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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/11/2024, n. 2700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2700 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
V.G. 6559/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
Dott.ssa Virginia Manfroni GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data
10/05/2024
DA
, nato a [...] il Parte_1
04/01/1974, CF , rappresentato e difeso dall' avv. C.F._1
TURRI GINO come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio
, nata a [...] il [...], CF CP_1
rappresentata e difesa dall' Avv.to CARMAGNANI C.F._2
1 TOMMASO , come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso,
come meglio specificate con nota di trattazione scritta del 18.06.2024, che si riportano di seguito:
1.dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel Comune di
Valeggio sul Mincio (VR) in data 20.08.2016 tra i sigg.ri e CP_1
, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune Parte_1
di Valeggio Sul Mincio (VR) al n. 27 parte I, ufficio 1, anno 2016;
confermarsi l'assegnazione della casa coniugale di proprietà esclusiva del sig. con tutti gli arredi e corredi sita in Valeggio Sul Mincio, Parte_1
Via S. Pietro n. 7 identificata catastalmente alla cat. A/7, Cl. 4, rendita euro
406,71 alla sig.ra la quale conviverà con il figlio minore CP_1
; Persona_1
2.il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori Persona_1
che eserciteranno in modo condiviso la responsabilità genitoriale con delega per l'ordinaria amministrazione alla madre, con la quale il minore conviverà;
il padre sig. avrà il diritto-dovere di trascorrere con il figlio Parte_1
2 minore le seguenti giornate: a) dal venerdì sera ore 19.00 alla domenica sera ore 21.00 a weekend alternati;
un pomeriggio alla settimana, quando il figlio rimarrà con il padre nel weekend, mentre la settimana successiva due pomeriggi alla settimana.
4.Sempre e comunque compatibilmente con gli impegni scolastici educativi del figlio e professionali dei genitori;
b) per quanto riguarda le festività: il figlio trascorrerà con il padre una settimana durante le vacanze di Natale (dal 24 al 30 dicembre o dal 31 al 6
gennaio ad anni alterni con la madre); 3 giorni a Pasqua sempre ad anni alterni tra i genitori e, durante le vacanze estive, il padre avrà il diritto-dovere di tenere con sé il figlio minore per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, comunicando il periodo estivo di ferie alla madre entro il 31
maggio di ogni anno.
5.il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo Parte_1 CP_1
al mantenimento del figlio minore la somma di euro 400,00= (euro quattrocento//00) mensili entro il giorno 17 del mese, mediante bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT oltre il 50%
delle spese accessorie così come previste da Protocollo famiglia del
Tribunale di Verona:
spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal
3 medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di euro 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa
4 connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori. Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso
II, IV, VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile,
la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta,
entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà, comunque,
divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice.
6) Il sig. per espresso accordo tra le parti, avrà diritto di Parte_1
detrarre fiscalmente al 100% nella propria dichiarazione dei redditi le spese detraibili tra quelle sopra descritte.
7) l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra ; CP_1
8) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti e depositano le rispettive dichiarazioni dei redditi degli ultimi
5 e ai conti correnti degli ultimi 3 anni (doc.
7-8 e 9);
9) i signori e presentano anche il piano CP_1 Parte_1
genitoriale relativo al figlio (doc. 10); Persona_1
10) i signori e dichiarano di rinunciare fin da CP_1 Parte_1
ora all'impugnazione dell'emananda sentenza e di prestare dunque acquiescenza alla sentenza di divorzio;
11) spese di lite compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Le parti, con nota di trattazione scritta, dichiaravano di rinunciare a comparire, ed insistevano per l'accoglimento della domanda.
I coniugi hanno concordato le condizioni del divorzio come in atti ed hanno insistito per l'accoglimento della domanda. Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
6 I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il
Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo sia con riferimento alla questione dell'affidamento della prole, sia congiuntamente alle condizioni patrimoniali del divorzio.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere recepita e la loro comune volontà può
dunque venire trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento,
collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno integralmente compensate, così come concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso
7 presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del
Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, il
20.08.2016 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune
di VALEGGIO SUL MINCIO, (Registro n. 27, Parte I, anno 2016) alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato
civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Verona, il 29/10/2024
Il Presidente Relatore
Dr. Massimo Vaccari
8
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3 anni (doc. 5 e 6) nonché le certificazioni relative alle proprietà immobiliari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
Dott.ssa Virginia Manfroni GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data
10/05/2024
DA
, nato a [...] il Parte_1
04/01/1974, CF , rappresentato e difeso dall' avv. C.F._1
TURRI GINO come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio
, nata a [...] il [...], CF CP_1
rappresentata e difesa dall' Avv.to CARMAGNANI C.F._2
1 TOMMASO , come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso,
come meglio specificate con nota di trattazione scritta del 18.06.2024, che si riportano di seguito:
1.dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel Comune di
Valeggio sul Mincio (VR) in data 20.08.2016 tra i sigg.ri e CP_1
, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune Parte_1
di Valeggio Sul Mincio (VR) al n. 27 parte I, ufficio 1, anno 2016;
confermarsi l'assegnazione della casa coniugale di proprietà esclusiva del sig. con tutti gli arredi e corredi sita in Valeggio Sul Mincio, Parte_1
Via S. Pietro n. 7 identificata catastalmente alla cat. A/7, Cl. 4, rendita euro
406,71 alla sig.ra la quale conviverà con il figlio minore CP_1
; Persona_1
2.il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori Persona_1
che eserciteranno in modo condiviso la responsabilità genitoriale con delega per l'ordinaria amministrazione alla madre, con la quale il minore conviverà;
il padre sig. avrà il diritto-dovere di trascorrere con il figlio Parte_1
2 minore le seguenti giornate: a) dal venerdì sera ore 19.00 alla domenica sera ore 21.00 a weekend alternati;
un pomeriggio alla settimana, quando il figlio rimarrà con il padre nel weekend, mentre la settimana successiva due pomeriggi alla settimana.
4.Sempre e comunque compatibilmente con gli impegni scolastici educativi del figlio e professionali dei genitori;
b) per quanto riguarda le festività: il figlio trascorrerà con il padre una settimana durante le vacanze di Natale (dal 24 al 30 dicembre o dal 31 al 6
gennaio ad anni alterni con la madre); 3 giorni a Pasqua sempre ad anni alterni tra i genitori e, durante le vacanze estive, il padre avrà il diritto-dovere di tenere con sé il figlio minore per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, comunicando il periodo estivo di ferie alla madre entro il 31
maggio di ogni anno.
5.il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo Parte_1 CP_1
al mantenimento del figlio minore la somma di euro 400,00= (euro quattrocento//00) mensili entro il giorno 17 del mese, mediante bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT oltre il 50%
delle spese accessorie così come previste da Protocollo famiglia del
Tribunale di Verona:
spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal
3 medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di euro 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa
4 connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori. Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso
II, IV, VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile,
la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta,
entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà, comunque,
divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice.
6) Il sig. per espresso accordo tra le parti, avrà diritto di Parte_1
detrarre fiscalmente al 100% nella propria dichiarazione dei redditi le spese detraibili tra quelle sopra descritte.
7) l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra ; CP_1
8) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti e depositano le rispettive dichiarazioni dei redditi degli ultimi
5 e ai conti correnti degli ultimi 3 anni (doc.
7-8 e 9);
9) i signori e presentano anche il piano CP_1 Parte_1
genitoriale relativo al figlio (doc. 10); Persona_1
10) i signori e dichiarano di rinunciare fin da CP_1 Parte_1
ora all'impugnazione dell'emananda sentenza e di prestare dunque acquiescenza alla sentenza di divorzio;
11) spese di lite compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Le parti, con nota di trattazione scritta, dichiaravano di rinunciare a comparire, ed insistevano per l'accoglimento della domanda.
I coniugi hanno concordato le condizioni del divorzio come in atti ed hanno insistito per l'accoglimento della domanda. Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
6 I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il
Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo sia con riferimento alla questione dell'affidamento della prole, sia congiuntamente alle condizioni patrimoniali del divorzio.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere recepita e la loro comune volontà può
dunque venire trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento,
collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno integralmente compensate, così come concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso
7 presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del
Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, il
20.08.2016 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune
di VALEGGIO SUL MINCIO, (Registro n. 27, Parte I, anno 2016) alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato
civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Verona, il 29/10/2024
Il Presidente Relatore
Dr. Massimo Vaccari
8
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 anni (doc. 5 e 6) nonché le certificazioni relative alle proprietà immobiliari