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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/12/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Maria Ria Serri Presidente rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 629/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Ferrara n. 25/2024 pubblicata in data 13 febbraio 2024 promossa con ricorso depositato in data 8 ottobre 2024 da:
Parte_1
[...]
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati a
Cento via Orsini n.1 presso e nello studio dell'avv. Romina Filippini che li rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_1
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via Alfredo Testoni n.6 presso l'Avvocatura di Stato che lo rappresenta e difende ex lege
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 06.11.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ferrara, in funzione di Giudice del lavoro, accoglieva parzialmente l'opposizione presentata da e da Parte_1
avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 19692/19693 emessa da Parte_1
Con
di in data 21.07.2022 annullandola in relazione agli illeciti CP_1 amministrativi contestati ai punti 4, 5, 6 e 10 riguardo alla lavoratrice Per_1
e 11 riguardo al lavoratore .
[...] Persona_2
Riduceva, per l'effetto, la sanzione di cui al punto 4 dell'ordinanza ingiunzione ad €2000, di cui al punto 5 ad €300 e di cui al punto 6 ad €300 e determinava la sanzione amministrativa complessiva da versarsi in solido dagli ingiunti in
€15.006,68 oltre alle spese di notifica, confermando quindi limitatamente a questa somma, l'ordinanza ingiunzione.
Nel suddetto ricorso e contestavano la legittimità Parte_1 Parte_1 dell'ordinanza-ingiunzione prot. n. 19692/19693, redatta sulla base del verbale di accertamento e notificazione n. FE00000/2020-088-02 dell'11.06.2021 Con dell' , negando la sussistenza della violazioni addebitate.
In particolare sostenevano che avesse stipulato con Persona_3 Parte_1
[... due genuini rapporti di lavoro occasionale e un legittimo rapporto di tirocinio formativo, che avesse intrattenuto con genuini Persona_4 Parte_1 rapporti di lavoro autonomo occasionale per distinti e brevi periodi, che parimenti fossero genuini i contratti di lavoro autonomo occasionale stipulati con , che il contratto di tirocinio stipulato con fosse CP_3 Per_5 legittimo, che che avesse stipulato due legittimi contratti per Persona_1 prestazioni occasionali con che avesse Parte_1 Persona_6 sottoscritto un contratto di tirocinio con e si recasse Controparte_4 presso i locali de in ragione del contratto di fornitura di servizi che Parte_1 intercorreva tra le due società senza che vi fosse illegittima utilizzazione delle sue prestazioni lavorative da parte della società e che Parte_1 erroneamente fossero state contestate le tardive comunicazioni relative alla posizione del lavoratore . Persona_2
Concludevano chiedendo l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione e in subordine di rideterminare nella misura minima di legge le sanzioni amministrative irrogate con l'ordinanza-ingiunzione.
2 Con Si costituiva l' di Ferrara-Rovigo che contestava le deduzioni degli opponenti e insisteva sulla fondatezza dei propri accertamenti chiedendo di confermare integralmente l'ordinanza-ingiunzione opposta.
Il Tribunale di Ferrara in funzione di Giudice del lavoro decideva la causa come sopra indicato.
2. Proponevano appello e , articolando sei motivi. Parte_1 Parte_1
Con il primo motivo di appello eccepivano l'erronea e superficiale valutazione delle prove con riferimento alla posizione di . Controparte_5
Sostenevano, infatti, che la fattispecie di somministrazione illecita di lavoro potesse sussistere solo nel caso in cui vi fosse un rapporto di lavoro subordinato tra il somministratore e il lavoratore somministrato, che nel caso di specie mancava dal momento che non era una lavoratrice dipendente di Per_6 CP_4
ma soltanto una sua tirocinante.
[...]
Evidenziavano, inoltre, che la frequente presenza di nei locali di Per_6 era da attribuirsi al fatto che proprio in quegli edifici Parte_1 [...] si occupava di servizi aventi ad oggetto il tirocinio della Controparte_4 Per_6 stessa.
Con il secondo motivo di appello e rilevavano l'erronea Parte_1 Pt_1 valutazione delle prove e l'erronea interpretazione della legge relativamente ai rapporti di lavoro con . In merito, affermavano che i primi due Persona_3 contratti stipulati con la lavoratrice non erano da ricondurre alla tipologia del lavoro subordinato, ma, come negli stessi indicato, al lavoro autonomo occasionale.
Sostenevano che il giudice nel ritenere la natura subordinata di tali rapporti di lavoro non aveva valorizzato le risultanze dell'istruttoria. In particolare, secondo gli stessi dalla prova testimoniale sarebbe emersa la mancanza di stabilità e continuità della prestazione lavorativa caratteri essenziali del rapporto di lavoro subordinato.
Inoltre, sempre con riguardo alla posizione di veniva contestata l'erronea Per_3 applicazione della legge regionale Emilia-Romagna n.17/2005 in quanto sostenevano che tale norma si limitava a impedire soltanto l'attivazione di tirocini per l'erogazione di una formazione in settori di attività nei quali il tirocinante è già stato impiegato presso il medesimo soggetto ospitante in occasioni di precedenti rapporti, intercorsi nei due anni precedenti, e non già
3 anche in settori diversi. A tal proposito affermavano che la sanzione prevista dalla legge regionale, nel caso di violazione della norma sul tirocinio, non fosse, comunque, la trasformazione del rapporto in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Con il terzo motivo di appello contestavano l'erronea valutazione delle prove relativamente alla posizione della lavoratrice asserendo che le CP_3 risultanze dell'istruttoria testimoniale non avrebbero consentito di affermare che i primi due rapporti di lavoro intercorsi con tale lavoratrice avessero natura di lavoro subordinato.
Con il quarto motivo di appello deducevano l'erronea valutazione delle prove inerenti alla lavoratrice affermando che la stessa aveva stipulato un Per_5 contratto di tirocinio per mansioni diverse da quelle oggetto dei precedenti Con rapporti con e che, pertanto, l' aveva applicato erroneamente Parte_1
l'art. 26 bis comma 9 della L.R. Emilia Romagna n. 17/2005.
Evidenziavano, infine, che difettasse in relazione a tale lavoratrice la prova che il rapporto di lavoro fosse natura subordinata.
Con il quinto motivo di appello sostenevano l'erronea valutazione delle prove in riferimento alla lavoratrice deducendo che la qualificazione dei Persona_4 rapporti di lavoro come subordinati derivasse dal travisamento delle prove dalle quali in realtà non era emersa la presenza di un potere di eterodeterminazione della prestazione.
Con il sesto e ultimo motivo impugnavano la condanna alle spese di lite stante la fondatezza dei motivi di appello.
Concludevano chiedendo che in riforma parziale della sentenza n. 25/2024 del
Tribunale di Ferrara sezione lavoro la Corte d'appello in via principale revocasse, disapplicasse, annullasse e/o dichiarasse illegittima ovvero priva di effetti l'ordinanza – ingiunzione opposta nella parte in cui era stata confermata dalla sentenza impugnata, per insussistenza degli illeciti amministrativi sanzionati.
Chiedevano, in via subordinata, che le sanzioni ove ritenute legittimamente irrogate fossero rideterminate nella misura minima di legge. Con Si costituiva con memoria depositata in data 25 marzo 2025 l' di CP_1
chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale in
[...] relazione al capo della sentenza che aveva annullato le sanzioni relative alla
4 posizione di . Persona_1
La causa, istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e dell'istruttoria compiuta in primo grado, veniva discussa e decisa all'udienza del 6 novembre
2025 mediante lettura del dispositivo della sentenza.
3. In relazione al primo motivo di appello inerente alla posizione di CP_6 si osserva quanto segue.
[...]
Va innanzitutto rilevato che l'indicazione nello stesso del nome di Persona_1
è un evidente errore materiale considerato sia il titolo del motivo di appello sia il successivo riferimento a che come tale non inficia il motivo di appello. CP_6
Tanto premesso occorre, innanzitutto, richiamare la motivazione sul punto della sentenza di primo grado. Nella stessa si legge: “ §8. Persona_6
(Contestazione 12). Ha svolto tre giornate di lavoro con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze de in qualità di impiegata addetta a Parte_1 mansioni semplici di segreteria (dal 16 luglio al 18 luglio 2018) e poi ha stipulato un contratto di tirocinio con dal 6 agosto dal Controparte_4 al 5 febbraio 2019 per il conseguimento della qualifica di “operatore amministrativo segretariale”. Di fatto, tuttavia, non è impiegata presso la sede della società , bensì presso la sede della società e procede CP_4 Parte_1 alla fatturazione in ingresso e uscita di entrambe le società.
In relazione a tale posizione viene contestato l'appalto illecito di manodopera di cui all'art.29 comma 1 e 18 comma 5 bis del d. lgvo 276/2003 in quanto ha utilizzato le prestazioni lavorative di in forza ad Parte_1 Per_6 [...] nel periodo dal 6 agosto 2018 al 5 febbraio 2019 in qualità di Controparte_4 impiegata amministrativa contabile pe complessive 119 giornate di lavoro effettivo.
Gli opponenti sostengono la regolarità della situazione, in quanto, dal giorno 8 gennaio 2018 la società ricorrente aveva in corso con Controparte_4 un contratto di fornitura di servizi avente ad oggetto”opera di grafica pubblicitaria, telemarketing, segreteria amministrativa e gestione contabile, in base alle specifiche esigenze della committente”, mediante il quale la società ha inteso esternalizzare tali servizi nel pieno rispetto dell'art.29 d. lgs 276/2003 che regola tale fattispecie anche in caso di prevalenza della forza lavoro sugli altri fattori produttivi (labour intensive).
La lavoratrice ricorda che l'affiancamento, effettuato dal dott. , Per_7
5 commercialista ed anche di di cui è socio di minoranza CP_7 CP_4
(pag.49), è durato solo tre giorni (pag.34). Certo se aveva bisogno chiedeva, ma non vi è stato un affiancamento continuo se non per tre giorni. Successivamente la lavoratrice ha formato fatture per e l'Accento secondo un orario di Pt_1 lavoro fisso sotto le direttive del Tura. L'orario di lavoro dalle 9 alle 12 e dalle
15 alle 19:”ti facciamo un tirocinio, risulterà che è ma lavorerai degli CP_4 uffici de L'accento” (pag.35). Le istruzioni di lavoro le dava , o anche Pt_1
(pag.36) diceva di mandare le fatture ai clienti e poi mi parlava Per_7 Pt_1 anche della fiera, di organizzare parte della fiera con i diversi stand (Pag.37).
In sostanza la signora ha messo le proprie energie lavorative a CP_6 disposizione de , provvedendo ad un lavoro ripetitivo di formazione Parte_1 delle fatture per il quale è stato necessario un breve addestramento. Co Il contratto d'appalto sub doc.26 denominato contratto di fornitura di servizi valevole dal 2 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 non c'entra concernendo attività di grafica pubblicitaria e telemarketing. La Difesa degli opponenti produce però un contratto di “fornitura di servizi” (sub doc.19) nel quale è previsto che presti la propria attività di grafica pubblicitaria, di CP_4 telemarketing, di segreteria amministrativa e gestione contabile a favore dell'Accento per il periodo dall'8 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019.
Il contratto, qualificabile come contratto d'appalto in quanto ha ad oggetto la prestazione di servizi, mentre la somministrazione ha ad oggetto la prestazione di cose (art.1599 c.c.) evidenzia all'art.1 l'illiceità dell'accordo tra le due società.
L'art.1 infatti recita: “la ditta s'impegna a realizzare a favore Controparte_8 dell' opera di grafica pubblicitaria, telemarketing, segreteria Parte_1 amministrativa e gestione contabile, in base alle specifiche esigenze della ditta committente, e di rendere disponibile alla società il proprio Parte_1 personale affinché questa lo impieghi per la realizzazione delle predette attività, secondo le sue specifiche esigenze aziendali limitatamente allo stretto periodo necessario”. Sempre nel contratto è scritto che il personale di utilizzerà CP_4 la strumentazione tecnologica in dotazione alla ditta committente (seconda premessa).
Allorquando questa pattuizione si è realizzata, come per la è evidente la CP_6 violazione dell'art. 18 comma 5 bis del d. lgvo 276/2003.
6 Art.29 D.Lgs. 10/09/2003, n. 276 1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
Nel caso di specie il committente/appaltante è l'Accento che si avvale della ditta
(appaltatore) per ottenere determinati servizi di “segreteria CP_4 amministrativa e gestione contabile”. Orbene la ditta deve esercitare il CP_4 potere organizzativo e direttivo nei confronti dei propri dipendenti, ed invece nell'accordo si esplicita che “renderà disponibile il proprio personale CP_4 alla società l'Accento affinché la società L'Accento lo impieghi nella realizzazione delle predette attività secondo le sue specifiche esigenze aziendali”.
Una vera e propria somministrazione di manodopera, ammissibile solamente da parte di società autorizzate dal Ministero del lavoro ai sensi dell'art.4 del d. lgs
276/2003. Co Appare corretta quindi la contestazione di che imputa alla società l'Accento di avere utilizzato le prestazioni lavorative della per 119 giornate di CP_6 lavoro effettivo.
Si aggiunga che la lavoratrice ha visto raramente la datrice formale di lavoro,
(vedi dichiarazioni agli ispettori del 18 agosto 2020) Controparte_9 contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente. “Le istruzioni di lavoro erano date da e da ” (pag. 36 ma non da , Pt_1 Per_7 Controparte_9 amministratrice unica di ) e gli diceva di mandare le fatture ai clienti, CP_4 Pt_1 gli parlava delle fiere, degli stand. La lavoratrice era in sostanza a completa disposizione delle esigenze de L'accento, come scritto nel contratto e la società non poteva fare altro che dare istruzioni alla dipendente, peraltro alle prime armi o quasi, sul da farsi, non essendo diversamente prospettabile una prestazione di segreteria amministrativa.
Sono pertanto sussistenti gli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo contestato sub n.12.”
7 Le argomentazioni del giudice di prime cure sono condivisibili ed esenti dalle censure di parte appellante.
Si osserva, innanzitutto, che solo nel presente grado di giudizio l'appellante ha dedotto che per l'applicazione della sanzione sarebbe necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il prestatore di lavoro e il preteso fittizio appaltatore, mentre analoga deduzione non è stata fatta in primo grado con la conseguenza che logicamente il giudice di primo grado non ha motivato sul punto.
Tanto precisato detto assunto è infondato in quanto occorre far riferimento alla situazione di fatto e non alla semplice denominazione del contratto ed è evidente che un contratto di tirocinio svoltosi nelle forme risultanti dall'istruttoria non può essere considerato tale, ma alla stregua di un contratto di lavoro subordinato ai fini dell'art. 29 del dlgs n. 276/2003.
Sono, poi, infondate le censure relative all'esame delle prove da parte del giudice di prime cure. Dalla deposizione della medesima lavoratrice e da quella di risulta, infatti, che svolgeva soprattutto mansioni di Persona_3 Per_6 segreteria per la società appellante, mentre aveva scarsi contatti con CP_9 legale rappresentante di e, come correttamente evidenziato dal
[...] CP_4 giudice di primo grado, questa attività non può ritenersi giustificata dal contratto di fornitura di servizi.
Nello stesso, infatti, viene indicato, in violazione della normativa in materia di appalto genuino, che la società appellante si impegna a rendere disponibile il proprio personale alla società “affinchè questa lo impieghi per la Parte_1 realizzazione delle predette attività, secondo specifiche esigenze aziendali limitatamente allo stretto periodo necessario”.
Né rilevano le deduzioni dell'appellante in merito alla formazione data dal Dott.
considerato che lo stesso era un commercialista e mero socio di Persona_8
e, inoltre, secondo quanto indicato dalla medesima lavoratrice come teste CP_4 questo l'ha affiancata per soli tre giorni.
In particolare la lavoratrice in sede di testimonianza ha riferito che: “ E sono stata affiancata da per un tre giorni e basta. Nel senso che se avevo Per_8 bisogno di aiuto allora c'era perché altre persone non sapevano Per_8 niente…”
Inoltre, come detto, la violazione contestata è relativa all'interposizione illecita
8 da pseudo appalto che, comunque, sussiste per quanto sopra detto.
Il primo motivo di appello va, quindi, rigettato.
Parimenti infondato risulta il secondo motivo di appello che concerne la sanzione irrogata in relazione al rapporto di lavoro tra la società appellante e Per_3
.
[...]
Si deve, innanzitutto, richiamare la motivazione del giudice di primo grado sul punto
Nella stessa si legge: “ Secondo gli opponenti la lavoratrice ha intrattenuto con l'Azienda tre rapporti regolari di lavoro di cui i primi due di autonomo occasionale ed il terzo di tirocinio formativo. Secondo l'azienda, durante il corso dei primi brevi due rapporti di lavoro autonomo occasionale, oggetto dell'incarico affidato alla lavoratrice era quello di creare i moduli pubblicitari della clientela della società ricorrente, provvedendo alla impaginazione grafica degli elementi forniti dalla clientela medesima. In altri termini la sig.ra Per_3 aveva il compito di sistemare su un modulo loghi, marchi, denominazione, recapiti che la clientela intendeva evidenziare nella pubblicità della propria attività. Secondo gli opponenti tale è stata la sua unica attività, non corrispondendo al vero che in occasione del secondo rapporto di prestazione occasionale (quello decorso dal 16/07/2018 al 31/07/2018) ella sia stata addestrata dal Dott. (commercialista della società ricorrente e Persona_8 libero professionista) nella compilazione di fatture, DDT, bonifici ed ogni adempimento necessario in ambito contabile- amministrativo. La sig.ra Per_3 infatti, nel breve periodo di vigenza del suo rapporto di lavoro autonomo occasionale e nelle rare occasioni in cui è stata presente in azienda non è mai stata“addestrata” dal Dott. , né tantomeno si è mai occupata di Per_7 adempimenti relativi alla contabilità ed all'amministrazione della società ricorrente, non avendone peraltro le competenze”. Secondo gli opponenti alla lavoratrice non era garantita una continuità di lavoro, né la giovane doveva mantenere a disposizione della società le energie lavorative, né era sottoposta ad alcun obbligo di osservanza di un orario di lavoro, predeterminato ed imposto dalla società ricorrente. Ella era assolutamente libera di organizzare e gestire il proprio tempo di lavoro, determinando in autonomia la quantità e la collocazione temporale della propria prestazione lavorativa, i giorni di lavoro e quelli di riposo e il loro numero, senza alcun obbligo di giustificazione del
9 medesimo ed avendo come unico limite quello del rispetto dei tempi di consegna, necessario per poi procedere all'inserzione del modulo pubblicitario sul numero di uscita del giornale, concordato tra la società ed il proprio cliente.
Sostengono i ricorrenti che successivamente si procedette a sottoscrivere con la sig.ra un tirocinio formativo, con l'obiettivo di fare acquisire a Per_3 quest'ultima di competenze nella rappresentazione dell'idea progettuale e la qualifica di tecnico grafico. Il tirocinio formativo si è svolto nel periodo dal
1/8/2018 al 31/1/2019. Diversamente dagli incarichi precedenti, durante i quali la sig.ra si era limitata unicamente a provvedere all'impaginazione Per_3 grafica (come una sorta di assemblaggio) di dati (es. loghi, marchi, recapiti, denominazioni), già predisposti e forniti dalla clientela della società ricorrente, il tirocinio avviato mirava a fare acquisire alla sig.ra competenze Per_3 professionali per provvedere essa stessa all'ideazione e creazione di elementi pubblicitari, quali loghi, marchi, messaggi pubblicitari, slogan etc. Errata è Co quindi l'interpretazione data da dell'art. 26 bis, comma 9, della L.R. Emilia
Romagna n. 17/2005 (riportata nel paragrafo precedente).
