Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/02/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6104/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6104/2018, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. MOIO RAFFAELLA e presso il suo studio Parte_1 elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce/a margine del ricorso;
ricorrente e
, rappresentata e difesa dall'avv. FABIOLA IANNUZZI e presso il suo Controparte_1 studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione del 03.05.2022; resistente
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 02/11/2018, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 24/09/2011 a Nocera Inferiore (Sa) con (di cui Controparte_1 all'atto di matrimonio n. 137, anno 2011, parte II, serie A, trascritto nei registri del precitato Comune), con varie richieste, avuto riguardo, in particolare, alla regolamentazione della prole, pagina 1 di 5
con vittoria di spese di lite.
Si è costituita , la quale, pur aderendo alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio, ha formulato avverse richieste accessorie, soprattutto sotto il profilo economico;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separatamente, emettendo i provvedimenti provvisori, poi fatti oggetto di reclamo dinanzi alla Corte d'Appello di Salerno e parzialmente modificati, sotto il profilo del diritto di visita in favore del padre, poi ampliato come da decisum.
Alla prima udienza del tenutasi davanti al Giudice istruttore, alla quale medio tempore si è pervenuti per rinvii d'ufficio per carico di ruolo, tenutati in trattazione scritta, le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status e per il prosieguo hanno chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Il Giudice istruttore, per l'effetto, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti validamente costituite.
Resa la sentenza non definitiva n. 755/2022, il procedimento è stato rimesso in istruttoria.
Alla succitata udienza del 11.12.2024, tenutasi davanti al Giudice istruttore, in forma scritta, le parti hanno presentato conclusioni congiunte conformemente alla proposta conciliativa del 19.09.2024 ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio La domanda di cessazione degli effetti civili è già stata esaminata, nonché è stato emesso il relativo decisum.
Altre questioni A seguito di approfondita interlocuzione con il Giudice istruttore, le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali (contenuto nella proposta conciliativa del 19.09.2024 nonché, in particolare, nell'accordo successivamente sottoscritto dalle parti e riportato in parte dispositiva), condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico né all'interesse della prole, essendo, peraltro, garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nonché il mantenimento da parte del padre.
La proposta conciliativa, pertanto, ha previsto quanto segue: pagina 2 di 5 “1. rinuncia alle domande incompatibili con il contenuto della proposta;
2. nulla sulla casa coniugale;
3. previsione del mantenimento per la prole in euro 550,00 (di cui euro 275,00 per ciascun figlio) rivalutabili come di legge sulla base degli indici ISTAT;
4. conferma, per il resto, dei provvedimenti provvisori presidenziali – come modificati in sede di reclamo da parte della C.D.A. di Salerno in relazione al diritto di visita del padre con i figli – con conferma, per l'effetto, delle condizioni di cui alla separazione consensuale omologata;
4. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”.
L'accordo, nei confronti del quale si disporrà in conformità, è integralmente riportato in parte dispositiva.
Va, invece, preso atto delle residue statuizioni, come concordate e del pari riportate, giacché insuscettibili di assumere contenuto dispositivo e, peraltro, concernendo libere pattuizioni delle parti o comunque dichiarazioni in merito alla propria situazione economico-reddituale.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dispone in conformità degli accordi raggiunti fra le parti e di seguito riportati:
“ 1) Nulla per la casa coniugale. Le parti hanno fissato loro distinte residenze in altri luoghi;
2) I figli minori avranno domicilio preferenziale presso la madre. In ottemperanza al decreto legislativo 28.12.2013 n.154 e ai sensi dell'art. 337 sexies codice civile, entrambi i coniugi si obbligano a comunicare, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale cambiamento di residenza o di domicilio;
3) Affidamento minori. I figli minori resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni. Tale scelta testimonia la congiunta volontà di non voler escludere uno di essi dalla normale continuazione dei rapporti con il figlio custodendo il diritto dei minori a mantenere un legame equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, assicurando, nonostante la separazione coniugale, l'esistenza di una famiglia non più fondata sulla convivenza dei suoi membri, ma sulla capacità dei genitori di continuare a svolgere civilmente il loro ruolo, nonostante la crisi coniugale.
4) Collocamento, diritto di visita e festività. Nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, i figli minori avranno un collocamento privilegiato presso la madre. Resta inteso che al fine di provvedere, comunque, ad una regolamentazione del diritto di visita che assicuri una continuità dei rapporti genitoriali, un pagina 3 di 5 diritto di visita del padre per 2 giorni a settimana, e precisamente nei giorni del lunedì e del giovedì dalle ore 17,00 alle ore 20,00, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici dei minori e lavorativi dei genitori, curandone i pasti serali e collaborando per i compiti scolastici da casa. A fine settimana alterni il padre terrà con sé i minori prelevandoli il sabato alle ore 17.00 e li accompagnerà la domenica sera alle ore 21.00, salvo diverso orario da concordarsi previamente con la madre e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambe i genitori.
