Decreto cautelare 19 marzo 2020
Ordinanza cautelare 17 aprile 2020
Ordinanza cautelare 27 gennaio 2021
Sentenza 12 agosto 2024
Rigetto
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 08/05/2026, n. 3622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3622 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03622/2026REG.PROV.COLL.
N. 01347/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1347 del 2025, proposto da
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Scala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 15811/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della signora -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il Cons. OB SI e udito per le parti l’avvocato Giovanni Scala;
Dato atto che il Ministero dell’Interno ha depositato istanza per il passaggio della causa in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. L’odierna appellata, dottoressa -OMISSIS-, partecipava al concorso pubblico indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 5 novembre 2018 - pubblicato sulla G.U.R.I. 4° serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 88 del 6 novembre 2018 – per l’assunzione di 81 medici da immettere nella qualifica iniziale della carriera dei medici della Polizia di Stato.
2. In esito alle prove veniva ammessa alla frequenza del relativo corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di sei mesi con inizio in data 3 giugno 2019. Il corso, tuttavia, non poteva essere completato in quanto la dottoressa -OMISSIS-in data 8 luglio 2019 comunicava il proprio stato di gravidanza, ragione per cui la Scuola Superiore di Polizia disponeva, a tutela della salute della futura mamma e del nascituro, l’esonero dell’istante da tutte le attività di formazione ritenute incompatibili con lo stato di gravidanza, in particolare le attività implicanti l’uso delle armi. Veniva altresì comunicato all’interessata che, ferme restando tutte le cautele e le prerogative a tutela della gravidanza, ai fini dell’utile completamento della frequenza e del superamento del corso era comunque richiesto ex lege il conseguimento di tutti gli obiettivi formativi, in relazione ai moduli prescritti per lo svolgimento del corso, con il diritto, in mancanza del positivo raggiungimento dei predetti risultati, di essere ammessa al corso successivo.
2. Il corso di formazione giungeva al termine senza che la dottoressa -OMISSIS-potesse completarlo, sicché con telex del 19 dicembre 2019 la Direzione Centrale per le Risorse Umane disponeva e comunicava alla stessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 5 del d.lgs. n. 334/2000, la
dimissione della stessa dal 14° corso di formazione e la sua contestuale ammissione al primo corso utile successivo.
3. Tale provvedimento veniva impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, e tanto con ricorso con il quale si chiedeva, oltre all’annullamento dell’atto che disponeva la dimissione della dottoressa -OMISSIS-dal 14^ corso, l’accertamento del diritto della stessa alla conservazione del posto di lavoro e la condanna del Ministero alla adozione “ di tutte le misure idonee e opportune al soddisfacimento della pretesa de qua, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi, con riserva di ulteriormente dedurre e quantificare in corso di causa .”
4. Nel corso del giudizio, a seguito dell’ordinanza cautelare del TAR n. 2857/2020, il Ministero resistente consentiva alla ricorrente l’espletamento -tra il 1° e il 14 settembre 2020- delle previste prove di tiro, superate dalla stessa, con il conseguente raggiungimento dei prescritti risultati per l’abilitazione all’uso dell’armamento individuale, giusta determina del direttore della scuola superiore di Polizia del 29 settembre 2020. La ricorrente, di poi, prestava giuramento in data 16 ottobre 2020, veniva inserita nella graduatoria finale del 14^ corso di formazione per medici della
Polizia di Stato -già approvata con decreto del 10 febbraio 2020- e con provvedimento del 4 novembre 2020, accedeva alla qualifica di medico principale della Polizia di Stato, con decorrenza giuridica, ma non economica, dal 20 dicembre 2019.
5. La dottoressa -OMISSIS-impugnava con motivi aggiunti anche tale ultimo provvedimento, nella parte in cui faceva decorrere la qualifica dal 20 dicembre 2019 ai soli effetti giuridici, e non anche economici.
