TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 7280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7280 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro,
ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 14 ottobre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 9858/2025 RG
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. CIMMINO CLAUDIA
Ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO
Resistente
Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso riportato nell'intestazione, la si opponeva al Controparte_2
provvedimento prot. .5100.05/06/2023.0449632 notificato in data 20 dicembre 2024, relativo CP_1
all'asserito omesso versamento del contributo di licenziamento per quattro membri di equipaggio assunti a tempo indeterminato, per l'importo complessivo di € 724,36.
La società ricorrente rilevava che i marittimi , Persona_1 Persona_2 Persona_3
e non erano mai stati licenziati nei periodi indicati dall'Istituto, ma
[...] Controparte_3
erano stati semplicemente sbarcati per malattia ovvero per trasbordo su altra nave sociale, senza alcuna cessazione del rapporto di lavoro.
Eccepiva: che il presunto omesso versamento del ticket di licenziamento era infondato in quanto i marittimi in questione non erano stati licenziati;
che gli sbarchi per malattia o per trasbordo non configuravano ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della normativa vigente;
2
che il provvedimento impugnato era privo e/o carente di motivazione, in quanto non indicava l'esatta genetica normativa applicata;
che l' aveva già riconosciuto, in relazione a precedenti analoghi provvedimenti, l'infondatezza CP_1
della pretesa creditoria per i casi di trasbordo, procedendo all'annullamento in autotutela;
che anche per le ipotesi di sbarco per malattia l' aveva in precedenza annullato le note di CP_1
rettifica, riconoscendo implicitamente l'insussistenza dell'obbligo contributivo;
che il comportamento contraddittorio assunto dall' era emblematico dell'infondatezza della CP_1
pretesa; che l'art. 343 n. 5 cod. nav., che prevede la risoluzione di diritto del contratto di arruolamento quando il marittimo, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato, non è compatibile con i regimi di stabilità e di controllo giudiziale della adeguatezza delle causali di risoluzione, introdotti dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, applicabili anche al personale marittimo navigante;
che la Legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 2, commi 31-35, che ha introdotto il contributo c.d. “ticket licenziamento”, non contemplava le ipotesi di sbarco per malattia o per trasbordo tra i casi di interruzione del rapporto di lavoro per i quali è dovuto il contributo;
che la stessa Circolare n. 40/2020 non includeva tali fattispecie tra le ipotesi di cessazione CP_1
soggette all'obbligo contributivo.
Ciò premesso, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, concludeva per la declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o illegittimità dello stesso, con condanna dell' al CP_1
risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e con la vittoria delle spese di lite.
Si costituiva l' che rilevava: Controparte_4
l'erronea rappresentazione dei fatti in quanto aveva provveduto in autotutela ad annullare le pretese relative ai marittimi , e , riconoscendo che si era trattato di “trasbordo” e Per_1 Per_2 Per_3
non di licenziamento;
che diversa era la situazione del dipendente per cui si evidenziava un unilav indicante CP_3 cessazione rapporto di lavoro in data 13.01.2022 con causale “ALTRO” e successiva riassunzione con unilav data inizio rapporto di lavoro 01.04.2022;
che dalla prospettiva dell'Istituto tale rapporto di lavoro era terminato e aveva avuto un nuovo inizio, quindi l'azienda era tenuta a versare il ticket Naspi;
che non vi era alcuna normativa che imponesse all'azienda di cessare il rapporto di lavoro del dipendente malato e che di fatto il rapporto si intendeva cessato il 13.01.2022;
che ai sensi dell'art. 343 cod. nav. “il contratto di arruolamento si risolve di diritto ... 5) quando
l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo” per cui si trattava di un'ipotesi di 3
risoluzione del rapporto di lavoro ex lege, che si realizzava per effetto della ricorrenza delle condizioni previste dalla disposizione;
che la risoluzione del rapporto a seguito dello sbarco per malattia del marittimo consentiva allo stesso di percepire il trattamento economico previsto per le ipotesi di disoccupazione involontaria
(d.lgs. n. 22 del 2015); che tale ipotesi veniva ricondotta dall' nei “casi di interruzione del rapporto” di cui CP_1
all'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012; che l , con la Circolare n. 40 del 19 marzo 2020, aveva fornito “un quadro Controparte_5
riepilogativo delle tipologie di cessazione del rapporto di lavoro per cui si configura l'obbligo di versamento del c.d. ticket licenziamento”; che la continuità del rapporto di lavoro non era un regime generale, ma si applicava esclusivamente quando a prevederlo era la contrattazione collettiva per cui in assenza di quest'ultima i vari imbarchi, anche se avvenivano alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, dovevano essere considerati singolarmente e erano oggetto di distinti contratti di arruolamento;
che secondo la giurisprudenza in assenza di regime di continuità la nozione di contratto a tempo indeterminato prevista nell'ambito del lavoro nautico doveva considerarsi analoga a quella propria dei rapporti di lavoro comune;
che le note di rettifica 8/23 e 9/23 avevano motivazioni del tutto differenti rispetto al provvedimento impugnato, essendo relative al recupero degli sgravi contributivi collegati a DURC irregolare.
Ciò premesso, in via preliminare chiedeva la riunione del presente giudizio a quello recante n.r.g.
18610/2024 per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, e nel merito concludeva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con la vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita documentalmente, era trattenuta in decisione a seguito di camera di consiglio e veniva decisa come da sentenza di cui era data lettura.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito esposti.
In via preliminare occorre rilevare che, all'esito del ricorso amministrativo proposto dalla società,
l' ha provveduto in autotutela, con Disposizione n. 510000-25-0134 del 13 marzo 2025, ad CP_1
annullare parzialmente il provvedimento impugnato, riconoscendo l'infondatezza della pretesa contributiva in relazione ai marittimi , e Persona_1 Persona_2 Persona_3
, avendo accertato che si era trattato di “trasbordo” su altra nave della medesima società e
[...]
non di cessazione del rapporto di lavoro.
Risulta, pertanto, pendente unicamente la posizione del marittimo , per la Controparte_3
quale l' ha ritenuto di confermare la pretesa contributiva nella misura di € 420,39. CP_1 4
Secondo la ricostruzione operata dall' convenuto, il rapporto di lavoro del sig. CP_1 CP_3
sarebbe cessato in data 13 gennaio 2022, come risulterebbe dalla comunicazione unilav di cessazione, e il lavoratore sarebbe stato successivamente riassunto dalla medesima società in data
1° aprile 2022, come attestato dalla comunicazione unilav di assunzione. Tale soluzione di continuità nel rapporto di lavoro, secondo l' , configurerebbe un'ipotesi di interruzione del CP_1
rapporto a tempo indeterminato per causali che darebbero diritto all'indennità NASpI, con conseguente obbligo di versamento del ticket di licenziamento a carico del datore di lavoro.
La società ricorrente contesta tale ricostruzione, sostenendo che il sig. non è mai stato CP_3
licenziato, ma semplicemente sbarcato per malattia, senza che ciò abbia determinato la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L'art. 343 del Codice della navigazione, al n. 5, prevede che “il contratto di arruolamento si risolve di diritto [...] quando l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo”.
Tale disposizione, come correttamente rilevato dalla società ricorrente, deve tuttavia essere interpretata alla luce dei principi costituzionali e delle norme sopravvenute in materia di stabilità del posto di lavoro.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 96 del 1987, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 10 della legge n. 604/1966 e 35, terzo comma, della legge n. 300/1970, nella parte in cui escludevano l'applicabilità a detto personale dell'intera legge n. 604 e dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori.
Tale pronuncia ha comportato l'applicazione ai lavoratori marittimi della disciplina generale in materia di licenziamenti individuali, con particolare riferimento alla legge 15 luglio 1966, n. 604
(tutela contro i licenziamenti individuali) e alla legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che le cause di risoluzione del rapporto di lavoro previste dall'art. 343 cod. nav. non sono compatibili con i regimi di stabilità e di controllo giudiziale della adeguatezza delle causali di risoluzione, introdotti dalle leggi n. 604 del 1966 e n.
