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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/11/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3493/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
NA SS Presidente
RA De Munari UD
RI Di OL UD relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3493/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Baraldo Alessandro Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Lunardi Valeria CP_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.11.2025, le parti hanno precisato conclusioni congiunte come da ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Si riportano le conclusioni di cui al ricorso introduttivo: “revocare l'obbligo di contribuzione del marito in favore della moglie per il mantenimento del figlio , divenuto economicamente Persona_1 autosufficiente”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per la modifica delle condizioni di separazione depositato in data 8.7.2025 Parte_1
premesso di essersi separata dal marito con sentenza n. 1577/13 del Tribunale di Padova, CP_1
pagina 1 di 3 che prevedeva a carico del marito un assegno per il mantenimento del figlio (nato il Persona_1
27.7.2004) di € 400,00 mensili e allegando che il figlio, divenuto maggiorenne, convive tuttora con la madre e ha reperito un'occupazione con contratto a tempo indeterminato e retribuzione mensile lorda di
€ 1.489,42, ha chiesto che venga revocato l'obbligo del sig. di contribuire al mantenimento del CP_1
figlio.
Si è costituito , aderendo alla domanda di modifica di controparte e chiedendo, peraltro, CP_1
che la revoca abbia decorrenza dal mese di marzo del 2024 perché, per quanto a sua conoscenza, il figlio avrebbe raggiunto l'indipendenza economica già da allora.
All'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c. del 26.11.2025 parte resistente, sentita dal UD delegato, ha dichiarato di rinunciare alla domanda di decorrenza della revoca dal 2024 e ha aderito alle conclusioni di controparte;
le parti hanno quindi precisato conclusioni congiunte come da ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Nel merito, le conclusioni congiunte delle parti rispondono alla situazione pacifica in atti, secondo cui il figlio , oggi ventunenne, è diventato economicamente autosufficiente;
per l'effetto, il Persona_1
contributo al mantenimento a carico del padre deve essere revocato.
La decorrenza del provvedimento va disposta dalla domanda, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. Corte d'Appello di Torino, secondo cui “la decorrenza della revoca al mantenimento del figlio maggiorenne divenuto autonomo deve stabilirsi dal mese successivo a quello di proposizione della domanda”, statuendo su un caso in cui era pacifico che il figlio avesse iniziato a lavorare prima della domanda di revoca del contributo al suo mantenimento avanzata in giudizio;
cfr.
Cass. Civ. Sez. I n. 10974 del 26.4.2023).
Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. a modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza del Tribunale di Padova n.
1577/2013 depositata il 18.6.2013, revoca il contributo di € 400,00 mensili annualmente rivalutabili oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche posto a carico di per il CP_1
mantenimento del figlio , con decorrenza dal mese di agosto del 2025; Persona_1
pagina 2 di 3 2. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il UD relatore
RI Di OL
Il Presidente
NA SS
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
NA SS Presidente
RA De Munari UD
RI Di OL UD relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3493/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Baraldo Alessandro Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Lunardi Valeria CP_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.11.2025, le parti hanno precisato conclusioni congiunte come da ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Si riportano le conclusioni di cui al ricorso introduttivo: “revocare l'obbligo di contribuzione del marito in favore della moglie per il mantenimento del figlio , divenuto economicamente Persona_1 autosufficiente”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per la modifica delle condizioni di separazione depositato in data 8.7.2025 Parte_1
premesso di essersi separata dal marito con sentenza n. 1577/13 del Tribunale di Padova, CP_1
pagina 1 di 3 che prevedeva a carico del marito un assegno per il mantenimento del figlio (nato il Persona_1
27.7.2004) di € 400,00 mensili e allegando che il figlio, divenuto maggiorenne, convive tuttora con la madre e ha reperito un'occupazione con contratto a tempo indeterminato e retribuzione mensile lorda di
€ 1.489,42, ha chiesto che venga revocato l'obbligo del sig. di contribuire al mantenimento del CP_1
figlio.
Si è costituito , aderendo alla domanda di modifica di controparte e chiedendo, peraltro, CP_1
che la revoca abbia decorrenza dal mese di marzo del 2024 perché, per quanto a sua conoscenza, il figlio avrebbe raggiunto l'indipendenza economica già da allora.
All'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c. del 26.11.2025 parte resistente, sentita dal UD delegato, ha dichiarato di rinunciare alla domanda di decorrenza della revoca dal 2024 e ha aderito alle conclusioni di controparte;
le parti hanno quindi precisato conclusioni congiunte come da ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Nel merito, le conclusioni congiunte delle parti rispondono alla situazione pacifica in atti, secondo cui il figlio , oggi ventunenne, è diventato economicamente autosufficiente;
per l'effetto, il Persona_1
contributo al mantenimento a carico del padre deve essere revocato.
La decorrenza del provvedimento va disposta dalla domanda, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. Corte d'Appello di Torino, secondo cui “la decorrenza della revoca al mantenimento del figlio maggiorenne divenuto autonomo deve stabilirsi dal mese successivo a quello di proposizione della domanda”, statuendo su un caso in cui era pacifico che il figlio avesse iniziato a lavorare prima della domanda di revoca del contributo al suo mantenimento avanzata in giudizio;
cfr.
Cass. Civ. Sez. I n. 10974 del 26.4.2023).
Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. a modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza del Tribunale di Padova n.
1577/2013 depositata il 18.6.2013, revoca il contributo di € 400,00 mensili annualmente rivalutabili oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche posto a carico di per il CP_1
mantenimento del figlio , con decorrenza dal mese di agosto del 2025; Persona_1
pagina 2 di 3 2. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il UD relatore
RI Di OL
Il Presidente
NA SS
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