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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/12/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 3354/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Alessandro Cabianca Presidente
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso congiuntamente presentato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), difesi e rappresentati dall'Avv. GALZIGNATO ALESSANDRO, C.F._2
presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In punto: Separazione consensuale Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“Nell'ambito del procedimento per la separazione dei coniugi promossa congiuntamente
dai sig.ri e il sottoscritto procuratore, nell'interesse Parte_1 Parte_2
delle parti, chiede che venga dichiarata con sentenza del Collegio la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo da intendersi richiamate in toto.”
Per il Pubblico Ministero:
“parere favorevole all'accoglimento.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.07.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio,
mediante rito concordatario, in data 04.09.2010 a Dolo, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 23, Parte II, Serie A, anno 2010, del medesimo Comune;
che da tale unione nascevano il figlio minore a Dolo (VE) il 18.06.2013. Per_1
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 18.09.2025 per il 25.11.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 08.10.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il
Giudice con decreto del 26.11.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe. La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, le condizioni concordate dalle parti relative al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
Visto il parere favorevole del PM
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi di seguito riportate:
1) autorizza i coniugi a vivere separati;
Per_ 2) dispone l'affidamento congiunto del figlio con collocamento prevalente presso la madre secondo il piano meglio descritto al punto 3;
3) i genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale assumendone le decisioni più importanti in materia di salute, istruzione ed educazione in accordo tra loro e nella considerazione e rispetto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni del figlio;
quanto invece alle decisioni quotidiane e/o di ordinaria amministrazione, la potestà sarà esercitata separatamente dal genitore presso il quale dimori il figlio al momento della questione. I genitori si impegnano reciprocamente a favorire una serena e costruttiva relazione del figlio con l'altro genitore, informandosi l'un l'altra in merito alle esigenze ed eventuali problemi comunicati dal figlio e/o dal personale familiare e/o scolastico al quale il medesimo sia temporaneamente affidato;
si impegnano altresì a ottemperare ai doveri di cura, educazione ed istruzione connessi all'esercizio condiviso dell'affidamento, nonché a consentire al figlio di conservare rapporti qualitativamente e quantitativamente significativi con le proprie famiglie d'origine.
Quale disciplina del diritto di visita i genitori concordano che il figlio starà con il padre durante tutta la giornata del sabato con pernotto, una domenica ogni 15 giorni con pernotto e durante la settimana 2 pomeriggi con pernotto. Resta salva la facoltà del padre di vedere e tenere con sé il figlio ogniqualvolta lo stesso ne faccia richiesta, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici e previo accordo con la madre.
- durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore due settimane di vacanza anche non consecutive previo accordo da effettuare entro marzo di ciascun anno;
- per le vacanze natalizie si applicherà il regime di visita ordinario salvo il principio dell'alternanza per le festività
- per le vacanze pasquali i genitori si accordano, sempre nel rispetto del principio dell'alternanza, per la suddivisione nei seguenti termini:
- il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo verranno trascorsi ad anni alterni con i genitori;
- per le vacanze di carnevale, festività infra annuali ed infra settimanali compresi eventuali
“ponti” si applicherà il regime di vista ordinario;
- I genitori fanno presente che in ogni caso potranno accordarsi diversamente in relazione ai periodi di permanenza del figlio anche in funzione degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, da comunicarsi il prima possibile;
4) I genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio. Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per il figlio, da documentarsi preventivamente, secondo quanto previsto dal Protocollo Famiglia del
Tribunale di Venezia e dell'Ordine degli Avvocati di Venezia del 20.09.2019 costituente parte integrante ed inscindibile del presente atto (doc. 9); l'assegno Unico verrà percepito nella misura del 50% ciascuno così come per le detrazioni fiscali;
5) La casa familiare, unitamente agli arredi e corredi, viene assegnata al sig. Pt_1
la sig.ra si trasferirà in altro immobile entro il 31.12.2025;
[...] Parte_2
6) Il sig. si obbliga a pagare interamente la rata mensile del mutuo n. Parte_1
095322882 contratto con BCC Banca Annia in data 11.3.2019;
7) I coniugi si obbligano a pagare nella misura del 50% ciascuno la rata del finanziamento n. 20220245618823 contratto con ES in data 20/2/2020 fino alla totale estinzione del debito residuo;
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti godendo ciascuno di propri autonomi redditi e di nulla avere perciò a pretendere l'un l'altro a titolo di mantenimento;
9) i genitori prestano il reciproco consenso per il rilascio per sé e per il figlio di documento valido per l'espatrio.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla sulle spese di lite.
Venezia, 11.12.2025 Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 3354/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Alessandro Cabianca Presidente
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso congiuntamente presentato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), difesi e rappresentati dall'Avv. GALZIGNATO ALESSANDRO, C.F._2
presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In punto: Separazione consensuale Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“Nell'ambito del procedimento per la separazione dei coniugi promossa congiuntamente
dai sig.ri e il sottoscritto procuratore, nell'interesse Parte_1 Parte_2
delle parti, chiede che venga dichiarata con sentenza del Collegio la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo da intendersi richiamate in toto.”
Per il Pubblico Ministero:
“parere favorevole all'accoglimento.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.07.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio,
mediante rito concordatario, in data 04.09.2010 a Dolo, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 23, Parte II, Serie A, anno 2010, del medesimo Comune;
che da tale unione nascevano il figlio minore a Dolo (VE) il 18.06.2013. Per_1
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 18.09.2025 per il 25.11.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 08.10.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il
Giudice con decreto del 26.11.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe. La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, le condizioni concordate dalle parti relative al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
Visto il parere favorevole del PM
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi di seguito riportate:
1) autorizza i coniugi a vivere separati;
Per_ 2) dispone l'affidamento congiunto del figlio con collocamento prevalente presso la madre secondo il piano meglio descritto al punto 3;
3) i genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale assumendone le decisioni più importanti in materia di salute, istruzione ed educazione in accordo tra loro e nella considerazione e rispetto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni del figlio;
quanto invece alle decisioni quotidiane e/o di ordinaria amministrazione, la potestà sarà esercitata separatamente dal genitore presso il quale dimori il figlio al momento della questione. I genitori si impegnano reciprocamente a favorire una serena e costruttiva relazione del figlio con l'altro genitore, informandosi l'un l'altra in merito alle esigenze ed eventuali problemi comunicati dal figlio e/o dal personale familiare e/o scolastico al quale il medesimo sia temporaneamente affidato;
si impegnano altresì a ottemperare ai doveri di cura, educazione ed istruzione connessi all'esercizio condiviso dell'affidamento, nonché a consentire al figlio di conservare rapporti qualitativamente e quantitativamente significativi con le proprie famiglie d'origine.
Quale disciplina del diritto di visita i genitori concordano che il figlio starà con il padre durante tutta la giornata del sabato con pernotto, una domenica ogni 15 giorni con pernotto e durante la settimana 2 pomeriggi con pernotto. Resta salva la facoltà del padre di vedere e tenere con sé il figlio ogniqualvolta lo stesso ne faccia richiesta, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici e previo accordo con la madre.
- durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore due settimane di vacanza anche non consecutive previo accordo da effettuare entro marzo di ciascun anno;
- per le vacanze natalizie si applicherà il regime di visita ordinario salvo il principio dell'alternanza per le festività
- per le vacanze pasquali i genitori si accordano, sempre nel rispetto del principio dell'alternanza, per la suddivisione nei seguenti termini:
- il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo verranno trascorsi ad anni alterni con i genitori;
- per le vacanze di carnevale, festività infra annuali ed infra settimanali compresi eventuali
“ponti” si applicherà il regime di vista ordinario;
- I genitori fanno presente che in ogni caso potranno accordarsi diversamente in relazione ai periodi di permanenza del figlio anche in funzione degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, da comunicarsi il prima possibile;
4) I genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio. Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per il figlio, da documentarsi preventivamente, secondo quanto previsto dal Protocollo Famiglia del
Tribunale di Venezia e dell'Ordine degli Avvocati di Venezia del 20.09.2019 costituente parte integrante ed inscindibile del presente atto (doc. 9); l'assegno Unico verrà percepito nella misura del 50% ciascuno così come per le detrazioni fiscali;
5) La casa familiare, unitamente agli arredi e corredi, viene assegnata al sig. Pt_1
la sig.ra si trasferirà in altro immobile entro il 31.12.2025;
[...] Parte_2
6) Il sig. si obbliga a pagare interamente la rata mensile del mutuo n. Parte_1
095322882 contratto con BCC Banca Annia in data 11.3.2019;
7) I coniugi si obbligano a pagare nella misura del 50% ciascuno la rata del finanziamento n. 20220245618823 contratto con ES in data 20/2/2020 fino alla totale estinzione del debito residuo;
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti godendo ciascuno di propri autonomi redditi e di nulla avere perciò a pretendere l'un l'altro a titolo di mantenimento;
9) i genitori prestano il reciproco consenso per il rilascio per sé e per il figlio di documento valido per l'espatrio.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla sulle spese di lite.
Venezia, 11.12.2025 Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca