TAR Roma, sez. 4B, sentenza 13/03/2026, n. 4719
TAR
Decreto cautelare 29 gennaio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
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TAR
Sentenza 13 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità del diniego basato sulla distinzione tra titoli ufficiali e titoli propri

    Il provvedimento impugnato contrasta con la disciplina europea e le recenti pronunce del Consiglio di Stato, che impongono al Ministero di esaminare le istanze di riconoscimento tenendo conto dell'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando la non inferiorità della formazione estera rispetto a quella italiana e disponendo opportune misure compensative. Anche in assenza di applicabilità diretta della Direttiva 2005/36/CE, persistono obblighi di valutazione ai sensi del TFUE.

  • Accolto
    Valutazione inadeguata del percorso formativo estero

    La valutazione del Direttore generale appare assunta sulla base di una argomentazione carente alla luce dei principi di diritto nazionale ed europeo. La radicale diversità tra il percorso formativo italiano e spagnolo non appare adeguatamente motivata, se non su argomenti deboli che non chiariscono perché un'adeguata previsione di misure compensative non sia in grado di colmare le mancanze della formazione estera. La Corte di Giustizia Europea ha altresì precisato che gli Stati membri sono tenuti a prendere in considerazione l'insieme dei titoli e l'esperienza pertinente, procedendo a un confronto tra le competenze attestate e quelle richieste.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4B, sentenza 13/03/2026, n. 4719
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4719
    Data del deposito : 13 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo