Sentenza 17 giugno 2022
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 06/05/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza 76/2026
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
AR MAIELLO Presidente Paola BRIGUORI Consigliere Oriella MARTORANA Consigliere relatore Antonio PALAZZO Consigliere IA D’OR Primo referendario pronuncia la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. 60555 del registro di segreteria, per la riforma della sentenza n. 508 del 17 giugno 2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania, in composizione monocratica, promosso da:
xx, nato a [...], residente in [...], alla xx, rappresentato e difeso dall’avv.
Carlo Grasso, pec: carlograsso@avvocatinapoli.legalmail.it; entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Viale dei Colli Portuensi, n. 442, presso lo studio dell’avv. Luisa Pellegrino;
-appellante-
contro Ministero della Difesa – Direzione generale della previdenza militare e della leva – in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, viale dell’Esercito, n.186, pec previmil@postacert.it, ivi domiciliato, rappresentato e difeso, in virtù di decreto dirigenziale di Direttore del II reparto, dalla Dott.ssa Marzia Lettieri Barbato, c.f. [...];
-appellatoVISTO l’atto d’appello;
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, nell’udienza del 18 febbraio 2026, svolta con l’assistenza del segretario dott.ssa Lucia Pellegrino, data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del cons. Oriella Martorana, l’avv. Paola Cecchetti, su delega orale dell’avv. Grasso, per parte appellante; nessuno presente per l’appellato Ministero della Difesa;
Ritenuto in
TO
1.Il sig. xx, militare di leva in congedo, già titolare di pensione privilegiata per due anni (dall’11/6/2007 al 10/62009) per l’infermità “pregressa tbc lobo superiore sx”, con istanza del 18 febbraio 2013 chiedeva al competente Ministero della Difesa l’ulteriore trattamento pensionistico per aggravamento/dipendenza in relazione alla ridetta infermità, ricevendo valutazione negativa in merito nel parere medico legale reso dal Collegio medico di Roma, cui faceva seguito il D.M. di diniego n. 224 del 18 novembre 2014.
Con ricorso in data 16 ottobre 2015 il sig. xx adiva la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania, con cui, facendo altresì istanza anche dell’aggravamento del quadro patologico, chiedeva la concessione di pensione privilegiata ordinaria vitalizia almeno di ottava categoria, lamentando la mancata valutazione, da parte della commissione medica ospedaliera, della cronicizzazione e dell’irreversibilità della patologia polmonare specificata, tale da richiedere “continue e costanti cure che non ne impediscono l’evolversi” e da influire in modo significativamente negativo sulla sua vita relazionale e lavorativa.
2.Il primo Giudice disponeva, con ordinanza n. 187/2019, pubblicata il 19 dicembre 2019, di acquisire il motivato parere dell’Ufficio medico legale presso il Ministero della Difesa, ponendo il seguente quesito: “se l’infermità
<PREGRESSA TBC LOBO SUPERIORE SX>, diagnosticata ad xx alla visita collegiale effettuata dalla Commissione medica Ospedaliera di Roma nel verbale n. 21403715 del 22/5/2014, sia stata correttamente diagnosticata e sia meritevole – alla predetta data - di ascrizione a categoria pensionistica
(ovvero ad ulteriore trattamento indennitario rispetto a quello già precedentemente fruito) , specificando in tal caso la categoria pensionistica/indennitaria reputata attribuibile”.
In data 26 marzo 2021 perveniva al Giudice campano il richiesto parere, nel quale il Collegio tecnico adito si esprimeva per la correttezza della diagnosi e la congruità del trattamento già attribuito in sede amministrativa.
Il giudizio di primo grado veniva definito in conformità dal medesimo Giudice che, con la sentenza gravata, lo rigettava siccome infondato, motivando che “si è riscontrato in sede di rinnovo dell’assegno di 8^ categoria concesso per un biennio,[che] la malattia polmonare era già sostanzialmente priva di significativi esiti, tanto che a seguito dell’istanza di aggravamento esitata con il decreto di diniego impugnato nella presente sede, non è emersa alcuna evoluzione peggiorativa, con attenta, documentata e lucidamente motivata, valutazione di conferma dell’UML”. Con compensazione delle spese legali.
3. Con atto notificato il 6 febbraio 2023, nonché tempestivamente depositato, il sig xx ha interposto appello avverso la sentenza in epigrafe, affidando il gravame a un unico motivo di doglianza:
“Errata interpretazione della normativa regolatrice della materia in questione
– errata valutazione dei fatti e documenti di causa – motivazione contraddittoria”, eccependo altresì anche “la violazione di norme di diritto e in particolare dell’art. 132 c.p.c. e degli artt. 21 e 22 R.D. n. 1038/1933, nonché dell’art. 3 l. n. 241/90”.
Secondo l’appellante la sentenza impugnata appare errata per non avere tanto il Giudice - quanto il CTU - tenuto in debita considerazione la specifica natura della malattia in esame, eccependo l’errata interpretazione della normativa regolatrice della materia in questione, l’errata valutazione dei fatti e documenti di causa e la contraddittorietà della motivazione, contestando le conclusioni a cui è giunto il primo Giudice.
Argomenta il sig. xx che, durante lo svolgimento del servizio militare di leva, contraeva “TBC lobo superiore sinistro” e che, apparendo indiscussa la natura tubercolare della patologia, la stessa è stata valutata dal legislatore come sempre pensionabile.
Ciò sulla base della lettura delle tabelle allegate al d.P.R. n. 834/1981, dalle quali si evince che lo stesso legislatore ha dato particolare importanza alle patologie di natura tubercolare, che sono, infatti, ulteriormente iscritte in tabella A, sia nella 1^ categoria che nella 2^ e anche nella 5^, ma mai nella tabella B.
Osserva che è notorio che le malattie tubercolari non possano mai dichiararsi completamente guarite, essendo sempre possibile – anche a distanza di molto tempo – la riaccensione dell’infezione.
Ciò obbliga il soggetto portatore di tale malattia a continui controlli e cure per evitare tale rischio.
Osserva poi che sul punto, negli anni, la giurisprudenza contabile è sempre stata favorevole a riconoscere il diritto alla pensione per malattie di natura tubercolare proprio in considerazione della sua specificità, richiamando alcune pronunce delle sezioni territoriali.
Eccepisce che il Giudice primariamente adito non ha valutato correttamente la documentazione medica prodotta, dalla quale si evince in maniera chiara che egli continua a patire degli esiti della originaria malattia e che addirittura tali esiti si sono estesi anche all’altro polmone, come risulterebbe da esami radiografici compiuti nel 2012 e nel 2014.
Richiama il parere dell’UML, che avrebbe riconosciuto come dagli esami strumentali del torace emergano lesioni polmonari che rappresentano esiti e non una forma attiva.
Lamenta, infine, la carenza di motivazione della sentenza gravata, richiamando la decisione n. 10/98/QM delle Sezioni riunite di questa Corte.
Conclude instando per la revoca e/o l’annullamento della decisione gravata, con conseguente riconoscimento del diritto al godimento della pensione privilegiata ordinaria almeno di ottava categoria della tabella A, con decorrenza dalla data del congedo, o altra diversa, condannando, per l’effetto, il Ministero della Difesa alla corresponsione dei relativi ratei, oltre interessi legali e/o rivalutazione; nonché, in subordine, chiedendo il rinvio al primo giudice e, in via ulteriormente gradata, di disporre ulteriori accertamenti medico legali, con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio e con attribuzione delle stesse al difensore, dichiaratosi anticipatario.
4. Con memoria depositata il 19 novembre 2025 si è costituito il Ministero della Difesa, rappresentando quanto segue.
A seguito del deposito della sentenza oggi gravata, l’odierno appellante, stante i postumi invalidanti dell’infermità contratta durante il servizio obbligatorio di leva, riconosciuta dipendente da esso, con successiva istanza datata 29/12/2017 ha presentato nuovamente denuncia di aggravamento dell’infermità in oggetto, a fronte della quale l’Amministrazione, rinnovando il giudizio di aderenza della patologia alla tabella B, ha riconosciuto, con decreto n. 1916 del 20.09.2021, l’indennità una tantum pari a due annualità di pensione privilegiata di 8^ categoria di tabella A.
Avverso il detto decreto l’odierno appellante proponeva ricorso avanti la Sezione territoriale, esitato nella sentenza n. 234/2025, di rigetto del ricorso e compensazione delle spese.
Nel merito dell’odierno ricorso, l’Amministrazione appellata ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello, in quanto attinente a questioni di mero fatto, esorbitanti dal perimetro di cognizione del Giudice di appello ai sensi dell’art. 170 c.g.c.
In subordine, nel merito, ha chiesto il rigetto dell’avverso appello in quanto la sentenza appellata risulta a suo dire esente da censure sotto tutti i profili prospettati, sia quanto a valutazioni di merito, in quanto supportata da preordinate acquisizioni istruttorie svoltesi nella completa disponibilità degli elementi conoscitivi necessari, sia in punto di diritto, risultando debitamente motivata.
5. All’odierna pubblica udienza l’avv. Cecchetti, per l’appellante, si è riportato all’atto di appello e agli atti successivi, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni ivi contenute e la riforma della sentenza impugnata.
La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.
Considerato in
DI
L’appello è infondato e va respinto.
1. L’odierno appello mira alla riforma della sentenza impugnata n. 508 del 17 giugno 2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania, al fine dell’ottenimento del trattamento di pensione privilegiata ordinaria vitalizia almeno di ottava categoria in relazione al lamentato aggravamento della malattia tubercolare sofferta dal sig. xx durante e a causa del servizio militare.
Il Collegio ritiene, preliminarmente. necessario precisare che l’art. 170 c.g.c.,
nei giudizi in materia pensionistica, circoscrive i profili di gravame ai soli motivi di diritto e definisce espressamente questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesione o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni.
Da ciò consegue che non possono trovare ingresso in questa sede doglianze che nella sostanza attengano a profili di fatto, a pena di inammissibilità del relativo atto introduttivo.
Circoscrivendo, pertanto, la disamina dell’odierno appello al lamentato difetto di motivazione, occorre ricordare che, seppur con riguardo alla normativa all’epoca vigente (art. 1, comma 5, della legge n. 19 del 1994 come sostituito dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 543 del 1996, conv. dalla L. n. 639 del 1996),
poi trasfusa nel richiamato art. 170 c.g.c., le Sezioni riunite di questa Corte hanno puntualizzato i criteri di distinzione tra i motivi di diritto e quelli di fatto.
In particolare, con due successivi pronunciamenti (sentenze n. 10/QM/1998 e n. 10/QM/2000), l’organo di nomofilachia ha precisato che: “il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, poi, è configurabile il vizio di omessa o apparente motivazione quando nel ragionamento del Giudice di merito sia riscontrabile il mancato esame di punti decisivi della controversia, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni dedotte, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto alla base della decisione, essendo comunque escluso che detti vizi possano consistere nell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal Giudice rispetto a quello auspicato dalla parte.
Muovendo dai parametri normativi e interpretativi sopra richiamati, ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame non si riscontri un vizio motivazionale invalidante la sentenza del primo Giudice.
Invero, il Giudice di prime cure ha recepito la valutazione svolta dall’Organo medico legale dal medesimo disposta, giungendo, sulla base delle conclusioni rassegnate nella consulenza tecnica, ad affermare che:
“nel caso di specie, si è riscontrato in sede di rinnovo dell’assegno di 8^
categoria concesso per un biennio, la malattia polmonare del xx era già sostanzialmente priva di significativi esiti, tanto che a seguito dell’istanza di aggravamento esitata con il decreto di diniego impugnato nella presente sede, non è emersa alcuna evoluzione peggiorativa, con attenta, documentata e lucidamente motivata, valutazione di conferma dell’UML”.
Dalle argomentazioni svolte a supporto della decisione impugnata emerge la compiuta disamina effettuata in ordine a tutta la documentazione in atti, ivi comprese le controdeduzioni attoree, così che, a fronte della chiarezza delle risultanze istruttorie, non si palesa alcuna omissione da parte del primo Giudice in merito alla necessità di disporre ulteriori accertamenti e approfondimenti.
Tanto definito, deve coerentemente concludersi che le censure di carenza motivazionale e violazione di legge lamentate dall’odierno istante risultano inaccoglibili.
La questione di fatto dell’aggravamento dell'infermità polmonare che affligge l’odierno appellante è stata, infatti, esclusa dal primo Giudice con motivazione fondata sulla consulenza tecnica medico legale disposta nel giudizio, e affidata all'Ufficio medico legale presso il Ministero della Salute, che ha evidenziato sia le ragioni fattuali, sia quelle scientifiche, alla luce delle quali il citato UML ha confermato la valutazione espressa in sede amministrativa, con giudizio tecnico formulato sulla base di acquisizione di consulenza pneumologica del 09/02/2021 da cui emerge, tra l’altro, “… In anamnesi il Sig. xx risulta essere portatore di forte abitudine tabagica da anni, che ha causato una Broncopatia Cronica Ostruttiva con deficit ventilatorio ostruttivo lieve/moderato in terapia aerosolica con LABA/LAMA…”.
Corretta risulta, pertanto, la gravata sentenza nella parte in cui esclude l’accoglibilità della prospettazione avanzata dalla difesa dell’odierno appellante, volta a descrivere la patologia tubercolare come insuscettibile di guarigione e meritevole di trattamento pensionistico, coerentemente, del resto, ai precedenti giurisprudenziali delle sezioni territoriali che, in casi analoghi, si sono pronunciate per la non riconoscibilità di esiti tali della malattia tubercolare da risultare motivo di attribuzione di trattamento pensionistico (cfr.
giurisprudenza citata a pag. 10 sentenza gravata).
Appare altresì corretta la decisione impugnata anche laddove richiama le disposizioni dell’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, il quale prevede al primo comma che “Il militare che, per effetto di ferite, lesioni od infermità riportate o aggravate per causa di servizio, abbia subito menomazioni dell’integrità personale ascrivibili a una delle categorie di cui alla tabella A annessa al d.p.r.
23.12.1978, n. 915, ha diritto a pensione vitalizia se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento o di assegno rinnovabile se la menomazione ne sia suscettibile”; nonché il successivo articolo 69, che stabilisce la spettanza al militare di indennità una volta tanto qualora la malattia o la lesione non abbiano lasciato reliquati rilevanti clinicamente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve concludersi per la correttezza della ratio decidendi seguita dal Giudice di prime cure, stante la congruità dell’esito dal medesimo raggiunto rispetto al compendio probatorio in atti e al quadro giuridico di riferimento.
2. Per l’effetto, deve rigettarsi l’odierno appello, con conferma integrale della sentenza n. 508 del 17 giugno 2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania, in composizione monocratica.
3. Quanto alle spese del presente giudizio, sussistono ad avviso del Collegio giusti motivi per disporre, ai sensi dell’art. 31, c.3, c.g.c., la compensazione integrale delle spese di lite, attesa la complessità della questione trattata.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali ex art. 10 l. 11 agosto 1973, n. 533.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO definitivamente pronunciando, nel giudizio in materia pensionistica, iscritto al n. 60555 del registro di segreteria:
RIGETTA
l’appello nei termini di cui in motivazione e per l’effetto conferma la sentenza n. 508 del 17 giugno 2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania, in composizione monocratica.
Spese compensate.
Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Oriella Martorana Dott. AR IE Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositato in Segreteria 06/05/2026 Il Dirigente f.to digitalmente
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
Il Presidente
AR IE
f.to digitalmente Depositato in Segreteria 06/05/2026 il Dirigente f.to digitalmente In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Il Dirigente f.to digitalmente Roma, 06/05/2026