6) relativamente alle vacanze natalizie, i minori le trascorreranno con ciascuno dei genitori, a rotazione, a cominciare, per l'anno 2024, dalla madre, i giorni 24 - 26 dicembre e 1 gennaio, così come, a cominciare dal padre, il giorno 25 dicembre ed i giorni 31 dicembre e 6 gennaio (ovvero tre giorni consecutivi da alternarsi tra il 24- 25 e 26 dicembre con il 31 dicembre ed l'1 ed il 2 gennaio).
7) nel rispetto delle medesime modalità, i minori trascorreranno alternativamente con i genitori, a cominciare dalla madre (anno 2025), il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo.
8) relativamente alle vacanze estive, i minori trascorreranno con il papà 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra luglio ed agosto, previo accordo da comunicare entro il 30 maggio di ogni anno al fine di determinare il proprio piano ferie.
9) I minori trascorreranno il giorno del compleanno e dell'onomastico di ciascun genitore, nonché in quello della festa della mamma e del papà, saranno col genitore festeggiato, indipendentemente dai giorni fissati per le visite del padre. Per tutte le altre festività quivi non espressamente previste verrà osservato dai genitori il criterio dell'alternanza annuale. 10) Mantenimento ordinario dei figli minori. Il sig. provvederà mensilmente al mantenimento ordinario dei figli minori, versando alla Pt_1 sig.ra , entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese la somma di € 550,00 (di cui Controparte_1 euro 275,00 per ciascun figlio) rivalutabili come di legge sulla base degli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente atto. 11) Le parti continueranno a percepire gli assegni unici corrisposti dall'INPS in favore dei figli al 50% e congiuntamente assolveranno a tutte le incombenze di carattere burocratico in tal senso 12) Spese accessorie/straordinarie. Per quanto concerne le spese straordinarie, dettate da esigenze specifiche non quantificabili ex ante, cosiddette non solo perché oggettivamente imprevedibile nell'an, ma altresì perché non determinabili nel quantum, proprio perché non rientranti nella consuetudine di vita, sono determinate, nella misura del 50% a carico di ciascun coniuge. Al fine di evitare qualsiasi possibile controversia sulla natura delle spese e sulla loro specifica regolamentazione, sin d'ora, si precisa che i coniugi di comune intesa convengono che le spese per il doposcuola/attività ludica e centro estivo dei minori sono a carico di entrambi i genitori. In merito alle spese sportive, entrambi i coniugi convengono sin d'ora che i minori dovranno svolgere un'attività sportiva in linea con le inclinazioni naturali. I costi dell'attività sportiva compresa l'attrezzatura e quanto necessario per l'eventuale attività agonistica saranno ripartiti a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. Pertanto, le quote innanzi determinate si sommeranno all'assegno mensile a carico del sig.
. Pt_1
Inoltre, si provvede a distinguere le spese straordinarie per le quali è necessario semplicemente pagina 4 di 5 che il genitore affidatario provveda a dare formale comunicazione all'altro coniuge al fine di richiedergliene la compartecipazione, dalle spese straordinarie per le quali, invece, vi è necessità di preventivo e formale accordo scritto tra gli stessi. Il tutto alla luce del protocollo di spese straordinarie dell'intestato Tribunale. Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione (debitamente documentate): spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese per dentista, oculista e sanitarie tramite SSN (in difetto di accordo su specialista privato); spese di pese di assicurazione e bollo per mezzo di trasposto (quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori). Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori: Scolastiche: testi scolastici universitari, scuole private ulteriori rispetto a quelle già definite con il presente accordo, spese di alloggio in università pubbliche e private, ripetizioni, master e specializzazioni post universitari, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio ecc;
Spese medico sanitarie: interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche ecc”
Prende atto delle residue statuizioni, come concordate e di seguito riportate:
“13. I ricorrenti rinnovano il reciproco consenso all'espatrio, al rilascio ed al rinnovo del passaporto anche per i figli minori, obbligandosi reciprocamente a prestare il consenso nelle forme di legge, così come sarà richiesto dalla P.A. In ogni caso il consenso ai viaggi all'estero del minore insieme ad uno dei due genitori dovrà essere accordato di volta in volta da entrambi i genitori. 14. le parti si dichiarano economicamente indipendenti e nulla è dovuto a titolo di mantenimento dell'uno nei confronti l'altro”.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 19.12.2024
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Aurelia Cuomo
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