6. Con la sentenza in epigrafe indicata il TAR accoglieva il ricorso; per l’effetto, dando atto del sopravvenuto difetto di interesse alla domanda annullatoria, stante l’ormai avvenuta assunzione in servizio, accertava l’illegittimità della condotta della Amministrazione e il diritto della ricorrente al ristoro per equivalente del danno patrimoniale, nella misura indicata in parte motiva, rimettendo all’Amministrazione la formulazione di una proposta di risarcimento ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a., entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione.
6.1. A motivo della decisione il TAR rilevava che l’Amministrazione, anziché “dimettere” la ricorrente dal corso avrebbe dovuto fissarle una apposita sessione di formazione per consentirle di ultimare il corso. Il TAR, quindi, ritenuta la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità della Pubblica Amministrazione, e in particolare anche la colpa, riconosceva alla ricorrente un danno per equivalente, da calcolarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nel 40% della somma che essa avrebbe potuto percepire ove le fosse stato tempestivamente consentito di espletare la prova e di conseguire la nomina, e dunque nel 40% di € 41.117,13, oltre a € 2.840,43, a titolo di TFS, somme soggette a rivalutazione ed interesse e a deduzione dell’eventuale aliunde perceptum .
7. Avverso tale decisione ha proposto appello il Ministero dell’Interno.
8. La dottoressa -OMISSIS-, a sua volta, ha proposto appello incidentale.
9. Previo scambio di memorie ex art. 73 c.p.a. la causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 5 marzo 2026, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
IR
10. Deve essere esaminato prioritariamente, per una questione di priorità logica, l’appello principale del Ministero dell’Interno, nella parte in cui esso appello è diretto a sentir affermare la legittimità del comportamento tenuto dall’Amministrazione.
10.1. Con il primo motivo d’appello, infatti, il Ministero deduce l’erroneità dell’appellata sentenza per violazione dell’art. 5, comma 1, del D. L.vo 334/2000, il quale stabilisce che nei concorsi per l’accesso alla qualifica di commissario, di cui all’art. 4 dello stesso Decreto, sono dimessi dal corso di cui all'articolo 4, inter aliis, i commissari che sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività concorsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, per gravi infermità, “ ovvero per maternità se si tratta di personale femminile .”; il comma 1 bis prosegue precisando che “ I commissari che non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio di polizia, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo ”. Tale norma, vigente all’epoca dei fatti, imponeva al Ministero di determinarsi come accaduto nel caso di specie.
Il Ministero rileva che con D.M. n. 168/2022, all’art. 69, commi 9 e 10, è stata introdotta sia la possibilità, per le lavoratrici madri che non possono completare il corso per maternità, di essere ammesse a frequentare le attività mancanti del percorso formativo “ in apposita sessione straordinaria, comprensiva dell'eventuale relativo esame, da svolgersi anche dopo la conclusione del corso di formazione. Esse sono collocate, ai soli fini dell'iscrizione in ruolo, nella graduatoria finale del corso nel posto che sarebbe loro spettato qualora avessero partecipato alla sessione ordinaria, ferma restando la stessa decorrenza giuridica degli altri frequentatori del corso. ”
Il Ministero ritiene quindi di essersi determinato in modo del tutto conforme alla normativa applicabile ratione temporis , evidenziando di essersi comunque attivato tempestivamente a convocare l’appellata in una sessione straordinaria a seguito dell’ordine del TAR. Il Ministero sottolinea, altresì, che il periodo di astensione obbligatoria scadeva, per la dottoressa -OMISSIS-, il 4 maggio 2020, in piena emergenza COVID, sicché la convocazione intervenuta il 16 giugno 2020 risulta congrua rispetto alla situazione contingente.
10.2. L’appellata sostiene, invece, che l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato non è l’esito finale del percorso formativo, bensì il suo presupposto genetico, per quanto riguarda la carriera medica, come si desumerebbe dagli articoli 43 e 46 del D. L.vo n. 334/2000. Da ciò conseguirebbe che durante il corso si sarebbe già incardinato il rapporto di servizio con la qualifica professionale di “medico della Polizia”, e che il superamento dell’esame finale determinerebbe non l’ingresso nei ruoli della Polizia, ma la promozione alla qualifica superiore di “medico della Polizia”.
