Articolo 19 della Legge 25 febbraio 2008, n. 34
Articolo 18Articolo 20
Versione
21 marzo 2008
Art. 19. (Irregolarita' nella circolazione
dei prodotti soggetti ad accisa) 1. All'articolo 7, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non e' possibile stabilire il luogo in cui sono stati messi in consumo, l'irregolarita' o l'infrazione si considera commessa nel territorio dello Stato e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che la prova della regolarita' dell'operazione ovvero la prova che l'irregolarita' o l'infrazione e' stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato non venga fornita nel termine di quattro mesi decorrenti dalla data di spedizione o da quella in cui il mittente e' venuto a conoscenza che e' stata commessa una irregolarita' o un'infrazione".
Entrata in vigore il 21 marzo 2008
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