Art. 75.
(Limiti alla cumulabilita').
Le provvidenze disposte con la presente legge non sono cumulabili con quelle previste ai medesimi titoli da leggi statali o regionali. ((Dalle provvidenze di cui alla presente legge si detraggono le somme percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma))
L'assegnazione in proprieta' di un alloggio sostituisce il diritto ai contributi di cui alla lettera a) del precedente articolo 8.
Per i contributi di cui agli articoli 21 e 22 la detrazione di cui al precedente secondo comma e' limitata al 25 per cento delle somme percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma a condizione che siano mantenuti i livelli occupazionali esistenti alla data del terremoto del novembre 1980.
(Limiti alla cumulabilita').
Le provvidenze disposte con la presente legge non sono cumulabili con quelle previste ai medesimi titoli da leggi statali o regionali. ((Dalle provvidenze di cui alla presente legge si detraggono le somme percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma))
L'assegnazione in proprieta' di un alloggio sostituisce il diritto ai contributi di cui alla lettera a) del precedente articolo 8.
Per i contributi di cui agli articoli 21 e 22 la detrazione di cui al precedente secondo comma e' limitata al 25 per cento delle somme percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma a condizione che siano mantenuti i livelli occupazionali esistenti alla data del terremoto del novembre 1980.