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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di cui al n.282/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Federica Bartoli C.F._1
– ricorrente – contro
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
corrente in Viale Risorgimento, 5, CAMPAGNOLA EMILIA, C.F. E P. Iva: P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Villa e Giada Orioli
– resistente–
in punto a: pagamento differenze retributive e straordinari
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. depositato in data 19.03.2024, la Sig.ra ha convenuto Parte_1
in giudizio il in persona del l.r.p.t. per sentire accogliere Controparte_1
le seguenti conclusioni:
“…Nel Merito in via Principale: accogliere il presente ricorso e accertare e dichiarare:
- che la sig.ra ha sempre svolto il lavoro a tempo pieno per 39 ore settimanali;
Parte_1
- che dal gennaio 2021 al 14/02/2023 la sig.ra ha svolto ore di lavoro straordinario sia in Parte_1
orario notturno che diurno e che le stesse non sono state correttamente inserite nei cedolini paga forniti dal datore di lavoro;
- che le differenze retributive spettanti alla sig.ra dal 01/01/2021 alla data di licenziamento Parte_1 ammontano ad € 1.026,00 netti;
- che la sig.ra alla data delle dimissioni per giusta causa aveva accumulato n. 86 ore di Parte_1
ROL non goduti nell'anno 2021 e n. 68 ore di ROL non goduti per l'anno 2022 per cui risulta illegittima la trattenuta di 924,29 Euro risultante nella Busta paga conclusiva;
- che nel cedolino paga di agosto 2022 non sono stati considerati i giorni di ferie e di malattia nonché di congedo straordinario e vi è una differenza retributiva di € 296,00;
- che il datore di lavoro contrariamente da quanto richiesto dalla lavoratrice ha riconosciuto Parte_1
il Bonus Renzi in busta paga inserendolo illegittimamente nell'importo dello stipendio concordato con la lavoratrice anziché in aggiunta dello stesso;
- che il datore di lavoro non ha versato in favore della lavoratrice il Bonus Una Tantum Parte_1
previsto dall'art. 18 D.L. 144/2022;
- che le dimissioni presentate dalla lavoratrice sono giustificate da giusta causa e pertanto Parte_1
illegittima è la trattenuta per mancato preavviso;
- la responsabilità in via contrattuale ex artt. 2087, 2109 cc. e art. 36 cost e/o in via aquiliana e art. 2043, 2059 cc e art. 36 cost. del datore di lavoro per la mancata fruizione del riposo settimanale da parte ricorrente e del mancato rispetto per periodo minimo tra un turno e l'altro di lavoro dalla data di assunzione della sig.ra e sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro;
Parte_1
conseguentemente, condannare il datore di lavoro Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., corrente in Viale Risorgimento, 5,
[...]
CAMPAGNOLA EMILIA, C.F. E P. Iva: : P.IVA_1
- al pagamento in favore della odierna ricorrente di quanto le spetta a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario sulla base delle ore di straordinario realmente svolte, delle ore di lavoro notturno svolte, dei ROL non beneficiati, delle ferie non beneficiate, di tutte le differenze retributive spettanti alla sig.ra dell'illegittima trattenuta a titolo di indennità per mancato preavviso nelle Parte_1
dimissioni per giusta causa, del mancato pagamento del Bonus ex art. 18 DL 144/2020, del ricalcolo della 13^ e 14^ mensilità del TFR e ogni altro emolumento retributivo, anche indiretto che si indica, salvo errori in € 4.824,71 ( di cui € 1.026,00 per differenze retributive anno 2021 e 2022, € 924,29 per ROL Illegittimamente trattenuti nella busta paga di chiusura, € 347,81 per mancato pagamento Contr Residui alla cessazione del rapporto di lavoro, € 1.199,94 inserimento in busta paga BONUS
Pag. 2 di 9 nonostante esonero, € 150,00 mancato pagamento BONUS Fiscale Novembre 2022, € 1.177,48 CP_4
illegittima trattenuta Mancato Preavviso di licenziamento) oltre a rivalutazione monetaria ed interessi o in quell'altra somma maggiore o minore che potrà risultare congrua ed equa nel corso del giudizio
(anche e soprattutto in considerazione del fatto che il conteggio è stato eseguito solo ed esclusivamente sugli anni 2021 e 2022 in quanto la lavoratrice non è più in grado di accedere al portale per recuperare le buste paga relative alle mensilità precedenti) con condanna altresì la società convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, alla regolarizzazione previdenziale come risulta dovuta e di legge;
- a corrispondere a parte ricorrente il risarcimento dei danni non patrimoniali, patiti e patendi, in conseguenza dell'omesso riposo settimanale ed al mancato rispetto del riposo minimo tra un turno di lavoro e quello successivo, la cui quantificazione viene devoluta al giudice in via equitativa, da definirsi all'esito dell'espletata fase istruttoria, il tutto con rivalutazione ed interessi dal fatto al saldo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
La ricorrente esponeva di essere stata assunta in data 17/09/2018 dalla soc. Controparte_1
prestazione lavorativa da rendersi presso il ristorante di Reggio Emilia, via
[...]
Gramsci (insegna “Antica Trattoria Cognento”), inizialmente con contratto di lavoro a tempo determinato 6 mesi, tempo pieno 40 ore settimanali con qualifica di Banconista di 5^ livello. Il turno di lavoro convenuto con la lavoratrice era tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore
15.30 / 16.00 (Doc. 1 e 2 all: - copia lettera assunzione;
- copia percorso lavoratore);
Successivamente il contratto veniva convertito in contratto a tempo indeterminato e proseguiva ininterrotto pure nel corso del periodo COVID, nel quale tuttavia, considerate le difficoltà del settore della ristorazione, il datore di lavoro ha iniziato progressivamente a ritardare il pagamento dello stipendio, a ridurre il personale e, a richiedere alla lavoratrice sempre più ore di lavoro Parte_1
straordinario che non venivano pagate, nonchè prestazioni al di fuori delle mansioni per le quali era stata assunta.
Il datore di lavoro infatti ha imposto alla lavoratrice, in aggiunta alle normali ore di lavoro anche il turno del mercoledì sera (dalle 19.00 sino alla chiusura 24.00); inoltre, preso atto della carenza di personale, il datore ha iniziato ad imporre alla lavoratrice di eseguire oltre che i lavori per i quali era assunta anche lavori di pulizia del ristorante, dei bagni, del giardino antistante al ristorante, nonché di svolgere anche l'attività di semplice cameriera. I turni di lavoro imposti dal datore di lavoro
Pag. 3 di 9 risultavano massacranti, in taluni mesi non veniva concesso alla lavoratrice neppure il turno infrasettimanale.
Nel corso del rapporto persistevano richieste di straordinario, ritardi nei pagamenti delle buste paga ed altre gravi irregolarità imputabili al datore di lavoro;
da ultimo a fronte dell'omesso pagamento di tre mensilità continuative, la ricorrente ha rassegnato le dimissioni per giusta causa. Ciò nonostante le
è stato indebitamente trattenuto il periodo di preavviso.
Da qui il presente ricorso, nel quale è fatta richiesta del pagamento di ore di lavoro straordinario, di altre voci retributive non completamente corrisposte, infine del risarcimento del danno a fronte del mancato rispetto delle pause quotidiane, dei riposi e finanche delle ferie.
Si è tardivamente costituito in giudizio il contestando in fatto e diritto quanto ex Controparte_1
adverso dedotto.
Esperito senz'esito tentativo di conciliazione, autorizzata la produzione di chiavetta contenente video e conversazione WhatsApp tra la ricorrente ed il gestore della società e tra la ricorrente ed i lavoratori colleghi di lavoro, dei quali la stessa aveva il coordinamento e di cui stabiliva i turni di lavoro, escussi tre testimoni, all'odierna udienza del 4/2/2025, previo deposito di note scritte autorizzate, la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale resa all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Premessa la decadenza di parte convenuta dalle eccezioni non deducibili d'ufficio e dalla richiesta di mezzi istruttori, a fronte della tardività della costituzione;
premessa altresì l'ultroneità della richiesta di acquisizione dei cedolini paga sino al 31/12/2020, atteso che le domande attrici si sono comunque concentrate sugli anni 2021/2023; si rileva come la documentazione versata in atti e i testi escussi abbiano totalmente confermata la ricostruzione attrice del rapporto di lavoro dedotto e di come lo stesso si è nel concreto dipanato.
E' dunque emerso che l'orario di lavoro della ricorrente sia sempre stato lo stesso (nonostante la - modesta- modifica contrattuale operata dl datore di lavoro) per tutta la durata del rapporto, ovverosia tutte le mattine dalle ore 9.00 sino alla 15.30 dal lunedì al sabato ed il turno del mercoledì sera dalle
19.00 sino alla chiusura che di solito avveniva dopo le 24.00. I turni svolti dalla sig.ra ed il Parte_1
suo orario di lavoro è stato confermato oltre che dai testi anche dalle immagini contenute nella chat
Whattapp utilizzate dai dipendenti del Ristorante per organizzare i turni di lavoro settimanali (foto riproducenti settimanalmente i turni di lavoro degli addetti al ristorante Antica Trattoria di Cognento
Pag. 4 di 9 di Reggio Emilia, via Gramsci). La tabella delle ore lavorate degli anni 2021 e 2022 allegato quale documento 14 al ricorso è una tabella di sintesi delle ore lavorate dall'istante così come riportate nelle 2 chat whattapp intercorse tra e e tra e tutte le colleghe. Parte_2 Parte_1 Parte_1
Confrontando infatti i resoconti dei turni settimanali tra colleghe ed il resoconto delle ore lavorate che inviava mensilmente al datore di lavoro le ore svolte sono risultate Parte_1 Parte_2
esattamente corrispondenti a quelle elencate nel ricorso introduttivo (e che qui si intendono riprodotte).
Per altro, le contestazioni sviluppate dalla parte convenuta sono estremamente generiche e non prendono specifica posizione sulle eloquenti chat di WhatsApp depositate in atti, che evidenziano la stringente e defatigante turnazione cui era soggetta l'intera squadra di lavoratori.
I conteggi delle differenze retribuite riportate nella tabella del ricorso introduttivo, tabella anch'essa mai contestata da , ammontano ad € 894,00 per l'anno 2021 ed € 132,00 per l'anno Controparte_1
2022 e così complessivamente € 1.026,00.
In merito all'errata indicazione dei rol goduti dal 01/01/2021 al 14/02/2023, tutti i testimoni hanno confermato che nessuno degli addetti al Ristorante adibiti al locale di Reggio Emilia, via CP_1
Gramsci, ha mai beneficiato di permessi e/ ROL, evidenziando come qualora un dipendente avesse avuto la necessità di assentarsi dal lavoro durante il proprio turno, non usufruiva di permessi, ma semplicemente cambiava il turno con altro lavoratore.
Tale circostanza poi risulta trova ulteriore conferma dal raffronto tra il resoconto delle ore mensile che la sig.ra inviava al datore di lavoro (Doc. 14 allegato) con le buste paga consegnate dal Parte_1
soc. alla lavoratrice (doc. 6 allegato al ricorso); quest'ultime infatti riportano giorni di CP_1
permessi goduti che in realtà non sono mai stati goduti.
Analizzando le buste paga dell'anno 2021 risultano indicati in busta paga ROL come goduti di fatto non goduti per un ammontare complessivo di n. 86 ore, da convertire in retribuzione omessa.
Cont Per quanto concerne poi l'annualità 2022 i ndicati nelle buste paga come goduti ammontano a n.
68 ore (10 ore in gennaio, 10 ore in febbraio 2022,10 ore in marzo, 18 ore in aprile, 10 ore in maggio e 10 ore in giugno), tutti permessi mai richiesti e goduti dalla lavoratrice . Parte_1
E' quindi evidente che la trattenuta di € 924,29 inserita nell'ultima Busta paga conclusiva per
Recupero Rol goduti in più è del tutto illegittima. non ha mai goduto di alcun permesso ed Parte_1
anzi andranno pagati tutti i permessi residui alla stessa spettanti ed ammontanti a 40,32 ore che, moltiplicati per il compenso orario ammonta ad € 347,81 (40,32 x 8,62622).
Pag. 5 di 9 Stesse considerazioni si devono svolgere con riguardo alla errata indicazione in busta paga delle ferie godute da : tutte le testimoni hanno confermato che gli addetti al Ristorante beneficiavano Parte_1
di due settimana di ferie durante il periodo estivo e di una settimana di ferie nel periodo di febbraio o marzo o aprile.
Dal confronto delle buste paga allegate e del rendiconto ore lavorate anno 2021 e 2022 emerge invece che ha goduto di soli 6 gg (pari a n. 39 ore) dal 19/04/2021 al 24/04/2021 e 12 giorni (pari Parte_1
a n. 78 ore) dal 5 al 17 luglio 2021 e null'altro; analizzando invece le buste paga dell'anno 2021 il datore di lavoro ha indicato n. 85 ore di ferie godute nel mese di luglio e null'altro.
Per l'anno 2022 la sig.ra è rimasta in ferie dal 24 al 29 gennaio per 6 giorni (pari a 39 ore) e Parte_1
dal 4 luglio al 16 luglio per 12 giorni pari a 78 ore. Analizzando invece le buste paga del 2022 risultano indicate 39 ore di ferie per gennaio 2022 (corrette), 16 ore a febbraio (inesistenti), 15 ore a marzo (inesistenti), 16 ore ad aprile (inesistenti), 14 ore a giugno (inesistenti), a luglio non sono indicati ore di ferie quando in realtà sono state 78 ore. Anche tali ore di ferie effettivamente non godute sono quindi da conteggiare nell'ammontare richiesto.
Per quanto riguarda il lavoro notturno e/o festivo dal 01/01/2021 al 14/02/2023, le testi sentite all'udienza di ottobre 2024 hanno confermato l'orario di lavoro della sig.ra (risposte al Parte_1
capitolo 4 del ricorso introduttivo) Ebbene, la sig.ra durante il turno del mercoledì sera Parte_1
cessava la propria attività dopo le ore 24 ma mai il datore di lavoro ha applicato in busta paga il supplemento previsto per il lavoro notturno.
L' Art.14 del CCNL disciplina poi i Riposi settimanali, festività, riposi compensativi e riposi
Retribuiti stabilendo la necessità di un riposo settimanale domenicale di 24 ore.
Anche sul punto si rileva da parte datoriale la violazione di tale precetto nelle seguenti giornate: domenica 12 giugno 2022, domenica 22 maggio 2022, domenica 1 maggio 2022, domenica 17 aprile
2022 che era il giorno di Pasqua (la presenza al lavoro di in quelle specifiche giornate, oltre Parte_1
che risultare dalla Chat Whatapp è stata confermata da tutte le testimoni, in quanto erano in concomitanza di eventi sportivi e/o musicali).
Del pari quando la lavoratrice svolgeva il turno del mercoledì sera, ed il turno successivo iniziava al giovedì mattina ore 9.00 non beneficiava neppure del riposo tra un turno e l'altro di 12 ore, terminando il più delle volte dopo l'01 di notte e ripresentandosi al lavoro il medesimo giorno alle ore
9.00.
Tali omissioni, secondo la dottrina e giurisprudenza più accreditate e che questo Tribunale condivide,
Pag. 6 di 9 sono fonte di danno non patrimoniale che può, e deve, essere presunto.
La Cassazione ha più volte evidenziato l'irrinunciabilità del diritto al riposo settimanale, il quale ha la funzione di proteggere il lavoratore dall'usura psicofisica in relazione “non solo alla prestazione di lavoro già eseguita ma anche a quella ancora da rendere, trattandosi di uno strumento di ricostituzione delle energie via via impegnate in essa” (Cass. 27 luglio 2006, n. 17179).
La rilevanza costituzionale dell'interesse al riposo, settimanale o giornaliero, è in grado di giustificare non soltanto la risarcibilità del danno non patrimoniale, ma anche la giustificazione della presunzione di esistenza nell'an di tale danno. Infatti, l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento del datore al riposo settimanale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost.,sicché la sua lesione espone direttamente il datore al risarcimento del danno (Cass. 15 luglio
2019, n. 18884; in tale senso anche Cass., SS.UU. n. 142 del 2013; n. 24180 del 2013; n. 16665 del
2015; n. 24563 del 2016).
Le osservazioni sopra formulate in merito alla mancanza di riposto settimanale devono altresì trovare applicazione per quanto concerne il mancato riconoscimento del riposo di 12 ore consecutive tra un turno di lavoro e l'altro; dall'analisi delle prove allegate (chat whattapp e doc. 14); ciò è avvenuto per n. 32 volte nell'anno 2021, mentre per l'anno 2022 il mancato rispetto delle 12 ore di riposto tra un turno di lavoro e l'altro è avvenuto in ben 29 occasioni.
Il danno subito dalla lavoratrice -che è in re ipsa per il mancato rispetto delle più elementari regole di fruizione dei riposi- va liquidato in via equitativa nella somma netta di € 2000,00, tenuto conto anche della situazione familiare della (figlia disabile al 100%). Pt_1
Per quanto riguarda lo straordinario prestato, anch'esso ha avuto rigorosa prova mediante le testimonianze raccolte: tutti i testimoni hanno confermato che durante il turno serale tutte le lavoratrice rimanevano presso il ristorante per svolgere anche tutti i lavori di pulizia per oltre un'ora e, tali ore non erano mai retribuite come straordinari.
Circostanza questa che ha trovato altresì conferma nei resoconti che la sig.ra al Pt_1 Parte_2
ebbene analizzandoli nello specifico, parte ricorrente ha svolto un totale ore di straordinario pari a n
111 ore, dettagliatamente ricostruite nel prospetto depositato, e anch'esse mai contestate se non con estrema e insoddisfacente genericità. Come emerge dai conteggi e dal calcolo esplicitato in ricorso, il valore totale dei compensi spettanti alla sig.ra per le ore di straordinario rese nell'anno 2021 Parte_1
e 2022 ammonta ad € 1.295,50, di cui € 707,61 per gli straordinari svolti nel 2021 (€ 11,076377 compenso orario straordinario diurno x 48,50 ore + € 13,6325 compenso orario straordinario notturno
Pag. 7 di 9 x 12,50 ore) ed € 587,89 per gli straordinari svolti nel 2022 (€ 11,214086 compenso orario straordinario diurno x 39,5 ore + € 13,8020 compenso orario straordinario notturno e domenicale x 10,5 ore). Tali compensi vanno certamente conteggiati anche al fine del TFR, della 13^ mensilità e 14^ mensilità spettanti alla lavoratrice . Parte_1
E' stato accertato anche il mancato riconoscimento della malattia e del congedo nel cedolino paga relativo alla mensilità di Agosto 2022. Tale circostanza è confermata dalle comunicazioni whattapp intercorse tra e e depositata agli atti. Parte_2 Parte_1
Quindi il compenso esatto spettante alla sig.ra e relativo alla mensilità di agosto 2022 Parte_1 ammonta ad € 1.268,00 netto anziché Euro 972,00 netto, con una differenza pari ad € 296,00 (Doc.
15 all.).
Quanto alla mancata esenzione Bonus Renzi, va rammentato che la lavoratrice, contestualmente all'assunzione, aveva inviato al datore di lavoro comunicazione con la quale chiedeva espressamente l'esenzione dal cd “Bonus Renzi” (Doc. 16 all.). Tale dichiarazione era da considerarsi valida anche per tutti gli anni successivi in quanto nessuna modifica alle proprie condizioni reddituali era intervenuta a carico della dipendente. Invece dalle buste paga risulta applicato tale Bonus riportando la Voce “Trattamento Integrativo L. 21/2020”. Tale somma quindi dovrà essere restituita alla lavoratrice e per l'anno 2021 ammonta ad € 1.199,94
Va riconosciuto anche il mancato pagamento del Bonus di Novembre 2022 come richiesto dalla lavoratrice pari ad € 150,00 a titolo di indennità una tantum così come previsto dall'art. 18, comma 1 del D.L. 144/2022, che lo stesso datore di lavoro ha espressamente ammesso in sede di costituzione di non aver provveduto a versare, cercando di giustificare che avrebbe fatto rientrare tale versamento in un accordo complessivo di cui tuttavia non ha fornito prova.
Per concludere, è stato accertato che la soc. non è mai Controparte_1
stata puntuale nel pagamento dello stipendio. Tale circostanza è stata confermata dai testimoni ed è facilmente riscontrabile analizzando gli estratti conto correnti bancari della sig.ra dal quale Parte_1
risultano le date d'incasso dei bonifici. Anche nella chat whattapp intercorsa tra le parti vi erano svariati messaggi con i quali la lavoratrice sollecitava il pagamento dello stipendio che tardava ad arrivare.
In data 14/02/2023, quando la sig.ra ha presentato le proprie dimissioni risultavano insolute Parte_1
ben tre mensilità: dicembre 2022, 13^ mensilità di dicembre 2022 e mensilità di gennaio 2023.
E' ormai pacifico in giurisprudenza ed in dottrina che per qualificarsi come giusta causa di dimissione
Pag. 8 di 9 è sufficiente il mancato pagamento anche solo due mensilità dello stipendio.
Pertanto, nel caso specifico risultando insolute 3 mensilità al momento delle dimissioni per giusta causa, la risoluzione del rapporto contrattuale con effetto immediato deve considerarsi legittima e valida e nessuna indennità per mancato preavviso potrà essere trattenuta alla lavoratrice. Ne consegue pertanto la restituzione della somma trattenuta per Mancato Preavviso pari ad € 1.177,48.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del datore di lavoro e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza
1. In accoglimento del ricorso, accertate le omissioni retributive di cui alla parte motiva per lavoro straordinario diurno, notturno e festivo, per ROL non goduti, per omessi giorni di ferie malattie e permessi, per trattenute per omesso versamento Bonus CP_5
Una Tantum e per illegittima trattenuta per mancato preavviso, condanna
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_2
pagamento in favore della odierna ricorrente della somma di € 4.824,71 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze al saldo, e con regolarizzazione previdenziale di legge;
2. Condanna altresì a Controparte_2
corrispondere a parte ricorrente il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza degli omessi riposi, danni che si quantificano in via equitativa in € 2000,00 complessivi, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo effettivo;
3. condanna a risarcire Controparte_1 Controparte_2 integralmente a le spese del presente giudizio, somma che quantifica in € Parte_1
3.500,00 per compensi oltre ad accessori e CU.
Reggio Emilia, li 04/02/2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
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