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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/12/2025, n. 3609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3609 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.n.11475/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Luigi Gnassi all'esito della trattazione cartolare del 10 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al r.g.n.11475/2023, promossa da:
1. nata in [...] il [...] Controparte_1 (858.027.609.82);
2. nata in [...] il [...] (074.078.189-83); Parte_1
3. nata in [...] il [...] (082.358.319-88); Controparte_2
4. , nato in [...] il [...] (043.616.229-65); Controparte_3
5. , nato in [...] il [...] (043.583.039-27); Controparte_4
6. , nata in [...] il [...] (536.503.879-72); Controparte_5
7. , nato in [...] il [...] Controparte_6
(138.828.829-05);
8. , nata in [...] il [...] ); Controparte_7 C.F._1
9. , nata in [...] il [...] Controparte_8
); C.F._2 10. , nata in [...] il [...] (065.025.029-03); Controparte_9
11. , nato in [...] il [...] (022.034.379-95), in proprio e Parte_2 per la figlia minore:
12. , nata in [...] il [...] ); Controparte_10 C.F._3
13. nato in [...] il [...] (303.396.808-22); Controparte_11
14. nato in [...] il [...] ); Controparte_12 C.F._4
15. , nata in [...] il [...] Controparte_13
); C.F._5 16. , nata in [...] il [...] (060.032.949), Parte_3 elettivamente domiciliati in VIA D'ESPAGNAC, 45/2, BADIA POLESINE (RO), presso lo studio legale, rappresentati e difesi dall'Avv. FASOLIN STEFANO ( ); C.F._6
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex lege Controparte_14 Controparte_15 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Bologna;
RESISTENTE- CONTUMACE
1
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bologna;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- Accertarsi e dichiararsi che nata in [...] il [...], Controparte_1
nata in [...] il [...], nata Parte_1 Controparte_2 in Brasile il 14.12.1997, , nato in [...] il [...], Controparte_3 [...]
, nato in [...] il [...], , nata in [...]_5 Brasile il 18.05.1965, , nato in [...]-sile il 26.04.2002, Controparte_6 [...]
nata in [...] il [...], , nata Controparte_7 Controparte_8 in Brasile il 19.07.1994, , nata in [...]-sile il 6.02.1998, Controparte_9 Parte_2
nato in [...] il [...], , nata in [...] il [...],
[...] Controparte_10 [...]
nato in [...] il [...], nata in [...] il Parte_4 Controparte_12 14.01.1981, , nata in [...] il [...], e Controparte_13 [...]
, nata in [...] il [...], sono cittadini italiani dalla nascita;
Parte_3
- Ordinarsi di conseguenza al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile Controparte_14 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge relative alla cittadinanza delle persone indicate nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
- Spese e compensi di lite integralmente rifusi in caso di opposizione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/09/2023 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato a [...] (ora il 18.02.1879 (doc.2) ed Persona_1 Parte_5 emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc.4).
Con decreto in data 14 marzo 2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 10 dicembre
2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati in data 20 marzo 2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la Controparte_14 contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Bologna che non ha precisato le conclusioni.
2 Parte attrice ha depositato note di trattazione in data 3 dicembre 2025.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
In data 21.09.1901 si univa in matrimonio con (doc.3) da cui Persona_1 CP_16 nasceva il 6.09.1911, il figlio (doc.5) il quale, a sua volta, si è unito in matrimonio con Persona_2
il 21.10.1937 da cui nascevano i figli: 1. nata il [...] (doc.7) che CP_17 Persona_3 si univa in matrimonio con il 7.06.1958 (doc.8) da cui nascevano i Controparte_18 figli: (doc.13) il 18.03.1959 che, in data 10.12.1983 si univa in Persona_4 matrimonio con (doc.14) da cui nascevano i figli: , Controparte_19 Persona_5 il 30.08.1985 (doc.19) odierno ricorrente;
b.BR , il 22.11.1988 (doc.20), Controparte_3 odierno ricorrente;
c.PA , il 18.07.1991 (doc.21), odierno ricorrente;
Controparte_3
il 18.05.1965 (doc.15), odierna ricorrente, che, in data 08.05.1985, si si Persona_6 univa in matrimonio con (doc.16) da cui nascevano i figli: Controparte_6 [...]