300 del 1970, applicabili anche al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione (così
Cass. civ. sez. lav., 21 giugno 2023 n. 17825; Cass. n. 10583 del 2005; Cass. n. 3458 del 2005;
Cass. n. 14657 del 2004).
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “tale previsione attribuisce efficacia risolutiva automatica ad una ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa, in contrasto con i principi della legge n. 604 del 1966“ (così Cass. Ord. 27 giugno 2022, n. 20536; conf. Cass. 29774/22). 5
Conseguentemente, la Corte di Cassazione ha categoricamente escluso la risoluzione di diritto del contratto di arruolamento ai sensi dell'art. 343 n. 5 cod. nav. per l'ipotesi in cui il marittimo, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo.
Tale orientamento si fonda sulla considerazione che l'automatismo risolutivo previsto dalla norma del Codice della navigazione si pone in contrasto con i principi di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di necessaria giustificazione del licenziamento, sanciti dalla legislazione successiva e costituzionalmente garantiti.
Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che “in tema di rapporto di lavoro nautico, il contratto di arruolamento a tempo indeterminato è caratterizzato da sbarchi e successivi nuovi reimbarchi, con sospensione, negli intervalli, della prestazione lavorativa” (così Cassazione civile sez. lav., 27 aprile 2018, n. 10279; conf. Cass. n. 3869 del 2001).
Ne deriva che lo sbarco del lavoratore, per malattia o per altre ragioni non costituenti giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, non coincide con la risoluzione del rapporto di lavoro, permanendo il contratto di arruolamento a tempo indeterminato, sia pure con sospensione temporanea della prestazione lavorativa.
Tali principi giurisprudenziali, consolidati e costanti nel tempo, impongono di escludere che nel caso di specie si sia verificata una cessazione del rapporto di lavoro del sig. per effetto CP_3
del mero sbarco dovuto a malattia.
La circostanza che siano state trasmesse comunicazioni unilav di cessazione e successiva assunzione non è di per sé sufficiente a configurare un'effettiva interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ove tale interruzione sia derivata unicamente dalla malattia del lavoratore e non da una volontà datoriale di licenziamento sorretta da giusta causa o giustificato motivo.
In altri termini, la trasmissione delle comunicazioni unilav, pur costituendo un adempimento formale rilevante, non può di per sé determinare gli effetti sostanziali di una cessazione del rapporto quando questa non sia supportata da una legittima causa di licenziamento.
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta in atti, ed in particolare dai certificati di malattia del sig. (doc. 24), emerge chiaramente che lo sbarco del lavoratore è avvenuto per CP_3
ragioni di salute e non per volontà datoriale di recedere dal contratto.
Tale circostanza, unitamente all'assenza di contestazioni disciplinari o di altri elementi idonei a giustificare un licenziamento, induce a ritenere che non si sia verificata una vera e propria cessazione del rapporto di lavoro, ma una mera sospensione della prestazione lavorativa dovuta alla temporanea impossibilità del marittimo di svolgere le proprie mansioni. 6
La successiva “riassunzione” del medesimo lavoratore da parte della stessa società, a distanza di pochi mesi, conferma tale ricostruzione, evidenziando la permanenza di un rapporto di lavoro sostanzialmente unitario, sia pure caratterizzato da una fase di inoperatività dovuta alla malattia.
Occorre altresì considerare che la normativa in materia di ticket di licenziamento deve essere interpretata in modo restrittivo, trattandosi di un onere contributivo a carico del datore di lavoro che trova la propria ratio nella finalità di concorrere al finanziamento dell'indennità di disoccupazione
NASpI erogata in caso di perdita involontaria del posto di lavoro.
L'art. 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 dispone che “nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI [oggi NASpI], intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013,
è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di
ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.
La norma fa riferimento ai “casi di interruzione” del rapporto per causali che darebbero diritto alla
NASpI, vale a dire ai casi di perdita involontaria dell'occupazione. Tra questi, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, rientrano il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, le dimissioni per giusta causa e le dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità.
