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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/09/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 5228/21
Tribunale Ordinario di Benevento
I SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Addì 18/09/2025
Innanzi al giudice unico dr. Valeria Protano è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c.
5228/2021
E' comparso l'avv. DRESDA MARCO per il il quale si riporta al Parte_1
ricorso e ne chiede l'accoglimento;
IL GIUDICE
all'esito della discussione orale, preso atto dell'allontanamento della parte dall'aula di udienza,
emette la seguente sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano
R.G.N. 5228/21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Valeria Protano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5228 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021
Tra
(C.F.: , in persona del Sindaco legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. con sede in alla Via Annunziata – Palazzo Mosti, Parte_2 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Dresda (C.F. ), come da procura in C.F._1 calce all'atto introduttivo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in alla Via Parte_1
Annunziata–Palazzo Mosti;
-Ricorrente-
e
, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale con sede legale in Controparte_1
Napoli alla Via Santa Lucia 81;
-Resistente contumace-
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione (artt. 22 l. 689/1981);
CONCLUSIONI All'odierna udienza, parte opponente ha precisato le proprie conclusioni che qui si intendono integralmente trascritte.
Concisa esposizione del fatto e motivi della decisione
Con ricorso ex art. 22 l. 689/1981, il ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. 0563071 del 12.11.2021, notificata in data 15.11.21, con cui la CP_1 accertava la violazione dell'art. 5 comma 3 del D.M. 29.02.12 per non avere il Comune
[...] previamente comunicato al Servizio fitosanitario competente l'intervento di potatura sulle piante di platano presenti nel territorio comunale e, precisamente, in Via Piano Morra Stazione Porta Rufina, ingiungendo, pertanto, al Sindaco del il pagamento della sanzione Parte_1 amministrativa, quantificata nella somma di € 2.000,00 ossia pari al “doppio del minimo edittale”, richiamando per la violazione dell'art.11 D.M. 29.02.2012, l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 55 d.lgs. 214/2005.
Il ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione, deducendone l'illegittimità per Parte_1 violazione di legge, difetto di motivazione, erronea individuazione del fondamento normativo, insussistenza della violazione, e comunque, per sussistenza di stato di necessità.
In particolare, parte ricorrente, sostegno della propria pretesa, deduce: 1) la violazione dell'art. 14 legge 689/1981, lamentando di non aver ricevuto, prima della notifica dell'ordinanza-ingiunzione, avvenuta il 15.11.21, la contestazione dell'infrazione ex art. 14 della L. 689/1981, che la CP_1 dichiara di aver notificato in data 12.03.21 con nota prot. n. 0137217; 2) violazione dell'art. 5 e 11
D.M. 29.02.12 e degli artt. 54 e 55 d.lgs. 214/2005 posto che l'area inerente la potatura apparteneva ad una zona “indenne”, che la mancata comunicazione per le potature in dette zone ha la funzione di mera comunicazione-notizia sicché la relativa omissione non è sanzionabile e che, in ogni caso, la sanzione irrogata (ex art. 55, comma 5 del D. Lgs 214/2005) appare illegittima in quanto la previsione normativa non è chiaramente indicata e, quanto indicato, non giustifica la sanzione irrogata;
3) violazione dell'art. 5 e 11 D.M. 29.02.12 e degli artt. 54 e 55 d.lgs. 214/2005 giacché
l'intervento è stato realizzato in condizioni di urgenza, invocando la causa di esclusione della responsabilità prevista ai sensi dell'art. 4 della L. 689/1981; 4) violazione della legge n. 689/1981, in quanto l'ordinanza è priva di motivazione idonea a supportare la contestazione di un comportamento giuridicamente sanzionabile nonché il fondamento normativo della sanzione irrogata;
5) violazione e falsa applicazione dell'art. 11 legge 689/1981, non essendo stata fornita alcuna motivazione in ordine al criterio usato per la quantificazione della sanzione applicata.
La pur regolarmente citata, non si costituiva nel presente giudizio. Controparte_1
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Tribunale ha pronunciato la seguente sentenza. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di parte resistente che, seppur regolarmente citata, non si costituiva nel presente giudizio.
L'opposizione merita di essere accolta per i motivi che seguono.
Dagli atti di causa emerge che il effettuava un intervento di potatura su Parte_1 platani in una zona “indenne” senza predisporre la preventiva comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente;
che tali interventi si rendevano necessari ed urgenti, ad avviso del in quanto la chioma delle suddette piante sovrastava la recinzione e le condotte di gas Pt_1 presenti lungo il muro della sede della Napoletanagas;
che diversi rami di grosso fusto erano infatti già caduti sulla recinzione e sulle condotte di gas danneggiandole sicché l'eventuale rottura delle condotte avrebbe potuto causare gravi incidenti;
che, in data 10.03.2021, l'Ispettore Fitosanitario della effettuava un sopralluogo in cui accertava che erano state effettuate le Controparte_1 citate potature e che le stesse piante di platano potate non presentavano sintomi riconducibili ad attacchi di cancro colorato.
Tanto premesso, si osserva che l'art. 5 comma 3 del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del febbraio 2012 (in Gazz. Uff., 30 aprile 2012, n. 100) - Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da Ceratocystis fimbriata, prevede che “Nelle zone indenni gli interventi sui platani quali abbattimenti, potature, recisioni radicali possono essere effettuati, previa comunicazione al
Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, fatte salve sue diverse disposizioni”.
L'art. 11 del suddetto decreto prevede che “Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n.
214/2005”.
L'ordinanza impugnata, in particolare, fonda la sanzione irrogata sull'asserita violazione dell'art. 5, comma 3 del D.M. 29/02/2012, per non avere il comunicato previamente al Servizio Pt_1
Fitosanitario Regionale l'intervento di potatura effettuato su alcuni alberi di platano in zona
“indenne”.
Tuttavia, dalla normativa citata, emerge chiaramente che in zona indenne, come quella accertata in atti, la comunicazione preventiva ha funzione meramente informativa, non configurandosi come autorizzazione né come condizione per la liceità dell'intervento. Non è prevista alcuna sospensione temporale dell'intervento (a differenza di quanto accade nelle zone focolaio o di contenimento) né un controllo preventivo.
Pertanto, anche a voler ammettere la mancata comunicazione, non sussiste un obbligo la cui violazione sia sanzionabile ai sensi della normativa vigente. A ciò si aggiunga che l'ordinanza richiama a fondamento della sanzione l'art. 55 del D. Lgs.
214/2005 il quale, tuttavia, disciplina la tariffa fitosanitaria e non contiene disposizioni di carattere sanzionatorio. Il corretto richiamo avrebbe eventualmente dovuto essere all'art. 54 del medesimo decreto, che prevedeva sanzioni per condotte diverse (introduzione o diffusione di organismi nocivi, omissione di segnalazioni, ostacolo ai controlli) e, quindi, non applicabili al caso concreto.
Ad ogni modo, si rileva che l'intero D.Lgs. 214/2005 è stato abrogato e sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19, che ha riformato il sistema fitosanitario nazionale.
Anche la nuova disciplina, in particolare, l'art. 55 del D. Lgs. 19/2021, non contempla espressamente la mancata comunicazione di interventi in zona “indenne” tra le condotte sanzionabili. Ne consegue che la sanzione irrogata è priva di valido fondamento normativo, sia nella vigenza del precedente sistema sia in quello attuale, con conseguente violazione del principio di legalità in materia sanzionatoria – immanente allo Stato di diritto –, che trova base nell'art. 1, primo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”, in applicazione dell'art. 25 Cost., per il quale “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.
Le fattispecie soggette a sanzione amministrativa si caratterizzano, com'è noto, per tipicità e determinatezza sicché resta esclusa l'integrazione analogica della norma sanzionatrice per estenderne l'applicazione a ipotesi ivi non contemplate (cfr. Cass., II, 22 maggio 2007, n. 11826; 22 gennaio 2004, n. 1081; I, 8 agosto 2003, n. 11968).
Per tutte le motivazioni che precedono, ritenute assorbenti rispetto agli ulteriori profili prospettati,
l'opposizione merita di essere accolta con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e condanna della parte resistente alle spese di lite, che si liquidano avuto riguardo ai parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale ordinario (scaglione sino a € 5.200,00), al netto della fase istruttoria/di trattazione (D.M. 147/22).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Parte_1
nei confronti della ritenuta assorbita ogni altra domanda ed
[...] Controparte_1 eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca l'ordinanza-ingiunzione n. 0563071 del
12.11.2021 della Controparte_1
- condanna parte resistente alla rifusione nei confronti della ricorrente delle spese di giudizio, che si liquidano in € 48,00 a titolo di esborsi ed € 852,00 a titolo di compensi, oltre accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Benevento, il 18.09.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano
Tribunale Ordinario di Benevento
I SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Addì 18/09/2025
Innanzi al giudice unico dr. Valeria Protano è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c.
5228/2021
E' comparso l'avv. DRESDA MARCO per il il quale si riporta al Parte_1
ricorso e ne chiede l'accoglimento;
IL GIUDICE
all'esito della discussione orale, preso atto dell'allontanamento della parte dall'aula di udienza,
emette la seguente sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano
R.G.N. 5228/21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Valeria Protano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5228 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021
Tra
(C.F.: , in persona del Sindaco legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. con sede in alla Via Annunziata – Palazzo Mosti, Parte_2 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Dresda (C.F. ), come da procura in C.F._1 calce all'atto introduttivo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in alla Via Parte_1
Annunziata–Palazzo Mosti;
-Ricorrente-
e
, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale con sede legale in Controparte_1
Napoli alla Via Santa Lucia 81;
-Resistente contumace-
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione (artt. 22 l. 689/1981);
CONCLUSIONI All'odierna udienza, parte opponente ha precisato le proprie conclusioni che qui si intendono integralmente trascritte.
Concisa esposizione del fatto e motivi della decisione
Con ricorso ex art. 22 l. 689/1981, il ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. 0563071 del 12.11.2021, notificata in data 15.11.21, con cui la CP_1 accertava la violazione dell'art. 5 comma 3 del D.M. 29.02.12 per non avere il Comune
[...] previamente comunicato al Servizio fitosanitario competente l'intervento di potatura sulle piante di platano presenti nel territorio comunale e, precisamente, in Via Piano Morra Stazione Porta Rufina, ingiungendo, pertanto, al Sindaco del il pagamento della sanzione Parte_1 amministrativa, quantificata nella somma di € 2.000,00 ossia pari al “doppio del minimo edittale”, richiamando per la violazione dell'art.11 D.M. 29.02.2012, l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 55 d.lgs. 214/2005.
Il ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione, deducendone l'illegittimità per Parte_1 violazione di legge, difetto di motivazione, erronea individuazione del fondamento normativo, insussistenza della violazione, e comunque, per sussistenza di stato di necessità.
In particolare, parte ricorrente, sostegno della propria pretesa, deduce: 1) la violazione dell'art. 14 legge 689/1981, lamentando di non aver ricevuto, prima della notifica dell'ordinanza-ingiunzione, avvenuta il 15.11.21, la contestazione dell'infrazione ex art. 14 della L. 689/1981, che la CP_1 dichiara di aver notificato in data 12.03.21 con nota prot. n. 0137217; 2) violazione dell'art. 5 e 11
D.M. 29.02.12 e degli artt. 54 e 55 d.lgs. 214/2005 posto che l'area inerente la potatura apparteneva ad una zona “indenne”, che la mancata comunicazione per le potature in dette zone ha la funzione di mera comunicazione-notizia sicché la relativa omissione non è sanzionabile e che, in ogni caso, la sanzione irrogata (ex art. 55, comma 5 del D. Lgs 214/2005) appare illegittima in quanto la previsione normativa non è chiaramente indicata e, quanto indicato, non giustifica la sanzione irrogata;
3) violazione dell'art. 5 e 11 D.M. 29.02.12 e degli artt. 54 e 55 d.lgs. 214/2005 giacché
l'intervento è stato realizzato in condizioni di urgenza, invocando la causa di esclusione della responsabilità prevista ai sensi dell'art. 4 della L. 689/1981; 4) violazione della legge n. 689/1981, in quanto l'ordinanza è priva di motivazione idonea a supportare la contestazione di un comportamento giuridicamente sanzionabile nonché il fondamento normativo della sanzione irrogata;
5) violazione e falsa applicazione dell'art. 11 legge 689/1981, non essendo stata fornita alcuna motivazione in ordine al criterio usato per la quantificazione della sanzione applicata.
La pur regolarmente citata, non si costituiva nel presente giudizio. Controparte_1
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Tribunale ha pronunciato la seguente sentenza. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di parte resistente che, seppur regolarmente citata, non si costituiva nel presente giudizio.
L'opposizione merita di essere accolta per i motivi che seguono.