Non si concorda con le tesi degli opponenti.
intrattiene due rapporti di lavoro occasionale ossia lavoro Persona_3 autonomo occasionale
1) dal 26 giugno 2018 al 2 luglio 2018
2) dal 16 luglio 2018 al 31 luglio 2018
Entrambi per prestazioni di grafica pubblicitaria nonostante nel secondo contratto abbia svolto mansioni amministrative (fatture, documenti di trasporto, bonifici ecc vedi deposizione Per_3
Successivamente dal 1° agosto 2018 al 31 gennaio 2019 ha instaurato un rapporto di tirocinio per ottenere la qualifica di tecnico grafico attraverso lo studio delle caratteristiche distintive del prodotto e degli obiettivi di comunicazione visiva, esame delle caratteristiche tecniche dello strumento di comunicazione prescelti. Elaborazione di possibili soluzioni tecnico grafiche, definizione delle condizioni di fattibilità tecnica. Come già detto in precedenza,
l'instaurazione del tirocinio contravviene alla Legge Regionale E.R. 01 agosto
2005, n. 17 Art. 26 bis (aggiunto da art. 4 L.R. 19 luglio 2013, n.7, poi sostituito da art. 4 L.R. 4 marzo 2019, n. 1, infine modificato comma 9 da art. 32 L.R. 30 luglio 2019, n. 13) recante Presupposti e condizioni di attivazione del tirocinio
10 e segnatamente il comma 9 in base al quale Il tirocinio non può essere attivato laddove il tirocinante abbia prestato l'opera per il soggetto ospitante, nei due anni precedenti, come lavoratore subordinato o con qualunque altra forma contrattuale.
La legge non distingue tra settore e settore, semplicemente vieta la stipulazione di un tirocinio in seconda battuta, dopo che il lavoratore è già stato occupato presso la medesima azienda.
Il contratto di tirocinio si trasforma quindi nella forma ordinaria di contratto di lavoro e quindi lavoro subordinato (contestazioni numero 1 e 2). Gli ispettori hanno disconosciuto anche i due distinti rapporti di lavoro autonomo occasionale qualificandoli come due distinti rapporti di lavoro subordinato per i quali non è stata data comunicazione alla lavoratrice stessa e al centro per l'impiego.
La testimonianza della giustifica la riqualificazione del rapporto Per_3 occasionale. La giovane è diplomata grafico pubblicitario. Quando ha collaborato con L'accento, i primi quindici giorni, erano da giudicarsi a mò di prova “era proprio all'inizio quando mi stavano, diciamo, provando. Perché io andavo qualche volta al pomeriggio, inizialmente e guardavano come lavoravo sostanzialmente” (pag.7 e 9). “io nella prestazione occasionale facevo proprio questo (grafica pubblicitaria) con lavori – tra virgolette- non reali con cose anche un po' fittizie per mettermi alla prova. Successivamente ho iniziato con quello che chiedevano i clienti” (pag.12).Erano i datori di lavoro che le dicevano quando presentarsi e anche l'orario in cui presentarsi, dovendo anche firmare una scheda con l'orario di entrata ed uscita (pag.7) utilizzava computer e programmi della ditta (pag.4) e all'inizio lavorava “in autonomia” nel senso che doveva far vedere le sue capacità, ma sempre seguendo l'orario di lavoro imposto. Per di più, nell'arco del secondo contratto occasionale, la lavoratrice ha eseguito mansioni amministrative, sotto la direzione di e Persona_8 affiancata da e quindi del tutto al di fuori dell'oggetto della Controparte_10 prestazione occasionale (pag.16, pag.13) e con un orario di lavoro indicato dai datori (pag.13). Per ciò che concerne il tirocinio, la lavoratrice dichiara di avere stipulato il tirocinio per poter collaborare come grafico pubblicitario, qualifica che già possedeva;
dichiara che il tutor non aveva tempo di Persona_9 seguirla e di insegnarle. Inoltre durante il tirocinio ha fatto volantinaggio, su
11 disposizione di . In sostanza la lavoratrice è stata una lavoratrice Parte_1 subordinata fin dall'inizio, quando ha eseguito un periodo di prova, e successivamente ha proseguito con un tirocinio del tutto apparente, sia perché non era seguita dal tutor, sia perché aveva già lavorato per la stessa azienda, contrariamente a quanto scritto nella legge della Regione Emilia Romagna. Co Fondate quindi tutte le contestazioni di .”
La suddetta ricostruzione è condivisibile ed esente da censure
In particolare considerato quanto riferito dalla lavoratrice, sentita come teste, in merito allo svolgimento dei due rapporti di lavoro occasionali anche questi devono essere considerati come rapporti di lavoro subordinato non rilevando in contrario che la stessa lavorasse solo metà giornata. La teste ha, infatti, riferito che si recava presso la sede della società a svolgere dei lavori che venivano controllati in quanto si trattava di una “ prova”.
Corretto è anche il disconoscimento del tirocinio stante le modalità in cui si è svolto non rispondenti a quelle di tale tipologia di contratto e ciò sia per la carenza di formazione, sia per l'adibizione della lavoratrice anche a mansioni amministrative e, quindi, a mansioni diverse da quelle previste nello stesso.
Nel progetto di tirocinio ( cfr. doc n. 21 di parte appellata) è, infatti, indicata come qualifica da acquisire quella di “ tecnico grafico”, mentre non sono previste attività per l'acquisizione di ulteriori capacità.
Peraltro dalla deposizione della suddetta lavoratrice risulta che la stessa aveva orari di lavoro ed era sottoposta alle direttive del datore di lavoro e del resto nello stesso progetto di tirocinio è indicato un orario dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 dal lunedì al venerdì per 40 ore settimanali.
Ne consegue, pertanto, che il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Né sono, comunque, dirimenti le considerazioni dell'appellante in merito al disposto dell'art. 26 bis della legge regionale dell' Emilia Romagna n.17/2005, così come modificato, in quanto, a prescindere dall'interpretazione che si voglia dare alla norma, già da quanto sopra esposto deriva la non genuinità del contratto di tirocinio e il giudice di primo grado ha utilizzato tale argomento non come argomento principale, ma come argomento ulteriore.
Peraltro non si può non evidenziare che l'art. 26 bis co 9 della legge regionale dell'Emilia Romagna n.17/2005 si limita testualmente a prevedere che : “Il
12 tirocinio non può essere attivato laddove il tirocinante abbia prestato l'opera per il soggetto ospitante, nei due anni precedenti, come lavoratore subordinato o con qualunque altra forma contrattuale” senza, comunque, effettuare alcuna distinzione tra la tipologia di attività precedentemente svolta.
In relazione al terzo motivo di appello si osserva quanto segue.
Si deve, innanzitutto, richiamare la motivazione della sentenza di primo grado.
Nella stessa si legge: “ , nata nel 1997, attestato di grafica CP_3 pubblicitaria (ha interrotto al quarto anno e poi ha conseguito il diploma alle scuole serali: verbale pag.92) ha intrattenuto due rapporti di lavoro occasionale Co contestati da il quale ha riqualificato i rapporti come di lavoro subordinato.
Il primo è decorso dal 07/10/2019 al 31/10/2019, il secondo è decorso dal
04/12/2019 al 20/12/2019. Riguardo alla natura e svolgimento del rapporto con tale lavoratrice, gli opponenti svolgono le stesse osservazioni addotte per la
Per_4
La lavoratrice, sentita sulla propria posizione, afferma di non avere lavorato in ufficio, ma di essersi solo recata qualche ora a chiamata con il proprio computer e programmi (pacchetto Adobe) due o tre ore ogni volta. In questo periodo era pagata a seconda delle ore svolte. Successivamente, su sua richiesta, fece un tirocinio formativo (dal 2 marzo 2020, non oggetto di causa n.d.r.) a sette o forse otto ore al giorno ed aveva come tutor Luca, ma poi intervenne l'epidemia di
ID ed ella non proseguì l'esperienza (verbale 20 giugno 2023 pagg. 92 e seguenti).
Si ritiene che il contratto di lavoro intrattenuto non fosse un contratto di lavoro autonomo, bensì un contratto subordinato.
Di grande rilevanza il contratto di lavoro (doc.11 ric.). Esso infatti è denominato
“contratto di prestazione occasionale” e tuttavia è esplicitamente assoggettato alla disciplina del contratto di lavoro a progetto (artt.61-69) del d. lgs 276/2003
Il contratto a progetto è stato tuttavia abolito dall'art.52 del d. lgvo 81/2015, e quindi tre anni prima dei fatti. Nessun progetto è peraltro descritto ciò che comporterebbe, se la disciplina fosse in vigore, l'automatica trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato. Il contratto di lavoro avrebbe dovuto risolversi alla realizzazione del progetto, nonostante il termine (clausola
-l -doc.11 e 12 ) ma nessun progetto è previsto, a sottolineare la mera formalità documentale di un assetto contrattuale che vede la lavoratrice in sostanza
13 soggetta alle direttive datoriali e onerata di essere presente nel luogo di lavoro quantomeno a chiamata. Il teste indirettamente conferma tale opzione Per_7 interpretativa: “Allora si faceva il contratto di prestazione occasionale perché ci si avvaleva di collaboratori esterni. Poi se queste persone venivano ritenute idonee …venivano assunte con il contratto adeguato. Spesso e volentieri loro prendevano persone molto giovani, al primo impiego. Ecco perché si facevano tirocini…” (Rubino pag.64).
La teste si ricorda della presenza della sig.ra , la quale Per_4 CP_3 aveva iniziato prima di lei. La collega che svolgeva le sue stesse identiche CP_3 mansioni di grafico pubblicitario al computer e “ci dividevamo i compiti” nell'ambito dello stesso ufficio ove erano poste, appunto due scrivanie e due computer (pag.79 e 80). Il fatto che la affermi in giudizio che vi attaccava CP_3 il proprio computer è di secondaria rilevanza: di fatto la lavoratrice era presente con continuità, o comunque ogni volta che il datore di lavoro chiamava, ed era soggetta a insegnamenti da parte di (pag.83). poi Persona_9 Pt_1 controllava anche il lavoro della Non era possibile svolgere da casa le CP_3 proprie mansioni (teste pag.83). “L'input del lavoro (ad entrambe) a Per_4 volte veniva dato da , a volte da ” (pag.84 teste . Si tratta Pt_1 Per_9 Per_4 quindi di un rapporto che si è svolto in modo diverso da un rapporto di lavoro autonomo, il quale deve avere come oggetto uno specifico servizio, uno specifico progetto, un risultato. Si tratta di una lavoratrice, inserita come una collega nell'organizzazione del lavoro, che si occupava di grafica esattamente come la collega dividendosi il lavoro con essa e che, sottoposta o meno ad un orario fisso, certamente si presentava a comando, a chiamata, si recava in ufficio e faceva ciò che le veniva detto, e per le ore stabilite da altri. Anche la retribuzione era stabilita ad ore. Anche per questo rapporto, quindi deve essere riconosciuta Co la natura subordinata e quindi fondate le contestazioni operate da .”
Si ritiene che la motivazione del giudice di primo grado sia congruente e che dall'istruttoria espletata sia risultata effettivamente provata la natura subordinata del rapporto di lavoro tra le parti stante la presenza degli indici di subordinazione e del potere direttivo del datore di lavoro come evidenziato nella motivazione.
Né in contrario rileva che la lavoratrice non avesse orari di lavoro fissi in quanto, comunque, risulta sintomatica di un rapporto di lavoro di tipo subordinato la modalità di computo della retribuzione che, come è risultato dall'istruttoria,
14 avveniva in realtà ad ore e non in base al servizio svolto.
Il terzo motivo di appello deve, quindi, essere rigettato.
In relazione al quarto motivo di appello si osserva quanto segue.
Si deve, innanzitutto, richiamare la motivazione della sentenza di primo grado in merito.
Nella stessa si legge: “ è stata assunta con contratto di lavoro Per_5 subordinato part-time e a termine dal 2 maggio 2019 al 31 maggio 2019 con mansioni di tuttofare. Di fatto ha svolto mansioni di “promoter” ossia consegna di volantini pubblicitari ai passanti o distribuzione di cataloghi alle fiere, mentre all'interno dei locali chiamava le ditte al telefono per vendere la pubblicità sul giornale dell'accento (testimonianza pag.85 ss verbale 20 giugno 2023)
Scaduto tale contratto è stato attivato un contratto di tirocinio dal 1/6/2019 al
30/11/2019 conclusosi anticipatamente il 4 novembre 2019. Tale progetto era finalizzato all'acquisizione di competenze per ricerca di nuova clientela, indagine di mercato di riferimento, redazione di report previsionali con la finalità di qualifica di Tecnico delle Vendite.
L' del lavoro ha ricondotto alla subordinazione tale tipologia CP_1 contrattuale, ai sensi della legge regionale E.R. 01 agosto 2005, n. 17. Gli opponenti sostengono invece che il tirocinio svolto in un diverso ambito rispetto al lavoro svolto in precedenza presso la medesima azienda è pienamente corrispondente alla legge regionale ed alle finalità del tirocinio.
Non è condivisibile né in fatto né in diritto la tesi degli opponenti secondo la quale il tirocinio sarebbe legittimo in mansioni diverse da quelle svolte in precedenza dal lavoratore.
Un punto di fatto risulta dalla deposizione che la lavoratrice ha sempre svolto le stesse mansioni, all'interno ed all'esterno dell'ufficio. Il tirocinio, conseguentemente, non aveva nessun senso logico di addestramento.
La tesi del datore di lavoro è quindi infondata in fatto.
L'instaurazione del tirocinio, in ogni caso, contravviene alla Legge Regionale
E.R. 01 agosto 2005, n. 17 Art. 26 bis (aggiunto da art. 4 L.R. 19 luglio 2013,
n.7, poi sostituito da art. 4 L.R. 4 marzo 2019, n. 1, infine modificato comma 9 da art. 32 L.R. 30 luglio 2019, n. 13) recante Presupposti e condizioni di attivazione del tirocinio e segnatamente il comma 9
7. Il tirocinio è svolto in coerenza con gli obiettivi previsti nel progetto formativo.
15 8. E' vietato adibire i tirocinanti a ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
sostituire il personale in malattia, maternità, ferie e sciopero;
operare in sostituzione di lavoratori, subordinati e non, in presenza di picco delle attività.
9. Il tirocinio non può essere attivato laddove il tirocinante abbia prestato l'opera per il soggetto ospitante, nei due anni precedenti, come lavoratore subordinato o con qualunque altra forma contrattuale. ...
10. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di proroghe, nel rispetto della durata massima stabilita dall'articolo 25.
La norma regionale è posta a tutela del lavoratore. Essa ha lo scopo di prevenire frodi e quindi l'utilizzazione di tirocinanti come lavoratori dipendenti e a questo fine non distingue tra tirocinio e tirocinio, limitandosi a vietare qualsiasi tirocinio svolto dopo un rapporto di lavoro subordinato o di altro genere presso la stessa azienda.
deve quindi essere considerata dipendente, come era in precedenza, Per_5 dal 1° giugno 2019 e sono quindi fondate le contestazioni sub 1 e 2.”
Orbene la suddetta motivazione risulta condivisibile e le censure di parte appellante sono infondate.
Innanzitutto, come già sopra detto, l'art. 26 bis co 9 della legge n.17/2005 dispone che il tirocinio non possa essere attivato quando il tirocinante abbia prestato l'opera per il soggetto ospitante, nei due anni precedenti, come lavoratore subordinato o con qualunque altra forma contrattuale senza distinguere in relazione alle mansioni svolte per cui l'interpretazione di parte appellante non è condivisibile
Si osserva, poi, che, comunque, come è emerso dall'istruttoria, in realtà le mansioni svolte dalla lavoratrice durante il rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale e successivamente con il tirocinio erano le medesime
Inoltre, seppure sia vero che la legge regionale a rigore non prevede esplicitamente come sanzione la conversione in contratto di lavoro subordinato, risulta evidente che un rapporto così strutturato che non si può definire tirocinio ha tutte le caratteristiche proprie del lavoro subordinato e non di quello autonomo, con la conseguenza che, escluso che si tratti di tirocinio, deve essere qualificato come contratto di lavoro subordinato.
16 Anche questo motivo di appello deve essere rigettato.
In relazione al quinto motivo di appello relativo alla contestazione di lavoro nero che, secondo parte appellata, sarebbe stato prestato da si osserva Persona_4 quanto segue.
Va preliminarmente evidenziato che affinché possano ravvisarsi i presupposti del lavoro nero con irrogazione delle relative sanzioni è necessario che il rapporto di lavoro risulti sconosciuto alla pubblica amministrazione e che si tratti di rapporto di lavoro subordinato.
La mera riqualificazione del rapporto di lavoro ove conoscibile alla pubblica amministrazione non dà, infatti, luogo all'applicazione delle sanzioni del lavoro nero.
Nel caso di specie i rapporti di lavoro non erano conoscibili in quanto i contratti non erano registrati, non avevano data certa, non vi è stato versamento di ritenute e, inoltre, gli stessi indicavano un progetto con riferimento a normativa abrogata.
Risulta, inoltre, condivisibile la motivazione del giudice di primo grado che ha ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e la Persona_4 società appellante.
Come emerge dalle dichiarazioni rese da in sede di accertamento Persona_4 ispettivo e, poi, confermate anche durante l'istruttoria testimoniale espletata in corso di causa, la stessa utilizzava i computer aziendali e a tal fine si recava personalmente ogni giorno presso la sede di seguiva gli orari di Parte_1 lavoro indicati da (ossia 9-13, 15-19), che, peraltro, le ha impartito Parte_1 la formazione propedeutica al lavoro che le era stato assegnato e le ha messo a disposizione la postazione e i devices aziendali.
Ne consegue, quindi, che difettava il requisito dell'autonomia organizzativa sin dall'inizio del rapporto con conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in nero.
Anche il quinto motivo di appello va, pertanto, rigettato.
Il sesto motivo di appello relativo alle spese può considerarsi assorbito stante il rigetto dei precedenti motivi di appello.
Si osserva, infine, che parte appellante si è limitata a reiterare nelle conclusioni la domanda di riduzione delle sanzioni ai minimi senza proporre autonomo motivo di appello in relazione al capo della sentenza che ha rigettato in primo grado detta domanda come, invece, sarebbe stato necessario.
17 Si rileva, peraltro, ad abundantiam che, anche a prescindere da tale assorbente rilievo, gli appellanti nulla hanno dedotto per giustificare detta richiesta.
Si evidenzia, infine, che parte appellata all'udienza del 6 novembre 2025 ha rinunciato all'appello incidentale, per cui nulla si deve statuire in merito allo stesso.
Da quanto sopra esposto deriva che deve essere rigettato l'appello principale.
Stante la peculiarità della fattispecie e la molteplicità e controvertibilità delle questioni trattate devono essere integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio tra le parti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R.
n. 115 / 2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.629/2024 così provvede:
1) Rigetta l'appello principale
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del
D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, 6 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Maria Rita Serri
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Maria Ria Serri Presidente rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 629/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Ferrara n. 25/2024 pubblicata in data 13 febbraio 2024 promossa con ricorso depositato in data 8 ottobre 2024 da:
Parte_1
[...]
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati a
Cento via Orsini n.1 presso e nello studio dell'avv. Romina Filippini che li rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_1
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via Alfredo Testoni n.6 presso l'Avvocatura di Stato che lo rappresenta e difende ex lege
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 06.11.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ferrara, in funzione di Giudice del lavoro, accoglieva parzialmente l'opposizione presentata da e da Parte_1
avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 19692/19693 emessa da Parte_1
Con
di in data 21.07.2022 annullandola in relazione agli illeciti CP_1 amministrativi contestati ai punti 4, 5, 6 e 10 riguardo alla lavoratrice Per_1
e 11 riguardo al lavoratore .
[...] Persona_2
Riduceva, per l'effetto, la sanzione di cui al punto 4 dell'ordinanza ingiunzione ad €2000, di cui al punto 5 ad €300 e di cui al punto 6 ad €300 e determinava la sanzione amministrativa complessiva da versarsi in solido dagli ingiunti in
€15.006,68 oltre alle spese di notifica, confermando quindi limitatamente a questa somma, l'ordinanza ingiunzione.
Nel suddetto ricorso e contestavano la legittimità Parte_1 Parte_1 dell'ordinanza-ingiunzione prot. n. 19692/19693, redatta sulla base del verbale di accertamento e notificazione n. FE00000/2020-088-02 dell'11.06.2021 Con dell' , negando la sussistenza della violazioni addebitate.
In particolare sostenevano che avesse stipulato con Persona_3 Parte_1
[... due genuini rapporti di lavoro occasionale e un legittimo rapporto di tirocinio formativo, che avesse intrattenuto con genuini Persona_4 Parte_1 rapporti di lavoro autonomo occasionale per distinti e brevi periodi, che parimenti fossero genuini i contratti di lavoro autonomo occasionale stipulati con , che il contratto di tirocinio stipulato con fosse CP_3 Per_5 legittimo, che che avesse stipulato due legittimi contratti per Persona_1 prestazioni occasionali con che avesse Parte_1 Persona_6 sottoscritto un contratto di tirocinio con e si recasse Controparte_4 presso i locali de in ragione del contratto di fornitura di servizi che Parte_1 intercorreva tra le due società senza che vi fosse illegittima utilizzazione delle sue prestazioni lavorative da parte della società e che Parte_1 erroneamente fossero state contestate le tardive comunicazioni relative alla posizione del lavoratore . Persona_2
Concludevano chiedendo l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione e in subordine di rideterminare nella misura minima di legge le sanzioni amministrative irrogate con l'ordinanza-ingiunzione.
2 Con Si costituiva l' di Ferrara-Rovigo che contestava le deduzioni degli opponenti e insisteva sulla fondatezza dei propri accertamenti chiedendo di confermare integralmente l'ordinanza-ingiunzione opposta.
Il Tribunale di Ferrara in funzione di Giudice del lavoro decideva la causa come sopra indicato.
2. Proponevano appello e , articolando sei motivi. Parte_1 Parte_1
Con il primo motivo di appello eccepivano l'erronea e superficiale valutazione delle prove con riferimento alla posizione di . Controparte_5
Sostenevano, infatti, che la fattispecie di somministrazione illecita di lavoro potesse sussistere solo nel caso in cui vi fosse un rapporto di lavoro subordinato tra il somministratore e il lavoratore somministrato, che nel caso di specie mancava dal momento che non era una lavoratrice dipendente di Per_6 CP_4
ma soltanto una sua tirocinante.
[...]
Evidenziavano, inoltre, che la frequente presenza di nei locali di Per_6 era da attribuirsi al fatto che proprio in quegli edifici Parte_1 [...] si occupava di servizi aventi ad oggetto il tirocinio della Controparte_4 Per_6 stessa.
Con il secondo motivo di appello e rilevavano l'erronea Parte_1 Pt_1 valutazione delle prove e l'erronea interpretazione della legge relativamente ai rapporti di lavoro con . In merito, affermavano che i primi due Persona_3 contratti stipulati con la lavoratrice non erano da ricondurre alla tipologia del lavoro subordinato, ma, come negli stessi indicato, al lavoro autonomo occasionale.
Sostenevano che il giudice nel ritenere la natura subordinata di tali rapporti di lavoro non aveva valorizzato le risultanze dell'istruttoria. In particolare, secondo gli stessi dalla prova testimoniale sarebbe emersa la mancanza di stabilità e continuità della prestazione lavorativa caratteri essenziali del rapporto di lavoro subordinato.
Inoltre, sempre con riguardo alla posizione di veniva contestata l'erronea Per_3 applicazione della legge regionale Emilia-Romagna n.17/2005 in quanto sostenevano che tale norma si limitava a impedire soltanto l'attivazione di tirocini per l'erogazione di una formazione in settori di attività nei quali il tirocinante è già stato impiegato presso il medesimo soggetto ospitante in occasioni di precedenti rapporti, intercorsi nei due anni precedenti, e non già
3 anche in settori diversi. A tal proposito affermavano che la sanzione prevista dalla legge regionale, nel caso di violazione della norma sul tirocinio, non fosse, comunque, la trasformazione del rapporto in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Con il terzo motivo di appello contestavano l'erronea valutazione delle prove relativamente alla posizione della lavoratrice asserendo che le CP_3 risultanze dell'istruttoria testimoniale non avrebbero consentito di affermare che i primi due rapporti di lavoro intercorsi con tale lavoratrice avessero natura di lavoro subordinato.
Con il quarto motivo di appello deducevano l'erronea valutazione delle prove inerenti alla lavoratrice affermando che la stessa aveva stipulato un Per_5 contratto di tirocinio per mansioni diverse da quelle oggetto dei precedenti Con rapporti con e che, pertanto, l' aveva applicato erroneamente Parte_1
l'art. 26 bis comma 9 della L.R. Emilia Romagna n. 17/2005.
Evidenziavano, infine, che difettasse in relazione a tale lavoratrice la prova che il rapporto di lavoro fosse natura subordinata.
Con il quinto motivo di appello sostenevano l'erronea valutazione delle prove in riferimento alla lavoratrice deducendo che la qualificazione dei Persona_4 rapporti di lavoro come subordinati derivasse dal travisamento delle prove dalle quali in realtà non era emersa la presenza di un potere di eterodeterminazione della prestazione.
Con il sesto e ultimo motivo impugnavano la condanna alle spese di lite stante la fondatezza dei motivi di appello.
Concludevano chiedendo che in riforma parziale della sentenza n. 25/2024 del
Tribunale di Ferrara sezione lavoro la Corte d'appello in via principale revocasse, disapplicasse, annullasse e/o dichiarasse illegittima ovvero priva di effetti l'ordinanza – ingiunzione opposta nella parte in cui era stata confermata dalla sentenza impugnata, per insussistenza degli illeciti amministrativi sanzionati.
Chiedevano, in via subordinata, che le sanzioni ove ritenute legittimamente irrogate fossero rideterminate nella misura minima di legge. Con Si costituiva con memoria depositata in data 25 marzo 2025 l' di CP_1
chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale in
[...] relazione al capo della sentenza che aveva annullato le sanzioni relative alla
4 posizione di . Persona_1
La causa, istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e dell'istruttoria compiuta in primo grado, veniva discussa e decisa all'udienza del 6 novembre
2025 mediante lettura del dispositivo della sentenza.
3. In relazione al primo motivo di appello inerente alla posizione di CP_6 si osserva quanto segue.
[...]
Va innanzitutto rilevato che l'indicazione nello stesso del nome di Persona_1
è un evidente errore materiale considerato sia il titolo del motivo di appello sia il successivo riferimento a che come tale non inficia il motivo di appello. CP_6
Tanto premesso occorre, innanzitutto, richiamare la motivazione sul punto della sentenza di primo grado. Nella stessa si legge: “ §8. Persona_6
(Contestazione 12). Ha svolto tre giornate di lavoro con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze de in qualità di impiegata addetta a Parte_1 mansioni semplici di segreteria (dal 16 luglio al 18 luglio 2018) e poi ha stipulato un contratto di tirocinio con dal 6 agosto dal Controparte_4 al 5 febbraio 2019 per il conseguimento della qualifica di “operatore amministrativo segretariale”. Di fatto, tuttavia, non è impiegata presso la sede della società , bensì presso la sede della società e procede CP_4 Parte_1 alla fatturazione in ingresso e uscita di entrambe le società.
In relazione a tale posizione viene contestato l'appalto illecito di manodopera di cui all'art.29 comma 1 e 18 comma 5 bis del d. lgvo 276/2003 in quanto ha utilizzato le prestazioni lavorative di in forza ad Parte_1 Per_6 [...] nel periodo dal 6 agosto 2018 al 5 febbraio 2019 in qualità di Controparte_4 impiegata amministrativa contabile pe complessive 119 giornate di lavoro effettivo.
Gli opponenti sostengono la regolarità della situazione, in quanto, dal giorno 8 gennaio 2018 la società ricorrente aveva in corso con Controparte_4 un contratto di fornitura di servizi avente ad oggetto”opera di grafica pubblicitaria, telemarketing, segreteria amministrativa e gestione contabile, in base alle specifiche esigenze della committente”, mediante il quale la società ha inteso esternalizzare tali servizi nel pieno rispetto dell'art.29 d. lgs 276/2003 che regola tale fattispecie anche in caso di prevalenza della forza lavoro sugli altri fattori produttivi (labour intensive).
La lavoratrice ricorda che l'affiancamento, effettuato dal dott. , Per_7
5 commercialista ed anche di di cui è socio di minoranza CP_7 CP_4
(pag.49), è durato solo tre giorni (pag.34). Certo se aveva bisogno chiedeva, ma non vi è stato un affiancamento continuo se non per tre giorni. Successivamente la lavoratrice ha formato fatture per e l'Accento secondo un orario di Pt_1 lavoro fisso sotto le direttive del Tura. L'orario di lavoro dalle 9 alle 12 e dalle
15 alle 19:”ti facciamo un tirocinio, risulterà che è ma lavorerai degli CP_4 uffici de L'accento” (pag.35). Le istruzioni di lavoro le dava , o anche Pt_1
(pag.36) diceva di mandare le fatture ai clienti e poi mi parlava Per_7 Pt_1 anche della fiera, di organizzare parte della fiera con i diversi stand (Pag.37).
In sostanza la signora ha messo le proprie energie lavorative a CP_6 disposizione de , provvedendo ad un lavoro ripetitivo di formazione Parte_1 delle fatture per il quale è stato necessario un breve addestramento. Co Il contratto d'appalto sub doc.26 denominato contratto di fornitura di servizi valevole dal 2 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 non c'entra concernendo attività di grafica pubblicitaria e telemarketing. La Difesa degli opponenti produce però un contratto di “fornitura di servizi” (sub doc.19) nel quale è previsto che presti la propria attività di grafica pubblicitaria, di CP_4 telemarketing, di segreteria amministrativa e gestione contabile a favore dell'Accento per il periodo dall'8 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019.
Il contratto, qualificabile come contratto d'appalto in quanto ha ad oggetto la prestazione di servizi, mentre la somministrazione ha ad oggetto la prestazione di cose (art.1599 c.c.) evidenzia all'art.1 l'illiceità dell'accordo tra le due società.
L'art.1 infatti recita: “la ditta s'impegna a realizzare a favore Controparte_8 dell' opera di grafica pubblicitaria, telemarketing, segreteria Parte_1 amministrativa e gestione contabile, in base alle specifiche esigenze della ditta committente, e di rendere disponibile alla società il proprio Parte_1 personale affinché questa lo impieghi per la realizzazione delle predette attività, secondo le sue specifiche esigenze aziendali limitatamente allo stretto periodo necessario”. Sempre nel contratto è scritto che il personale di utilizzerà CP_4 la strumentazione tecnologica in dotazione alla ditta committente (seconda premessa).
Allorquando questa pattuizione si è realizzata, come per la è evidente la CP_6 violazione dell'art. 18 comma 5 bis del d. lgvo 276/2003.
6 Art.29 D.Lgs. 10/09/2003, n. 276 1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
Nel caso di specie il committente/appaltante è l'Accento che si avvale della ditta
(appaltatore) per ottenere determinati servizi di “segreteria CP_4 amministrativa e gestione contabile”. Orbene la ditta deve esercitare il CP_4 potere organizzativo e direttivo nei confronti dei propri dipendenti, ed invece nell'accordo si esplicita che “renderà disponibile il proprio personale CP_4 alla società l'Accento affinché la società L'Accento lo impieghi nella realizzazione delle predette attività secondo le sue specifiche esigenze aziendali”.
Una vera e propria somministrazione di manodopera, ammissibile solamente da parte di società autorizzate dal Ministero del lavoro ai sensi dell'art.4 del d. lgs
276/2003. Co Appare corretta quindi la contestazione di che imputa alla società l'Accento di avere utilizzato le prestazioni lavorative della per 119 giornate di CP_6 lavoro effettivo.
Si aggiunga che la lavoratrice ha visto raramente la datrice formale di lavoro,
(vedi dichiarazioni agli ispettori del 18 agosto 2020) Controparte_9 contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente. “Le istruzioni di lavoro erano date da e da ” (pag. 36 ma non da , Pt_1 Per_7 Controparte_9 amministratrice unica di ) e gli diceva di mandare le fatture ai clienti, CP_4 Pt_1 gli parlava delle fiere, degli stand. La lavoratrice era in sostanza a completa disposizione delle esigenze de L'accento, come scritto nel contratto e la società non poteva fare altro che dare istruzioni alla dipendente, peraltro alle prime armi o quasi, sul da farsi, non essendo diversamente prospettabile una prestazione di segreteria amministrativa.
Sono pertanto sussistenti gli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo contestato sub n.12.”
7 Le argomentazioni del giudice di prime cure sono condivisibili ed esenti dalle censure di parte appellante.
Si osserva, innanzitutto, che solo nel presente grado di giudizio l'appellante ha dedotto che per l'applicazione della sanzione sarebbe necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il prestatore di lavoro e il preteso fittizio appaltatore, mentre analoga deduzione non è stata fatta in primo grado con la conseguenza che logicamente il giudice di primo grado non ha motivato sul punto.
Tanto precisato detto assunto è infondato in quanto occorre far riferimento alla situazione di fatto e non alla semplice denominazione del contratto ed è evidente che un contratto di tirocinio svoltosi nelle forme risultanti dall'istruttoria non può essere considerato tale, ma alla stregua di un contratto di lavoro subordinato ai fini dell'art. 29 del dlgs n. 276/2003.
Sono, poi, infondate le censure relative all'esame delle prove da parte del giudice di prime cure. Dalla deposizione della medesima lavoratrice e da quella di risulta, infatti, che svolgeva soprattutto mansioni di Persona_3 Per_6 segreteria per la società appellante, mentre aveva scarsi contatti con CP_9 legale rappresentante di e, come correttamente evidenziato dal
[...] CP_4 giudice di primo grado, questa attività non può ritenersi giustificata dal contratto di fornitura di servizi.
Nello stesso, infatti, viene indicato, in violazione della normativa in materia di appalto genuino, che la società appellante si impegna a rendere disponibile il proprio personale alla società “affinchè questa lo impieghi per la Parte_1 realizzazione delle predette attività, secondo specifiche esigenze aziendali limitatamente allo stretto periodo necessario”.
Né rilevano le deduzioni dell'appellante in merito alla formazione data dal Dott.
considerato che lo stesso era un commercialista e mero socio di Persona_8
e, inoltre, secondo quanto indicato dalla medesima lavoratrice come teste CP_4 questo l'ha affiancata per soli tre giorni.
In particolare la lavoratrice in sede di testimonianza ha riferito che: “ E sono stata affiancata da per un tre giorni e basta. Nel senso che se avevo Per_8 bisogno di aiuto allora c'era perché altre persone non sapevano Per_8 niente…”
Inoltre, come detto, la violazione contestata è relativa all'interposizione illecita
8 da pseudo appalto che, comunque, sussiste per quanto sopra detto.
Il primo motivo di appello va, quindi, rigettato.
Parimenti infondato risulta il secondo motivo di appello che concerne la sanzione irrogata in relazione al rapporto di lavoro tra la società appellante e Per_3
.
[...]
Si deve, innanzitutto, richiamare la motivazione del giudice di primo grado sul punto
Nella stessa si legge: “ Secondo gli opponenti la lavoratrice ha intrattenuto con l'Azienda tre rapporti regolari di lavoro di cui i primi due di autonomo occasionale ed il terzo di tirocinio formativo. Secondo l'azienda, durante il corso dei primi brevi due rapporti di lavoro autonomo occasionale, oggetto dell'incarico affidato alla lavoratrice era quello di creare i moduli pubblicitari della clientela della società ricorrente, provvedendo alla impaginazione grafica degli elementi forniti dalla clientela medesima. In altri termini la sig.ra Per_3 aveva il compito di sistemare su un modulo loghi, marchi, denominazione, recapiti che la clientela intendeva evidenziare nella pubblicità della propria attività. Secondo gli opponenti tale è stata la sua unica attività, non corrispondendo al vero che in occasione del secondo rapporto di prestazione occasionale (quello decorso dal 16/07/2018 al 31/07/2018) ella sia stata addestrata dal Dott. (commercialista della società ricorrente e Persona_8 libero professionista) nella compilazione di fatture, DDT, bonifici ed ogni adempimento necessario in ambito contabile- amministrativo. La sig.ra Per_3 infatti, nel breve periodo di vigenza del suo rapporto di lavoro autonomo occasionale e nelle rare occasioni in cui è stata presente in azienda non è mai stata“addestrata” dal Dott. , né tantomeno si è mai occupata di Per_7 adempimenti relativi alla contabilità ed all'amministrazione della società ricorrente, non avendone peraltro le competenze”. Secondo gli opponenti alla lavoratrice non era garantita una continuità di lavoro, né la giovane doveva mantenere a disposizione della società le energie lavorative, né era sottoposta ad alcun obbligo di osservanza di un orario di lavoro, predeterminato ed imposto dalla società ricorrente. Ella era assolutamente libera di organizzare e gestire il proprio tempo di lavoro, determinando in autonomia la quantità e la collocazione temporale della propria prestazione lavorativa, i giorni di lavoro e quelli di riposo e il loro numero, senza alcun obbligo di giustificazione del
9 medesimo ed avendo come unico limite quello del rispetto dei tempi di consegna, necessario per poi procedere all'inserzione del modulo pubblicitario sul numero di uscita del giornale, concordato tra la società ed il proprio cliente.
Sostengono i ricorrenti che successivamente si procedette a sottoscrivere con la sig.ra un tirocinio formativo, con l'obiettivo di fare acquisire a Per_3 quest'ultima di competenze nella rappresentazione dell'idea progettuale e la qualifica di tecnico grafico. Il tirocinio formativo si è svolto nel periodo dal
1/8/2018 al 31/1/2019. Diversamente dagli incarichi precedenti, durante i quali la sig.ra si era limitata unicamente a provvedere all'impaginazione Per_3 grafica (come una sorta di assemblaggio) di dati (es. loghi, marchi, recapiti, denominazioni), già predisposti e forniti dalla clientela della società ricorrente, il tirocinio avviato mirava a fare acquisire alla sig.ra competenze Per_3 professionali per provvedere essa stessa all'ideazione e creazione di elementi pubblicitari, quali loghi, marchi, messaggi pubblicitari, slogan etc. Errata è Co quindi l'interpretazione data da dell'art. 26 bis, comma 9, della L.R. Emilia
Romagna n. 17/2005 (riportata nel paragrafo precedente).
