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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/04/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Riccardo Massera presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 26/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. ROMANO PAOLO C.F._2
RICORRENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. per la modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI
Per il P.M.: “Visto”
Per le parti: come da ricorso introduttivo e da note scritte depositate congiuntamente per l'udienza del 1.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto in data 25.11.2024 e depositato in data 3.1.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni di separazione come disposte dal decreto di omologa del Tribunale di Velletri del 15.7.2015 come segue: “Voglia l'On.le Tribunale di
Velletri, accogliere l'istanza congiunta dei ricorrenti per la modifica delle condizioni della loro separazione consensuale e, per l'effetto, così provvedere: 1) la casa coniugale sita in Ciampino, Via
Mura dei Francesi n.195, int.6 rimane assegnata in godimento esclusivo alla sig.ra , Parte_2
con i beni mobili di proprietà dei coniugi ivi contenuti. 2) Il figlio minore resta Persona_1
affidato congiuntamente alle parti, con collocamento prevalente presso la madre, nella casa coniugale. 3) Il padre potrà e dovrà vedere e tenere con sé il figlio minore presso la propria abitazione a week-end alterni, come già previsto ed applicato fino ad ora, salvo le ipotesi di impossibilità per i propri turni lavorativi. Inoltre, il sig. terrà con sé in un giorno Parte_1 Per_1 della settimana, preferibilmente il mercoledì, prendendolo con sé dopo l'uscita da scuola (dalle ore
14 circa), tenendolo in pernotto presso la propria abitazione e riportandolo al mattino seguente a scuola o presso la madre. E' fatta salva la possibilità di modificare tale modalità o giorno di visita in ragione dei turni lavorativi del sig. fissati volta per volta ed in ogni altro caso su accordo Parte_1
delle parti. Quanto alle feste natalizie e pasquali, il padre trascorrerà con il figlio una settimana continuativa a Natale, dal 23 al 30 dicembre, e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio e così ad anni alterni;
il periodo della setti-mana pasquale verrà trascorso per la prima metà con la madre fino al giorno di Pasqua e con il padre per la seconda metà dal giorno di Pasquetta e così ad anni alterni. E' fatta salva la facoltà dei coniugi di concordare volta per volta diverse modalità secondo le rispettive esigenze. Durante il periodo estivo il figlio minore trascorrerà con il padre un peri-do di almeno 15 giorni consecutivi nel mese da determinare anno per anno, secondo gli accordi volta per volta fissati dai coniugi. 4) Per espresso accordo tra le parti, il contributo per il mantenimento del figlio minore a carico del sig. viene fissato in € 400,00 mensili;
tuttavia, le parti hanno Parte_1
stabilito che per tale titolo, solo fino al mese di giugno 2025 e per venire incontro alle esigenze manifestate dalla sig.ra , verrà versata la somma di € 450,00 mensili;
in ogni caso, dal mese Pt_2 di luglio 2025 l'importo che il sig. sarà tenuto a corrispondere per il contributo al Parte_1 mantenimento del figlio, sarà pari ad € 400,00 mensili e verrà rivalutato secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo. L'assegno mensile verrà versato entro il giorno 23 di ogni mese.
Restano in capo ai coniugi nella misura del 50% ciascuno le spese necessarie per cure mediche, scolastiche, ludiche e sportive per il figlio minore, sempre previo accordo quelle voluttuarie. In ogni caso, per l'individuazione delle voci di spesa si fa riferimento al protocollo di intesa siglato in data
30.03.2015 tra il Tribunale di Velletri e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri. 5) I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio od al rinnovo del passaporto”.
All'udienza del 1.4.2025 le parti hanno confermato le condizioni sopra riportate. Il Tribunale, ravvisato che le modifiche richieste appaiono eque e conformi all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La natura del procedimento, la ragionevolezza delle motivazioni esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte giustificano la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1.dispone in conformità all'accordo di cui al ricorso congiunto ritrascritto in parte motiva.
2. spese di lite compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 02/04/2025.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Riccardo Massera presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 26/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. ROMANO PAOLO C.F._2
RICORRENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. per la modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI
Per il P.M.: “Visto”
Per le parti: come da ricorso introduttivo e da note scritte depositate congiuntamente per l'udienza del 1.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto in data 25.11.2024 e depositato in data 3.1.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni di separazione come disposte dal decreto di omologa del Tribunale di Velletri del 15.7.2015 come segue: “Voglia l'On.le Tribunale di
Velletri, accogliere l'istanza congiunta dei ricorrenti per la modifica delle condizioni della loro separazione consensuale e, per l'effetto, così provvedere: 1) la casa coniugale sita in Ciampino, Via
Mura dei Francesi n.195, int.6 rimane assegnata in godimento esclusivo alla sig.ra , Parte_2
con i beni mobili di proprietà dei coniugi ivi contenuti. 2) Il figlio minore resta Persona_1
affidato congiuntamente alle parti, con collocamento prevalente presso la madre, nella casa coniugale. 3) Il padre potrà e dovrà vedere e tenere con sé il figlio minore presso la propria abitazione a week-end alterni, come già previsto ed applicato fino ad ora, salvo le ipotesi di impossibilità per i propri turni lavorativi. Inoltre, il sig. terrà con sé in un giorno Parte_1 Per_1 della settimana, preferibilmente il mercoledì, prendendolo con sé dopo l'uscita da scuola (dalle ore
14 circa), tenendolo in pernotto presso la propria abitazione e riportandolo al mattino seguente a scuola o presso la madre. E' fatta salva la possibilità di modificare tale modalità o giorno di visita in ragione dei turni lavorativi del sig. fissati volta per volta ed in ogni altro caso su accordo Parte_1
delle parti. Quanto alle feste natalizie e pasquali, il padre trascorrerà con il figlio una settimana continuativa a Natale, dal 23 al 30 dicembre, e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio e così ad anni alterni;
il periodo della setti-mana pasquale verrà trascorso per la prima metà con la madre fino al giorno di Pasqua e con il padre per la seconda metà dal giorno di Pasquetta e così ad anni alterni. E' fatta salva la facoltà dei coniugi di concordare volta per volta diverse modalità secondo le rispettive esigenze. Durante il periodo estivo il figlio minore trascorrerà con il padre un peri-do di almeno 15 giorni consecutivi nel mese da determinare anno per anno, secondo gli accordi volta per volta fissati dai coniugi. 4) Per espresso accordo tra le parti, il contributo per il mantenimento del figlio minore a carico del sig. viene fissato in € 400,00 mensili;
tuttavia, le parti hanno Parte_1
stabilito che per tale titolo, solo fino al mese di giugno 2025 e per venire incontro alle esigenze manifestate dalla sig.ra , verrà versata la somma di € 450,00 mensili;
in ogni caso, dal mese Pt_2 di luglio 2025 l'importo che il sig. sarà tenuto a corrispondere per il contributo al Parte_1 mantenimento del figlio, sarà pari ad € 400,00 mensili e verrà rivalutato secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo. L'assegno mensile verrà versato entro il giorno 23 di ogni mese.
Restano in capo ai coniugi nella misura del 50% ciascuno le spese necessarie per cure mediche, scolastiche, ludiche e sportive per il figlio minore, sempre previo accordo quelle voluttuarie. In ogni caso, per l'individuazione delle voci di spesa si fa riferimento al protocollo di intesa siglato in data
30.03.2015 tra il Tribunale di Velletri e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri. 5) I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio od al rinnovo del passaporto”.
All'udienza del 1.4.2025 le parti hanno confermato le condizioni sopra riportate. Il Tribunale, ravvisato che le modifiche richieste appaiono eque e conformi all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La natura del procedimento, la ragionevolezza delle motivazioni esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte giustificano la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1.dispone in conformità all'accordo di cui al ricorso congiunto ritrascritto in parte motiva.
2. spese di lite compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 02/04/2025.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Riccardo Massera