Dagli atti di causa emerge che il effettuava un intervento di potatura su Parte_1 platani in una zona “indenne” senza predisporre la preventiva comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente;
che tali interventi si rendevano necessari ed urgenti, ad avviso del in quanto la chioma delle suddette piante sovrastava la recinzione e le condotte di gas Pt_1 presenti lungo il muro della sede della Napoletanagas;
che diversi rami di grosso fusto erano infatti già caduti sulla recinzione e sulle condotte di gas danneggiandole sicché l'eventuale rottura delle condotte avrebbe potuto causare gravi incidenti;
che, in data 10.03.2021, l'Ispettore Fitosanitario della effettuava un sopralluogo in cui accertava che erano state effettuate le Controparte_1 citate potature e che le stesse piante di platano potate non presentavano sintomi riconducibili ad attacchi di cancro colorato.
Tanto premesso, si osserva che l'art. 5 comma 3 del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del febbraio 2012 (in Gazz. Uff., 30 aprile 2012, n. 100) - Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da Ceratocystis fimbriata, prevede che “Nelle zone indenni gli interventi sui platani quali abbattimenti, potature, recisioni radicali possono essere effettuati, previa comunicazione al
Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, fatte salve sue diverse disposizioni”.
L'art. 11 del suddetto decreto prevede che “Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n.
214/2005”.
L'ordinanza impugnata, in particolare, fonda la sanzione irrogata sull'asserita violazione dell'art. 5, comma 3 del D.M. 29/02/2012, per non avere il comunicato previamente al Servizio Pt_1
Fitosanitario Regionale l'intervento di potatura effettuato su alcuni alberi di platano in zona
“indenne”.
Tuttavia, dalla normativa citata, emerge chiaramente che in zona indenne, come quella accertata in atti, la comunicazione preventiva ha funzione meramente informativa, non configurandosi come autorizzazione né come condizione per la liceità dell'intervento. Non è prevista alcuna sospensione temporale dell'intervento (a differenza di quanto accade nelle zone focolaio o di contenimento) né un controllo preventivo.
Pertanto, anche a voler ammettere la mancata comunicazione, non sussiste un obbligo la cui violazione sia sanzionabile ai sensi della normativa vigente. A ciò si aggiunga che l'ordinanza richiama a fondamento della sanzione l'art. 55 del D. Lgs.
214/2005 il quale, tuttavia, disciplina la tariffa fitosanitaria e non contiene disposizioni di carattere sanzionatorio. Il corretto richiamo avrebbe eventualmente dovuto essere all'art. 54 del medesimo decreto, che prevedeva sanzioni per condotte diverse (introduzione o diffusione di organismi nocivi, omissione di segnalazioni, ostacolo ai controlli) e, quindi, non applicabili al caso concreto.
Ad ogni modo, si rileva che l'intero D.Lgs. 214/2005 è stato abrogato e sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19, che ha riformato il sistema fitosanitario nazionale.
Anche la nuova disciplina, in particolare, l'art. 55 del D. Lgs. 19/2021, non contempla espressamente la mancata comunicazione di interventi in zona “indenne” tra le condotte sanzionabili. Ne consegue che la sanzione irrogata è priva di valido fondamento normativo, sia nella vigenza del precedente sistema sia in quello attuale, con conseguente violazione del principio di legalità in materia sanzionatoria – immanente allo Stato di diritto –, che trova base nell'art. 1, primo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”, in applicazione dell'art. 25 Cost., per il quale “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.
Le fattispecie soggette a sanzione amministrativa si caratterizzano, com'è noto, per tipicità e determinatezza sicché resta esclusa l'integrazione analogica della norma sanzionatrice per estenderne l'applicazione a ipotesi ivi non contemplate (cfr. Cass., II, 22 maggio 2007, n. 11826; 22 gennaio 2004, n. 1081; I, 8 agosto 2003, n. 11968).
Per tutte le motivazioni che precedono, ritenute assorbenti rispetto agli ulteriori profili prospettati,
l'opposizione merita di essere accolta con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e condanna della parte resistente alle spese di lite, che si liquidano avuto riguardo ai parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale ordinario (scaglione sino a € 5.200,00), al netto della fase istruttoria/di trattazione (D.M. 147/22).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Parte_1
nei confronti della ritenuta assorbita ogni altra domanda ed
[...] Controparte_1 eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca l'ordinanza-ingiunzione n. 0563071 del
12.11.2021 della Controparte_1
- condanna parte resistente alla rifusione nei confronti della ricorrente delle spese di giudizio, che si liquidano in € 48,00 a titolo di esborsi ed € 852,00 a titolo di compensi, oltre accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Benevento, il 18.09.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano