Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4671/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA HOUEL n. 5, presso lo studio dell'Avv. DINA VALENTINA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA GIUSEPPE ALESSI n. 25, presso lo studio dell'Avv. PIAZZA MAURO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 21/10/2024 (matrimonio celebrato in Palermo, il 20/07/2012); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 10 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2. Ciascuno dei coniugi sarà libero di fissare la propria dimora, residenza o domicilio ove riterrà più opportuno, previa comunicazione all'altro al fine di garantire quanto più possibile il rapporto genitore figli.
3. Affidare i figli minori, in modo condiviso ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la residenza materna e stabilendo un regime di visita in favore del padre che preveda: dal lunedì all'uscita da scuola fino al mercoledì all'ingresso a scuola con il padre;
due weekend al mese (cadenza bisettimanale) con il padre che comprendono dal venerdì alle 19,00 e fino al mercoledì all'uscita da scuola, è inteso che nelle settimane in cui è previsto il pernottamento nel week and non sarà previsto il regime di visita dal lunedì dopo la scuola sino al mercoledì mattina, le festività del Natale e del
Capodanno ad anni alterni, con un pernottamento minimo di due notti da concordarsi tra le parti, Pasqua e lunedì dell'Angelo ad anni alterni, le principale altre festività nazionali ad anni alterni, 15 giorni non consecutivi da concordare di volta in volta tra i genitori nel periodo estivo da fruire tra luglio ed agosto previo accorso tra le parti da comunicarsi entro il 15 giugno di ogni anno, in ogni caso il presente piano potrà subire delle modifiche in considerazione dei turni di lavoro del padre da comunicare con un paio di giorni di anticipo ed eventuali orari lavorativi della madre, qualora dovesse trovare occupazione;
4. In merito alle rispettive consistenze economiche, i ricorrenti dichiarano di essere entrambi indipendenti e autosufficienti e, conseguentemente, di rinunciare a qualsiasi pretesa economica personale, ad esclusione del contributo di mantenimento dei minori da corrispondere in favore della sig.ra nella misura di euro 400,00, ivi compreso il 50% dell'A.U., oltre CP_1 il 50% delle spese mediche e straordinarie da concordarsi come da protocollo.
5. Compensare integralmente tra le parti le spese del presente
2 procedimento”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 92 P. 2, S. A, Anno 2012) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 16/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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