L’appellata ribadisce poi la correttezza della sentenza appellata, in quanto coerente con la sentenza della CGUE 6 marzo 2014, Napoli, C-595/12, la quale ha affermato che “ L’articolo 15 della direttiva 2006/54/CE […], riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego […], osta a una normativa nazionale che, per motivi di interesse pubblico, esclude una donna in congedo di maternità da un corso di formazione professionale inerente al suo impiego ed obbligatorio per poter ottenere la nomina definitiva in ruolo […], pur garantendole il diritto di partecipare a un corso di formazione successivo, del quale tuttavia resta incerto il periodo di svolgimento ”. Tale pronuncia dimostrerebbe la grave colpa in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione, per aver ignorato un orientamento giurisprudenziale consolidato e comunque per aver agito in violazione del principio di proporzionalità.
10.3. La questione è già stata esaminata funditus dalla Sezione con la recente sentenza n. 1470 del 24 febbraio 2026, la quale, nell’ambito di una vicenda giudiziaria pressoché identica alla presente, dopo aver ricordato che la tutela delle lavoratrici madri trova fondamento in plurime disposizioni dell’ordinamento interno di livello costituzionale, nonché in disposizioni del diritto europeo, ha ritenuto particolarmente pertinente la pronuncia della CGUE 6 marzo 2014, causa C-595/12, ove si afferma che: i) l’esclusione dal corso di formazione professionale a causa del congedo di maternità doveva ritenersi avere un’incidenza negativa sulle condizioni di lavoro della parte del procedimento principale da cui aveva avuto origine la questione pregiudiziale, atteso che gli altri lavoratori ammessi al corso avevano avuto la possibilità di seguire tale corso e accedere, previo superamento dell’esame, al livello superiore di carriera, con conseguente perdita per la lavoratrice madre dell’opportunità di beneficiare, come i suoi colleghi, di migliori condizioni di lavoro, costituente un trattamento sfavorevole ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2006/54; ii) tale conclusione non poteva essere messa in discussione dall’esigenza di ammettere all’esame soltanto candidati adeguatamente preparati ad esercitare le loro nuove funzioni, considerato che, anche se le autorità nazionali dispongono, a seconda delle circostanze, di un certo margine discrezionale quando adottano le misure che ritengono necessarie per garantire la pubblica sicurezza di uno Stato membro (C.G.UE., sentenza dell’11 gennaio 2000, Kreil, C-285/98, punto 24), esse sono, tuttavia, tenute - quando adottano misure in deroga a un diritto fondamentale, quale il diritto alla parità di trattamento tra uomini e donne, di cui la direttiva 2006/54 mira a garantire l’attuazione - a rispettare il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione; iii) una misura che prevede l’esclusione automatica dal corso di formazione e comporta l’impossibilità di presentarsi a sostenere l’esame organizzato in seguito senza tenere conto, in particolare, né della fase del corso in cui si è verificata l’assenza per congedo di maternità, né della formazione già acquisita, e che si limita a riconoscere alla donna che abbia fruito di detto congedo il diritto di partecipare a un corso di formazione organizzato in data successiva ma incerta, non appare conforme al principio di proporzionalità; iv) tale violazione diventa “tanto più flagrante” quando l’inizio del successivo corso di formazione costituisce un evento incerto e deriva dal fatto che le autorità competenti non sono obbligate a organizzare detto corso a scadenze predeterminate; v) gli Stati membri nell’ambito del margine di discrezionalità di cui dispongono, possono “ eventualmente prevedere di conciliare l’esigenza di formazione completa dei candidati con i diritti della lavoratrice predisponendo, per la lavoratrice che rientra da un congedo di maternità, corsi paralleli di recupero equivalenti a quelli inizialmente dispensati, di modo che la lavoratrice possa essere ammessa, in tempo utile, all’esame che le consentirà di accedere il prima possibile a un livello superiore di carriera, cosicché l’evoluzione della sua carriera non risulti sfavorita rispetto a quella di un collega di sesso maschile vincitore dello stesso concorso e ammesso allo stesso corso di formazione iniziale ”.
Il richiamato precedente di cui alla sentenza n. 1470/2026 di questa Sezione ha concluso affermando che “ I principi espressi dalla Corte di Giustizia rilevano, come anticipato, nel caso di specie. Infatti, anche nella vicenda all’esame del Collegio l’esclusione dal corso di formazione professionale a causa del congedo di maternità aveva avuto un’incidenza negativa sulle condizioni di lavoro della sig.ra -OMISSIS-, determinando per la stessa anche la perdita della possibilità di accedere al livello superiore di carriera, con conseguente trattamento sfavorevole della madre lavoratrice. Questo effetto non poteva essere giustificato dalla necessità di assicurare un’adeguata formazione ai candidati, dovendosi conciliare tale esigenza con il diritto alla parità di trattamento. Nel caso di specie, l’adeguata formazione era stata, comunque, assicurata dalla proficua frequentazione del 15° corso di formazione, che deve ritenersi – in difetto di contrarie deduzioni ed evidenze – avente i medesimi contenuti del 14° corso. Inoltre, al pari del caso esaminato dalla Corte di Giustizia, anche nella situazione all’esame del Collegio la madre lavoratrice era stata esclusa dal corso di formazione e aveva dovuto attendere diverso tempo prima di accedere al nuovo corso e dopo la fine del congedo per maternità. 8. 11. Nella situazione determinatasi occorreva, quindi, individuare adeguate misure a carattere rimediale, volte ad elidere gli effetti discriminatori connessi allo stato di maternità. In quest’ottica, la mera retrodatazione giuridica deve ritenersi strumento non sufficiente, in quanto non idoneo a scongiurare i riflessi negativi sulle progressioni in carriera… ”.
10.4. Applicati i principi che precedono, dai quali il Collegio non vede ragione di discostarsi, al caso di specie, si deve affermare l’illegittimità del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio in quanto il Ministero, in applicazione dell’insegnamento di cui alla sentenza della CGUE del 2014, sopra richiamata, avrebbe dovuto disapplicare l’art. 5, commi 1 e 1 bis, del D. L.vo n. 334/2000, nella misura in cui tali norme imponevano la dimissione della appellata dal corso, nonostante il mancato completamento della frequenza fosse da ascrivere unicamente allo stato di gravidanza. Conferma di ciò si trae anche dall’art. 37, comma 7 quater, del D. L.vo n. 17/2019 che, con decorrenza dal 15° corso, ha stabilito che “L e candidate ai concorsi per l'accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, e, se previsto, all'accertamento dell'efficienza fisica, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate risultate idonee e
nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi. Le candidate vincitrici sono immesse in ruolo con la medesima decorrenza giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione e con la medesima decorrenza economica dei frequentatori del corso di formazione
effettivamente frequentato. La posizione in ruolo è determinata in base ai punteggi ottenuti nell'ambito dei suddetti concorso e corso di formazione ”: trattasi di previsione che il legislatore ha introdotto nella evidente consapevolezza delle criticità proprie della normativa previgente, sopra evidenziate.
