Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 08/05/2026, n. 3622
TAR
Decreto cautelare 19 marzo 2020
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TAR
Ordinanza cautelare 17 aprile 2020
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TAR
Ordinanza cautelare 27 gennaio 2021
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TAR
Sentenza 12 agosto 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 8 maggio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità del provvedimento di dimissione per maternità

    Il Collegio ritiene che l'Amministrazione avrebbe dovuto disapplicare la normativa interna che imponeva la dimissione dal corso per maternità, in applicazione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia UE. L'Amministrazione avrebbe dovuto prevedere misure rimediali adeguate per evitare gli effetti discriminatori.

  • Rigettato
    Instaurazione del rapporto di servizio con l'ammissione al corso

    Il Collegio respinge tale tesi, affermando che l'ammissione al corso di formazione non determina l'instaurazione del rapporto di pubblico impiego, ma solo lo status di allievo. Il rapporto di servizio si instaura con il decreto di immissione in ruolo.

  • Rigettato
    Doppio abbattimento del danno

    Il Collegio ritiene corretto il doppio abbattimento, in quanto l'abbattimento percentuale considera i minori disagi e il tempo risparmiato, mentre la detrazione dell'aliunde perceptum tiene conto di eventuali entrate derivanti dall'esercizio della professione medica.

  • Accolto
    Danno per ritardata immissione in ruolo e mancata percezione retribuzione

    Il Collegio riconosce l'esistenza di un danno ingiusto in termini di lucro cessante, derivante dal provvedimento illegittimo che ha ritardato il completamento della formazione e l'immissione in ruolo.

  • Rigettato
    Liquidazione equitativa del danno

    Il Collegio ritiene corretta la percentuale di abbattimento del 40%, considerando che la ricorrente non ha svolto attività lavorativa e ha beneficiato di un risparmio di tempo ed energie.

  • Rigettato
    Detrazione dell'aliunde perceptum

    Il Collegio ritiene infondata la censura, poiché la detrazione dell'aliunde perceptum non è un'eccezione in senso stretto e appare plausibile che la ricorrente abbia percepito introiti alternativi. La determinazione equitativa del danno deve tenere conto di tali eventuali entrate.

  • Rigettato
    Legittimità del comportamento dell'Amministrazione ai sensi del D. L.vo 334/2000

    Il Collegio respinge tale motivo, affermando che l'Amministrazione avrebbe dovuto disapplicare tale normativa in contrasto con i principi europei sulla parità di trattamento e proporzionalità, e adottare misure rimediali adeguate.

  • Rigettato
    Insussistenza di danno ingiusto risarcibile

    Il Collegio respinge tale motivo, confermando l'esistenza di un danno ingiusto in termini di lucro cessante dovuto al ritardo nell'immissione in ruolo e nella percezione del trattamento economico, originato da un provvedimento illegittimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 08/05/2026, n. 3622
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3622
    Data del deposito : 8 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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