TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/12/2025, n. 5506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5506 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18356/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa DE AB, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 18356/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RE LI e presso il suo studio elettivamente domiciliato come da procura allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello RICCIO e presso il suo studio elettivamente domiciliata come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
e
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
HE TE e presso il suo studio elettivamente domiciliata come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
TE MA
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale;
Reiectis contrariis;
Previe le declaratorie di rito e del caso;
Previo, ove ritenuto necessario, espletamento di ulteriore istruttoria;
In accoglimento del presente ricorso : Voglia dichiarare la nullità, ovvero dichiarare l'annullamento, dell'impugnata Intimazione di
Pagamento n. 110 2024 90278084 78/000 dell di Torino, Controparte_3 disponendo l'archiviazione degli atti tutti del relativo procedimento ad esso antecedenti, preordinati e conseguenti.
Con il favore delle spese e degli onorari tutti di giudizio, comprensive del rimborso spese generali ex art. 14 D.M.
8.04.04 n. 127, nonché di accessori di legge”
Per parte convenuta : CP_4
• “dichiarare la carenza di giurisdizione della AGO quanto al credito CCIAA di cui alla cartella 11020150003630774000, e la incompetenza funzionale del Tribunale in relazione al credito di cui all'avviso di addebito 41020160005901362000, e CP_5
comunque la carenza di legittimazione passiva di CP_4
• dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla comparente con CP_4
riferimento al credito BCC SPA di cui alla cartella 11020230000284347000, ed occorrendo ordinare al ricorrente la integrazione del contraddittorio verso l'ente creditore
, o comunque autorizzare la chiamata in causa dello Controparte_6 stesso ai sensi dell'art. 39 D.Lvo 112/1999 fissando all'uopo altra data di udienza nei termini di legge.
• Comunque rigettare la domanda del ricorrente siccome infondata in fatto e diritto in relazione all'operato di . CP_4
• Vittoria di competenze da distrarre in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.” Contr Per terza chiamata – CP_7
“piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
In via preliminare:
• dichiarare la nullità della domanda attorea perché affetta da genericità insanabile;
• in subordine, accertare l'inapplicabilità dl caso di specie della normativa di cui alla L.
228/20212, non vertendosi in tema di debito di natura tributaria;
• accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
[...]
in relazione al thema decidendum del presente giudizio. Controparte_8
Nel merito:
• in via principale, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale n. n. 11020230000284347000 (istanza non assistita né da fumus, né da elementi di periculum), rigettare, per tutti i motivi sopra dedotti, le istanze di parte opponente
e, per l'effetto, confermare la cartella di pagamento n. 11020230000284347000.;
• in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle eccezioni ex adverso sollevate in ordine all'asserito annullamento, ex art. 1 L.228/2012, del ruolo di cui alla cartella esattoriale n. 11020230000284347000, dichiarare che Controparte_9
sia tenuta a manlevare e a tenere indenne
[...] Controparte_2
da ogni conseguenza negativa, in esse incluse le spese legali;
[...]
• condannare l'opponente-soccombente alla rifusione delle spese legali del presente giudizio da liquidarsi nella misura prevista dalla tariffa professionale vigente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il sig. ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 11020249027808478000 notificata da Controparte_9
(di seguito ) in data 1.10.2024, chiedendo al giudice di accertare la
[...] CP_4 nullità ovvero l'annullabilità dell'atto impugnato. In particolare, il ricorrente ha dedotto che con riferimento ad una delle cartelle contenute nell'opposta intimazione (la n.
11020230000284347000) egli aveva presentato all'agente della riscossione istanza di sospensione ai sensi dell'art. 1 commi 537 – 543 della legge n. 228/2012 e che in assenza di riscontro entro il termine di 220 giorni previsto ex lege la cartella doveva ritenersi annullata di diritto.
Si è costituita tempestivamente in giudizio l , eccependo il difetto di legittimazione CP_4
passiva, la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in relazione al credito portato dalla cartella n. 11020150003630774000 e il difetto di competenza del giudice adito in favore del
Giudice del Lavoro con riguardo all'avviso di addebito n. 41020160005901362000 e nel merito chiedendo il rigetto della domanda. L ha altresì insistito per la chiamata in CP_4
causa di (di seguito, Controparte_2 [...]
quale ente titolare del credito. CP_10
Il giudice, con decreto del 11.03.2025, ha differito la prima udienza per consentire la chiamata del terzo.
Si è costituita in giudizio la terza chiamata eccependo il difetto di CP_11
legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.
La causa - di natura documentale - giunge a decisione con la presente sentenza, all'esito della discussione orale svoltasi all'udienza del 19.11.2025. 2. In primo luogo, devono essere rigettate le eccezioni di carenza di giurisdizione e di incompetenza funzionale del giudice adito sollevate da , atteso che l'oggetto CP_4 dell'opposizione spiegata è circoscritto alla sola cartella n. 11020230000284347000, avente ad oggetto crediti della in relazione ai quali non sussistono dubbi sulla CP_11
competenza di questo giudice. Va, inoltre, affermata la sussistenza della legittimazione passiva di , atteso che con il presente giudizio il ricorrente ha censurato un atto CP_4 adottato dall'ente della riscossione e di quale ente titolare del credito portato CP_11
dalla cartella di pagamento impugnata.
3. Andando ad analizzare il merito, la parte ricorrente ha affermato la nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento opposta, sostenendo l'intervenuto annullamento della cartella n. 11020230000284347000 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 540 legge n. 228/2012.
Egli, infatti, aveva presentato domanda di sospensione all' , che non aveva fornito CP_4
alcun riscontro entro il termine di legge di 220 giorni.
Ciò posto, l'art. 1 commi 537 e 538 della legge n. 228/2012, prevede che “(…) gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538
538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente
a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
”.
Ebbene, innanzi tutto occorre rilevare che – come evidente dalla lettera della norma - la disciplina soprariportata è applicabile esclusivamente alla riscossione dei “tributi”, ipotesi non configurabile nel caso di specie. Né può ammettersi un'interpretazione estensiva della normativa in disamina, in quanto di natura eccezionale.
In ogni caso, l'istanza presentata dal sig. difetta dei requisiti prescritti dal comma Parte_1
538 dell'art. 1 della legge n. 228/2012, il quale – come visto - prevede specifiche e tassative ipotesi di sospensione, da allegare e documentare da parte del debitore. Nel caso di specie, nessuna di tali circostanze risulta allegata – se non in modo del tutto generico - e men che meno provata documentalmente, nemmeno nel presente giudizio. Ne consegue dunque che il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere rigettato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente. Dette spese vengono liquidate in favore della convenuta Controparte_9
e della terza chiamata
[...] Controparte_2
sulla base dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014, come
[...]
da ultimo modificata con D.M. 147/2022, (scaglione relativo alle controversie di competenza del Tribunale dal valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 - valori minimi considerata la non complessità delle questioni trattate) nella misura di euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva ed euro 851,00 per la fase decisionale e così per complessivi euro 1.700,00, oltre il 15% per spese forfettarie, IVA e CPA (rimborso del contributo unificato ed anticipazioni forfettarie) per ciascuna parte vittoriosa. Infine, deve trovare accoglimento l'istanza di distrazione ex art. 93 cpc formulata dall'Avv.to Riccio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa;
rigetta l'opposizione proposta da parte ricorrente avverso l'Intimazione di Pagamento n.