10.5. Né il Ministero poteva ritenersi esonerato in ragione dell’obbligo di rispettare i tempi della astensione obbligatoria: infatti l’art. 9 del D. L.vo 151/2000, vieta di adibire le donne appartenenti alla Polizia di Stato al lavoro operativo e se in gravidanza: dunque il divieto non si applica se la donna non è più in gravidanza e se non si tratta di “lavoro operativo”: a tale proposito il Collegio rileva che lo stato di gravidanza della dottoressa -OMISSIS-è venuto a cessare circa a metà di dicembre 2019 (come desumibile dalla missiva del 28.11.2019 che la dottoressa -OMISSIS-ha inviato all’Amministrazione, nella quale la stessa riferisce di essere alla 34° settimana di gravidanza: cfr. Allegato 10 prodotto dal Ministero in giudizio in data 11/04/2020), sicché l’Amministrazione ben avrebbe potuto invitare l’appellata a una sessione formativa straordinaria già dai primi mesi del 2020. Inoltre, trattandosi di attività formazione e non di vera e propria attività operativa, cessato lo stato di gravidanza, non vigeva neppure il divieto - di adibire la lavoratrice madre ai lavori pesanti o pericolosi - rinveniente dall’art. 7 del D. L.vo n. 151/2001, che si estende sino al 7° mese di età del figlio.
10.6. Il Ministero, quindi, era in condizione di indire una sessione straordinaria per consentire alla dottoressa -OMISSIS-di completare il corso con la massima sollecitudine, onde minimizzare il danno conseguente alla impossibilità di svolgere le mansioni relative alla qualifica superiore. Per tale ragione deve considerarsi illegittimo il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo del primo grado.
10.7. A diversa conclusione deve invece giungersi con riferimento al provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, il quale, dando atto che la qualifica superiore dell’appellante decorre dal 20 dicembre 2019 ha riconosciuto alla dottoressa -OMISSIS-il medesimo status di tutti gli altri partecipanti al 14° corso. La fissazione di una diversa data della decorrenza economica deve invece ascriversi al fatto contingente che la appellata ha iniziato a svolgere le mansioni superiori solo dal novembre 2020.
10.7. Il primo motivo d’appello va quindi respinto, dovendosi confermare l’appellata sentenza nella parte in cui, affermando “ l’illegittimità dell’agere amministrativo ”, ha affermato l’illegittimità, sia pure solo ai fini risarcitori, dell’atto impugnato con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
11. A questo punto è necessario passare alla disamina del primo motivo d’appello incidentale, con il quale si contesta la sentenza laddove respinge la domanda di restitutio in integrum, in ragione del mancato espletamento delle mansioni superiori, se non a far tempo dal novembre 2020, e inoltre laddove afferma che la ritardata immissione in servizio deve ascriversi ad inerzia dell’Amministrazione.
11.1. L’appellante sostiene che tali affermazioni non sono giuridicamente corrette sul presupposto che la dottoressa -OMISSIS-in realtà era già stata immessa in servizio nel momento in cui veniva ammessa al corso, sicché l’atto impugnato con il ricorso introduttivo non aveva determinato la ritardata costituzione del rapporto di servizio, bensì l’interruzione, illegittima, del medesimo; l’esistenza di un preesistente rapporto di lavoro farebbe, quindi, sorgere – in presenza di un illegittimo provvedimento di destituzione – il diritto a una completa restitutio in integrum ai fini sia giuridici, sia economici.
11.2. La censura deve essere respinta sul rilievo che l’ammissione ad un corso di formazione della Polizia di Stato non determina affatto l’instaurazione del rapporto di pubblico impiego, ma determina solo, nei partecipanti, lo status di allievo della Polizia di Stato: l’instaurazione del rapporto di servizio con una pubblica amministrazione si ha solo con il decreto di immissione in ruolo, mentre durante il corso di formazione il rapporto non è caratterizzato da alcuna stabilità e, coerentemente, con l’obbligo dell’Amministrazione di corrispondere all’allievo uno stipendio.
11.3. In coerenza con tali principi, l’art. 47 del D. L.vo n. 334/2000 prevede che:
- durante la frequenza del corso i medici e i (medici veterinari di Polizia) rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di Polizia giudiziaria “ limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza ” e “ non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore .” (comma 1);
- solo all’esito del superamento dell’esame finale i partecipanti prestano giuramento (comma 4);
- solo ai frequentatori del corso di formazione “ provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121. ” (comma 5), cioè sono collocati in aspettativa percependo il trattamento economico previsto da tale norma: nessun trattamento economico, invece, spetta ai frequentatori del corso “esterni”, cioè che non provengono da latri ruoli della Polizia di Stato.
