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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5807 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria giurisdizione dell'anno 2025 vertente
TRA nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
e nata a [...] in data [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Palermo, via Nicolò Turrisi n. 13, presso lo studio dell'Avv.
MA AR EL, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto).
Conclusioni delle parti: come in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Nel ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 02/12/2025, le parti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni del loro divorzio, pronunciato dal Tri- bunale di Palermo con sentenza n. 3658/2022, così come modificate dalla sentenza n.
447/2024 dei 17-19/07/2024, alle condizioni come di seguito riportate:
“Ferme restando tutte le altre pattuizioni previste nelle condizioni di divorzio, omologare la nuova condizione di revoca dell'assegno mensile di €. 350,00 posto a carico del Signor in favore della Signora a titolo di mantenimento del Parte_3 Parte_2 figli a decorrere dal 01 Dicembre 2025”. Per_1
Ritiene il Collegio che le condizioni ivi stabilite non siano contrarie alla morale e all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge e che, conseguentemente, le domande propo- ste possano essere accolte.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
modifica le condizioni del divorzio tra le parti pronunciato dal Tribunale di Palermo con sentenza n. R.G. 3658/2022 dei 14-20/09/2022, passata in giudicato, così come modifica- te dalla sentenza n. 447/2024 dei 17-19/07/2024, alle condizioni indicate in parte moti- va;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo in data 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5807 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria giurisdizione dell'anno 2025 vertente
TRA nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
e nata a [...] in data [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Palermo, via Nicolò Turrisi n. 13, presso lo studio dell'Avv.
MA AR EL, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto).
Conclusioni delle parti: come in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Nel ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 02/12/2025, le parti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni del loro divorzio, pronunciato dal Tri- bunale di Palermo con sentenza n. 3658/2022, così come modificate dalla sentenza n.
447/2024 dei 17-19/07/2024, alle condizioni come di seguito riportate:
“Ferme restando tutte le altre pattuizioni previste nelle condizioni di divorzio, omologare la nuova condizione di revoca dell'assegno mensile di €. 350,00 posto a carico del Signor in favore della Signora a titolo di mantenimento del Parte_3 Parte_2 figli a decorrere dal 01 Dicembre 2025”. Per_1
Ritiene il Collegio che le condizioni ivi stabilite non siano contrarie alla morale e all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge e che, conseguentemente, le domande propo- ste possano essere accolte.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
modifica le condizioni del divorzio tra le parti pronunciato dal Tribunale di Palermo con sentenza n. R.G. 3658/2022 dei 14-20/09/2022, passata in giudicato, così come modifica- te dalla sentenza n. 447/2024 dei 17-19/07/2024, alle condizioni indicate in parte moti- va;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo in data 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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