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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/08/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1048/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente rel. dott.ssa Laura Cortellaro Giudice dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1048/2025 promossa da:
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. TORTI GUIDO Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Vittorio Emanuele II, n. 5,
RICORRENTE
Contro
, C.F. , CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 14.10.2006 nel Comune di TT SC (MI) tra , nato a [...] in data [...], codice Parte_1 fiscale e nata a [...] il [...], codice C.F._1 CP_1 fiscale , iscritto nei registri dello stato civile del predetto C.F._2
Comune, nell'Anno 2006, Atti di Matrimonio, Parte I, n. 10.
- Dichiarare che i coniugi, essendo entrambi economicamente indipendenti, non hanno diritto
l'uno nei confronti dell'altro all'assegno divorzile.
- Se del caso, ove si profili un'istruzione probatoria complessa in ragione del tenore delle difese di parte resistente, pronunciare sentenza parziale di scioglimento del matrimonio allo scopo di definire lo status delle persone per poi proseguire il giudizio per l'istruzione di eventuali domande avanzate dalla resistente.
- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TT SC (MI) di procedere all'annotazione del dispositivo dell'emananda sentenza, eventualmente anche di quella parziale,
a margine dell'atto di matrimonio.
In via Istruttoria: si chiede di essere ammessi a provare con interpello e testi i fatti dedotti in narrativa, da articolarsi in capitoli separati e specifici nelle successive memorie autorizzate, per le quali sin d'ora si fa istanza.
Con condanna alle spese di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto in TT SC in data
14.10.2006, affermando che dal momento della separazione consensuale, omologata dal
Tribunale di Pavia con decreto emesso in data 12.07.2020, non vi era stata alcuna riconciliazione con il marito.
Nonostante la regolarità della notifica la sig.ra non si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza del 15.07.2025, il Giudice, dato atto della regolarità della notifica del ricorso introduttivo, dichiarava la contumacia del convenuto e tratteneva la causa per la decisione collegiale.
Il Collegio, considerato il contenuto degli atti e in particolare il fatto che le parti vivono separate dall'anno 2011, ritiene provata la fattispecie prevista dall'art. 3, n.2, lett. b) della l.
1.12.1970 n.
898 quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio. Va quindi accolta la domanda di divorzio.
Riguardo il riconoscimento del diritto a percepire un assegno di mantenimento, il ricorrente dava atto che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti, avendo già rinunciato reciprocamente in sede di separazione a richiedersi l'assegno di mantenimento, nonché dichiarato di non aver alcun bene cointestato e di aver già regolato tra loro ogni rapporto economico, rinunciando vicendevolmente ad ogni pretesa.
Stante la necessaria pronuncia sullo status e l'assenza di ulteriori domande, le spese restano a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 CP_1 celebrato, con rito civile, in TT SC il 14.10.2006, atto iscritto nei Registri di
[...]
Stato Civile del suddetto Comune al n. 10 Parte I Anno 2006 - Atti di Matrimonio;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge.
- Dichiara che le parti sono economicamente indipendenti.
Nulla sulle spese.
Pavia, camera di consiglio del 24.07.2025
Il Presidente dott.ssa Marina Bellegrandi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente rel. dott.ssa Laura Cortellaro Giudice dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1048/2025 promossa da:
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. TORTI GUIDO Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Vittorio Emanuele II, n. 5,
RICORRENTE
Contro
, C.F. , CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 14.10.2006 nel Comune di TT SC (MI) tra , nato a [...] in data [...], codice Parte_1 fiscale e nata a [...] il [...], codice C.F._1 CP_1 fiscale , iscritto nei registri dello stato civile del predetto C.F._2
Comune, nell'Anno 2006, Atti di Matrimonio, Parte I, n. 10.
- Dichiarare che i coniugi, essendo entrambi economicamente indipendenti, non hanno diritto
l'uno nei confronti dell'altro all'assegno divorzile.
- Se del caso, ove si profili un'istruzione probatoria complessa in ragione del tenore delle difese di parte resistente, pronunciare sentenza parziale di scioglimento del matrimonio allo scopo di definire lo status delle persone per poi proseguire il giudizio per l'istruzione di eventuali domande avanzate dalla resistente.
- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TT SC (MI) di procedere all'annotazione del dispositivo dell'emananda sentenza, eventualmente anche di quella parziale,
a margine dell'atto di matrimonio.
In via Istruttoria: si chiede di essere ammessi a provare con interpello e testi i fatti dedotti in narrativa, da articolarsi in capitoli separati e specifici nelle successive memorie autorizzate, per le quali sin d'ora si fa istanza.
Con condanna alle spese di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto in TT SC in data
14.10.2006, affermando che dal momento della separazione consensuale, omologata dal
Tribunale di Pavia con decreto emesso in data 12.07.2020, non vi era stata alcuna riconciliazione con il marito.
Nonostante la regolarità della notifica la sig.ra non si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza del 15.07.2025, il Giudice, dato atto della regolarità della notifica del ricorso introduttivo, dichiarava la contumacia del convenuto e tratteneva la causa per la decisione collegiale.
Il Collegio, considerato il contenuto degli atti e in particolare il fatto che le parti vivono separate dall'anno 2011, ritiene provata la fattispecie prevista dall'art. 3, n.2, lett. b) della l.
1.12.1970 n.
898 quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio. Va quindi accolta la domanda di divorzio.
Riguardo il riconoscimento del diritto a percepire un assegno di mantenimento, il ricorrente dava atto che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti, avendo già rinunciato reciprocamente in sede di separazione a richiedersi l'assegno di mantenimento, nonché dichiarato di non aver alcun bene cointestato e di aver già regolato tra loro ogni rapporto economico, rinunciando vicendevolmente ad ogni pretesa.
Stante la necessaria pronuncia sullo status e l'assenza di ulteriori domande, le spese restano a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 CP_1 celebrato, con rito civile, in TT SC il 14.10.2006, atto iscritto nei Registri di
[...]
Stato Civile del suddetto Comune al n. 10 Parte I Anno 2006 - Atti di Matrimonio;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge.
- Dichiara che le parti sono economicamente indipendenti.
Nulla sulle spese.
Pavia, camera di consiglio del 24.07.2025
Il Presidente dott.ssa Marina Bellegrandi
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