11.4. Le dianzi richiamate previsioni contenute nell’art. 47 del D. L.vo n. 334/2000 confermano che ai partecipanti esterni non spetta il trattamento economico fino al decreto di immissione in ruolo, mentre ai partecipanti “interni”, che già hanno in corso il rapporto di servizio, prima di tale momento spetta il trattamento previsto dall’art. 59 della L. n. 121/1981.
11.5. Il primo motivo d’appello incidentale va dunque respinto, essendo lo stesso fondato sulla tesi errata secondo cui il rapporto di servizio si instaura, nel caso dei medici della Polizia di Stato, nel momento in cui il medico viene ammesso al corso di formazione, ai sensi dell’art. 47, comma 1, del D. L.vo n. 334/2000.
11.6. Il decreto del 4 novembre 2020, implicitamente sconfessando il provvedimento impugnato con il ricorso di primo grado, ha correttamente indicato la decorrenza giuridica della nuova qualifica della dottoressa -OMISSIS-al 20 dicembre 2019, riconoscendo quindi retroattivamente alla appellata gli effetti del superamento del 14° corso. Altrettanto correttamente ha limitato tale decorrenza agli effetti giuridici, in quanto, come rilevato dal primo giudice, di fatto prima del 4 novembre 2020 la dottorezza -OMISSIS-di fatto non aveva espletato le mansioni.
12. A questo punto si può passare alla disamina delle censure afferenti l’ an e il quantum del danno liquidato dal TAR a favore della appellata.
13. Con il secondo motivo d’appello principale il Ministero sostiene che non sussisterebbe un danno ingiusto risarcibile, dal momento che l’Amministrazione, riconoscendo la retrodatazione ai fini giuridici, avrebbe eliso ogni ipotetica lesione della parità di trattamento. Sostiene inoltre che non è dovuta la restitutio in integrum , in quanto non è stato interrotto un preesistente rapporto di lavoro.
13.1. Sugli ultimi due rilievi si è già detto nei paragrafi che precedono.
13.2. Per quanto riguarda l’esistenza di un danno ingiusto risarcibile, il Collegio rileva che, per effetto del provvedimento impugnato con il ricorso di primo grado, con cui la dottoressa -OMISSIS-è stata dimessa dal 14° corso, è stato ritardato il completamento della formazione e, quindi, l’immissione in ruolo, con conseguente ritardata percezione del trattamento economico. Ciò ha determinato un danno, in termini di lucro cessante, connotato da ingiustizia, siccome originato da un provvedimento – quello del 19 dicembre 2019 – che si è detto essere illegittimo.
13.3. Alla stregua delle considerazioni che precedono anche la censura in esame va respinta.
14. Tornando alla disamina dell’appello incidentale, con il secondo motivo la dottoressa -OMISSIS-contesta la statuizione del TAR secondo cui il danno spettante alla stessa “ non può corrispondere all'intero ammontare delle retribuzioni non fruite e della contribuzione al dipendente, poiché tali voci di natura economica presuppongono, in ogni caso, che il ricorrente abbia effettivamente espletato la prestazione lavorativa, trattandosi di emolumenti che, sinallagmaticamente, prevedono l'avvenuto svolgimento dell'attività di servizio ”.
14.1. Anche questa statuizione sarebbe errata, secondo l’appellante incidentale, per la medesima ragione già invocata a sostegno del primo motivo d’appello incidentale, ovvero per la ragione che il rapporto di impiego pubblico si sarebbe costituito con l’ammissione al corso di formazione: la censura va quindi respinta per le ragioni già indicate ai paragrafi che precedono.
14. Con il terzo motivo di ricorso incidentale la dottoressa -OMISSIS-impugna la statuizione del TAR secondo cui alla stessa spetta un danno che deve essere rapportato al 40% della retribuzione cui la stessa avrebbe avuto diritto ove le fosse stato consentito di completare la formazione ed espletare la prova finale tempestivamente.
14.1. L’appellante lamenta difetto di motivazione in ordine ai criteri di liquidazione equitativa, in particolare in ordine alle ragioni che hanno spinto il TAR a fissare la percentuale del 40%, che l’appellante incidentale afferma essere irragionevole. Costei rileva, inoltre, che: sono trascorsi ben nove mesi dalla fine del congedo di maternità alla percezione del primo stipendio; che il periodo di congedo di maternità ha inciso per non più del 36% del tempo di mancato espletamento del servizio; che una percentuale corretta di abbattimento non dovrebbe essere superiore all’80%.
14.4. Il Collegio ritiene corretta la percentuale di abbattimento determinata dal primo giudice, tenuto conto del fatto che l’appellante non ha lavorato e che il fatto di non aver svolto attività lavorativa può e deve essere valorizzato quale utilità, avendo inevitabilmente comportato per la dottoressa -OMISSIS-un risparmio di tempo e di energie che ha potuto dedicare alla famiglia, e che invece avrebbe affrontato ove avesse dovuto prendere servizio.
15. Con il quarto motivo d’appello incidentale la dottoressa -OMISSIS-lamenta il fatto che il TAR ha stabilito che dal risarcimento debba essere detratto l’aliunde perceptum , e ciò nonostante il Ministero non ne abbia eccepito l’esistenza e tampoco l’abbia dimostrata.
15.1. La censura è infondata, posto che, sul piano generale, quella dell’ aliunde perceptum non è una eccezione in senso stretto e tenuto conto che appare comunque plausibile che l’appellata, vista l’elevata qualifica che possiede, possa essersi procurata prestazioni contrattuali alternative (cfr. Cons. St. VI, 17 ottobre 2017, n. 4803 seppure relativa al diverso ambito degli appalti).
Nel caso di specie, trattandosi di attività di liquidazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 1226 del c.c., non è pertanto censurabile che il Giudice di primo grado – demandando poi alle parti ai sensi dell’art. 34, comma 4, del c.p.a. la determinazione concreta della somma – abbia disposto di tenere conto dell’eventuale aliunde perceptum , quale criterio per determinare in via equitativa la somma risarcitoria . In tal senso si giustifica, nell’ambito del contraddittorio necessario al fine di determinare concretamente tale somma, l’onere dell’appellata di mettere a disposizione la documentazione fiscale utile a stabilire che la stessa non ha avuto introiti: del resto, l’Amministrazione ben potrebbe comunque esercitare un accesso per venire in possesso di tale documentazione.
16. Con il quinto motivo d’appello incidentale la dottoressa -OMISSIS-lamenta che il TAR ha operato un doppio abbattimento, appunto quello percentuale e quello relativo all’aliunde perceptum .
16.1. Il doppio abbattimento deve ritenersi corretto alla luce delle considerazioni che precedono, e in particolare dovendosi tenere conto del fatto che l’abbattimento percentuale valorizza i minori disagi e il tempo e le energie risparmiate dalla appellante incidentale non prestando servizio: tale abbattimento, invece, non tiene conto di eventuali entrate che la stessa può aver avuto svolgendo la professione medica prima di prendere servizio nella Polizia di Stato.
17. Tutti i motivi d’appello incidentale vanno, in conclusione, respinti, ragione per cui non v’è luogo per procedere all’esame dei motivi di ricorso di primo grado riproposti dalla dottoressa -OMISSIS-.
18. Sia l’appello principale che quello incidentale vanno dunque respinti.
19. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio,
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale, come in epigrafe proposti, li respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR LA, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
OB SI, Consigliere, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| OB SI | OR LA |
IL SEGRETARIO