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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/10/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1673/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1673/2024
PROMOSSA DA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Battista Piazzese, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
N.Q. DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DI SIGGIA Controparte_1
EO (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Burrafato, C.F._2 giusta procura in atti;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 1771/2024, pubblicata il 15 novembre 2024 (resa nel procedimento iscritto al n. R.G.
957/2024), il Tribunale di Ragusa ha rigettato il reclamo proposto da in data 8 aprile Parte_1
2024, ai sensi degli artt. 630 e 178, terzo, quarto e quinto comma, c.p.c., avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione comunicata il 21 marzo 2024, con cui era stata rigettata l'eccezione di estinzione della procedura esecutiva intrapresa da nella qualità di amministratore Controparte_1 di sostegno di , in forza di sentenza costituente titolo esecutivo emessa dallo stesso Parte_2
Tribunale, per intervenuta inefficacia del pignoramento che aveva dato avvio al procedimento iscritto al n. 795/2021 RG Esec. Mob. Il Tribunale ha altresì condannato il reclamante alla rifusione delle spese processuali in favore della parte reclamata, disponendo che il pagamento fosse eseguito a favore dello
Stato, ai sensi dell'art. 113 T.U. Spese di giustizia.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , con ricorso depositato il 16 dicembre 2024, al quale Pt_1 ha resistito nella qualità di amministratore di sostegno di IG . Controparte_1 Pt_2
All'udienza del 13 ottobre 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato che la parte appellante ha rinunciato agli atti del giudizio mediante dichiarazione depositata in data 26 settembre 2025 e l'appellato costituito ( nella qualità di amministratore Controparte_1 di sostegno di ) ha accettato tale rinuncia con atto depositato nel proprio fascicolo Parte_2 telematico il 9 ottobre 2025.
Si prende atto, inoltre, che l'appellante ha documentato che, con provvedimento emesso in data 1 agosto 2025 dal giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Ragusa, è stata dichiarata l'estinzione del procedimento esecutivo iscritto al n. R.G. 795/2021 Esec. Mob., per intervenuta rinuncia agli atti da parte del creditore procedente, ai sensi dell'art. 629 c.p.c.
Attesa la regolarità della rinuncia e dell'accettazione, va quindi dichiarata, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.,
l'estinzione del processo.
Va dichiarato non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, avendo le parti raggiunto un accordo nel senso della compensazione delle stesse spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello iscritto al n. 1673/2024 R.G.,
pagina 2 di 3 dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio;
dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.
Così deciso in Catania il 13 ottobre 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte di appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1673/2024
PROMOSSA DA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Battista Piazzese, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
N.Q. DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DI SIGGIA Controparte_1
EO (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Burrafato, C.F._2 giusta procura in atti;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 1771/2024, pubblicata il 15 novembre 2024 (resa nel procedimento iscritto al n. R.G.
957/2024), il Tribunale di Ragusa ha rigettato il reclamo proposto da in data 8 aprile Parte_1
2024, ai sensi degli artt. 630 e 178, terzo, quarto e quinto comma, c.p.c., avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione comunicata il 21 marzo 2024, con cui era stata rigettata l'eccezione di estinzione della procedura esecutiva intrapresa da nella qualità di amministratore Controparte_1 di sostegno di , in forza di sentenza costituente titolo esecutivo emessa dallo stesso Parte_2
Tribunale, per intervenuta inefficacia del pignoramento che aveva dato avvio al procedimento iscritto al n. 795/2021 RG Esec. Mob. Il Tribunale ha altresì condannato il reclamante alla rifusione delle spese processuali in favore della parte reclamata, disponendo che il pagamento fosse eseguito a favore dello
Stato, ai sensi dell'art. 113 T.U. Spese di giustizia.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , con ricorso depositato il 16 dicembre 2024, al quale Pt_1 ha resistito nella qualità di amministratore di sostegno di IG . Controparte_1 Pt_2
All'udienza del 13 ottobre 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato che la parte appellante ha rinunciato agli atti del giudizio mediante dichiarazione depositata in data 26 settembre 2025 e l'appellato costituito ( nella qualità di amministratore Controparte_1 di sostegno di ) ha accettato tale rinuncia con atto depositato nel proprio fascicolo Parte_2 telematico il 9 ottobre 2025.
Si prende atto, inoltre, che l'appellante ha documentato che, con provvedimento emesso in data 1 agosto 2025 dal giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Ragusa, è stata dichiarata l'estinzione del procedimento esecutivo iscritto al n. R.G. 795/2021 Esec. Mob., per intervenuta rinuncia agli atti da parte del creditore procedente, ai sensi dell'art. 629 c.p.c.
Attesa la regolarità della rinuncia e dell'accettazione, va quindi dichiarata, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.,
l'estinzione del processo.
Va dichiarato non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, avendo le parti raggiunto un accordo nel senso della compensazione delle stesse spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello iscritto al n. 1673/2024 R.G.,
pagina 2 di 3 dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio;
dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.
Così deciso in Catania il 13 ottobre 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte di appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3