La Circolare n. 40 del 19 marzo 2020, richiamata dalla stessa amministrazione convenuta, CP_1
fornisce un quadro riepilogativo delle tipologie di cessazione del rapporto di lavoro per cui si configura l'obbligo di versamento del c.d. ticket licenziamento. Tra tali tipologie non è inclusa l'ipotesi dello sbarco del marittimo per malattia, né può ritenersi che tale fattispecie sia assimilabile alle ipotesi di licenziamento ivi contemplate.
La stessa circolare, infatti, al paragrafo 2, dopo aver elencato analiticamente i casi in cui il contributo è dovuto, precisa che “il contributo è dovuto nei casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di licenziamento”, specificando poi le varie tipologie di licenziamento (per giustificato motivo oggettivo, per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo) e le altre fattispecie equiparate (dimissioni per giusta causa, dimissioni durante il periodo tutelato di maternità, ecc.).
Nessun riferimento è fatto agli sbarchi per malattia dei marittimi, il che conferma che tale ipotesi non rientra nell'ambito applicativo della disciplina del ticket di licenziamento.
Deve, quindi, ritenersi che lo sbarco dovuto a malattia determina una mera sospensione del rapporto e non una sua interruzione definitiva, soprattutto quando, come nel caso di specie, il lavoratore viene successivamente “riassunto” dalla medesima società, dimostrando così la permanenza di un vincolo contrattuale sostanzialmente unitario. 7
Tale interpretazione trova ulteriore conferma nella recente giurisprudenza di legittimità in materia di lavoro nautico, secondo cui “lo sbarco del marittimo per avvicendamento non costituisce necessariamente un atto di risoluzione del rapporto, in quanto il contratto di arruolamento a tempo indeterminato può essere caratterizzato da sbarchi e successivi nuovi imbarchi, con sospensione, negli intervalli, della prestazione lavorativa” (così Cassazione civile sez. lav., 27 aprile 2018, n.
10279).
Se tale principio vale per l'avvicendamento, a maggior ragione deve applicarsi allo sbarco per malattia, che costituisce un evento involontario e temporaneo, non imputabile alla volontà del lavoratore né a scelte organizzative del datore di lavoro, e che pertanto non può determinare la definitiva cessazione di un rapporto a tempo indeterminato.
Occorre inoltre considerare che l'applicazione dell'art. 343 n. 5 cod. nav., nel senso della risoluzione automatica del contratto per effetto dello sbarco dovuto a malattia, porrebbe delicate questioni di legittimità costituzionale, in quanto determinerebbe una discriminazione ingiustificata dei lavoratori marittimi rispetto agli altri lavoratori subordinati, in violazione degli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione.
Per tali ragioni, deve ritenersi che nel caso del sig. non si sia verificata una Controparte_3
cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma una mera sospensione dello stesso dovuta a malattia, con conseguente insussistenza dell'obbligo di versamento del ticket di licenziamento.
Il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato deve essere dichiarato illegittimo e annullato, in quanto fondato su un'erronea qualificazione giuridica dei fatti e su un'interpretazione della normativa applicabile non conforme ai principi costituzionali e ai costanti orientamenti giurisprudenziali.
Quanto alla richiesta di condanna dell' al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., la stessa non CP_1
può trovare accoglimento. Pur essendo fondate le ragioni della società ricorrente, non può ritenersi che l'amministrazione convenuta abbia agito con mala fede o colpa grave nel resistere al presente giudizio, avendo comunque prospettato una propria interpretazione della normativa applicabile e dei fatti di causa, sia pure non condivisibile alla luce dei principi sopra esposti.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
ANNULLA il provvedimento prot. .5100.05/06/2023.0449632 CP_1
CONDANNA l' al pagamento in favore della Controparte_6 società ricorrente delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 800,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
8
Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Napoli, 14 ottobre 2025 IL GIUDICE
Dott. Ciro Cardellicchio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro,
ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 14 ottobre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 9858/2025 RG
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. CIMMINO CLAUDIA
Ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO
Resistente
Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso riportato nell'intestazione, la si opponeva al Controparte_2
provvedimento prot. .5100.05/06/2023.0449632 notificato in data 20 dicembre 2024, relativo CP_1
all'asserito omesso versamento del contributo di licenziamento per quattro membri di equipaggio assunti a tempo indeterminato, per l'importo complessivo di € 724,36.
La società ricorrente rilevava che i marittimi , Persona_1 Persona_2 Persona_3
e non erano mai stati licenziati nei periodi indicati dall'Istituto, ma
[...] Controparte_3
erano stati semplicemente sbarcati per malattia ovvero per trasbordo su altra nave sociale, senza alcuna cessazione del rapporto di lavoro.
Eccepiva: che il presunto omesso versamento del ticket di licenziamento era infondato in quanto i marittimi in questione non erano stati licenziati;
che gli sbarchi per malattia o per trasbordo non configuravano ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della normativa vigente;
2
che il provvedimento impugnato era privo e/o carente di motivazione, in quanto non indicava l'esatta genetica normativa applicata;
che l' aveva già riconosciuto, in relazione a precedenti analoghi provvedimenti, l'infondatezza CP_1
della pretesa creditoria per i casi di trasbordo, procedendo all'annullamento in autotutela;
che anche per le ipotesi di sbarco per malattia l' aveva in precedenza annullato le note di CP_1
rettifica, riconoscendo implicitamente l'insussistenza dell'obbligo contributivo;
che il comportamento contraddittorio assunto dall' era emblematico dell'infondatezza della CP_1
pretesa; che l'art. 343 n. 5 cod. nav., che prevede la risoluzione di diritto del contratto di arruolamento quando il marittimo, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato, non è compatibile con i regimi di stabilità e di controllo giudiziale della adeguatezza delle causali di risoluzione, introdotti dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, applicabili anche al personale marittimo navigante;
che la Legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 2, commi 31-35, che ha introdotto il contributo c.d. “ticket licenziamento”, non contemplava le ipotesi di sbarco per malattia o per trasbordo tra i casi di interruzione del rapporto di lavoro per i quali è dovuto il contributo;
che la stessa Circolare n. 40/2020 non includeva tali fattispecie tra le ipotesi di cessazione CP_1
soggette all'obbligo contributivo.
Ciò premesso, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, concludeva per la declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o illegittimità dello stesso, con condanna dell' al CP_1
risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e con la vittoria delle spese di lite.
Si costituiva l' che rilevava: Controparte_4
l'erronea rappresentazione dei fatti in quanto aveva provveduto in autotutela ad annullare le pretese relative ai marittimi , e , riconoscendo che si era trattato di “trasbordo” e Per_1 Per_2 Per_3
non di licenziamento;
che diversa era la situazione del dipendente per cui si evidenziava un unilav indicante CP_3 cessazione rapporto di lavoro in data 13.01.2022 con causale “ALTRO” e successiva riassunzione con unilav data inizio rapporto di lavoro 01.04.2022;
che dalla prospettiva dell'Istituto tale rapporto di lavoro era terminato e aveva avuto un nuovo inizio, quindi l'azienda era tenuta a versare il ticket Naspi;
che non vi era alcuna normativa che imponesse all'azienda di cessare il rapporto di lavoro del dipendente malato e che di fatto il rapporto si intendeva cessato il 13.01.2022;
che ai sensi dell'art. 343 cod. nav. “il contratto di arruolamento si risolve di diritto ... 5) quando
l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo” per cui si trattava di un'ipotesi di 3
risoluzione del rapporto di lavoro ex lege, che si realizzava per effetto della ricorrenza delle condizioni previste dalla disposizione;
che la risoluzione del rapporto a seguito dello sbarco per malattia del marittimo consentiva allo stesso di percepire il trattamento economico previsto per le ipotesi di disoccupazione involontaria
(d.lgs. n. 22 del 2015); che tale ipotesi veniva ricondotta dall' nei “casi di interruzione del rapporto” di cui CP_1
all'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012; che l , con la Circolare n. 40 del 19 marzo 2020, aveva fornito “un quadro Controparte_5
riepilogativo delle tipologie di cessazione del rapporto di lavoro per cui si configura l'obbligo di versamento del c.d. ticket licenziamento”; che la continuità del rapporto di lavoro non era un regime generale, ma si applicava esclusivamente quando a prevederlo era la contrattazione collettiva per cui in assenza di quest'ultima i vari imbarchi, anche se avvenivano alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, dovevano essere considerati singolarmente e erano oggetto di distinti contratti di arruolamento;
che secondo la giurisprudenza in assenza di regime di continuità la nozione di contratto a tempo indeterminato prevista nell'ambito del lavoro nautico doveva considerarsi analoga a quella propria dei rapporti di lavoro comune;
che le note di rettifica 8/23 e 9/23 avevano motivazioni del tutto differenti rispetto al provvedimento impugnato, essendo relative al recupero degli sgravi contributivi collegati a DURC irregolare.
