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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/07/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 3437/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3437 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(nato a [...] il [...] C.F. ) entrambi rappresentati e
[...] C.F._2 difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MAULI IMMACOLATA presso la quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Giulio Palermo n.23
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.02.2025 , premesso di Parte_3 aver contratto matrimonio in Napoli l'8.10.1977, che dalla loro relazione erano nati due figli ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, rappresentavano di essersi separati consensualmente in forza di decreto di omologa reso dall'intestato Tribunale in data 21.03.2001 e che da quando furono autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente (8.2.2001) la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita.
1 Ciò premesso, i ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la conferma delle condizioni statuite nel decreto collegiale n. 622/2022 emesso in data
14.01.2022 dall'intestato Tribunale, con cui, a modifica dei patti della separazione, era stato revocato l'assegno a carico del per il mantenimento del figlio e della moglie. Pt_2
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 4.06.2025 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n.
55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di ecce- zione, deve presumersi ininterrotta.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da ed Parte_2 Pt_1
così provvede:
[...]
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da Pt_2
e a Napoli l'8.10.1977 (atto n. 782, parte II, S. A,sez.A reg. Atti
[...] Parte_1
Matrimonio anno 1977);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art.152 disp. Att. c.p.c..
• nulla per le spese di lite .
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 6.06.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3437 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(nato a [...] il [...] C.F. ) entrambi rappresentati e
[...] C.F._2 difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MAULI IMMACOLATA presso la quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Giulio Palermo n.23
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.02.2025 , premesso di Parte_3 aver contratto matrimonio in Napoli l'8.10.1977, che dalla loro relazione erano nati due figli ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, rappresentavano di essersi separati consensualmente in forza di decreto di omologa reso dall'intestato Tribunale in data 21.03.2001 e che da quando furono autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente (8.2.2001) la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita.
1 Ciò premesso, i ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la conferma delle condizioni statuite nel decreto collegiale n. 622/2022 emesso in data
14.01.2022 dall'intestato Tribunale, con cui, a modifica dei patti della separazione, era stato revocato l'assegno a carico del per il mantenimento del figlio e della moglie. Pt_2
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 4.06.2025 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n.
55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di ecce- zione, deve presumersi ininterrotta.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da ed Parte_2 Pt_1
così provvede:
[...]
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da Pt_2
e a Napoli l'8.10.1977 (atto n. 782, parte II, S. A,sez.A reg. Atti
[...] Parte_1
Matrimonio anno 1977);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art.152 disp. Att. c.p.c..
• nulla per le spese di lite .
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 6.06.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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