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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/07/2025, n. 2947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2947 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.8444/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8444/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: AR C.F._1 te domiciliata presso lo studio dell'avv. An
[...] uale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2 te domiciliato in Salerno alla Via XX Settemb
[...] studio dell'avv. Stefania Ronga dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 6 novembre 2024, , premesso AR di avere contratto matrimonio civile con dicembre Controparte_1
2011 nel Comune di PA (SA) e niugale erano nati quattro figli: (19.01.2011), (26.04.2012), Per_1 Per_2 Per_3
(17.12.2018) (19.09 hiedeva pronu Persona_4 separazione dal c In particolare, la ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile a causa di continui contrasti e dissidi tra i coniugi con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis; pertanto, chiedeva la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, in particolare con la previsione dell'affidamento condiviso dei figli minori con residenza prevalente presso di sé e con la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nonché con l'obbligo a carico del marito di versarle la complessiva somma mensile di € 600,00 a titolo di mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che contestava Controparte_1 quanto dedotto e allegato dalla ricorrente in la crisi coniugale e, fermo restando l'affidamento condiviso dei figli minori, chiedeva la previsione della somma del mantenimento per questi ultimi in misura inferiore rispetto a quella richiesta dalla moglie.
2. In data 19 giugno 2025 il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio in considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti.
3. La domanda è fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre rilevare che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare le parti hanno concordato: 1) Affidare i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa della nonna materna sita in PA (Sa) alla via Giudeca n.44, con collocamento prevalente con la madre;
2) Autorizzare il sig. ad esercitare il suo diritto di visita con i CP_1 figli minorenni due pomeriggi a settimana, lunedì e mercoledì, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, o comunque concordati di volta in volta compatibilmente con le esigenze dei bambini e con gli impegni lavorativi del padre, oltre due domeniche al mese;
i bambini di 12 e 13 anni pernotteranno con il padre ogni volta questi lo desiderino. Nelle festività natalizie e pasquali, i figli minori potranno stare con il padre ad anni alterni il giorno della Vigilia o Natale, il 31 dicembre o il primo gennaio, la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis;
mentre, durante l'estate potranno trascorrere con il padre due settimane, anche non consecutive, da concordare previamente con la madre entro il 30 giugno;
il sig. potrà altresì vedere i figli nei giorni dei CP_1 rispettivi compleanni e onomastici, previo consenso degli stessi per quanto concerne il primo e il secondogenito, e accordo con la madre per gli altri due più piccoli;
il sig. inoltre potrà vederli nel giorno CP_1 del suo compleanno, e in quel ni paterni;
3) il sig. , essendo persona non abbiente che provvede al Controparte_1 prop raverso lo svolgimento di lavori saltuari ed occasionali, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minorenni rinuncia, come di fatto ha già rinunciato, alla gestione della sua quota - pari al 50% - dell'assegno unico erogato dall'INPS in favore dei minori, e che corrisponde alla somma mensile di € 600,00# (seicento/00), oltre il 50 % delle spese straordinarie per gli stessi, previamente concordate e da documentare dalla madre AR
. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti
[...] cchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.;
4) entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente al diritto al mantenimento;
5) l'assegno unico quale forma di sostegno economico riconosciuto dall'Inps per i figli verrà mensilmente percepito nella misura del 100% esclusivamente dalla sig.ra , e gestito dalla stessa o AR all'occorrenza dalla di lei madre sig.ra (c.f. Parte_2
); C.F._3
6) con il presente accordo di separazione di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. Devono essere compiute le formalità di rito. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, anche in virtù dell'accordo tra le parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a Controparte_1
PA (SA) il 17.05.1977, C.F. CodiceFiscale_2 AR
, nata a [...] il
[...] CodiceFiscale_1 no contratto matrimonio civile in data 4 dic di PA (SA); b) dispone in conformità alle condizioni di separazione concordate tra le parti, richiamate in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PA (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 2011, Atto n. 14, Parte I); d) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 30 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8444/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: AR C.F._1 te domiciliata presso lo studio dell'avv. An
[...] uale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2 te domiciliato in Salerno alla Via XX Settemb
[...] studio dell'avv. Stefania Ronga dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 6 novembre 2024, , premesso AR di avere contratto matrimonio civile con dicembre Controparte_1
2011 nel Comune di PA (SA) e niugale erano nati quattro figli: (19.01.2011), (26.04.2012), Per_1 Per_2 Per_3
(17.12.2018) (19.09 hiedeva pronu Persona_4 separazione dal c In particolare, la ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile a causa di continui contrasti e dissidi tra i coniugi con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis; pertanto, chiedeva la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, in particolare con la previsione dell'affidamento condiviso dei figli minori con residenza prevalente presso di sé e con la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nonché con l'obbligo a carico del marito di versarle la complessiva somma mensile di € 600,00 a titolo di mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che contestava Controparte_1 quanto dedotto e allegato dalla ricorrente in la crisi coniugale e, fermo restando l'affidamento condiviso dei figli minori, chiedeva la previsione della somma del mantenimento per questi ultimi in misura inferiore rispetto a quella richiesta dalla moglie.
2. In data 19 giugno 2025 il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio in considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti.
3. La domanda è fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre rilevare che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare le parti hanno concordato: 1) Affidare i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa della nonna materna sita in PA (Sa) alla via Giudeca n.44, con collocamento prevalente con la madre;
2) Autorizzare il sig. ad esercitare il suo diritto di visita con i CP_1 figli minorenni due pomeriggi a settimana, lunedì e mercoledì, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, o comunque concordati di volta in volta compatibilmente con le esigenze dei bambini e con gli impegni lavorativi del padre, oltre due domeniche al mese;
i bambini di 12 e 13 anni pernotteranno con il padre ogni volta questi lo desiderino. Nelle festività natalizie e pasquali, i figli minori potranno stare con il padre ad anni alterni il giorno della Vigilia o Natale, il 31 dicembre o il primo gennaio, la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis;
mentre, durante l'estate potranno trascorrere con il padre due settimane, anche non consecutive, da concordare previamente con la madre entro il 30 giugno;
il sig. potrà altresì vedere i figli nei giorni dei CP_1 rispettivi compleanni e onomastici, previo consenso degli stessi per quanto concerne il primo e il secondogenito, e accordo con la madre per gli altri due più piccoli;
il sig. inoltre potrà vederli nel giorno CP_1 del suo compleanno, e in quel ni paterni;
3) il sig. , essendo persona non abbiente che provvede al Controparte_1 prop raverso lo svolgimento di lavori saltuari ed occasionali, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minorenni rinuncia, come di fatto ha già rinunciato, alla gestione della sua quota - pari al 50% - dell'assegno unico erogato dall'INPS in favore dei minori, e che corrisponde alla somma mensile di € 600,00# (seicento/00), oltre il 50 % delle spese straordinarie per gli stessi, previamente concordate e da documentare dalla madre AR
. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti
[...] cchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.;
4) entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente al diritto al mantenimento;
5) l'assegno unico quale forma di sostegno economico riconosciuto dall'Inps per i figli verrà mensilmente percepito nella misura del 100% esclusivamente dalla sig.ra , e gestito dalla stessa o AR all'occorrenza dalla di lei madre sig.ra (c.f. Parte_2
); C.F._3
6) con il presente accordo di separazione di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. Devono essere compiute le formalità di rito. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, anche in virtù dell'accordo tra le parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a Controparte_1
PA (SA) il 17.05.1977, C.F. CodiceFiscale_2 AR
, nata a [...] il
[...] CodiceFiscale_1 no contratto matrimonio civile in data 4 dic di PA (SA); b) dispone in conformità alle condizioni di separazione concordate tra le parti, richiamate in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PA (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 2011, Atto n. 14, Parte I); d) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 30 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi