegna del bene (artt. 1490-1495 c.c.). Per l'appalto, invece, il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità
o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta e l'azione deve essere esercitata entro due anni dalla consegna dell'opera (art. 1667 c.c.).
Ebbene, nel caso di specie, al fine di qualificare il rapporto giuridico intercorrente tra le parti bisogna necessariamente partire dalla lettera di intenti sottoscritta dalle stesse (all. 1 all'atto di citazione).
Dalla medesima, in primo luogo, si evince che, da un lato, opera nel Controparte_1 campo della progettazione, sviluppo, realizzazione e commercializzazione a livello nazionale e internazionale di computer per attività subacquea e, dall'altro lato, Pt_1 svolge la propria attività nel campo della produzione e commercializzazione a livello nazionale e internazionale di attrezzature per la pratica delle attività subacquee.
All'art. 3 della suddetta lettera di intenti concernente gli obblighi di Controparte_1 veniva previsto che quest'ultima si impegnasse a “sviluppare un computer apnea e un computer scuba esclusivi per ”. Trattavasi, nello specifico, di un computer Pt_1 modello JACK e di un computer modello GURU.
La lettera di intenti, però, rimaneva inefficace posto che l'art. 6 della stessa prevedeva che
“tutto quanto oggetti della presente scrittura […], resta subordinato al raggiungimento dell'accordo complessivo e globale e quindi alla sottoscrizione di un contratto definitivo tra le parti. In caso di mancato accordo, gli impegni presi dalle Parti nella presente scrittura saranno da intendersi privi di effetto” e che non è stata fornita prova, né tramite produzione documentale, né in sede di istruttoria orale, della sottoscrizione di un accordo definitivo.
Orbene, pur essendo rimasta la lettera di intenti inefficace, risulta incontestato tra le parti che i rapporti proseguivano tra le medesime. Ed infatti, la convenuta in sede di comparsa riferiva che l'attrice le chiedeva di fornire due tipi di computer - che furono denominati Per_ rispettivamente e Guru –, i quali furono personalizzati con l'apposizione del marchio
Seac.
Tale circostanza non è stata contestata dall'attrice con la memoria ex art. 183, comma 6,
n. 1, c.p.c..
Dunque, allo scopo di qualificare il rapporto sussistente tra le parti, bisogna comunque avere come punto di partenza la citata lettera di intenti, posto che la stessa faceva
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comunque riferimento allo sviluppo ad opera di di un computer Controparte_1 apnea e un computer scuba, poi denominati modello JACK e modello GURU, conformemente a quanto riferito dalla convenuta in comparsa e non contestato dall'attrice.
Pertanto, guardando all'oggetto della prestazione che doveva svolgere la Controparte_1
consistente sostanzialmente in un “fare” ed anche alla natura dell'attività svolta
[...] dalla stessa, la quale opera “nel campo della progettazione, sviluppo, realizzazione e commercializzazione […] di computer per attività subacquea”, il contratto deve senz'altro qualificarsi in termini di appalto.
Ed infatti, pur essendovi la fornitura della merce da parte della Controparte_1 appare prevalente l'elemento del lavoro, onde la fornitura del materiale risulta più un mezzo per la produzione dell'opera, che lo scopo del contratto;
inoltre, la convenuta risulta essere una società a responsabilità limitata, sicché, tenendo conto di tale elemento, dell'importo dei lavori, della natura dell'opera, deve ritenersi che l'esecuzione presupponesse un'organizzazione di mezzi necessari, con gestione a proprio rischio.
Sull'eccezione di decadenza e prescrizione.
Superata tale questione, bisogna analizzare l'eccezione di decadenza e prescrizione sollevata da parte convenuta.
Ebbene, pur qualificando il rapporto in termini di appalto, l'eccezione risulta fondata.
Com'è noto, in tema di appalto, in linea generale, il termine per la denuncia dei vizi a pena di decadenza ai sensi dell'art. 1667, comma 2, c.c., decorre dalla scoperta dei vizi.
Ne consegue che la data di consegna dell'opera è decisiva, nel senso che solo dopo la consegna può aversi la scoperta delle difformità o dei vizi, entro sessanta giorni dalla quale il committente deve eseguire denuncia all'appaltatore. Inoltre, mentre prima dell'accettazione e della consegna dell'opera non vengono in rilievo problemi di denuncia e di prescrizione per vizi comunque rilevabili, è al momento della consegna che il committente può fare rilevare i vizi conosciuti o conoscibili in corso d'opera (Cass. Civ.
n. 13821/2024).
Nel caso di specie, parte attrice allega che nel corso del 2016 con lettera di intenti e successivi accordi affidava alla l'incarico di sviluppare un computer Controparte_1 apnea e un computer scuba esclusivi per , che il lavoro veniva eseguito nei mesi Pt_1
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successivi e che i computer venivano regolarmente consegnati, ragion per cui la Pt_1 li immetteva sul mercato, in data 15.03.2017 per il modello Jack prod. 2 e in data
06.07.2017 per il modello Guru prod.
3. Circostanze incontestate da parte convenuta.
In aggiunta, parte attrice allega che, a partire dal 25.05.2017, iniziava a ricevere moltissime segnalazioni di malfunzionamenti da parte dei negozianti, i quali si erano visti tornare in negozio moltissimi pezzi da parte dei consumatori finali e che le problematiche venivano immediatamente comunicate alla Controparte_1
Ebbene, il momento della scoperta dei vizi deve collocarsi alla data del 25.05.2017, successiva alla consegna, quando la iniziava a ricevere tutte le contestazioni Pt_1 degli asseriti vizi dei computer.
Parte attrice non ha fornito adeguata prova dell'avvenuta denuncia dei vizi entro il termine di decadenza di sessanta giorni decorrenti dalla suddetta data.
Ed infatti, la medesima ha semplicemente prodotto delle email attraverso le quali l'attrice inoltrava alla convenuta le contestazioni ricevute in merito a problematiche riscontrate nei beni forniti o attraverso le quali la stessa contestava i vizi asseriti (all. 11 alla Pt_1 memoria n. 2 di parte attrice).
Trattasi, tuttavia, di comunicazioni trasmesse ben oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dal 25.05.2017, essendo la prima datata al mese di settembre 2017.
Ancora l'attrice allega che, dopo la consegna alla convenuta di tutti i suddetti vecchi modelli viziati (c.d. no Armored), allo scopo di ottenerne la modifica e l'eliminazione dei vizi, il lavoro di modifica di tutti i pezzi terminava il 19.06.2019, motivo per il quale iniziava a immettere sul mercato i nuovi modelli (c.d. ; tuttavia, poco Pt_1 Per_1 dopo anche con riferimento ai nuovi modelli iniziavano ad arrivare molti resi.
Rispetto a questa seconda fornitura il momento della consegna deve individuarsi nel
19.06.2019, -circostanza allegata dall'attrice e non contestata dalla convenuta -, in coincidenza del quale i lavori di modifica venivano terminati e i nuovi modelli consegnati.
Anche relativamente a tale seconda fornitura, parte attrice non ha fornito adeguata prova dell'avvenuta denuncia dei vizi entro il termine di decadenza di sessanta giorni decorrenti dalla suddetta data (19.06.2019).
, infatti, ha prodotto sempre delle email attraverso le quali la stessa inoltrava alla Pt_1 convenuta le contestazioni ricevute in merito a problematiche riscontrate nei beni forniti o
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attraverso le quali essa stessa contestava i vizi asseriti (all. 12 alla memoria n. 2 di parte attrice).
Trattasi, anche in tal caso, di comunicazioni trasmesse ben oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dal 19.06.2019, in quanto, escludendo quelle precedenti a tale data, non essendo provato un momento diverso dal giugno 2019 della consegna dei beni, risultano datate addirittura 2020.
Pertanto, la è senz'altro decaduta dalla garanzia ex art. 1667 c.c., motivo Parte_1 per il quale le domande attoree non possono trovare accoglimento.
Ed infatti, in virtù del principio della ragione più liquida, ricavabile dagli artt. 24 e 111
Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata. Tale principio, rispondendo ad esigenza di economia processuale, si sostituisce alla regola posta dall'art. 276 c.p.c. relativa all'ordine delle questioni da trattare. Quest'ultima disposizione richiamata, mentre impone al giudice del merito di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito, consente tuttavia di scegliere tra le varie questioni di merito, quella che l'autorità giudiziaria stessa ritenga più liquida (Cass. Civ., n. 693/2024).
In conclusione, ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti si intende assorbita.
Le spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto anche della mancata accettazione di due proposte conciliative da parte dell'attrice, come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia (indeterminabile-complessità media), delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta le domande di parte attrice;
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a) Condanna parte attrice al pagamento nei confronti di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano in € 10.860,00, per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Grosseto il 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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