1102024902780878000 dell' di Torino;
CP_9 Controparte_3 condanna il sig. all'integrale rimborso delle spese del giudizio in Parte_1
favore di e di Controparte_9 [...] liquidandole, per ciascuna di esse, in € 1.700,00, Controparte_2
oltre al 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.to Riccio Antonello Torino, 17/12/2025
Il Giudice
DE AB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa DE AB, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 18356/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RE LI e presso il suo studio elettivamente domiciliato come da procura allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello RICCIO e presso il suo studio elettivamente domiciliata come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
e
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
HE TE e presso il suo studio elettivamente domiciliata come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
TE MA
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale;
Reiectis contrariis;
Previe le declaratorie di rito e del caso;
Previo, ove ritenuto necessario, espletamento di ulteriore istruttoria;
In accoglimento del presente ricorso : Voglia dichiarare la nullità, ovvero dichiarare l'annullamento, dell'impugnata Intimazione di
Pagamento n. 110 2024 90278084 78/000 dell di Torino, Controparte_3 disponendo l'archiviazione degli atti tutti del relativo procedimento ad esso antecedenti, preordinati e conseguenti.
Con il favore delle spese e degli onorari tutti di giudizio, comprensive del rimborso spese generali ex art. 14 D.M.
8.04.04 n. 127, nonché di accessori di legge”
Per parte convenuta : CP_4
• “dichiarare la carenza di giurisdizione della AGO quanto al credito CCIAA di cui alla cartella 11020150003630774000, e la incompetenza funzionale del Tribunale in relazione al credito di cui all'avviso di addebito 41020160005901362000, e CP_5
comunque la carenza di legittimazione passiva di CP_4
• dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla comparente con CP_4
riferimento al credito BCC SPA di cui alla cartella 11020230000284347000, ed occorrendo ordinare al ricorrente la integrazione del contraddittorio verso l'ente creditore
, o comunque autorizzare la chiamata in causa dello Controparte_6 stesso ai sensi dell'art. 39 D.Lvo 112/1999 fissando all'uopo altra data di udienza nei termini di legge.
• Comunque rigettare la domanda del ricorrente siccome infondata in fatto e diritto in relazione all'operato di . CP_4
• Vittoria di competenze da distrarre in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.” Contr Per terza chiamata – CP_7
“piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
In via preliminare:
• dichiarare la nullità della domanda attorea perché affetta da genericità insanabile;
• in subordine, accertare l'inapplicabilità dl caso di specie della normativa di cui alla L.
228/20212, non vertendosi in tema di debito di natura tributaria;
• accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
[...]
in relazione al thema decidendum del presente giudizio. Controparte_8
Nel merito:
• in via principale, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale n. n. 11020230000284347000 (istanza non assistita né da fumus, né da elementi di periculum), rigettare, per tutti i motivi sopra dedotti, le istanze di parte opponente
e, per l'effetto, confermare la cartella di pagamento n. 11020230000284347000.;
• in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle eccezioni ex adverso sollevate in ordine all'asserito annullamento, ex art. 1 L.228/2012, del ruolo di cui alla cartella esattoriale n. 11020230000284347000, dichiarare che Controparte_9
sia tenuta a manlevare e a tenere indenne
[...] Controparte_2
da ogni conseguenza negativa, in esse incluse le spese legali;
[...]
• condannare l'opponente-soccombente alla rifusione delle spese legali del presente giudizio da liquidarsi nella misura prevista dalla tariffa professionale vigente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il sig. ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 11020249027808478000 notificata da Controparte_9
(di seguito ) in data 1.10.2024, chiedendo al giudice di accertare la
[...] CP_4 nullità ovvero l'annullabilità dell'atto impugnato. In particolare, il ricorrente ha dedotto che con riferimento ad una delle cartelle contenute nell'opposta intimazione (la n.
11020230000284347000) egli aveva presentato all'agente della riscossione istanza di sospensione ai sensi dell'art. 1 commi 537 – 543 della legge n. 228/2012 e che in assenza di riscontro entro il termine di 220 giorni previsto ex lege la cartella doveva ritenersi annullata di diritto.
Si è costituita tempestivamente in giudizio l , eccependo il difetto di legittimazione CP_4
passiva, la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in relazione al credito portato dalla cartella n. 11020150003630774000 e il difetto di competenza del giudice adito in favore del
Giudice del Lavoro con riguardo all'avviso di addebito n. 41020160005901362000 e nel merito chiedendo il rigetto della domanda. L ha altresì insistito per la chiamata in CP_4
causa di (di seguito, Controparte_2 [...]
quale ente titolare del credito. CP_10
Il giudice, con decreto del 11.03.2025, ha differito la prima udienza per consentire la chiamata del terzo.
Si è costituita in giudizio la terza chiamata eccependo il difetto di CP_11
legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.
La causa - di natura documentale - giunge a decisione con la presente sentenza, all'esito della discussione orale svoltasi all'udienza del 19.11.2025. 2. In primo luogo, devono essere rigettate le eccezioni di carenza di giurisdizione e di incompetenza funzionale del giudice adito sollevate da , atteso che l'oggetto CP_4 dell'opposizione spiegata è circoscritto alla sola cartella n. 11020230000284347000, avente ad oggetto crediti della in relazione ai quali non sussistono dubbi sulla CP_11
competenza di questo giudice. Va, inoltre, affermata la sussistenza della legittimazione passiva di , atteso che con il presente giudizio il ricorrente ha censurato un atto CP_4 adottato dall'ente della riscossione e di quale ente titolare del credito portato CP_11
dalla cartella di pagamento impugnata.
3. Andando ad analizzare il merito, la parte ricorrente ha affermato la nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento opposta, sostenendo l'intervenuto annullamento della cartella n. 11020230000284347000 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 540 legge n. 228/2012.
Egli, infatti, aveva presentato domanda di sospensione all' , che non aveva fornito CP_4
alcun riscontro entro il termine di legge di 220 giorni.
Ciò posto, l'art. 1 commi 537 e 538 della legge n. 228/2012, prevede che “(…) gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538
538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente
a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
”.
Ebbene, innanzi tutto occorre rilevare che – come evidente dalla lettera della norma - la disciplina soprariportata è applicabile esclusivamente alla riscossione dei “tributi”, ipotesi non configurabile nel caso di specie. Né può ammettersi un'interpretazione estensiva della normativa in disamina, in quanto di natura eccezionale.
In ogni caso, l'istanza presentata dal sig. difetta dei requisiti prescritti dal comma Parte_1
538 dell'art. 1 della legge n. 228/2012, il quale – come visto - prevede specifiche e tassative ipotesi di sospensione, da allegare e documentare da parte del debitore. Nel caso di specie, nessuna di tali circostanze risulta allegata – se non in modo del tutto generico - e men che meno provata documentalmente, nemmeno nel presente giudizio. Ne consegue dunque che il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere rigettato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente. Dette spese vengono liquidate in favore della convenuta Controparte_9
e della terza chiamata
[...] Controparte_2
sulla base dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014, come
[...]
da ultimo modificata con D.M. 147/2022, (scaglione relativo alle controversie di competenza del Tribunale dal valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 - valori minimi considerata la non complessità delle questioni trattate) nella misura di euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva ed euro 851,00 per la fase decisionale e così per complessivi euro 1.700,00, oltre il 15% per spese forfettarie, IVA e CPA (rimborso del contributo unificato ed anticipazioni forfettarie) per ciascuna parte vittoriosa. Infine, deve trovare accoglimento l'istanza di distrazione ex art. 93 cpc formulata dall'Avv.to Riccio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa;
rigetta l'opposizione proposta da parte ricorrente avverso l'Intimazione di Pagamento n.
1102024902780878000 dell' di Torino;
CP_9 Controparte_3 condanna il sig. all'integrale rimborso delle spese del giudizio in Parte_1
favore di e di Controparte_9 [...] liquidandole, per ciascuna di esse, in € 1.700,00, Controparte_2
oltre al 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.to Riccio Antonello Torino, 17/12/2025
Il Giudice
DE AB