Sentenza 23 giugno 1989
Massime • 1
Le istituzioni regionali ed infraregionali di assistenza e beneficenza, per effetto della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1980 n. 6972 (sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988), non hanno, in ogni caso, la natura di enti pubblici, anche al fine del carattere pubblicistico del rapporto di lavoro con il personale e della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie ad esso inerenti, ma possono essere enti pubblici o privati, secondo i comuni parametri che distinguono gli uni dagli altri, in relazione a requisiti strutturali e funzionali, nonché all'inserimento o meno nell'ambito della organizzazione della pubblica amministrazione. Pertanto, con riguardo all'istituto asilo per ciechi "david chiossone", il quale è sorto come associazione spontanea, grazie al concorso di privati sottoscrittori, e che, alla stregua delle norme statutarie, svolge assistenza gratuita solo nei limiti delle proprie risorse finanziarie, opera tramite struttura tipica delle associazioni private, con una scarsa incidenza, in seno al consiglio di amministrazione, di membri nominati dallo stato o dagli enti territoriali, ed altresì non subisce controlli dell'autorità regionale che implichino interferenza nel processo di formazione della volontà, deve essere affermata la qualità di ente privato, e, quindi, la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti al rapporto con il personale dipendente.*
Commentario • 1
- 1. Legittimità e illegittimità costituzionalehttps://www.brocardi.it/
Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1366 del 11 aprile 1975 «I suddetti limiti richiedono per la rappresentazione in linea retta che il c.d. rappresentato sia figlio (senza distinzione tra figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali) del de cuius, e che il c.d. rappresentante sia discendente anche...» Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2326 del 21 marzo 1990 «[...] Detto principio è applicabile anche con riferimento ai figli naturali nati anteriormente all'1 luglio 1939, considerando che il loro diritto di chiedere la dichiarazione dello status escluso dall'art. 123 att. c.c., fino alla dichiarazione...» Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 19011 del 1 settembre 2007 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/06/1989, n. 2995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2995 |
| Data del deposito : | 23 giugno 1989 |
Testo completo
Le istituzioni regionali ed infraregionali di assistenza e beneficenza, per effetto della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1980 n. 6972 (sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988), non hanno, in ogni caso, la natura di enti pubblici, anche al fine del carattere pubblicistico del rapporto di lavoro con il personale e della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie ad esso inerenti, ma possono essere enti pubblici o privati, secondo i comuni parametri che distinguono gli uni dagli altri, in relazione a requisiti strutturali e funzionali, nonché all'inserimento o meno nell'ambito della organizzazione della pubblica amministrazione. Pertanto, con riguardo all'istituto asilo per ciechi "david chiossone", il quale è sorto come associazione spontanea, grazie al concorso di privati sottoscrittori, e che, alla stregua delle norme statutarie, svolge assistenza gratuita solo nei limiti delle proprie risorse finanziarie, opera tramite struttura tipica delle associazioni private, con una scarsa incidenza, in seno al consiglio di amministrazione, di membri nominati dallo stato o dagli enti territoriali, ed altresì non subisce controlli dell'autorità regionale che implichino interferenza nel processo di formazione della volontà, deve essere affermata la qualità di ente privato, e, quindi, la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti al rapporto con il personale dipendente.*