, il 4.04.1990 (doc.22), odierna ricorrente;
Persona_7 Controparte_20
, il 26.04.2002 (doc.23), odierno ricorrente;
il
[...] Parte_6
30.09.1967 (doc.17), odierna ricorrente, che in data 29.12.1989 si è unita in matrimonio con Per_8
(doc.18) da cui nascevano le figlie: il 05.07.1990 CP_1 Persona_9
(doc.24), odierna ricorrente;
il 14.12.1997 (doc.25), odierna Persona_10 ricorrente;
2. nata il [...] (doc.9) che si univa in matrimonio con Persona_11 Pt_2 il 16.09.1967 (doc.10), da cui nascevano i figli: il 19.07.1968
[...] Persona_12
(doc.28), odierna ricorrente, che si univa in matrimonio con (doc.30) Persona_13 da cui nascevano le figlie: , il 19.07.1994 (doc.31), Persona_14 odierna ricorrente;
il 6.02.1998 (doc.32), odierna ricorrente;
CP_9 Controparte_9
il 19.05.1979 (doc.29), odierno ricorrente, che, si muniva in Parte_2 matrimonio con (doc.33) da cui è nata la figlia , il Persona_15 Controparte_10
20.03.2008 (doc. 34), odierna ricorrente;
3. nato il [...] (doc.11), che Persona_16 si univa in matrimonio con il 1.06.1976 (doc.12) da cui nascevano i Controparte_21 figli: il 14.01.1981 (doc.26), odierno ricorrente;
.G.ND il Persona_17 CP_11
16.12.1982 (doc.27), odierno ricorrente;
L'INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022).
3 La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale Controparte_14 ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver inoltrato l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di competenza deducendo altresì il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato Persona_1 alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato
4 dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio il quale, a sua volta l'ha trasferita ai figli: 1. che la trasferiva ai Persona_2 Persona_3 figli: che, a sua volta, la trasferiva ai figli , Persona_4 Controparte_3
e ; la quale Controparte_4 Controparte_13 Persona_6 la trasferiva ai figli e;
Parte_3 Controparte_6
che, a sua volta, la trasferiva alle figlie Parte_6 Parte_1
e 2. che che la trasferiva ai figli:
[...] Controparte_2 Persona_11
che, a sua volta, la trasferiva alle figlie Persona_12 Controparte_8
e che, infine, la trasferiva figlia
[...] Controparte_9 Parte_2
; . Controparte_10 Persona_17 Controparte_22
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
5 Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Per_1
Ciò, nonostante che si siano verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca
[...] precostituzionale, richiamando, pertanto, l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n.
87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
SULLE SPESE DI LITE
Vista la complessità della materia e la continua evoluzione giurisprudenziale, vi sono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_14
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
1. nata in [...] il [...]; Controparte_1
2. nata in [...] il [...]; Parte_1
3. nata in [...] il [...]; Controparte_2
4. , nato in [...] il [...]; Controparte_3
5. , nato in [...] il [...]; Controparte_4
6. , nata in [...] il [...]; Controparte_5
7. , nato in [...] il [...]; Controparte_6
8. , nata in [...] il [...]; Controparte_7
9. , nata in [...] il [...]; Controparte_8
10. , nata in [...] il [...]; Controparte_9
11. , nato in [...] il [...]; Parte_2
12. , nata in [...] il [...]; Controparte_10
13. nato in [...] il [...]; Controparte_11
14. nato in [...] il [...]; Controparte_12
15. , nata in [...] il [...]; Controparte_13
16. , nata in [...] il [...], Parte_3 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_14 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Bologna in data 15/12/2025.
Il Giudice
Dott. Luigi Gnassi
6
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Luigi Gnassi all'esito della trattazione cartolare del 10 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al r.g.n.11475/2023, promossa da:
1. nata in [...] il [...] Controparte_1 (858.027.609.82);
2. nata in [...] il [...] (074.078.189-83); Parte_1
3. nata in [...] il [...] (082.358.319-88); Controparte_2
4. , nato in [...] il [...] (043.616.229-65); Controparte_3
5. , nato in [...] il [...] (043.583.039-27); Controparte_4
6. , nata in [...] il [...] (536.503.879-72); Controparte_5
7. , nato in [...] il [...] Controparte_6
(138.828.829-05);
8. , nata in [...] il [...] ); Controparte_7 C.F._1
9. , nata in [...] il [...] Controparte_8
); C.F._2 10. , nata in [...] il [...] (065.025.029-03); Controparte_9
11. , nato in [...] il [...] (022.034.379-95), in proprio e Parte_2 per la figlia minore:
12. , nata in [...] il [...] ); Controparte_10 C.F._3
13. nato in [...] il [...] (303.396.808-22); Controparte_11
14. nato in [...] il [...] ); Controparte_12 C.F._4
15. , nata in [...] il [...] Controparte_13
); C.F._5 16. , nata in [...] il [...] (060.032.949), Parte_3 elettivamente domiciliati in VIA D'ESPAGNAC, 45/2, BADIA POLESINE (RO), presso lo studio legale, rappresentati e difesi dall'Avv. FASOLIN STEFANO ( ); C.F._6
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex lege Controparte_14 Controparte_15 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Bologna;
RESISTENTE- CONTUMACE
1
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bologna;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- Accertarsi e dichiararsi che nata in [...] il [...], Controparte_1
nata in [...] il [...], nata Parte_1 Controparte_2 in Brasile il 14.12.1997, , nato in [...] il [...], Controparte_3 [...]
, nato in [...] il [...], , nata in [...]_5 Brasile il 18.05.1965, , nato in [...]-sile il 26.04.2002, Controparte_6 [...]
nata in [...] il [...], , nata Controparte_7 Controparte_8 in Brasile il 19.07.1994, , nata in [...]-sile il 6.02.1998, Controparte_9 Parte_2
nato in [...] il [...], , nata in [...] il [...],
[...] Controparte_10 [...]
nato in [...] il [...], nata in [...] il Parte_4 Controparte_12 14.01.1981, , nata in [...] il [...], e Controparte_13 [...]
, nata in [...] il [...], sono cittadini italiani dalla nascita;
Parte_3
- Ordinarsi di conseguenza al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile Controparte_14 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge relative alla cittadinanza delle persone indicate nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
- Spese e compensi di lite integralmente rifusi in caso di opposizione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/09/2023 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato a [...] (ora il 18.02.1879 (doc.2) ed Persona_1 Parte_5 emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc.4).
Con decreto in data 14 marzo 2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 10 dicembre
2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati in data 20 marzo 2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la Controparte_14 contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Bologna che non ha precisato le conclusioni.
2 Parte attrice ha depositato note di trattazione in data 3 dicembre 2025.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
In data 21.09.1901 si univa in matrimonio con (doc.3) da cui Persona_1 CP_16 nasceva il 6.09.1911, il figlio (doc.5) il quale, a sua volta, si è unito in matrimonio con Persona_2
il 21.10.1937 da cui nascevano i figli: 1. nata il [...] (doc.7) che CP_17 Persona_3 si univa in matrimonio con il 7.06.1958 (doc.8) da cui nascevano i Controparte_18 figli: (doc.13) il 18.03.1959 che, in data 10.12.1983 si univa in Persona_4 matrimonio con (doc.14) da cui nascevano i figli: , Controparte_19 Persona_5 il 30.08.1985 (doc.19) odierno ricorrente;
b.BR , il 22.11.1988 (doc.20), Controparte_3 odierno ricorrente;
c.PA , il 18.07.1991 (doc.21), odierno ricorrente;
Controparte_3
il 18.05.1965 (doc.15), odierna ricorrente, che, in data 08.05.1985, si si Persona_6 univa in matrimonio con (doc.16) da cui nascevano i figli: Controparte_6 [...]
