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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/04/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1871/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Allegra Presidente Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 1871/2024 promosso da
, C.F. , nata l'[...] a [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. AURORA LUSARDI del Foro di Parma (pec elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito Email_1
in via Via Farini n. 34 in Parma (PR)
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , nato [...] in [...], rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'Avv. Eliana Sammartano del Foro di Parma (pec Email_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, sito in Via Monte Santo n. 5 in Parma
(PR)
APPELLATO
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 1502/2024, emessa in data
29/11/2024 e pubblicata in data 3/12/2024
pagina 1 di 12 Assegnata a decisione all'udienza dell'11.4.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Il Tribunale di Parma, con sentenza n. 1502/2024 ha pronunciato la separazione fra i coniugi e , i a suo tempo unitisi in matrimonio in data CP_1 Parte_1
17.7.1996 e ha regolato le condizioni della separazione disponendo:
- il rigetto della domanda di addebito della separazione al marito proposta dalla Parte_1
- il pagamento da parte del di un contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, ma non CP_1
ancora autosufficiente convivente con la madre in appartamento condotto in locazione, di euro Per_1
150,00 annualmente rivalutabili, da corrispondersi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Parma;
- l'assegnazione della casa coniugale a favore della Parte_1
- il pagamento da parte del di un contributo di 150,00 euro mensili alla quale CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento della stessa, analogamente annualmente rivalutabile e da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese;
- l'inammissibilità delle domande restitutorie formulate dal in sede di precisazione delle CP_1
conclusioni;
- la condanna della al rimborso delle spese di lite nei confronti del nella misura di Parte_1 CP_1
1/3 (pari ad euro 2.538,66), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3.
A sostegno della propria decisione il Tribunale di Parma, all'esito dell'istruttoria espletata con l'escussione di testi, non ha ritenuto attribuibile la separazione alla specifica violazione di doveri coniugali da parte del marito (obbligo di fedeltà, dovere di convivenza, obblighi di assistenza morale e materiale), ma all'esistenza di una crisi coniugale pregressa rispetto all'epoca in cui il lasciò la CP_1
casa coniugale. Ha poi considerato la disparità delle condizioni economico reddituali delle parti, in particolare i redditi minori della ricorrente ed il canone di locazione a suo carico e, in ragione del tenore di vita goduto (anche solo potenzialmente) in costanza di matrimonio, ha ritenuto di doverle riconoscere un assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c. nella misura di euro 150,00 mensili.
Ha altresì rideterminato il contributo per il mantenimento della figlia ventisettenne non economicamente autonoma, convivente con la madre, in euro 150,00 mensili, in ragione dell'occupazione lavorativa della medesima e della necessità di evitare che la figlia continui a fare affidamento sulle risorse paterne in un contesto in cui non ricorrono ostacoli obiettivi per la stessa a pagina 2 di 12 conseguire la condizione di autosufficienza economica. In ordine alle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio ha condotto l'Autorità Giudicante a ravvisare una prevalente soccombenza della resistente, con particolare riguardo alla domanda di addebito della separazione e, conseguentemente, ha condannato la stessa nella misura di 1/3, con compensazione integrale delle spese nella residua misura di 2/3.
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1
depositato in data 16.12.2024 deducendo:
- l'erroneità della sentenza nella ricostruzione dell'iter processuale. Ha addotto che il ricorso del sarebbe stato iscritto a ruolo in data 3.5.2021, notificato in data 11.6.2021, mentre il ricorso CP_1
della sarebbe stato iscritto a ruolo in data 3.5.2021 e notificato in data 13.5.2021, dal che Parte_1
discenderebbe che prima di costituirsi il abbia fatto in tempo a depositare a sua volta un CP_1
proprio ricorso, utilizzando al contrario le argomentazioni della Ha lamentato, pertanto, Parte_1
che l'Autorità Giudicante non avrebbe tenuto in considerazione tale circostanza al fine di valutare la validità del narrato delle parti. Nel corpo della censura ha altresì eccepito che il Giudice avrebbe solo parzialmente esposto le doglianze a sostegno del ricorso, avendo la fondato le domande Parte_1
spiegate non solo sulla violazione dell'obbligo di fedeltà e di coabitazione, ma anche sulla mancata contribuzione del ai bisogni della famiglia;
CP_1
- l'omesso esame degli esiti istruttori in relazione alla pronuncia di addebito in capo all'appellante, sostenendo che il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto non provata la riconducibilità della dissoluzione del vincolo coniugale alle condotte dell'appellato di violazione degli obblighi matrimoniali. Nel paragrafo 4 ha dedotto di aver fornito ogni elemento utile in relazione all'addebito della separazione, evidenziando la condotta di controparte e l'efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, precisando che controparte non avrebbe offerto sul punto prova contraria;
- l'erronea valutazione del criterio di soccombenza, posto che a fronte delle cinque domande spiegate dalla soltanto due non sarebbero state accolte. Segnatamente, deduce che avrebbero trovato Parte_1
accoglimento la domanda di assegnazione della casa familiare;
del contributo di mantenimento a suo favore e a favore della figlia e la richiesta di pagamento delle spese straordinarie;
di contro, a fronte delle sette domande spiegate da controparte, soltanto una sarebbe stata accolta per cui il Giudice avrebbe errato nel ritenere prevalentemente soccombente l'appellante;
- l'ingiustizia della sentenza, a sostegno deducendo che la avrebbe dedicato la sua vita alla Parte_1
famiglia conciliando i tempi lavorativi con gli impegni domestici e di accudimento della figlia, mentre pagina 3 di 12 il marito non avrebbe dimostrato, nel corso della vita matrimoniale, di aver compiuto rinunce alla propria vita relazionale, né di carriera professionale, né di aver contribuito alla formazione del patrimonio personale del coniuge, né a quello della famiglia. Ha, altresì, aggiunto che la medesima è economicamente autosufficiente, ma il reddito del marito sarebbe il doppio e ha concluso ribadendo che la scelta separativa sarebbe stata determinata da condotte addebitabili al marito.
