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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/11/2025, n. 2459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2459 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 17.11.2025 ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 909/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento” e vertente TRA
rappresentato e difeso dall'avvocato Filomena Letizia ed elettivamente Parte_1 io legale del primo sito in Marcianise (CE) alla Via Nicola Gaglione n. 39, RICORRENTE E
- in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 mente domiciliati in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Presentata istanza di atp ed ottenuto il decreto di omologa positivo, il ricorrente, in epigrafe indicato, ha CP_ notificato il decreto medesimo all' al fine di ottenere il pagamento dei ratei dovuti a titolo di indennità di accompagnamento.
In mancanza di adempimento spontaneo ha adito successivamente l'autorità giudiziaria per il pagamento della prestazione assistenziale rivendicata. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere atteso che l' aveva provveduto alla liquidazione della prestazione rivendicata. CP_1
All'esito dell'udienza di discussione la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso il pagamento della provvidenza economica oggetto di causa, come da univoca dichiarazione resa dal procuratore di parte ricorrente, confermata dalla documentazione depositata nel fascicolo telematico (cfr. comunicazione di liquidazione in atti)
Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il cd. criterio della soccombenza virtuale.
Nel caso di specie, tuttavia, le spese di lite vanno compensate nella misura della metà atteso il ricorso è stato presentato il giorno della scadenza del termine di 120 giorni dalla comunicazione dell'Ap 70. CP_ La restante metà è posta a carico dell' e si liquida come da dispositivo con distrazione
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere CP_
2) condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite, detta metà che liquida in euro 1860,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avvocato Letizia Filomena , compensando tra le parti la restante metà delle spese di lite
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
rappresentato e difeso dall'avvocato Filomena Letizia ed elettivamente Parte_1 io legale del primo sito in Marcianise (CE) alla Via Nicola Gaglione n. 39, RICORRENTE E
- in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 mente domiciliati in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Presentata istanza di atp ed ottenuto il decreto di omologa positivo, il ricorrente, in epigrafe indicato, ha CP_ notificato il decreto medesimo all' al fine di ottenere il pagamento dei ratei dovuti a titolo di indennità di accompagnamento.
In mancanza di adempimento spontaneo ha adito successivamente l'autorità giudiziaria per il pagamento della prestazione assistenziale rivendicata. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere atteso che l' aveva provveduto alla liquidazione della prestazione rivendicata. CP_1
All'esito dell'udienza di discussione la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso il pagamento della provvidenza economica oggetto di causa, come da univoca dichiarazione resa dal procuratore di parte ricorrente, confermata dalla documentazione depositata nel fascicolo telematico (cfr. comunicazione di liquidazione in atti)
Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il cd. criterio della soccombenza virtuale.
Nel caso di specie, tuttavia, le spese di lite vanno compensate nella misura della metà atteso il ricorso è stato presentato il giorno della scadenza del termine di 120 giorni dalla comunicazione dell'Ap 70. CP_ La restante metà è posta a carico dell' e si liquida come da dispositivo con distrazione
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere CP_
2) condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite, detta metà che liquida in euro 1860,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avvocato Letizia Filomena , compensando tra le parti la restante metà delle spese di lite
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella