Sentenza 6 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/2004, n. 2285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2285 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GE US e EG IM, elettivamente domiciliati in Roma, via Monte Santo n. 25, presso l'avv. Pietro Paternò di Raddusa, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NZ NA Ass.ni e IA SI, erede di TT GL EL;
- intimati -
avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 369 del 20 gennaio 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 ottobre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Sabatini;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 novembre 1996 il Giudice di pace di Rivarolo respinse la domanda di risarcimento del danno da incidente stradale, avanzata con citazione del 23 febbraio precedente da IM CO e US MA nei confronti di EL TT GL e della società Allianz SU, avendo ritenuto che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva del MA.
In riforma di tale decisione, appellata da quest'ultimo e dalla CO, con la sentenza, ora gravata, il Tribunale ha dichiarato improponibile la domanda osservando quanto segue: con ordinanza del 23 aprile 1997 il processo di appello era stato dichiarato interrotto per la morte del TT, intervenuta dopo la rituale notificazione (10 dicembre 1996) del gravame;
il giudizio era stato quindi riassunto dagli appellanti con ricorso depositato il 26 settembre 1997 e ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto presidenziale e nel termine del 5 novembre 1997 ivi fissato, alla sola Allianz, mentre la rinnovazione della notifica, ritenuta nulla, agli eredi del TT, disposta con ordinanza del 12.12.1997, era avvenuta il 5 febbraio 1998, oltre il termine del 31 gennaio precedente stabilito dalla stessa ordinanza;
alla concessione di ulteriore termine ostava l'intervenuta maturazione del termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, fissato dall'art. 305 c.p.c. e pur tenuto conto della sospensione feriale;
doveva escludersi l'applicabilità dell'art. 331 c.p.c.; in difetto di eccezione di estinzione, la scadenza del termine perentorio comportava l'improponibilità della domanda.
Per la cassazione di tale decisione il MA e la CO hanno congiuntamente proposto ricorso, affidato a due motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti - i quali non pongono in discussione ne' la decorrenza (23 aprile 1997), determinata dalla sentenza impugnata, del termine semestrale posto dall'art. 305 c.p.c. per la riassunzione del processo, interrotto a seguito della morte dell'appellato TT in data successiva alla notificazione dell'appello, ne' la sequenza temporale, indicata nella stessa sentenza e riportata in narrativa, degli atti successivi al ricorso in riassunzione, depositato il 26 settembre 1997, ne' la denegata applicabilità dell'art. 331 c.p.c. - sostengono che il termine fu nondimeno osservato;
in tal senso attribuiscono rilievo decisivo al tempestivo deposito del predetto ricorso, e deducono conseguentemente, con il primo motivo del ricorso, la violazione degli artt. 303 e 305 c.p.c.. Con il secondo motivo i ricorrenti allegano la contraddittorietà della motivazione della dichiarata improponibilità dell'appello e, a tal fine, evidenziano i contrasti tra le ordinanze 12.3.1998, 18.11.1998 e la decisione finale. I due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
L'art. 305 c.p.c. dispone che il processo deve essere (proseguito o) riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue;
a sua volta, il primo comma del precedente art. 303 disciplina le modalità della riassunzione stabilendo che - allorquando, come nella specie, non sia avvenuta la prosecuzione del processo - l'altra parte può chiedere la fissazione dell'udienza, notificando quindi il ricorso ed il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo.
Orbene, e diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, la sentenza impugnata non ha affatto negato che il ricorso in riassunzione fu tempestivamente depositato ne' si è discostata dall'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale deve escludersi l'inosservanza del termine semestrale, di cui all'art. 305 c.p.c., allorquando il ricorso in riassunzione sia stato depositato entro tale termine, ed ancorché la notificazione di esso, e del decreto di fissazione dell'udienza, sia intervenuta dopo la scadenza del semestre (anche a causa - ipotesi peraltro non ricorrente nella specie - di omissioni o ritardi nell'adozione di detto decreto: Cass. n. 12238/91), sempreché la notifica avvenga entro il termine fissato dal giudice (Cass. n. 8012/97). La pretesa dei ricorrenti di negare rilievo alla notificazione del ricorso in riassunzione e del relativo decreto - avvenuta nella specie il 5.2.1998, oltre il termine del 31.1.1998 stabilito dal giudice - è priva di fondamento.
Il termine fissato dal giudice è bensì ordinatorio e, come tale, prorogabile ai sensi dell'art. 154 c.p.c., e, tuttavia, il concreto esercizio di tale potere non può comportare, ciò essendo vietato dall'art. 153 c.p.c., la proroga anche del diverso termine invece perentorio, di cui all'art. 305 c.p.c., sul quale l'esercizio di tale potere è destinato a produrre effetti.
Coordinando, pertanto, la prorogabilità del termine ordinatorio e l'improrogabilità, invece, di quello perentorio, deve ribadirsi che non è preclusa la proroga del primo ne', nel caso in cui esso sia scaduto, la concessione di ulteriore termine per la notifica dell'atto riassuntivo, sempre che non sia decorso il semestre dall'interruzione (Cass. nn. 5548/94, 8314/97, 1364/00, 5625 e 9504 del 2002). Poiché, alla data del 31 gennaio 1998, inutilmente fissata dall'ordinanza collegiale sopra menzionata per la notificazione, era scaduto il termine perentorio semestrale anzidetto, pur tenuto conto della sospensione feriale, legittimamente il Tribunale ha deciso nel senso di cui sopra.
Il secondo motivo è inammissibile poiché, in materia di pretesi errori in procedendo, non è consentito alla parte di dedurre in sede di legittimità vizi motivazionali, in quanto, spetta alla Corte di Cassazione di accertare - anche, se del caso, attraverso l'esame diretto degli atti ed indipendentemente o meno dalla sufficienza e logicità della motivazione adottata dal giudice del merito - se essi sussistano o meno (vedansi Cass. nn. 2251/99 e 4593/00). Nella specie, legittimamente, per quanto già esposto, la sentenza impugnata ha ritenuto non osservato il termine perentorio di sei mesi, posto dalla legge, ne' rileva che tale affermazione si ponga in contrasto con precedente ordinanza istruttoria, essendo stata questa implicitamente revocata, come il Tribunale ben poteva fare (art. 279 penultimo comma c.p.c.).
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, senza provvedimenti sulle spese del presente giudizio, nel quale gli intimati vittoriosi non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte, il 14 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004