Ciò premesso, in via preliminare chiedeva la riunione del presente giudizio a quello recante n.r.g.
18610/2024 per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, e nel merito concludeva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con la vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita documentalmente, era trattenuta in decisione a seguito di camera di consiglio e veniva decisa come da sentenza di cui era data lettura.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito esposti.
In via preliminare occorre rilevare che, all'esito del ricorso amministrativo proposto dalla società,
l' ha provveduto in autotutela, con Disposizione n. 510000-25-0134 del 13 marzo 2025, ad CP_1
annullare parzialmente il provvedimento impugnato, riconoscendo l'infondatezza della pretesa contributiva in relazione ai marittimi , e Persona_1 Persona_2 Persona_3
, avendo accertato che si era trattato di “trasbordo” su altra nave della medesima società e
[...]
non di cessazione del rapporto di lavoro.
Risulta, pertanto, pendente unicamente la posizione del marittimo , per la Controparte_3
quale l' ha ritenuto di confermare la pretesa contributiva nella misura di € 420,39. CP_1 4
Secondo la ricostruzione operata dall' convenuto, il rapporto di lavoro del sig. CP_1 CP_3
sarebbe cessato in data 13 gennaio 2022, come risulterebbe dalla comunicazione unilav di cessazione, e il lavoratore sarebbe stato successivamente riassunto dalla medesima società in data
1° aprile 2022, come attestato dalla comunicazione unilav di assunzione. Tale soluzione di continuità nel rapporto di lavoro, secondo l' , configurerebbe un'ipotesi di interruzione del CP_1
rapporto a tempo indeterminato per causali che darebbero diritto all'indennità NASpI, con conseguente obbligo di versamento del ticket di licenziamento a carico del datore di lavoro.
La società ricorrente contesta tale ricostruzione, sostenendo che il sig. non è mai stato CP_3
licenziato, ma semplicemente sbarcato per malattia, senza che ciò abbia determinato la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L'art. 343 del Codice della navigazione, al n. 5, prevede che “il contratto di arruolamento si risolve di diritto [...] quando l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo”.
Tale disposizione, come correttamente rilevato dalla società ricorrente, deve tuttavia essere interpretata alla luce dei principi costituzionali e delle norme sopravvenute in materia di stabilità del posto di lavoro.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 96 del 1987, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 10 della legge n. 604/1966 e 35, terzo comma, della legge n. 300/1970, nella parte in cui escludevano l'applicabilità a detto personale dell'intera legge n. 604 e dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori.
Tale pronuncia ha comportato l'applicazione ai lavoratori marittimi della disciplina generale in materia di licenziamenti individuali, con particolare riferimento alla legge 15 luglio 1966, n. 604
(tutela contro i licenziamenti individuali) e alla legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che le cause di risoluzione del rapporto di lavoro previste dall'art. 343 cod. nav. non sono compatibili con i regimi di stabilità e di controllo giudiziale della adeguatezza delle causali di risoluzione, introdotti dalle leggi n. 604 del 1966 e n.
300 del 1970, applicabili anche al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione (così
Cass. civ. sez. lav., 21 giugno 2023 n. 17825; Cass. n. 10583 del 2005; Cass. n. 3458 del 2005;
Cass. n. 14657 del 2004).
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “tale previsione attribuisce efficacia risolutiva automatica ad una ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa, in contrasto con i principi della legge n. 604 del 1966“ (così Cass. Ord. 27 giugno 2022, n. 20536; conf. Cass. 29774/22). 5
Conseguentemente, la Corte di Cassazione ha categoricamente escluso la risoluzione di diritto del contratto di arruolamento ai sensi dell'art. 343 n. 5 cod. nav. per l'ipotesi in cui il marittimo, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo.
Tale orientamento si fonda sulla considerazione che l'automatismo risolutivo previsto dalla norma del Codice della navigazione si pone in contrasto con i principi di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di necessaria giustificazione del licenziamento, sanciti dalla legislazione successiva e costituzionalmente garantiti.
Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che “in tema di rapporto di lavoro nautico, il contratto di arruolamento a tempo indeterminato è caratterizzato da sbarchi e successivi nuovi reimbarchi, con sospensione, negli intervalli, della prestazione lavorativa” (così Cassazione civile sez. lav., 27 aprile 2018, n. 10279; conf. Cass. n. 3869 del 2001).
Ne deriva che lo sbarco del lavoratore, per malattia o per altre ragioni non costituenti giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, non coincide con la risoluzione del rapporto di lavoro, permanendo il contratto di arruolamento a tempo indeterminato, sia pure con sospensione temporanea della prestazione lavorativa.
Tali principi giurisprudenziali, consolidati e costanti nel tempo, impongono di escludere che nel caso di specie si sia verificata una cessazione del rapporto di lavoro del sig. per effetto CP_3
del mero sbarco dovuto a malattia.
La circostanza che siano state trasmesse comunicazioni unilav di cessazione e successiva assunzione non è di per sé sufficiente a configurare un'effettiva interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ove tale interruzione sia derivata unicamente dalla malattia del lavoratore e non da una volontà datoriale di licenziamento sorretta da giusta causa o giustificato motivo.
In altri termini, la trasmissione delle comunicazioni unilav, pur costituendo un adempimento formale rilevante, non può di per sé determinare gli effetti sostanziali di una cessazione del rapporto quando questa non sia supportata da una legittima causa di licenziamento.
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta in atti, ed in particolare dai certificati di malattia del sig. (doc. 24), emerge chiaramente che lo sbarco del lavoratore è avvenuto per CP_3
ragioni di salute e non per volontà datoriale di recedere dal contratto.
Tale circostanza, unitamente all'assenza di contestazioni disciplinari o di altri elementi idonei a giustificare un licenziamento, induce a ritenere che non si sia verificata una vera e propria cessazione del rapporto di lavoro, ma una mera sospensione della prestazione lavorativa dovuta alla temporanea impossibilità del marittimo di svolgere le proprie mansioni. 6
La successiva “riassunzione” del medesimo lavoratore da parte della stessa società, a distanza di pochi mesi, conferma tale ricostruzione, evidenziando la permanenza di un rapporto di lavoro sostanzialmente unitario, sia pure caratterizzato da una fase di inoperatività dovuta alla malattia.
Occorre altresì considerare che la normativa in materia di ticket di licenziamento deve essere interpretata in modo restrittivo, trattandosi di un onere contributivo a carico del datore di lavoro che trova la propria ratio nella finalità di concorrere al finanziamento dell'indennità di disoccupazione
NASpI erogata in caso di perdita involontaria del posto di lavoro.
L'art. 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 dispone che “nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI [oggi NASpI], intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013,
è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di
ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.
La norma fa riferimento ai “casi di interruzione” del rapporto per causali che darebbero diritto alla
NASpI, vale a dire ai casi di perdita involontaria dell'occupazione. Tra questi, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, rientrano il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, le dimissioni per giusta causa e le dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità.
La Circolare n. 40 del 19 marzo 2020, richiamata dalla stessa amministrazione convenuta, CP_1
fornisce un quadro riepilogativo delle tipologie di cessazione del rapporto di lavoro per cui si configura l'obbligo di versamento del c.d. ticket licenziamento. Tra tali tipologie non è inclusa l'ipotesi dello sbarco del marittimo per malattia, né può ritenersi che tale fattispecie sia assimilabile alle ipotesi di licenziamento ivi contemplate.
La stessa circolare, infatti, al paragrafo 2, dopo aver elencato analiticamente i casi in cui il contributo è dovuto, precisa che “il contributo è dovuto nei casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di licenziamento”, specificando poi le varie tipologie di licenziamento (per giustificato motivo oggettivo, per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo) e le altre fattispecie equiparate (dimissioni per giusta causa, dimissioni durante il periodo tutelato di maternità, ecc.).
Nessun riferimento è fatto agli sbarchi per malattia dei marittimi, il che conferma che tale ipotesi non rientra nell'ambito applicativo della disciplina del ticket di licenziamento.
Deve, quindi, ritenersi che lo sbarco dovuto a malattia determina una mera sospensione del rapporto e non una sua interruzione definitiva, soprattutto quando, come nel caso di specie, il lavoratore viene successivamente “riassunto” dalla medesima società, dimostrando così la permanenza di un vincolo contrattuale sostanzialmente unitario. 7
Tale interpretazione trova ulteriore conferma nella recente giurisprudenza di legittimità in materia di lavoro nautico, secondo cui “lo sbarco del marittimo per avvicendamento non costituisce necessariamente un atto di risoluzione del rapporto, in quanto il contratto di arruolamento a tempo indeterminato può essere caratterizzato da sbarchi e successivi nuovi imbarchi, con sospensione, negli intervalli, della prestazione lavorativa” (così Cassazione civile sez. lav., 27 aprile 2018, n.
10279).
Se tale principio vale per l'avvicendamento, a maggior ragione deve applicarsi allo sbarco per malattia, che costituisce un evento involontario e temporaneo, non imputabile alla volontà del lavoratore né a scelte organizzative del datore di lavoro, e che pertanto non può determinare la definitiva cessazione di un rapporto a tempo indeterminato.
Occorre inoltre considerare che l'applicazione dell'art. 343 n. 5 cod. nav., nel senso della risoluzione automatica del contratto per effetto dello sbarco dovuto a malattia, porrebbe delicate questioni di legittimità costituzionale, in quanto determinerebbe una discriminazione ingiustificata dei lavoratori marittimi rispetto agli altri lavoratori subordinati, in violazione degli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione.
Per tali ragioni, deve ritenersi che nel caso del sig. non si sia verificata una Controparte_3
cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma una mera sospensione dello stesso dovuta a malattia, con conseguente insussistenza dell'obbligo di versamento del ticket di licenziamento.
Il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato deve essere dichiarato illegittimo e annullato, in quanto fondato su un'erronea qualificazione giuridica dei fatti e su un'interpretazione della normativa applicabile non conforme ai principi costituzionali e ai costanti orientamenti giurisprudenziali.
Quanto alla richiesta di condanna dell' al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., la stessa non CP_1
può trovare accoglimento. Pur essendo fondate le ragioni della società ricorrente, non può ritenersi che l'amministrazione convenuta abbia agito con mala fede o colpa grave nel resistere al presente giudizio, avendo comunque prospettato una propria interpretazione della normativa applicabile e dei fatti di causa, sia pure non condivisibile alla luce dei principi sopra esposti.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
ANNULLA il provvedimento prot. .5100.05/06/2023.0449632 CP_1
CONDANNA l' al pagamento in favore della Controparte_6 società ricorrente delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 800,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
8
Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Napoli, 14 ottobre 2025 IL GIUDICE
Dott. Ciro Cardellicchio