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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/04/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Vicenza
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.SS Stefania Caparello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 6580/2022 tra le parti:
ATTORE
, cf Parte_1 C.F._1
- difesa: avv. DANI SILVANO, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTO
cf Controparte_1 P.IVA_1
- difesa: avv. CICCONETTI GIANLUCA, cf C.F._3 avv. RUSSO SERGIO ); C.F._4
- domicilio: presso il difensore
OGGETTO: Altri contratti atipici
Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni:
Attore: In via preliminare: Nella denegata ipotesi, qualora non si ravvisasse l'opposizione spiegata, tempestivamente e ritualmente proposta, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., o, ancora, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., per i motivi tutti esposti in narrativa, accertata la sussistenza dei presupposti, disporsi la remissione in termine dell'attore opponente, ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., al fine di poter proporre rituale e tempestiva opposizione al decreto de quo, essendo lo stesso incorso, in decadenze per cause ad esso non imputabili.
Nel merito, in via principale: Accogliersi, per le causali di cui in atti, l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiararsi inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile e/o infondata in fatto ed in diritto la domanda monitoria azionata dalla società , Controparte_1 quale mandataria con rappresentanza, di ” (già Controparte_2
”) e, quest'ultima, a propria volta, quale mandataria con Controparte_3 rappresentanza di e, pertanto, revocarsi e/o annullarsi e/o Controparte_4
dichiararsi nullo e/o inefficace il Decreto ingiuntivo n. 1498/2022 del 04/08/2022, RG n.
3966/2022, emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Vicenza, Dr. Massimiliano De
Giovanni, in data 04.08.2022 e notificato all'attore opponente in data 04.11.2022.
In ogni caso
- Per le causali di cui in atti, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o invalidità di qualsivoglia obbligazione asseritamente assunta e/o garanzia asseritamente rilasciata dal
Sig. in favore della convenuta opposta;
Parte_1
- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. in favore della Parte_1
convenuta opposta, a qualsivoglia titolo e/o ragione.
- Spese e compenso di procuratore interamente rifusi.
Convenuto: insiste nel contestare la CTU per i motivi già esposti nelle Deduzioni alla bozza di CTU del CT OT.SS (allegate alla CTU definitiva - cfr. pagg. da 50 a 70), da Per_1 intendersi qui riportati e trascritti, in ordine ai quali il consulente d'ufficio non ha risposto in modo esauriente;
pertanto, chiede l'integrazione ovvero il rinnovo della CTU;
- in subordine ed in ogni caso, richiama i propri scritti difensivi e precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate in calce alla Comparsa di costituzione e risposta, da intendersi qui trascritte (➢ in via pregiudiziale accertare e dichiarare la tardività dell'opposizione proposta dal sig. , in quanto notificata oltre il termine di quaranta giorni indicato Parte_1 dall'art. 641 cpc, e per l'effetto dichiarare la domanda di controparte improcedibile;
➢ nel merito, in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 1498/2022 Rg. n.
3966/2022 emesso dall'intestato Tribunale, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per i motivi illustrati in premeSS e, in particolare, poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione;
➢ in via principale rigettare le domande tutte avanzate da parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
➢ In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, anche della fase monitoria, oltre iva, caSS e spese generali.);
- chiede pertanto la decisione, insistendo in particolare per la tardività dell'opposizione e quindi per la dichiarazione di improcedibilità della steSS
Fatto e processo
Con atto di citazione notificato in data 13.12.2022, il sig. – sul Parte_1
presupposto per cui non avrebbe intrattenuto alcun rapporto con GO UC Spa, in quanto non aveva sottoscritto il contratto di finanziamento n. 43844168 – ha proposto opposizione avverso il Decreto n. 1498/2022 con cui il Tribunale di Vicenza gli aveva ingiunto, unitamente a , di pagare l'importo di Euro 36.733,39, oltre interessi e spese Parte_2
della procedura. In particolare, l'opponente ha, infatti, disconosciuto la sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento azionato.
Si è costituita eccependo la tardività dell'opposizione svolta e, nel merito, Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposta ha, infatti, dichiarato che la notifica del Decreto Ingiuntivo era stata dapprima tentata a mezzo del servizio postale presso l'indirizzo di residenza risultante dalla consultazione dell'anagrafe nazionale e sito in IA (VI), Via Venezia n. 28 ove, in data
06.09.2022, l'agente postale si era recato, constatando l'”irreperibilità” del destinatario in quanto “trasferito in Via Soria n. 22 36071 Arzignano (VI)”.
L'opponente ha, quindi, rinnovato la notifica a sia presso l'indirizzo di Parte_1
residenza di IA (in quanto così formalmente risultante dall'allegato certificato anagrafico del 14.09.2022), nonché presso il nuovo indirizzo di Arzignano. L'opposta ha, quindi, dedotto che, in data 18.10.2022, si era perfezionata la notifica del titolo presso la residenza del debitore sita in IA (VI), Via Venezia n. 28, in quanto il plico era stato ricevuto dalla sig.ra , quale “familiare convivente” con il sig. Persona_2 Pt_1
successivamente, in data 04.11.2022 si era perfezionata anche la notifica presso l'indirizzo di Arzignano. Peraltro, ancora oggi il sig. aveva la propria residenza in Parte_1
IA (VI), Via Venezia n. 28, come risultava dall'allegato certificato anagrafico del
17.03.2023.
L'opposta, sulla scorta del fatto che aveva negato di aver mai sottoscritto, in qualità Pt_1
di coobbligato, il contratto di finanziamento Prestito Flessibile Versatilo n. 43844168 concesso da GO UC in data 09.05.2011, disconoscendo a più riprese le sottoscrizioni apposte in calce al contratto prodotto in allegato al ricorso monitorio, ha avanzato istanza di verificazione.
Con provvedimento del 28/3/23 il giudice non ha concesso la p.e. al d.i. impugnato.
Sono stati, invece, concessi i richiesti termini 183 VI cpc.
La causa è stata istruita per testi ed è stata esperita la CTU grafologica.
All'udienza del 25/11/24, tenutasi per via documentale ex art. 127 ter cpc, sono stati concessi i termini 190 cpc e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente va osservato che l'opposizione è tempestiva.
Ora, è documentale che abbia la residenza in IA (VI), Via Venezia Parte_1
n. 28.
Sul punto, parte opponente ha dichiarato che, dal 2008, dimorava stabilmente e abitualmente,
e dunque, risiedeva, ad Arzignano, in Via Sorio n. 22. Ha, altresì, dichiarato di essersi divorziato da dal 2018, dalla quale era separato addirittura dal 2013. Ha, Persona_2
infine, dichiarato che la convenuta opposta, era perfettamente a conoscenza della propria dimora abituale, ovvero della residenza effettiva, come risulterebbe palese dall'annotazione dell'Agente Postale, in calce alla prima relata di notifica postale risultata negativa, nella quale si evidenziava il nuovo indirizzo del destinatario, indicato in Arzignano (VI), Via Sorio n. 22.
Orbene, la Suprema Corte ha dichiarato che “ove non poSS addebitarsi al notificante la inosservanza dell'obbligo di ordinaria diligenza nell'accertamento della effettiva residenza del destinatario della notifica, deve ritenersi correttamente eseguita la notifica presso la residenza anagrafica dello stesso (v. Sez. 1, Sentenza n. 19473 del 2007 non massimata;
v, anche sentenze nn. 16941 del 2003, n. 2230 del 1998, n. 10248 del 1991).
E' stato precisato in giurisprudenza che la notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notifica steSS, in osservanza dell'art. 139 c.p.c. (Sez. 3,
Sentenza n. 11369 del 16/05/2006 Rv. 591231; Sez. 3, Sentenza n. 16941 del 11/11/2003 Rv.
568061; v. anche Sez. 3, Sentenza n. 3590 del 24/02/2015 Rv. 634482).” (CaSSzione civile sez. II, 27/12/2017, (ud. 25/10/2017, dep. 27/12/2017), n.30952).
Nel caso di specie, la creditrice ha svolto la notifica presso la residenza del debitore e, tuttavia, fin dal primo adempimento, era stata notiziata da parte dell'agente notificatore del fatto che il destinatario del plico, vivesse altrove e specificamente ad Arzignano, in Via Sorio
22.
Pertanto, sebbene dall'estratto del certificato di residenza del 17/3/23, risulti che nell'immobile sito in IA (VI), Via Venezia n. 28, risieda , vi è che il Parte_1 creditore non ha dimostrato l'adeguata diligenza dovuta. Ed, infatti, stante la sussistenza della formale residenza del destinatario all'indirizzo di IA (VI), Via Venezia n. 28, la creditrice ha deciso di svolgere oltre alla notifica all'indirizzo indicato dall'ufficiale postale, anche quella presso la residenza formale.
A IA, alla via Venezia n. 28 la seconda notifica è andata perfezionata ex art. 140 cpc, avendo (dichiaratasi familiare convivente) ritirato, il 18/10/22, l'avviso di Controparte_5
deposito.
Orbene, è pacifico il principio di diritto per cui deve considerarsi nulla, la notifica dell'atto giudiziario eseguita in mani di un familiare che si dichiari convivente, ma non lo sia, stante il trasferimento altrove dell'effettivo destinatario della notifica.
Nel caso di specie, non è familiare convivente, come confermato dalla escussione Per_2
testimoniale svolta. In tal senso, si legga la testimonianza di sulla cui Testimone_1
attendibilità non è dato dubitare, tenuto conto che "in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di neceSSria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità": Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 6001 del 28/02/2023, Rv. 667002 - 01; conf., ex multis: Sez. 3, Sentenza n. 25358 del 17/12/2015, Rv. 638123 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019, Rv.
652214 – 02” (CaSSzione civile sez. III, 08/11/2023, n.31158).
D'altra parte, è documentale che tra e sia intervenuta sentenza di Per_2 Parte_1
separazione e successivamente di ceSSzione degli effetti civili del matrimonio.
Parte opponente ha, altresì, allegato il contratto di locazione che attesta come il Pt_1
dimori ad Arzignano, in Via Sorio 22, nonché il pagamento dei canoni di locazione per il periodo relativo alla notifica del d.i. e il pagamento delle bollette.
Pertanto, dovendosi ritenere che la notifica valida sia quella del 4/11/2022, ne consegue che, essendo stata l'opposizione spiegata il 13/12/22, la steSS deve intendersi tempestiva.
Scendendo al merito della controversia, tenuto conto che la CTU svolta in atti – sulle cui risultanze non è dato discostarsi, posto che risulta congruamente motivata – ha confermato la tesi di parte opponente per cui la sottoscrizione in calce al contratto di finanziamento non sarebbe ascrivile a , ne consegue che l'opposizione va accolta. Parte_1
E', infatti, venuto meno il titolo in base al quale può dirsi tenuto a farsi Parte_1
garante del finanziamento ricevuto dal figlio.
Né d'altra parte può giungersi a diversa conclusione per il fatto che Parte_1
avrebbe ritirato due lettere raccomandate a/r, munite di cartolina di ricevimento, con cui
[...]
quale servicer dell'allora titolare del credito , aveva sollecitato il sig. CP_1 Parte_3
ed il sig. al pagamento di quanto dovuto all'esito della CP_6 Parte_1
risoluzione del contratto di finanziamento in oggetto.
D'altra parte, il silenzio serbato dalla parte all'esito della ricezione di tale documentazione non costituisce riconoscimento del debito.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico della opposta, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018, n. 37 e succ. mod., tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Le spese di CTU devono definitivamente porsi a carico di parte opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto REVOCA il d.i. 1498/22 emesso da questo Ufficio il 4/8/22;
CONDANNA parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite che liquida in €
3.809,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nonché € 264 per spese esenti;
Pone definitivamente a carico di parte opposta le spese di CTU.
Vicenza, 14/04/2025
Il giudice dott.SS Stefania Caparello