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo, previa sospensione della sentenza impugnata, di pronunciare la separazione con dichiarazione di addebito e di revocare la condanna alle spese di lite, con altresì la condanna del al pagamento anche delle spese di lite del secondo grado. CP_1
*
2.1 - Si è costituito l'appellato , invocando l'inammissibilità dell'appello spiegato CP_1
e, nel merito, contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
Ha altresì spiegato appello incidentale in ordine ai capi 5 e 7 della sentenza, concernenti le “questioni economiche” e “le spese di lite”. Segnatamente, ha dedotto l'infondatezza e l'ingiustizia della sentenza in punto di contributo di mantenimento a favore della avendo omesso il Giudice di Parte_1
considerare tutti gli aspetti determinanti la complessiva situazione economico-patrimoniale delle parti, in particolare il miglioramento della situazione reddituale di controparte, le due proprietà immobiliari di titolarità della l'autovettura; la somma di euro 7.000,00 acquisiti iure successionis da Parte_1
controparte nel 2011; la percezione di redditi lavorativi non dichiarati;
la percezione di contributo INPS di euro 415,00 mensili;
l'accensione di due polizze assicurative riscattate nel 2019 per euro 3.522,54, tutte circostanze mai contestate da controparte e, dunque, ex art. 115 c.p.c. da considerarsi provate.
Avrebbe, pertanto, errato l'Autorità Giudicante nel ritenere che il abbia costituito in costanza di CP_1
matrimonio il principale riferimento economico del nucleo familiare, anche in considerazione della mancata allegazione di controparte della documentazione, il che avrebbe lasciato il quadro economico
– patrimoniale poco chiaro.
In punto alle spese di lite, ha invocato la riforma della sentenza perché contradditoria nella parte in cui, da un lato, ha riconosciuto la prevalente soccombenza di controparte, salvo poi limitare la condanna della stessa nella sola misura di 1/3, in luogo della condanna al pagamento globale delle spese di lite o al più nella misura dei 2/3.
Ha altresì aggiunto che l'Autorità Giudicante avrebbe omesso di pronunciarsi in merito alla richiesta di condanna della al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e 96 c.p.c. Parte_1 evidenziando l'atteggiamento processuale di controparte consisto nella mancata allegazione della sua documentazione patrimoniale e nella tardività del deposito – solo parziale - della documentazione pagina 4 di 12 reddituale, in violazione del principio del contraddittorio e motivo di dilazione dei tempi processuali, avendo dovuto l'Autorità Giudicante provvedere ad eseguire indagini tributarie su controparte.
Per l'effetto, ha concluso chiedendo, in accoglimento dell'appello incidentale, prioritariamente di disporre che alcun contributo a titolo di mantenimento debba essere versato a favore della Parte_1
con condanna della medesima al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, anche tenuto conto dell'atteggiamento processuale a norma degli artt. 116 e 96 c.p.c.; in via subordinata, di disporre un contributo a titolo di mantenimento a favore della nella misura inferiore ad euro 150,00, Parte_1
con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite del primo grado nella misura dei 2/3, con compensazione nella misura residua di 1/3, anche tenuto conto dell'atteggiamento processuale di controparte ai sensi degli artt. 116 e 96 c.p.c. In ogni caso con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
Il PROCURATORE GENERALE, notiziato del procedimento, non ha ritenuto di rassegnare conclusioni.
All'udienza del 3 aprile 2025 sono comparsi i difensori delle parti e hanno insistito nelle rispettive domande.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - L'appello principale non è meritevole di accoglimento e va respinto.
È il caso di evidenziare l'infondatezza e l'irrilevanza, ai fini della decisione, delle circostanze dedotte nel primo motivo di appello. Ed invero, parte appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui l'Autorità Giudicante avrebbe errato la ricostruzione dell'iter processuale. Nello specifico, le parti mediante due autonomi giudizi hanno adito il giudice di merito per conseguire la pronuncia di separazione, segnatamente il giudizio recante RG n. 1664/2021 iscritto a ruolo dal in data 3 CP_1
maggio 2021 ed il giudizio recante RG n. 1665/2021 iscritto a ruolo in pari data.
In tesi di parte appellante, la previa notifica al del ricorso della in data 13.5.2021, CP_1 Parte_1
rispetto alla notifica del ricorso del alla in data 11.6.2021, avrebbe consentito al CP_1 Parte_1
prima di costituirsi, di aver contezza delle deduzioni avversarie e di utilizzare al contrario le CP_1
argomentazioni della per spiegare il ricorso. Parte_1
Premesso che parte appellante non ha evidenziato al riguardo alcuna criticità in punto di diritto in capo alla decisione impugnata, è vero che, per mero errore materiale, il Giudice di prime cure ha indicato la pagina 5 di 12 data del 3.4.2021, in luogo del 3.5.2021, quale data di deposito del ricorso del tuttavia, i Parte_1
due ricorsi sono stati depositati in pari data, dal che discende che al momento della notifica del ricorso della il aveva già iscritto a ruolo il giudizio recante RG n. 1664/2021 e, dunque, Parte_1 CP_1 articolato la propria difesa, tant'è che il giudizio RG n. 1665/2021 radicato dalla è stato Parte_1
riunito al precedente radicato dal CP_1
La circostanza è comunque è del tutto ininfluente. Ed invero, se da un lato rientra nell'esercizio del diritto di difesa sviluppare la linea difensiva ritenuta più appropriata ( e già questo consente di ritenere superata l'eccezione sollevata), dall'altro non vi è dubbio che quand'anche una parte avesse modellato le proprie argomentazioni tenendo conto di quanto dedotto dall'altra in un precedente ricorso, a questa era comunque consentito controdedurre, e tanto è stato fatto nel corso del giudizio, per di più svolgendo difese unitarie a seguito della riunione.
Altrettanto infondata è la censura della sentenza nella parte in cui, a pagina 4, il giudice avrebbe solo parzialmente ritrascritto le deduzioni della ricorrente a fondamento delle domande. Nella parte motiva il Tribunale si è invece pronunciato su tutte le domande, anche sull'eccepita mancata contribuzione del ai bisogni della famiglia, per cui è irrilevante che nell'esposizione in fatto abbia operato un CP_1
sunto delle difese della parte.
3.1 - Vanno poi esaminati congiuntamente il secondo, il quarto ed il sesto motivo d'impugnazione con i quali l'appellante ha lamentato il mancato accoglimento della domanda di addebito della separazione a carico del marito e l'inadeguata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure.
Tali doglianze sono infondate, sia per quanto riguarda l'addebito per infedeltà, sia per quanto attiene la violazione dei restanti doveri derivanti dal matrimonio.
Sotto il primo profilo va detto che il reiterato tentativo dell'appellante di addurre a causa della separazione la relazione extraconiugale del deve ritenersi fallace, trattandosi di una circostanza CP_1
meramente affermata. Non risulta, infatti, in alcun modo provato che nell'aprile del 2014 il CP_1
coltivasse già tale relazione con Parte_2
In tal senso depone inequivocabilmente l'audizione in sede testimoniale della figlia Testimone_1
che, sul capitolo n. 2, ha risposto “io non sapevo che mio padre andava via di casa per
[...] un'altra donna;
per me quando mio padre ha deciso di andare via di casa è stata una doccia fredda, non me lo aspettavo. I miei genitori non litigavano praticamente mai, non posso dire di averli sentiti litigare su di una relazione extraconiugale di mio padre. A me è stato riferito che mio padre andava via di casa temporaneamente, solo per capire se era ancora innamorato di mia madre o meno e quindi pagina 6 di 12 per capire se il loro rapporto poteva continuare o me;
lui mi aveva detto che sarebbe stato via qualche mese e che sarebbe tornato”.
A ciò si aggiungono le dichiarazioni rese dai coinquilini del all'epoca dell'allontanamento da CP_1
casa, segnatamente i testi che sul capitolo 3 ha risposto “non è mai Testimone_2
venuta nessuna donna come ospite del dopo il lavoro tornava a casa e passavamo il tempo CP_1
insieme; di solito io arrivavo dopo di lui a casa. Il sabato e la domenica facevamo la spesa, una passeggiata, guardavamo partite di calcio insieme, niente di particolare. Quando la nostra amicizia si
è rafforzata lui si è aperto e ci ha raccontato della separazione e delle ragioni per cui era andato via di casa, non ci ha mai parlato di un'altra donna”; il teste che, sul capitolo 3, ha Testimone_3
risposto “desumo che il sig. non avesse una donna nel periodo indicato dal fatto che non CP_1 portava mai nessuno nell'appartamento” ed il teste che, sul capitolo 3, ha Testimone_4 esposto “confermo che il non avesse relazioni in questo periodo;
lo desumo dal fatto che in CP_1
quel periodo passavamo buona parte del tempo insieme”.
Nessun altro elemento è, pertanto, emerso a sostegno dell'esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio, circostanza suffragata esclusivamente dalle deduzioni della la Parte_1
quale ha rappresentato che nel corso di una discussione il le avrebbe espressamente confessato CP_1
di essersi innamorato di un'altra donna. Tuttavia, condivisibilmente il Tribunale ha evidenziato che le dichiarazioni rese dai testi , nipote della e , compagna di classe Testimone_5 Parte_3 Testimone_6
della figlia (che peraltro hanno riferito di aver appreso della discussione de relato dalla figlia Per_1
delle parti) non hanno trovato conforto nelle dichiarazioni della stessa figlia la quale ha dichiarato di non aver assistito alla discussione, che le è stata riferita dall'appellante e di non sapere che il padre andasse via di casa per un'altra donna e ha riferito di aver avuto modo di comprendere della relazione fra il padre e la sua attuale compagna soltanto nell'estate del 2015 quando ormai la separazione era già in essere (il era infatti uscito di casa nell'aprile 2014). CP_1
Tanto premesso, e mancando in sé la prova della violazione dell'obbligo di fedeltà, vale la pena solo ad abundantiam evidenziare che, ad ogni buon conto, che in nessun modo è emerso che sia stata tenuta dall'appellato una condotta infedele avente efficacia causale nel naufragio del rapporto matrimoniale.
E' ben vero che “l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è ritenuta, di regola, sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi
pagina 7 di 12 coniugale, essendosi manifestata in un contesto di relazioni già compromesse in modo irreparabile in un ambiente caratterizzato da una convivenza ormai solo nominale e formale” (Cassazione civile sez.
I, 29/04/2024, n.11394; Cass., Sez. 1, n. 25966/2022). Peraltro “la riferita infedeltà può essere causa
(anche esclusiva) dell'addebito della separazione solo quando risulti accertato che ad essa, sia in fatto, riconducibile la crisi dell'unione, mentre il relativo comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito” (Cassazione civile, sez. I, 12/04/2006,
n. 8512).
Mancando la prova della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito, a maggior ragione difetta del tutto l'apporto causale alla crisi dell'unione.
3.2 - Neppure può ritenersi dimostrato che la crisi del matrimonio sia stata determinata dalla violazione di altri doveri derivanti dal matrimonio posta in essere dal peraltro solo genericamente allegati CP_1 dall'appellante. Segnatamente, questa Corte ritiene infondate le deduzioni in punto di abbandono
“improvviso” della casa coniugale. Deve piuttosto evidenziarsi che vi fosse tra le parti una disaffezione reciproca, confermata dalle stesse dichiarazioni, rese in sede di interrogatorio formale, della Parte_1
in punto di intimità coniugale. Inoltre, la stessa figlia, all'udienza del 9 maggio 2023, ha riferito che furono entrambi i genitori insieme a dirle che il padre sarebbe andato via da casa e precisamente che
“mio padre andava via di casa temporaneamente, solo per capire se era ancora innamorato di mia madre o meno e quindi per capire se il loro rapporto poteva continuare o me”, circostanza questa avente attitudine inferenziale, ai sensi dell'art. 2729 c.c., della preesistenza di una crisi matrimoniale tra le parti indi per cui l'allontanamento ha costituito soltanto la conseguenza di tale crisi.
Inoltre la ragazza ha dichiarato che fu il padre “ a chiedere a me e mia madre di non dire niente alle famiglie perché era lui a voler continuare a fare la vita familiare che avevamo sempre fatto;
mia madre avrebbe avuto bisogno del sostegno della famiglia ma mio padre voleva tenere segreta la rottura”
Questa Corte, poi, ritiene condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale in punto di eccepita violazione degli obblighi di assistenza familiare del a seguito dell'allontanamento. Da un lato, CP_1
risulta documentalmente provato che il successivamente ad aprile 2014, abbia continuato a CP_1
provvedere al mantenimento della famiglia, come si evince dalle movimentazioni del conto corrente cointestato;
dall'altro, risulta provato il rapporto continuativo della figlia con la figura paterna, successivamente all'allontanamento del dalla casa familiare (cfr. dichiarazioni figlia verbale CP_1
udienza 9.5.2023). Tanto meno è stato provato che l'odierno appellato non abbia provveduto in pagina 8 di 12 costanza di convivenza ai doveri di mantenimento nei confronti della figlia e di contribuzione al nucleo familiare.
Tutto ciò premesso, il motivo deve essere rigettato.
3.3 - Parimenti vanno trattati congiuntamente il terzo ed il quinto motivo di appello tesi a censurare il regolamento delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Più precisamente, parte appellante ha censurato la decisione per avere il Tribunale, in ragione della propria soccombenza prevalente, statuito la condanna della stessa nella misura di 1/3 e limitato la compensazione delle spese nella misura dei restanti 2/3, di contro asserendo che su cinque domande tre abbiano trovato accoglimento per cui il Giudice avrebbe erroneamente valutato la soccombenza.
Sul punto giova rammentare che, in tema di spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle stesse;
mentre, qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione (ex multis vedi Cassazione civile sez. II, 07/03/2012, n. 3595; Cassazione civile 06/10/2011 n. 20457).
Non possono che condividersi in questa sede le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di primo grado il quale, valutate le questioni sottoposte al proprio vaglio, correttamente ha ravvisato la reciproca soccombenza delle parti, seppur prevalente della che non ha visto accolta la domanda di Parte_1
addebito, per la quale si è resa anche necessaria l'istruttoria, e le richieste di natura economica
(mantenimento a proprio favore;
mantenimento a favore della figlia e sostenimento delle spese straordinarie) hanno sì trovato accoglimento, ma in misura inferiore di quanto richiesto.
4 – Venendo all'appello incidentale, si osserva che parte appellata ha censurato il capo della sentenza che ha statuito la debenza dell'assegno di mantenimento a favore della ed il capo della Parte_1
sentenza sulla liquidazione delle spese di lite.
Quanto al primo motivo, occorre osservare che l'assegno di mantenimento in sede di separazione, ai sensi dell'art. 156 c.c., spetta al coniuge che non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro.
pagina 9 di 12 Non v'è dubbio che nel caso di specie le condizioni del il quale percepisce un reddito netto CP_1
mensile di circa 1.925-1930,00 euro netti (si evince dal Mod 730/2021 che per il periodo di imposta
2020 il reddito complessivo è pari ad euro 31.250,00 che, detratta l'imposta netta di euro 7.317,00 e le addizionali regionali e comunali di complessivi euro 766,00, dà un reddito pari ad euro 23.167,00 annui e, dunque, ad euro 1.930,66 mensili;
per il periodo di imposta 2021 il reddito complessivo è pari ad euro 31.274,00 che, detratta l'imposta netta di euro 7.400,00 e le addizionali regionali e comunali per complessivi euro 767,00, è pari ad euro 23.107,00 annui e, dunque, ad euro 1.925,58 su dodici mensilità) siano più floride di quelle dell'appellante, la quale percepisce quale commessa presso un fiorista un introito che, seppur lievemente aumentato nei soli ultimi due anni (per il periodo di imposta
2021 ha percepito un reddito complessivo di euro 21.431,00 che, detratta l'imposta netta di euro
3.708,00 e le addizionali comunali e regionali di complessivi euro 495,00, è pari ad euro 1.435,00 euro mensili;
per il periodo di imposta 2022 ha percepito un reddito lordo da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato di euro 21.265,71 ed un reddito lordo da lavoro dipendente con contratto a tempo determinato di complessivi euro 619,44) è comunque più esiguo.
Vero è che l'appellante – appellata incidentale, è titolare di immobili: si tratta peraltro a ben vedere di quote minoritarie di beni di modesto valore e non produttivi di reddito. Dalle indagini della Polizia
Tributaria è infatti emerso che la stessa è comproprietaria per la quota di 1/4 dell'immobile di categoria
A/2 e per la quota di 2/40 per l'immobile di categoria A/3 non locati e non fonte di reddito.
L'autovettura di cui la stessa è proprietaria è di modesto valore (euro 4.700,00).
Inoltre, la conduce in locazione l'appartamento ove vive insieme alla figlia Parte_1 Per_1
maggiorenne e non del tutto autosufficiente, pagando un canone agevolato di circa euro 330,00 mensili
Di contro il vive in un appartamento con l'attuale compagna condotto in CP_1 Parte_2
locazione ad un canone di euro 500,00 mensili, con la quale condivide le spese, come emerso dalle dichiarazioni rese dalla stessa all'udienza del 9.5.2023 (in quella circostanza la teste ha riferito di aver contribuito “prevalentemente” alle bollette e che in quel periodo stava contribuendo alle sole bollette, avendo avuto dei problemi familiari, lasciando intendere che di regola, com'è del resto presumibile, anch'ella contribuisce pure al canone).
Alla luce di tale situazione economico – patrimoniale delle parti, risulta confermato lo squilibrio fra le parti: anche considerando (doverosamente) che corrisponde un importo mensile di 150 euro CP_1
mensili (per cui il suo reddito medio mensile effettivo risulta ridotto a 1.775 euro circa) emerge che la moglie, al netto del canone di locazione, dispone di 1.105 euro mensili, mentre è senz'altro ragionevole presumere che il ripartisca di regola il canone mensile di locazione di 500 euro CP_1
pagina 10 di 12 mensili con la compagna convivente, la quale comunque senz'altro contribuisce alle spese, potendosi ritenere che egli disponga, al netto delle spese di locazione, di un importo di 1.500 euro mensili.
Alla luce di quanto sopra deve quindi condividersi anche in punto di assegno la decisione impugnata,
restando ancora attuale, nel corso della separazione, il dovere di assistenza morale e materiale tra i coniugi (ex multis Cass. n. 16809/2019; n. 12196/2017) e dovendosi far riferimento al tenore di vita fruito dai coniugi in costanza di matrimonio, al quale il marito, tenuto conto della sua maggiore professionalità e reddito contribuiva in maniera preponderante.
Il modesto importo di 150 euro mensili appare congruo e non va ulteriormente ridotto.
4.1- Quanto alle spese di lite di primo grado valgono anche per l'appello incidentale le considerazioni sopra svolte in punto di appello principale.
5- La sentenza impugnata va quindi integralmente confermata.
6 - L'integrale rigetto dell'appello principale e di quello incidentale si risolvono in una reciproca soccombenza delle parti, che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del grado.
7 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ.
S.U. 4315 del 20.04.2020
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Parma n. 1502/2024, emessa in data 29/11/2024 e pubblicata in data 3/12/2024;
2) rigetta l'appello incidentale di;
CP_1
3) compensa integralmente fra le parti le spese di lite del grado;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 3 aprile 2025
pagina 11 di 12 Il Presidente estensore dott. Antonella Allegra
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Allegra Presidente Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 1871/2024 promosso da
, C.F. , nata l'[...] a [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. AURORA LUSARDI del Foro di Parma (pec elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito Email_1
in via Via Farini n. 34 in Parma (PR)
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , nato [...] in [...], rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'Avv. Eliana Sammartano del Foro di Parma (pec Email_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, sito in Via Monte Santo n. 5 in Parma
(PR)
APPELLATO
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 1502/2024, emessa in data
29/11/2024 e pubblicata in data 3/12/2024
pagina 1 di 12 Assegnata a decisione all'udienza dell'11.4.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Il Tribunale di Parma, con sentenza n. 1502/2024 ha pronunciato la separazione fra i coniugi e , i a suo tempo unitisi in matrimonio in data CP_1 Parte_1
17.7.1996 e ha regolato le condizioni della separazione disponendo:
- il rigetto della domanda di addebito della separazione al marito proposta dalla Parte_1
- il pagamento da parte del di un contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, ma non CP_1
ancora autosufficiente convivente con la madre in appartamento condotto in locazione, di euro Per_1
150,00 annualmente rivalutabili, da corrispondersi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Parma;
- l'assegnazione della casa coniugale a favore della Parte_1
- il pagamento da parte del di un contributo di 150,00 euro mensili alla quale CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento della stessa, analogamente annualmente rivalutabile e da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese;
- l'inammissibilità delle domande restitutorie formulate dal in sede di precisazione delle CP_1
conclusioni;
- la condanna della al rimborso delle spese di lite nei confronti del nella misura di Parte_1 CP_1
1/3 (pari ad euro 2.538,66), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3.
A sostegno della propria decisione il Tribunale di Parma, all'esito dell'istruttoria espletata con l'escussione di testi, non ha ritenuto attribuibile la separazione alla specifica violazione di doveri coniugali da parte del marito (obbligo di fedeltà, dovere di convivenza, obblighi di assistenza morale e materiale), ma all'esistenza di una crisi coniugale pregressa rispetto all'epoca in cui il lasciò la CP_1
casa coniugale. Ha poi considerato la disparità delle condizioni economico reddituali delle parti, in particolare i redditi minori della ricorrente ed il canone di locazione a suo carico e, in ragione del tenore di vita goduto (anche solo potenzialmente) in costanza di matrimonio, ha ritenuto di doverle riconoscere un assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c. nella misura di euro 150,00 mensili.
Ha altresì rideterminato il contributo per il mantenimento della figlia ventisettenne non economicamente autonoma, convivente con la madre, in euro 150,00 mensili, in ragione dell'occupazione lavorativa della medesima e della necessità di evitare che la figlia continui a fare affidamento sulle risorse paterne in un contesto in cui non ricorrono ostacoli obiettivi per la stessa a pagina 2 di 12 conseguire la condizione di autosufficienza economica. In ordine alle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio ha condotto l'Autorità Giudicante a ravvisare una prevalente soccombenza della resistente, con particolare riguardo alla domanda di addebito della separazione e, conseguentemente, ha condannato la stessa nella misura di 1/3, con compensazione integrale delle spese nella residua misura di 2/3.
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1
depositato in data 16.12.2024 deducendo:
- l'erroneità della sentenza nella ricostruzione dell'iter processuale. Ha addotto che il ricorso del sarebbe stato iscritto a ruolo in data 3.5.2021, notificato in data 11.6.2021, mentre il ricorso CP_1
della sarebbe stato iscritto a ruolo in data 3.5.2021 e notificato in data 13.5.2021, dal che Parte_1
discenderebbe che prima di costituirsi il abbia fatto in tempo a depositare a sua volta un CP_1
proprio ricorso, utilizzando al contrario le argomentazioni della Ha lamentato, pertanto, Parte_1
che l'Autorità Giudicante non avrebbe tenuto in considerazione tale circostanza al fine di valutare la validità del narrato delle parti. Nel corpo della censura ha altresì eccepito che il Giudice avrebbe solo parzialmente esposto le doglianze a sostegno del ricorso, avendo la fondato le domande Parte_1
spiegate non solo sulla violazione dell'obbligo di fedeltà e di coabitazione, ma anche sulla mancata contribuzione del ai bisogni della famiglia;
CP_1
- l'omesso esame degli esiti istruttori in relazione alla pronuncia di addebito in capo all'appellante, sostenendo che il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto non provata la riconducibilità della dissoluzione del vincolo coniugale alle condotte dell'appellato di violazione degli obblighi matrimoniali. Nel paragrafo 4 ha dedotto di aver fornito ogni elemento utile in relazione all'addebito della separazione, evidenziando la condotta di controparte e l'efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, precisando che controparte non avrebbe offerto sul punto prova contraria;
- l'erronea valutazione del criterio di soccombenza, posto che a fronte delle cinque domande spiegate dalla soltanto due non sarebbero state accolte. Segnatamente, deduce che avrebbero trovato Parte_1
accoglimento la domanda di assegnazione della casa familiare;
del contributo di mantenimento a suo favore e a favore della figlia e la richiesta di pagamento delle spese straordinarie;
di contro, a fronte delle sette domande spiegate da controparte, soltanto una sarebbe stata accolta per cui il Giudice avrebbe errato nel ritenere prevalentemente soccombente l'appellante;
- l'ingiustizia della sentenza, a sostegno deducendo che la avrebbe dedicato la sua vita alla Parte_1
famiglia conciliando i tempi lavorativi con gli impegni domestici e di accudimento della figlia, mentre pagina 3 di 12 il marito non avrebbe dimostrato, nel corso della vita matrimoniale, di aver compiuto rinunce alla propria vita relazionale, né di carriera professionale, né di aver contribuito alla formazione del patrimonio personale del coniuge, né a quello della famiglia. Ha, altresì, aggiunto che la medesima è economicamente autosufficiente, ma il reddito del marito sarebbe il doppio e ha concluso ribadendo che la scelta separativa sarebbe stata determinata da condotte addebitabili al marito.
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo, previa sospensione della sentenza impugnata, di pronunciare la separazione con dichiarazione di addebito e di revocare la condanna alle spese di lite, con altresì la condanna del al pagamento anche delle spese di lite del secondo grado. CP_1
*
2.1 - Si è costituito l'appellato , invocando l'inammissibilità dell'appello spiegato CP_1
e, nel merito, contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
Ha altresì spiegato appello incidentale in ordine ai capi 5 e 7 della sentenza, concernenti le “questioni economiche” e “le spese di lite”. Segnatamente, ha dedotto l'infondatezza e l'ingiustizia della sentenza in punto di contributo di mantenimento a favore della avendo omesso il Giudice di Parte_1
considerare tutti gli aspetti determinanti la complessiva situazione economico-patrimoniale delle parti, in particolare il miglioramento della situazione reddituale di controparte, le due proprietà immobiliari di titolarità della l'autovettura; la somma di euro 7.000,00 acquisiti iure successionis da Parte_1
controparte nel 2011; la percezione di redditi lavorativi non dichiarati;
la percezione di contributo INPS di euro 415,00 mensili;
l'accensione di due polizze assicurative riscattate nel 2019 per euro 3.522,54, tutte circostanze mai contestate da controparte e, dunque, ex art. 115 c.p.c. da considerarsi provate.
Avrebbe, pertanto, errato l'Autorità Giudicante nel ritenere che il abbia costituito in costanza di CP_1
matrimonio il principale riferimento economico del nucleo familiare, anche in considerazione della mancata allegazione di controparte della documentazione, il che avrebbe lasciato il quadro economico
– patrimoniale poco chiaro.
In punto alle spese di lite, ha invocato la riforma della sentenza perché contradditoria nella parte in cui, da un lato, ha riconosciuto la prevalente soccombenza di controparte, salvo poi limitare la condanna della stessa nella sola misura di 1/3, in luogo della condanna al pagamento globale delle spese di lite o al più nella misura dei 2/3.
Ha altresì aggiunto che l'Autorità Giudicante avrebbe omesso di pronunciarsi in merito alla richiesta di condanna della al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e 96 c.p.c. Parte_1 evidenziando l'atteggiamento processuale di controparte consisto nella mancata allegazione della sua documentazione patrimoniale e nella tardività del deposito – solo parziale - della documentazione pagina 4 di 12 reddituale, in violazione del principio del contraddittorio e motivo di dilazione dei tempi processuali, avendo dovuto l'Autorità Giudicante provvedere ad eseguire indagini tributarie su controparte.
Per l'effetto, ha concluso chiedendo, in accoglimento dell'appello incidentale, prioritariamente di disporre che alcun contributo a titolo di mantenimento debba essere versato a favore della Parte_1
con condanna della medesima al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, anche tenuto conto dell'atteggiamento processuale a norma degli artt. 116 e 96 c.p.c.; in via subordinata, di disporre un contributo a titolo di mantenimento a favore della nella misura inferiore ad euro 150,00, Parte_1
con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite del primo grado nella misura dei 2/3, con compensazione nella misura residua di 1/3, anche tenuto conto dell'atteggiamento processuale di controparte ai sensi degli artt. 116 e 96 c.p.c. In ogni caso con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
Il PROCURATORE GENERALE, notiziato del procedimento, non ha ritenuto di rassegnare conclusioni.
All'udienza del 3 aprile 2025 sono comparsi i difensori delle parti e hanno insistito nelle rispettive domande.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - L'appello principale non è meritevole di accoglimento e va respinto.
È il caso di evidenziare l'infondatezza e l'irrilevanza, ai fini della decisione, delle circostanze dedotte nel primo motivo di appello. Ed invero, parte appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui l'Autorità Giudicante avrebbe errato la ricostruzione dell'iter processuale. Nello specifico, le parti mediante due autonomi giudizi hanno adito il giudice di merito per conseguire la pronuncia di separazione, segnatamente il giudizio recante RG n. 1664/2021 iscritto a ruolo dal in data 3 CP_1
maggio 2021 ed il giudizio recante RG n. 1665/2021 iscritto a ruolo in pari data.
In tesi di parte appellante, la previa notifica al del ricorso della in data 13.5.2021, CP_1 Parte_1
rispetto alla notifica del ricorso del alla in data 11.6.2021, avrebbe consentito al CP_1 Parte_1
prima di costituirsi, di aver contezza delle deduzioni avversarie e di utilizzare al contrario le CP_1
argomentazioni della per spiegare il ricorso. Parte_1
Premesso che parte appellante non ha evidenziato al riguardo alcuna criticità in punto di diritto in capo alla decisione impugnata, è vero che, per mero errore materiale, il Giudice di prime cure ha indicato la pagina 5 di 12 data del 3.4.2021, in luogo del 3.5.2021, quale data di deposito del ricorso del tuttavia, i Parte_1
due ricorsi sono stati depositati in pari data, dal che discende che al momento della notifica del ricorso della il aveva già iscritto a ruolo il giudizio recante RG n. 1664/2021 e, dunque, Parte_1 CP_1 articolato la propria difesa, tant'è che il giudizio RG n. 1665/2021 radicato dalla è stato Parte_1
riunito al precedente radicato dal CP_1
La circostanza è comunque è del tutto ininfluente. Ed invero, se da un lato rientra nell'esercizio del diritto di difesa sviluppare la linea difensiva ritenuta più appropriata ( e già questo consente di ritenere superata l'eccezione sollevata), dall'altro non vi è dubbio che quand'anche una parte avesse modellato le proprie argomentazioni tenendo conto di quanto dedotto dall'altra in un precedente ricorso, a questa era comunque consentito controdedurre, e tanto è stato fatto nel corso del giudizio, per di più svolgendo difese unitarie a seguito della riunione.
Altrettanto infondata è la censura della sentenza nella parte in cui, a pagina 4, il giudice avrebbe solo parzialmente ritrascritto le deduzioni della ricorrente a fondamento delle domande. Nella parte motiva il Tribunale si è invece pronunciato su tutte le domande, anche sull'eccepita mancata contribuzione del ai bisogni della famiglia, per cui è irrilevante che nell'esposizione in fatto abbia operato un CP_1
sunto delle difese della parte.
3.1 - Vanno poi esaminati congiuntamente il secondo, il quarto ed il sesto motivo d'impugnazione con i quali l'appellante ha lamentato il mancato accoglimento della domanda di addebito della separazione a carico del marito e l'inadeguata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure.
Tali doglianze sono infondate, sia per quanto riguarda l'addebito per infedeltà, sia per quanto attiene la violazione dei restanti doveri derivanti dal matrimonio.
Sotto il primo profilo va detto che il reiterato tentativo dell'appellante di addurre a causa della separazione la relazione extraconiugale del deve ritenersi fallace, trattandosi di una circostanza CP_1
meramente affermata. Non risulta, infatti, in alcun modo provato che nell'aprile del 2014 il CP_1
coltivasse già tale relazione con Parte_2
In tal senso depone inequivocabilmente l'audizione in sede testimoniale della figlia Testimone_1
che, sul capitolo n. 2, ha risposto “io non sapevo che mio padre andava via di casa per
[...] un'altra donna;
per me quando mio padre ha deciso di andare via di casa è stata una doccia fredda, non me lo aspettavo. I miei genitori non litigavano praticamente mai, non posso dire di averli sentiti litigare su di una relazione extraconiugale di mio padre. A me è stato riferito che mio padre andava via di casa temporaneamente, solo per capire se era ancora innamorato di mia madre o meno e quindi pagina 6 di 12 per capire se il loro rapporto poteva continuare o me;
lui mi aveva detto che sarebbe stato via qualche mese e che sarebbe tornato”.
A ciò si aggiungono le dichiarazioni rese dai coinquilini del all'epoca dell'allontanamento da CP_1
casa, segnatamente i testi che sul capitolo 3 ha risposto “non è mai Testimone_2
venuta nessuna donna come ospite del dopo il lavoro tornava a casa e passavamo il tempo CP_1
insieme; di solito io arrivavo dopo di lui a casa. Il sabato e la domenica facevamo la spesa, una passeggiata, guardavamo partite di calcio insieme, niente di particolare. Quando la nostra amicizia si
è rafforzata lui si è aperto e ci ha raccontato della separazione e delle ragioni per cui era andato via di casa, non ci ha mai parlato di un'altra donna”; il teste che, sul capitolo 3, ha Testimone_3
risposto “desumo che il sig. non avesse una donna nel periodo indicato dal fatto che non CP_1 portava mai nessuno nell'appartamento” ed il teste che, sul capitolo 3, ha Testimone_4 esposto “confermo che il non avesse relazioni in questo periodo;
lo desumo dal fatto che in CP_1
quel periodo passavamo buona parte del tempo insieme”.
Nessun altro elemento è, pertanto, emerso a sostegno dell'esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio, circostanza suffragata esclusivamente dalle deduzioni della la Parte_1
quale ha rappresentato che nel corso di una discussione il le avrebbe espressamente confessato CP_1
di essersi innamorato di un'altra donna. Tuttavia, condivisibilmente il Tribunale ha evidenziato che le dichiarazioni rese dai testi , nipote della e , compagna di classe Testimone_5 Parte_3 Testimone_6
della figlia (che peraltro hanno riferito di aver appreso della discussione de relato dalla figlia Per_1
delle parti) non hanno trovato conforto nelle dichiarazioni della stessa figlia la quale ha dichiarato di non aver assistito alla discussione, che le è stata riferita dall'appellante e di non sapere che il padre andasse via di casa per un'altra donna e ha riferito di aver avuto modo di comprendere della relazione fra il padre e la sua attuale compagna soltanto nell'estate del 2015 quando ormai la separazione era già in essere (il era infatti uscito di casa nell'aprile 2014). CP_1
Tanto premesso, e mancando in sé la prova della violazione dell'obbligo di fedeltà, vale la pena solo ad abundantiam evidenziare che, ad ogni buon conto, che in nessun modo è emerso che sia stata tenuta dall'appellato una condotta infedele avente efficacia causale nel naufragio del rapporto matrimoniale.
E' ben vero che “l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è ritenuta, di regola, sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi
pagina 7 di 12 coniugale, essendosi manifestata in un contesto di relazioni già compromesse in modo irreparabile in un ambiente caratterizzato da una convivenza ormai solo nominale e formale” (Cassazione civile sez.
I, 29/04/2024, n.11394; Cass., Sez. 1, n. 25966/2022). Peraltro “la riferita infedeltà può essere causa
(anche esclusiva) dell'addebito della separazione solo quando risulti accertato che ad essa, sia in fatto, riconducibile la crisi dell'unione, mentre il relativo comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito” (Cassazione civile, sez. I, 12/04/2006,
n. 8512).
Mancando la prova della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito, a maggior ragione difetta del tutto l'apporto causale alla crisi dell'unione.
3.2 - Neppure può ritenersi dimostrato che la crisi del matrimonio sia stata determinata dalla violazione di altri doveri derivanti dal matrimonio posta in essere dal peraltro solo genericamente allegati CP_1 dall'appellante. Segnatamente, questa Corte ritiene infondate le deduzioni in punto di abbandono
“improvviso” della casa coniugale. Deve piuttosto evidenziarsi che vi fosse tra le parti una disaffezione reciproca, confermata dalle stesse dichiarazioni, rese in sede di interrogatorio formale, della Parte_1
in punto di intimità coniugale. Inoltre, la stessa figlia, all'udienza del 9 maggio 2023, ha riferito che furono entrambi i genitori insieme a dirle che il padre sarebbe andato via da casa e precisamente che
“mio padre andava via di casa temporaneamente, solo per capire se era ancora innamorato di mia madre o meno e quindi per capire se il loro rapporto poteva continuare o me”, circostanza questa avente attitudine inferenziale, ai sensi dell'art. 2729 c.c., della preesistenza di una crisi matrimoniale tra le parti indi per cui l'allontanamento ha costituito soltanto la conseguenza di tale crisi.
Inoltre la ragazza ha dichiarato che fu il padre “ a chiedere a me e mia madre di non dire niente alle famiglie perché era lui a voler continuare a fare la vita familiare che avevamo sempre fatto;
mia madre avrebbe avuto bisogno del sostegno della famiglia ma mio padre voleva tenere segreta la rottura”
Questa Corte, poi, ritiene condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale in punto di eccepita violazione degli obblighi di assistenza familiare del a seguito dell'allontanamento. Da un lato, CP_1
risulta documentalmente provato che il successivamente ad aprile 2014, abbia continuato a CP_1
provvedere al mantenimento della famiglia, come si evince dalle movimentazioni del conto corrente cointestato;
dall'altro, risulta provato il rapporto continuativo della figlia con la figura paterna, successivamente all'allontanamento del dalla casa familiare (cfr. dichiarazioni figlia verbale CP_1
udienza 9.5.2023). Tanto meno è stato provato che l'odierno appellato non abbia provveduto in pagina 8 di 12 costanza di convivenza ai doveri di mantenimento nei confronti della figlia e di contribuzione al nucleo familiare.
Tutto ciò premesso, il motivo deve essere rigettato.
3.3 - Parimenti vanno trattati congiuntamente il terzo ed il quinto motivo di appello tesi a censurare il regolamento delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Più precisamente, parte appellante ha censurato la decisione per avere il Tribunale, in ragione della propria soccombenza prevalente, statuito la condanna della stessa nella misura di 1/3 e limitato la compensazione delle spese nella misura dei restanti 2/3, di contro asserendo che su cinque domande tre abbiano trovato accoglimento per cui il Giudice avrebbe erroneamente valutato la soccombenza.
Sul punto giova rammentare che, in tema di spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle stesse;
mentre, qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione (ex multis vedi Cassazione civile sez. II, 07/03/2012, n. 3595; Cassazione civile 06/10/2011 n. 20457).
Non possono che condividersi in questa sede le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di primo grado il quale, valutate le questioni sottoposte al proprio vaglio, correttamente ha ravvisato la reciproca soccombenza delle parti, seppur prevalente della che non ha visto accolta la domanda di Parte_1
addebito, per la quale si è resa anche necessaria l'istruttoria, e le richieste di natura economica
(mantenimento a proprio favore;
mantenimento a favore della figlia e sostenimento delle spese straordinarie) hanno sì trovato accoglimento, ma in misura inferiore di quanto richiesto.
4 – Venendo all'appello incidentale, si osserva che parte appellata ha censurato il capo della sentenza che ha statuito la debenza dell'assegno di mantenimento a favore della ed il capo della Parte_1
sentenza sulla liquidazione delle spese di lite.
Quanto al primo motivo, occorre osservare che l'assegno di mantenimento in sede di separazione, ai sensi dell'art. 156 c.c., spetta al coniuge che non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro.
pagina 9 di 12 Non v'è dubbio che nel caso di specie le condizioni del il quale percepisce un reddito netto CP_1
mensile di circa 1.925-1930,00 euro netti (si evince dal Mod 730/2021 che per il periodo di imposta
2020 il reddito complessivo è pari ad euro 31.250,00 che, detratta l'imposta netta di euro 7.317,00 e le addizionali regionali e comunali di complessivi euro 766,00, dà un reddito pari ad euro 23.167,00 annui e, dunque, ad euro 1.930,66 mensili;
per il periodo di imposta 2021 il reddito complessivo è pari ad euro 31.274,00 che, detratta l'imposta netta di euro 7.400,00 e le addizionali regionali e comunali per complessivi euro 767,00, è pari ad euro 23.107,00 annui e, dunque, ad euro 1.925,58 su dodici mensilità) siano più floride di quelle dell'appellante, la quale percepisce quale commessa presso un fiorista un introito che, seppur lievemente aumentato nei soli ultimi due anni (per il periodo di imposta
2021 ha percepito un reddito complessivo di euro 21.431,00 che, detratta l'imposta netta di euro
3.708,00 e le addizionali comunali e regionali di complessivi euro 495,00, è pari ad euro 1.435,00 euro mensili;
per il periodo di imposta 2022 ha percepito un reddito lordo da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato di euro 21.265,71 ed un reddito lordo da lavoro dipendente con contratto a tempo determinato di complessivi euro 619,44) è comunque più esiguo.
Vero è che l'appellante – appellata incidentale, è titolare di immobili: si tratta peraltro a ben vedere di quote minoritarie di beni di modesto valore e non produttivi di reddito. Dalle indagini della Polizia
Tributaria è infatti emerso che la stessa è comproprietaria per la quota di 1/4 dell'immobile di categoria
A/2 e per la quota di 2/40 per l'immobile di categoria A/3 non locati e non fonte di reddito.
L'autovettura di cui la stessa è proprietaria è di modesto valore (euro 4.700,00).
Inoltre, la conduce in locazione l'appartamento ove vive insieme alla figlia Parte_1 Per_1
maggiorenne e non del tutto autosufficiente, pagando un canone agevolato di circa euro 330,00 mensili
Di contro il vive in un appartamento con l'attuale compagna condotto in CP_1 Parte_2
locazione ad un canone di euro 500,00 mensili, con la quale condivide le spese, come emerso dalle dichiarazioni rese dalla stessa all'udienza del 9.5.2023 (in quella circostanza la teste ha riferito di aver contribuito “prevalentemente” alle bollette e che in quel periodo stava contribuendo alle sole bollette, avendo avuto dei problemi familiari, lasciando intendere che di regola, com'è del resto presumibile, anch'ella contribuisce pure al canone).
Alla luce di tale situazione economico – patrimoniale delle parti, risulta confermato lo squilibrio fra le parti: anche considerando (doverosamente) che corrisponde un importo mensile di 150 euro CP_1
mensili (per cui il suo reddito medio mensile effettivo risulta ridotto a 1.775 euro circa) emerge che la moglie, al netto del canone di locazione, dispone di 1.105 euro mensili, mentre è senz'altro ragionevole presumere che il ripartisca di regola il canone mensile di locazione di 500 euro CP_1
pagina 10 di 12 mensili con la compagna convivente, la quale comunque senz'altro contribuisce alle spese, potendosi ritenere che egli disponga, al netto delle spese di locazione, di un importo di 1.500 euro mensili.
Alla luce di quanto sopra deve quindi condividersi anche in punto di assegno la decisione impugnata,
restando ancora attuale, nel corso della separazione, il dovere di assistenza morale e materiale tra i coniugi (ex multis Cass. n. 16809/2019; n. 12196/2017) e dovendosi far riferimento al tenore di vita fruito dai coniugi in costanza di matrimonio, al quale il marito, tenuto conto della sua maggiore professionalità e reddito contribuiva in maniera preponderante.
Il modesto importo di 150 euro mensili appare congruo e non va ulteriormente ridotto.
4.1- Quanto alle spese di lite di primo grado valgono anche per l'appello incidentale le considerazioni sopra svolte in punto di appello principale.
5- La sentenza impugnata va quindi integralmente confermata.
6 - L'integrale rigetto dell'appello principale e di quello incidentale si risolvono in una reciproca soccombenza delle parti, che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del grado.
7 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ.
S.U. 4315 del 20.04.2020
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Parma n. 1502/2024, emessa in data 29/11/2024 e pubblicata in data 3/12/2024;
2) rigetta l'appello incidentale di;
CP_1
3) compensa integralmente fra le parti le spese di lite del grado;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 3 aprile 2025
pagina 11 di 12 Il Presidente estensore dott. Antonella Allegra
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