Sentenza 19 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2001, n. 3915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3915 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 0 3 9 15 7 0 1 REPUBBLICA ITAL ITALLA NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Marino Donato SANTOJANNI - R.G.N. 21439/98 - Cron. 8347 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Dott. Alberto SPANO' - Consigliere - Rep. - Rel. Consigliere - Ud. 24/01/01 Dott. Luciano VIGOLO Dott. Federico ROSELLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GR ME, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BRUXELLES 20, presso lo studio dell'avvocato PATRIZI GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARTIRE PIERLUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato avversO la sentenza n. 1219/97 del Tribunale di depositate il 4-12-97 COSENZA, emessa il 14/11/97 R.G.N. 1198/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2001 Consigliere Dott. Luciano 405 udienza del 24/01/01 dal -1- " VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 22 settembre 1993 il Pretore --giudice del lavoro di Cosenza riconosceva il diritto della signora LA RE a percepire dall'INPS l'assegno di invalidità con decorrenza dal 1° luglio 1989, data in cui le era stato revocato per miglioramento delle condizioni di salute. Proponeva appello l'Istituto es previdenza dolendosi della acritica adesione da parte del primo giudice alle due consulenze tecniche disposte (la seconda delle quali ricalcava la prima). Con sentenza in data 14.11 /9.12.1997, il Tribunale -Sezione del lavoro della stessa sede, alla luce di una ulteriore consulenza tecnica, accoglieva l'appello dell'Istituto di previdenza e rigettava la domanda della RE;
le spese dei due gradi erano compensate. Ha ritenuto il giudice di appello che correttamente sotto il profilo metodologico e dei criteri adottati il nuovo consulente di ufficio aveva escluso il superamento della soglia di invalidità pensionabile, dopo una dettagliata anamnesi delle condizioni della paziente, affetta da disturbi all'apparato osteoarticolare con limitazione dell'escursione articolare del rachide di circa ¼, da ipertensione arteriosa ben compensata farmacologicamente e da bronchite ad impronta broncoasmatica: si sarebbe trattato di patologie non incidenti sulla capacità di lavoro sino a ridurla a meno di in terzo. pel Per la cassazione di questa sentenza ricorre la RE con unico motivo. L'INPS non si è costituito. im V 2143998.doc MOTIVI DELLA DECISIONE. L'annullamento della sentenza del Tribunale è chiesto per difetto della motivazione sul punto decisivo della controversia (art.360, n.5 c.p.c.); in subordine violazione dell'art.1 L.222/84 per non essere stato accertato e valutato l'intero quadro patologico (art.360, n.3 c.p.c.). Sostiene l'assicurata che, in presenza di pareri medico legali difformi dei consulenti di ufficio, il Tribunale non avrebbe potuto limitarsi a prestare adesione al consulente nominato in appello senza sottoporre a critica, il che neppure detto consulente aveva fatto, le consulenze precedenti spiegando le ragioni del dissenso. Sottolinea in particolare che tutti i consulenti avevano accertato l'esistenza di ipertensione e discoartrosi della colonna, mentre vi era stato un diverso accertamento di fatto in ordine alla cardiopatia (rispettivamente avendo diagnosticato: cardiopatia ischemica - cardiopatia ipertensiva – esclusione della - cardiopatia); in ordine alla compromissione dell'apparato respiratorio (diagnosi rispettiva: bronchite cronica con enfisema polmonare - broncopatia cronica con enfisema - bronchite cronica ad impronta broncoasmatica, cioè senza enfisema); in ordine a crisi epilettiche (conclusione rispettiva: disturbi comportamentali associati a crisi epilettiformi - turbe del comportamento in epilettica nessun disturbo né del comportamento né di tipo epilettico). Alle tre diverse indagini erano anche corrisposti diversi esiti degli accertamenti strumentali. Le spiegazioni da parte del Tribunale della propria adesione alla terza consulenza erano del tutto generiche e stereotipe. Lo stesso giudice, inoltre, ha dimostrato di non avere valutato né la cardiopatia, né l'enfisema, né i disturbi 2143998.doc neuropsichici. Sostanzialmente il quadro patologico era stato esaminato solo in parte. Il motivo è infondato. Risulta dalla consulenza tecnica, espletata in appello, che, per essere richiamata in sentenza, il giudice di legittimità è autorizzato a esaminare come parte integrante della stessa, che l'ausiliare del giudice non trascurò di prendere in considerazione gli elaborati di consulenti medico legali officiati dal Pretore, dott.Pizzini e dott. Ambrosio, e che fece ripetere tutti gli esami clinici diagnostici del caso, relativi a tutti gli apparati in ordine ai quali erano state denunciate patologie, in particolare degli apparati cardio circolatorio, respiratorio e - neurologico, oggetto delle considerazioni svolte nel ricorso ora in esame. La circostanza, dunque, che l'ausiliare del Tribunale sia pervenuto a conclusioni diverse e meno favorevoli per l'assicurata a seguito di un riesame completo e approfondito delle di lei condizioni di salute, comprendente anche gli elaborati di precedenti consulenti, induce a disattendere le critiche mosse dal ricorrente alla adesione prestata dal giudice di appello alle conclusioni del proprio ausiliare (cfr., Cass. 16 gennaio 1998, n.334 e 18 giugno 1998, n.6106), sottolineandosi, in particolare, come, circa la pretesa epilessia, il terzo consulente di ufficio abbia dato atto, nell'anamnesi, che la RE aveva denunciato alcuni episodi di perdita di conoscenza e che tuttavia l'elettroencefalogramma aveva dato un tracciato nei limiti della norma. Del resto, lo stesso ricorrente si era riservato, chiedendo rinvio dell'udienza, di depositare note che tuttavia non figurano in atti, sicché le risultanze della terza consulenza di ufficio non risultano contestate in sede di appello;
nel ricorso per cassazione, la stessa ricorrente ha parlato di oggettiva Vim 2143998.doc 5 incertezza circa le reali patologie di cui essa era portatrice e, in sostanza, si limita ad un mero dissenso rispetto agli accertamenti del terzo consulente di ufficio. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulle spese non avendo l'Istituto intimato esplicato alcuna attività difensiva. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma, addì 24 gennaio 2001. IL PRESIDENTE Moringa IL CONSIGLIERE ESTE tercian Still IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 19 MAR. 2001 IL CANCELLERECANCE I D , A S O 0 S L 1 L A 3 . T O 3 T , B 5 R A I S 'A . D E L N P L S A T E I 3 S D N 7 - O I G 8 P S O - N IM 1 A E 1 D S A E I E D , A G O O G R T T E S T L I I C D S A D A L O 2143998.doc