Non si concorda con le tesi degli opponenti.
intrattiene due rapporti di lavoro occasionale ossia lavoro Persona_3 autonomo occasionale
1) dal 26 giugno 2018 al 2 luglio 2018
2) dal 16 luglio 2018 al 31 luglio 2018
Entrambi per prestazioni di grafica pubblicitaria nonostante nel secondo contratto abbia svolto mansioni amministrative (fatture, documenti di trasporto, bonifici ecc vedi deposizione Per_3
Successivamente dal 1° agosto 2018 al 31 gennaio 2019 ha instaurato un rapporto di tirocinio per ottenere la qualifica di tecnico grafico attraverso lo studio delle caratteristiche distintive del prodotto e degli obiettivi di comunicazione visiva, esame delle caratteristiche tecniche dello strumento di comunicazione prescelti. Elaborazione di possibili soluzioni tecnico grafiche, definizione delle condizioni di fattibilità tecnica. Come già detto in precedenza,
l'instaurazione del tirocinio contravviene alla Legge Regionale E.R. 01 agosto
2005, n. 17 Art. 26 bis (aggiunto da art. 4 L.R. 19 luglio 2013, n.7, poi sostituito da art. 4 L.R. 4 marzo 2019, n. 1, infine modificato comma 9 da art. 32 L.R. 30 luglio 2019, n. 13) recante Presupposti e condizioni di attivazione del tirocinio
10 e segnatamente il comma 9 in base al quale Il tirocinio non può essere attivato laddove il tirocinante abbia prestato l'opera per il soggetto ospitante, nei due anni precedenti, come lavoratore subordinato o con qualunque altra forma contrattuale.
La legge non distingue tra settore e settore, semplicemente vieta la stipulazione di un tirocinio in seconda battuta, dopo che il lavoratore è già stato occupato presso la medesima azienda.
Il contratto di tirocinio si trasforma quindi nella forma ordinaria di contratto di lavoro e quindi lavoro subordinato (contestazioni numero 1 e 2). Gli ispettori hanno disconosciuto anche i due distinti rapporti di lavoro autonomo occasionale qualificandoli come due distinti rapporti di lavoro subordinato per i quali non è stata data comunicazione alla lavoratrice stessa e al centro per l'impiego.
La testimonianza della giustifica la riqualificazione del rapporto Per_3 occasionale. La giovane è diplomata grafico pubblicitario. Quando ha collaborato con L'accento, i primi quindici giorni, erano da giudicarsi a mò di prova “era proprio all'inizio quando mi stavano, diciamo, provando. Perché io andavo qualche volta al pomeriggio, inizialmente e guardavano come lavoravo sostanzialmente” (pag.7 e 9). “io nella prestazione occasionale facevo proprio questo (grafica pubblicitaria) con lavori – tra virgolette- non reali con cose anche un po' fittizie per mettermi alla prova. Successivamente ho iniziato con quello che chiedevano i clienti” (pag.12).Erano i datori di lavoro che le dicevano quando presentarsi e anche l'orario in cui presentarsi, dovendo anche firmare una scheda con l'orario di entrata ed uscita (pag.7) utilizzava computer e programmi della ditta (pag.4) e all'inizio lavorava “in autonomia” nel senso che doveva far vedere le sue capacità, ma sempre seguendo l'orario di lavoro imposto. Per di più, nell'arco del secondo contratto occasionale, la lavoratrice ha eseguito mansioni amministrative, sotto la direzione di e Persona_8 affiancata da e quindi del tutto al di fuori dell'oggetto della Controparte_10 prestazione occasionale (pag.16, pag.13) e con un orario di lavoro indicato dai datori (pag.13). Per ciò che concerne il tirocinio, la lavoratrice dichiara di avere stipulato il tirocinio per poter collaborare come grafico pubblicitario, qualifica che già possedeva;
dichiara che il tutor non aveva tempo di Persona_9 seguirla e di insegnarle. Inoltre durante il tirocinio ha fatto volantinaggio, su
11 disposizione di . In sostanza la lavoratrice è stata una lavoratrice Parte_1 subordinata fin dall'inizio, quando ha eseguito un periodo di prova, e successivamente ha proseguito con un tirocinio del tutto apparente, sia perché non era seguita dal tutor, sia perché aveva già lavorato per la stessa azienda, contrariamente a quanto scritto nella legge della Regione Emilia Romagna. Co Fondate quindi tutte le contestazioni di .”
La suddetta ricostruzione è condivisibile ed esente da censure
In particolare considerato quanto riferito dalla lavoratrice, sentita come teste, in merito allo svolgimento dei due rapporti di lavoro occasionali anche questi devono essere considerati come rapporti di lavoro subordinato non rilevando in contrario che la stessa lavorasse solo metà giornata. La teste ha, infatti, riferito che si recava presso la sede della società a svolgere dei lavori che venivano controllati in quanto si trattava di una “ prova”.
Corretto è anche il disconoscimento del tirocinio stante le modalità in cui si è svolto non rispondenti a quelle di tale tipologia di contratto e ciò sia per la carenza di formazione, sia per l'adibizione della lavoratrice anche a mansioni amministrative e, quindi, a mansioni diverse da quelle previste nello stesso.
Nel progetto di tirocinio ( cfr. doc n. 21 di parte appellata) è, infatti, indicata come qualifica da acquisire quella di “ tecnico grafico”, mentre non sono previste attività per l'acquisizione di ulteriori capacità.
Peraltro dalla deposizione della suddetta lavoratrice risulta che la stessa aveva orari di lavoro ed era sottoposta alle direttive del datore di lavoro e del resto nello stesso progetto di tirocinio è indicato un orario dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 dal lunedì al venerdì per 40 ore settimanali.
Ne consegue, pertanto, che il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Né sono, comunque, dirimenti le considerazioni dell'appellante in merito al disposto dell'art. 26 bis della legge regionale dell' Emilia Romagna n.17/2005, così come modificato, in quanto, a prescindere dall'interpretazione che si voglia dare alla norma, già da quanto sopra esposto deriva la non genuinità del contratto di tirocinio e il giudice di primo grado ha utilizzato tale argomento non come argomento principale, ma come argomento ulteriore.
Peraltro non si può non evidenziare che l'art. 26 bis co 9 della legge regionale dell'Emilia Romagna n.17/2005 si limita testualmente a prevedere che : “Il
12 tirocinio non può essere attivato laddove il tirocinante abbia prestato l'opera per il soggetto ospitante, nei due anni precedenti, come lavoratore subordinato o con qualunque altra forma contrattuale” senza, comunque, effettuare alcuna distinzione tra la tipologia di attività precedentemente svolta.
In relazione al terzo motivo di appello si osserva quanto segue.
Si deve, innanzitutto, richiamare la motivazione della sentenza di primo grado.
Nella stessa si legge: “ , nata nel 1997, attestato di grafica CP_3 pubblicitaria (ha interrotto al quarto anno e poi ha conseguito il diploma alle scuole serali: verbale pag.92) ha intrattenuto due rapporti di lavoro occasionale Co contestati da il quale ha riqualificato i rapporti come di lavoro subordinato.
Il primo è decorso dal 07/10/2019 al 31/10/2019, il secondo è decorso dal
04/12/2019 al 20/12/2019. Riguardo alla natura e svolgimento del rapporto con tale lavoratrice, gli opponenti svolgono le stesse osservazioni addotte per la
Per_4
La lavoratrice, sentita sulla propria posizione, afferma di non avere lavorato in ufficio, ma di essersi solo recata qualche ora a chiamata con il proprio computer e programmi (pacchetto Adobe) due o tre ore ogni volta. In questo periodo era pagata a seconda delle ore svolte. Successivamente, su sua richiesta, fece un tirocinio formativo (dal 2 marzo 2020, non oggetto di causa n.d.r.) a sette o forse otto ore al giorno ed aveva come tutor Luca, ma poi intervenne l'epidemia di
ID ed ella non proseguì l'esperienza (verbale 20 giugno 2023 pagg. 92 e seguenti).
Si ritiene che il contratto di lavoro intrattenuto non fosse un contratto di lavoro autonomo, bensì un contratto subordinato.
Di grande rilevanza il contratto di lavoro (doc.11 ric.). Esso infatti è denominato
“contratto di prestazione occasionale” e tuttavia è esplicitamente assoggettato alla disciplina del contratto di lavoro a progetto (artt.61-69) del d. lgs 276/2003
Il contratto a progetto è stato tuttavia abolito dall'art.52 del d. lgvo 81/2015, e quindi tre anni prima dei fatti. Nessun progetto è peraltro descritto ciò che comporterebbe, se la disciplina fosse in vigore, l'automatica trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato. Il contratto di lavoro avrebbe dovuto risolversi alla realizzazione del progetto, nonostante il termine (clausola
-l -doc.11 e 12 ) ma nessun progetto è previsto, a sottolineare la mera formalità documentale di un assetto contrattuale che vede la lavoratrice in sostanza
13 soggetta alle direttive datoriali e onerata di essere presente nel luogo di lavoro quantomeno a chiamata. Il teste indirettamente conferma tale opzione Per_7 interpretativa: “Allora si faceva il contratto di prestazione occasionale perché ci si avvaleva di collaboratori esterni. Poi se queste persone venivano ritenute idonee …venivano assunte con il contratto adeguato. Spesso e volentieri loro prendevano persone molto giovani, al primo impiego. Ecco perché si facevano tirocini…” (Rubino pag.64).
La teste si ricorda della presenza della sig.ra , la quale Per_4 CP_3 aveva iniziato prima di lei. La collega che svolgeva le sue stesse identiche CP_3 mansioni di grafico pubblicitario al computer e “ci dividevamo i compiti” nell'ambito dello stesso ufficio ove erano poste, appunto due scrivanie e due computer (pag.79 e 80). Il fatto che la affermi in giudizio che vi attaccava CP_3 il proprio computer è di secondaria rilevanza: di fatto la lavoratrice era presente con continuità, o comunque ogni volta che il datore di lavoro chiamava, ed era soggetta a insegnamenti da parte di (pag.83). poi Persona_9 Pt_1 controllava anche il lavoro della Non era possibile svolgere da casa le CP_3 proprie mansioni (teste pag.83). “L'input del lavoro (ad entrambe) a Per_4 volte veniva dato da , a volte da ” (pag.84 teste . Si tratta Pt_1 Per_9 Per_4 quindi di un rapporto che si è svolto in modo diverso da un rapporto di lavoro autonomo, il quale deve avere come oggetto uno specifico servizio, uno specifico progetto, un risultato. Si tratta di una lavoratrice, inserita come una collega nell'organizzazione del lavoro, che si occupava di grafica esattamente come la collega dividendosi il lavoro con essa e che, sottoposta o meno ad un orario fisso, certamente si presentava a comando, a chiamata, si recava in ufficio e faceva ciò che le veniva detto, e per le ore stabilite da altri. Anche la retribuzione era stabilita ad ore. Anche per questo rapporto, quindi deve essere riconosciuta Co la natura subordinata e quindi fondate le contestazioni operate da .”
Si ritiene che la motivazione del giudice di primo grado sia congruente e che dall'istruttoria espletata sia risultata effettivamente provata la natura subordinata del rapporto di lavoro tra le parti stante la presenza degli indici di subordinazione e del potere direttivo del datore di lavoro come evidenziato nella motivazione.
Né in contrario rileva che la lavoratrice non avesse orari di lavoro fissi in quanto, comunque, risulta sintomatica di un rapporto di lavoro di tipo subordinato la modalità di computo della retribuzione che, come è risultato dall'istruttoria,
14 avveniva in realtà ad ore e non in base al servizio svolto.
Il terzo motivo di appello deve, quindi, essere rigettato.
In relazione al quarto motivo di appello si osserva quanto segue.
Si deve, innanzitutto, richiamare la motivazione della sentenza di primo grado in merito.
Nella stessa si legge: “ è stata assunta con contratto di lavoro Per_5 subordinato part-time e a termine dal 2 maggio 2019 al 31 maggio 2019 con mansioni di tuttofare. Di fatto ha svolto mansioni di “promoter” ossia consegna di volantini pubblicitari ai passanti o distribuzione di cataloghi alle fiere, mentre all'interno dei locali chiamava le ditte al telefono per vendere la pubblicità sul giornale dell'accento (testimonianza pag.85 ss verbale 20 giugno 2023)
Scaduto tale contratto è stato attivato un contratto di tirocinio dal 1/6/2019 al
30/11/2019 conclusosi anticipatamente il 4 novembre 2019. Tale progetto era finalizzato all'acquisizione di competenze per ricerca di nuova clientela, indagine di mercato di riferimento, redazione di report previsionali con la finalità di qualifica di Tecnico delle Vendite.
L' del lavoro ha ricondotto alla subordinazione tale tipologia CP_1 contrattuale, ai sensi della legge regionale E.R. 01 agosto 2005, n. 17. Gli opponenti sostengono invece che il tirocinio svolto in un diverso ambito rispetto al lavoro svolto in precedenza presso la medesima azienda è pienamente corrispondente alla legge regionale ed alle finalità del tirocinio.
Non è condivisibile né in fatto né in diritto la tesi degli opponenti secondo la quale il tirocinio sarebbe legittimo in mansioni diverse da quelle svolte in precedenza dal lavoratore.
Un punto di fatto risulta dalla deposizione che la lavoratrice ha sempre svolto le stesse mansioni, all'interno ed all'esterno dell'ufficio. Il tirocinio, conseguentemente, non aveva nessun senso logico di addestramento.
La tesi del datore di lavoro è quindi infondata in fatto.
L'instaurazione del tirocinio, in ogni caso, contravviene alla Legge Regionale
E.R. 01 agosto 2005, n. 17 Art. 26 bis (aggiunto da art. 4 L.R. 19 luglio 2013,
n.7, poi sostituito da art. 4 L.R. 4 marzo 2019, n. 1, infine modificato comma 9 da art. 32 L.R. 30 luglio 2019, n. 13) recante Presupposti e condizioni di attivazione del tirocinio e segnatamente il comma 9
7. Il tirocinio è svolto in coerenza con gli obiettivi previsti nel progetto formativo.
15 8. E' vietato adibire i tirocinanti a ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
sostituire il personale in malattia, maternità, ferie e sciopero;
operare in sostituzione di lavoratori, subordinati e non, in presenza di picco delle attività.
9. Il tirocinio non può essere attivato laddove il tirocinante abbia prestato l'opera per il soggetto ospitante, nei due anni precedenti, come lavoratore subordinato o con qualunque altra forma contrattuale. ...
10. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di proroghe, nel rispetto della durata massima stabilita dall'articolo 25.
La norma regionale è posta a tutela del lavoratore. Essa ha lo scopo di prevenire frodi e quindi l'utilizzazione di tirocinanti come lavoratori dipendenti e a questo fine non distingue tra tirocinio e tirocinio, limitandosi a vietare qualsiasi tirocinio svolto dopo un rapporto di lavoro subordinato o di altro genere presso la stessa azienda.
deve quindi essere considerata dipendente, come era in precedenza, Per_5 dal 1° giugno 2019 e sono quindi fondate le contestazioni sub 1 e 2.”
Orbene la suddetta motivazione risulta condivisibile e le censure di parte appellante sono infondate.
Innanzitutto, come già sopra detto, l'art. 26 bis co 9 della legge n.17/2005 dispone che il tirocinio non possa essere attivato quando il tirocinante abbia prestato l'opera per il soggetto ospitante, nei due anni precedenti, come lavoratore subordinato o con qualunque altra forma contrattuale senza distinguere in relazione alle mansioni svolte per cui l'interpretazione di parte appellante non è condivisibile
Si osserva, poi, che, comunque, come è emerso dall'istruttoria, in realtà le mansioni svolte dalla lavoratrice durante il rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale e successivamente con il tirocinio erano le medesime
Inoltre, seppure sia vero che la legge regionale a rigore non prevede esplicitamente come sanzione la conversione in contratto di lavoro subordinato, risulta evidente che un rapporto così strutturato che non si può definire tirocinio ha tutte le caratteristiche proprie del lavoro subordinato e non di quello autonomo, con la conseguenza che, escluso che si tratti di tirocinio, deve essere qualificato come contratto di lavoro subordinato.
16 Anche questo motivo di appello deve essere rigettato.
In relazione al quinto motivo di appello relativo alla contestazione di lavoro nero che, secondo parte appellata, sarebbe stato prestato da si osserva Persona_4 quanto segue.
Va preliminarmente evidenziato che affinché possano ravvisarsi i presupposti del lavoro nero con irrogazione delle relative sanzioni è necessario che il rapporto di lavoro risulti sconosciuto alla pubblica amministrazione e che si tratti di rapporto di lavoro subordinato.
La mera riqualificazione del rapporto di lavoro ove conoscibile alla pubblica amministrazione non dà, infatti, luogo all'applicazione delle sanzioni del lavoro nero.
Nel caso di specie i rapporti di lavoro non erano conoscibili in quanto i contratti non erano registrati, non avevano data certa, non vi è stato versamento di ritenute e, inoltre, gli stessi indicavano un progetto con riferimento a normativa abrogata.
Risulta, inoltre, condivisibile la motivazione del giudice di primo grado che ha ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e la Persona_4 società appellante.
Come emerge dalle dichiarazioni rese da in sede di accertamento Persona_4 ispettivo e, poi, confermate anche durante l'istruttoria testimoniale espletata in corso di causa, la stessa utilizzava i computer aziendali e a tal fine si recava personalmente ogni giorno presso la sede di seguiva gli orari di Parte_1 lavoro indicati da (ossia 9-13, 15-19), che, peraltro, le ha impartito Parte_1 la formazione propedeutica al lavoro che le era stato assegnato e le ha messo a disposizione la postazione e i devices aziendali.
Ne consegue, quindi, che difettava il requisito dell'autonomia organizzativa sin dall'inizio del rapporto con conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in nero.
Anche il quinto motivo di appello va, pertanto, rigettato.
Il sesto motivo di appello relativo alle spese può considerarsi assorbito stante il rigetto dei precedenti motivi di appello.
Si osserva, infine, che parte appellante si è limitata a reiterare nelle conclusioni la domanda di riduzione delle sanzioni ai minimi senza proporre autonomo motivo di appello in relazione al capo della sentenza che ha rigettato in primo grado detta domanda come, invece, sarebbe stato necessario.
17 Si rileva, peraltro, ad abundantiam che, anche a prescindere da tale assorbente rilievo, gli appellanti nulla hanno dedotto per giustificare detta richiesta.
Si evidenzia, infine, che parte appellata all'udienza del 6 novembre 2025 ha rinunciato all'appello incidentale, per cui nulla si deve statuire in merito allo stesso.
Da quanto sopra esposto deriva che deve essere rigettato l'appello principale.
Stante la peculiarità della fattispecie e la molteplicità e controvertibilità delle questioni trattate devono essere integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio tra le parti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R.
n. 115 / 2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.629/2024 così provvede:
1) Rigetta l'appello principale
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del
D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, 6 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Maria Rita Serri
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