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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/10/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6753 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22/11/1980, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Manuela Saddi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Raffaella Cuccu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 30/06/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sanluri, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno.
I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambio di residenza.
2) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 con residenza anagrafica presso la madre.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
3) In ragione della maggiore permanenza della figlia presso la madre, l'abitazione familiare (di esclusiva proprietà del sig. , sita a Samassi in Via Santa CP_1
Margherita n. 38, censita al Catasto Fabbricato del Comune di Samassi al foglio 25 mappale 4251, verrà assegnata alla signora che vi risiederà insieme Pt_1 alla figlia minore.
4) Il padre trascorrerà con la minore 3 (tre) pomeriggi a settimana, tendenzialmente lunedì/mercoledì/venerdì, dalle ore 17:00 alle ore 20:30 nel periodo invernale, ore 21:30 nel periodo estivo.
Pag. 2 di 4 I fine settimana alternati dal venerdì alle ore 17:00 alla domenica alle ore 20:30 nel periodo invernale, ore 21.30 nel periodo estivo.
Il tutto salvo diversi accordi dei genitori.
Durante le vacanze estive della minore verranno rispettati i turni invernali;
i genitori trascorreranno con la figlia 7 giorni consecutivi nel mese di luglio e 7 giorni consecutivi nel mese di agosto;
il periodo di ferie dovrà essere comunicato possibilmente entro il 31 maggio di ciascun anno.
Per quanto attiene alle festività, la figlia minore trascorrerà ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i genitori: il 24 ed il 25 dicembre (compresi i pernottamenti) con un genitore ed il 31 dicembre/1° gennaio (compresi i pernottamenti) con l'altro genitore, oppure la festività con uno e la vigilia con l'altro genitore;
il giorno dell'Epifania; il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo (compresi i pernottamenti), oppure Pasqua con uno e Pasquetta con l'altro genitore.
I genitori si accorderanno di volta in volta in ordine al giorno del compleanno della minore.
Il tutto compatibilmente con le esigenze della minore e le esigenze lavorative dei genitori.
5) Il signor si obbliga a versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni CP_1 Pt_1 mese l'importo di € 700,00 (settecento/00) di cui € 600,00 a titolo di contributo Per_ al mantenimento della figlia ed € 100,00 a titolo di assegno di mantenimento per la signora . Pt_1
Tale contributo sarà rivalutato annualmente secondo i coefficienti ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati come per legge.
6) Sempre a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, il sig. si CP_1 obbliga a continuare a pagare le spese dell'utenza elettrica e del servizio idrico dell'abitazione familiare, nonché i ratei del mutuo n. 013/93387470 del Banco di Sardegna S.p.A. sino alla sua estinzione.
Per_ 7) L'assegno unico per la figlia , per espresso accordo dei genitori, verrà percepito integralmente dalla signora . Pt_1
La sig.ra si impegna ad effettuare a sua cura la relativa domanda. Pt_1
8) I genitori sosterranno al 50% le spese straordinarie che debbano essere Contr affrontate per la figlia, come da linee guida del da intendersi integralmente richiamate.
Tali spese, pertanto, verranno scaricate fiscalmente dai genitori nella predetta misura.
I genitori si accordano sin d'ora che nel caso di concomitanti impegni lavorativi, i costi della eventuale babysitter e/o eventuali campi estivi verranno ripartiti a carico delle parti in ragione del 50%.
Pag. 3 di 4 9) I coniugi intendono sciogliere la comunione dei beni anche in riferimento agli autoveicoli familiari acquistati in costanza di matrimonio, per cui la signora
, come da certificato di proprietà e la carta di circolazione sarà Pt_1 proprietaria esclusiva dell'autovettura Lancia Y targata FK108LP.
Il signor come da certificato di proprietà e da carta di circolazione sarà CP_1 proprietario esclusiva dell'autovettura “Volkswagen”, modello “T-Roc”, targata GB241CS.
I coniugi dichiarano di essere già in possesso dei documenti degli autoveicoli in uso agli stessi.
I predetti trasferimenti delle rispettive quote di comproprietà dei citati autoveicoli vengono effettuati senza un corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità e non avranno riflessi in ambito successorio, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della separazione.
10) I coniugi dichiarano che col presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che, pertanto, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 30/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6753 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22/11/1980, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Manuela Saddi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Raffaella Cuccu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 30/06/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sanluri, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno.
I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambio di residenza.
2) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 con residenza anagrafica presso la madre.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
3) In ragione della maggiore permanenza della figlia presso la madre, l'abitazione familiare (di esclusiva proprietà del sig. , sita a Samassi in Via Santa CP_1
Margherita n. 38, censita al Catasto Fabbricato del Comune di Samassi al foglio 25 mappale 4251, verrà assegnata alla signora che vi risiederà insieme Pt_1 alla figlia minore.
4) Il padre trascorrerà con la minore 3 (tre) pomeriggi a settimana, tendenzialmente lunedì/mercoledì/venerdì, dalle ore 17:00 alle ore 20:30 nel periodo invernale, ore 21:30 nel periodo estivo.
Pag. 2 di 4 I fine settimana alternati dal venerdì alle ore 17:00 alla domenica alle ore 20:30 nel periodo invernale, ore 21.30 nel periodo estivo.
Il tutto salvo diversi accordi dei genitori.
Durante le vacanze estive della minore verranno rispettati i turni invernali;
i genitori trascorreranno con la figlia 7 giorni consecutivi nel mese di luglio e 7 giorni consecutivi nel mese di agosto;
il periodo di ferie dovrà essere comunicato possibilmente entro il 31 maggio di ciascun anno.
Per quanto attiene alle festività, la figlia minore trascorrerà ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i genitori: il 24 ed il 25 dicembre (compresi i pernottamenti) con un genitore ed il 31 dicembre/1° gennaio (compresi i pernottamenti) con l'altro genitore, oppure la festività con uno e la vigilia con l'altro genitore;
il giorno dell'Epifania; il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo (compresi i pernottamenti), oppure Pasqua con uno e Pasquetta con l'altro genitore.
I genitori si accorderanno di volta in volta in ordine al giorno del compleanno della minore.
Il tutto compatibilmente con le esigenze della minore e le esigenze lavorative dei genitori.
5) Il signor si obbliga a versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni CP_1 Pt_1 mese l'importo di € 700,00 (settecento/00) di cui € 600,00 a titolo di contributo Per_ al mantenimento della figlia ed € 100,00 a titolo di assegno di mantenimento per la signora . Pt_1
Tale contributo sarà rivalutato annualmente secondo i coefficienti ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati come per legge.
6) Sempre a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, il sig. si CP_1 obbliga a continuare a pagare le spese dell'utenza elettrica e del servizio idrico dell'abitazione familiare, nonché i ratei del mutuo n. 013/93387470 del Banco di Sardegna S.p.A. sino alla sua estinzione.
Per_ 7) L'assegno unico per la figlia , per espresso accordo dei genitori, verrà percepito integralmente dalla signora . Pt_1
La sig.ra si impegna ad effettuare a sua cura la relativa domanda. Pt_1
8) I genitori sosterranno al 50% le spese straordinarie che debbano essere Contr affrontate per la figlia, come da linee guida del da intendersi integralmente richiamate.
Tali spese, pertanto, verranno scaricate fiscalmente dai genitori nella predetta misura.
I genitori si accordano sin d'ora che nel caso di concomitanti impegni lavorativi, i costi della eventuale babysitter e/o eventuali campi estivi verranno ripartiti a carico delle parti in ragione del 50%.
Pag. 3 di 4 9) I coniugi intendono sciogliere la comunione dei beni anche in riferimento agli autoveicoli familiari acquistati in costanza di matrimonio, per cui la signora
, come da certificato di proprietà e la carta di circolazione sarà Pt_1 proprietaria esclusiva dell'autovettura Lancia Y targata FK108LP.
Il signor come da certificato di proprietà e da carta di circolazione sarà CP_1 proprietario esclusiva dell'autovettura “Volkswagen”, modello “T-Roc”, targata GB241CS.
I coniugi dichiarano di essere già in possesso dei documenti degli autoveicoli in uso agli stessi.
I predetti trasferimenti delle rispettive quote di comproprietà dei citati autoveicoli vengono effettuati senza un corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità e non avranno riflessi in ambito successorio, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della separazione.
10) I coniugi dichiarano che col presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che, pertanto, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 30/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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