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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Lorenzo Sandulli giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3693/2022 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il
13/2/2025, promossa da (c.f. ), difesa dall'avv. Enzo Parte_1 C.F._1
Biasillo, nei confronti di (c.f. , difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
Emiliano Buffardi e Maria Letizia Bortone, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Cassino letto il ricorso depositato il 31/10/2022 dalla signora , con il quale l'istante ha Parte_1 chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16/6/1990 a
Formia (LT) con il signor e la regolamentazione delle questioni patrimoniali e Controparte_1 non patrimoniali connesse;
esaminate le censure di rito e di merito formulate dal resistente e, in particolare l'eccezione di inammissibilità sollevata dallo stesso all'udienza del 24/10/2024 sul rilievo dell'omessa pronuncia, ad opera del Collegio, della sentenza di separazione a cui avrebbe dovuto fare seguito il divorzio;
rilevato, con riferimento a tale doglianza, che al momento dell'instaurazione del procedimento pendeva la causa di separazione iscritta al n. 2758/2020 del R.G.A.C. del Tribunale di Cassino, nell'ambito della quale non era stata ancora pronunciata la sentenza sullo stato;
considerato che
per giurisprudenza consolidata la domanda volta a ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio introdotta prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione non può essere comunque proposta, ancorché la definitività della pronuncia sia intervenuta in corso di causa (Cass. 9/3/1995, n. 2725; Cass. 24/8/1998, n. 8389); ritenuto, in forza di quanto precede, che nella vicenda in esame non sia integrato il presupposto previsto dall'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/1970 per la pronuncia del divorzio e che la relativa domanda, pertanto, debba essere dichiarata improponibile anche a fronte dell'intervenuta autorizzazione dei coniugi a vivere separati (sulla necessità che i due requisiti concorrano v. ancora
Cass. 9/3/1995, n. 2725, secondo cui il sistema normativo delineato dal legislatore all'art. 3, comma
2 della legge sul divorzio “con riferimento alla separazione dei coniugi presuppone due condizioni concorrenti per la proposizione della domanda di divorzio: a) che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che nell'ipotesi della separazione giudiziale si realizza con il passaggio in giudicato della parte della sentenza che contiene la pronuncia della separazione;
b) che la situazione materiale di separazione abbia avuto almeno una certa durata”); ritenuto, ai fini della ripartizione delle spese di lite, che l'opposizione della signora Pt_1 all'eccezione di inammissibilità, la proposizione della stessa a distanza di quasi due anni dalla costituzione di parte resistente e la definizione anticipata della causa per la ragione anzidetta giustifichino il riconoscimento in favore del signor di un terzo degli oneri di giudizio, CP_1 stimabili in virtù dei parametri contemplati dal D.M. n. 55/2024 nella misura già ridotta di € 1.400,00
(€ 330,00 per la fase di studio, € 270,00 per la fase introduttiva, € 300,00 per la fase di trattazione,
€ 500,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge, da distrarre ai difensori antistatari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3693/2022 del
R.G.A.C., ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
➢ dichiara improponibile la domanda di divorzio;
➢ condanna al pagamento in favore di di un terzo degli Parte_1 Controparte_1 oneri processuali, stimabili nella misura già ridotta di € 1.400,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge, da distrarre ai difensori antistatari;
Cassino, 13/2/2025
il Presidente est.
Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Lorenzo Sandulli giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3693/2022 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il
13/2/2025, promossa da (c.f. ), difesa dall'avv. Enzo Parte_1 C.F._1
Biasillo, nei confronti di (c.f. , difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
Emiliano Buffardi e Maria Letizia Bortone, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Cassino letto il ricorso depositato il 31/10/2022 dalla signora , con il quale l'istante ha Parte_1 chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16/6/1990 a
Formia (LT) con il signor e la regolamentazione delle questioni patrimoniali e Controparte_1 non patrimoniali connesse;
esaminate le censure di rito e di merito formulate dal resistente e, in particolare l'eccezione di inammissibilità sollevata dallo stesso all'udienza del 24/10/2024 sul rilievo dell'omessa pronuncia, ad opera del Collegio, della sentenza di separazione a cui avrebbe dovuto fare seguito il divorzio;
rilevato, con riferimento a tale doglianza, che al momento dell'instaurazione del procedimento pendeva la causa di separazione iscritta al n. 2758/2020 del R.G.A.C. del Tribunale di Cassino, nell'ambito della quale non era stata ancora pronunciata la sentenza sullo stato;
considerato che
per giurisprudenza consolidata la domanda volta a ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio introdotta prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione non può essere comunque proposta, ancorché la definitività della pronuncia sia intervenuta in corso di causa (Cass. 9/3/1995, n. 2725; Cass. 24/8/1998, n. 8389); ritenuto, in forza di quanto precede, che nella vicenda in esame non sia integrato il presupposto previsto dall'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/1970 per la pronuncia del divorzio e che la relativa domanda, pertanto, debba essere dichiarata improponibile anche a fronte dell'intervenuta autorizzazione dei coniugi a vivere separati (sulla necessità che i due requisiti concorrano v. ancora
Cass. 9/3/1995, n. 2725, secondo cui il sistema normativo delineato dal legislatore all'art. 3, comma
2 della legge sul divorzio “con riferimento alla separazione dei coniugi presuppone due condizioni concorrenti per la proposizione della domanda di divorzio: a) che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che nell'ipotesi della separazione giudiziale si realizza con il passaggio in giudicato della parte della sentenza che contiene la pronuncia della separazione;
b) che la situazione materiale di separazione abbia avuto almeno una certa durata”); ritenuto, ai fini della ripartizione delle spese di lite, che l'opposizione della signora Pt_1 all'eccezione di inammissibilità, la proposizione della stessa a distanza di quasi due anni dalla costituzione di parte resistente e la definizione anticipata della causa per la ragione anzidetta giustifichino il riconoscimento in favore del signor di un terzo degli oneri di giudizio, CP_1 stimabili in virtù dei parametri contemplati dal D.M. n. 55/2024 nella misura già ridotta di € 1.400,00
(€ 330,00 per la fase di studio, € 270,00 per la fase introduttiva, € 300,00 per la fase di trattazione,
€ 500,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge, da distrarre ai difensori antistatari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3693/2022 del
R.G.A.C., ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
➢ dichiara improponibile la domanda di divorzio;
➢ condanna al pagamento in favore di di un terzo degli Parte_1 Controparte_1 oneri processuali, stimabili nella misura già ridotta di € 1.400,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge, da distrarre ai difensori antistatari;
Cassino, 13/2/2025
il Presidente est.
Virgilio Notari