, il 4.04.1990 (doc.22), odierna ricorrente;
Persona_7 Controparte_20
, il 26.04.2002 (doc.23), odierno ricorrente;
il
[...] Parte_6
30.09.1967 (doc.17), odierna ricorrente, che in data 29.12.1989 si è unita in matrimonio con Per_8
(doc.18) da cui nascevano le figlie: il 05.07.1990 CP_1 Persona_9
(doc.24), odierna ricorrente;
il 14.12.1997 (doc.25), odierna Persona_10 ricorrente;
2. nata il [...] (doc.9) che si univa in matrimonio con Persona_11 Pt_2 il 16.09.1967 (doc.10), da cui nascevano i figli: il 19.07.1968
[...] Persona_12
(doc.28), odierna ricorrente, che si univa in matrimonio con (doc.30) Persona_13 da cui nascevano le figlie: , il 19.07.1994 (doc.31), Persona_14 odierna ricorrente;
il 6.02.1998 (doc.32), odierna ricorrente;
CP_9 Controparte_9
il 19.05.1979 (doc.29), odierno ricorrente, che, si muniva in Parte_2 matrimonio con (doc.33) da cui è nata la figlia , il Persona_15 Controparte_10
20.03.2008 (doc. 34), odierna ricorrente;
3. nato il [...] (doc.11), che Persona_16 si univa in matrimonio con il 1.06.1976 (doc.12) da cui nascevano i Controparte_21 figli: il 14.01.1981 (doc.26), odierno ricorrente;
.G.ND il Persona_17 CP_11
16.12.1982 (doc.27), odierno ricorrente;
L'INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022).
3 La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale Controparte_14 ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver inoltrato l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di competenza deducendo altresì il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato Persona_1 alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato
4 dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio il quale, a sua volta l'ha trasferita ai figli: 1. che la trasferiva ai Persona_2 Persona_3 figli: che, a sua volta, la trasferiva ai figli , Persona_4 Controparte_3
e ; la quale Controparte_4 Controparte_13 Persona_6 la trasferiva ai figli e;
Parte_3 Controparte_6
che, a sua volta, la trasferiva alle figlie Parte_6 Parte_1
e 2. che che la trasferiva ai figli:
[...] Controparte_2 Persona_11
che, a sua volta, la trasferiva alle figlie Persona_12 Controparte_8
e che, infine, la trasferiva figlia
[...] Controparte_9 Parte_2
; . Controparte_10 Persona_17 Controparte_22
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
5 Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Per_1
Ciò, nonostante che si siano verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca
[...] precostituzionale, richiamando, pertanto, l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n.
87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
SULLE SPESE DI LITE
Vista la complessità della materia e la continua evoluzione giurisprudenziale, vi sono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_14
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
1. nata in [...] il [...]; Controparte_1
2. nata in [...] il [...]; Parte_1
3. nata in [...] il [...]; Controparte_2
4. , nato in [...] il [...]; Controparte_3
5. , nato in [...] il [...]; Controparte_4
6. , nata in [...] il [...]; Controparte_5
7. , nato in [...] il [...]; Controparte_6
8. , nata in [...] il [...]; Controparte_7
9. , nata in [...] il [...]; Controparte_8
10. , nata in [...] il [...]; Controparte_9
11. , nato in [...] il [...]; Parte_2
12. , nata in [...] il [...]; Controparte_10
13. nato in [...] il [...]; Controparte_11
14. nato in [...] il [...]; Controparte_12
15. , nata in [...] il [...]; Controparte_13
16. , nata in [...] il [...], Parte_3 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_14 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Bologna in data 15/12/2025.
Il Giudice
Dott. Luigi Gnassi
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