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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 08/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 468/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 468/2024
Oggi 08/01/2025 alle ore 12:45, innanzi al Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini è comparsa sia per la ricorrente Parte_1 sia per l'intervenuto Avv. De Cinque in proprio l'Avv. ROBERTA
CARNEVALI in sostituzione dell'Avv. DE CINQUE GIUSEPPE;
nessuno per la parte convenuta.
L'Avv. Carnevali rileva di avere versato in atti la avvenuta notifica nei confronti del resistente, producendo anche le CP_1 ricevute eml, e che questi non si è costituito nel termine, pertanto chiede dichiararsene la contumacia. L'atto di intervento depositato in atti è stato notificato a mezzo PEC a cura dell'intervenuto, come da notifica versata in atti e relative ricevute. L'Avv. Carnevali nel riportarsi integralmente al ricorso introduttivo ed alla comparsa di intervento del ricorrente e dell'intervenuto, chiede che la causa venga trattenuta in decisione essendo di totale natura documentale e senza necessità di istruttoria, precisando le conclusioni come avanzate in sede di atto introduttivo e comparsa di intervento, chiedendone l'accoglimento.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, in assenza delle parti, dà lettura della sentenza che qui di seguito redatta costituisce parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Maria Elena Faleschini
0
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, alla pubblica udienza dell'8/1/2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies
c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 468/2024 del Ruolo
Generale Affari Civili promosso ai sensi degli artt. 281-decies ss. c.p.c. da
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore Ing.
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe De Parte_2
Cinque, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a San Salvo (CH) alla via Duca Degli Abruzzi n. 91;
ricorrente
AVV. GIUSEPPE DE CINQUE (C.F. , rappresentato C.F._1
e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a San Salvo (CH) alla via
Duca Degli Abruzzi n. 91;
interveniente volontario
contro
1 (C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore
; Controparte_3
convenuto contumace
OGGETTO: OBBLIGO COMUNICAZIONE GENERALITA' CONDOMINI MOROSI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., regolarmente notificato unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ha convenuto in Parte_1 giudizio il condominio in persona Controparte_2 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore
per sentire accogliere le seguenti Controparte_3 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - Previo accertamento dell'inadempimento in capo
a parte resistente, e dell'obbligo di legge su di essa gravante;
1) Ordinare a parte resistente Controparte_2
C (C.F , sito in SS 16 Sud, 66054 - Vasto (CH), in
[...] P.IVA_2 persona dell'Amministratore p.t. CF./P.I. Controparte_3
, in persona del l.r.p.t. Sig. , con P.IVA_3 Controparte_4 sede legale in Vasto (CH), Corso Mazzini n. 252, e/o comunque dell'amministratore di condominio p.t., di consegnare e comunicare formalmente a parte ricorrente le generalità complete dei condomini morosi, con indicazione delle rispettive residenze, dei codici fiscali, i dati catastali degli immobili relativi e le quote millesimali, con ripartizione dell'importo dovuto da ciascuno di loro secondo la ripartizione effettuata in virtù della relativa tabella condominiale, regolarmente approvata, e le eventuali azioni già intraprese dall'amministrazione per il recupero dei crediti;
2) Disporre altresì, a carico della parte resistente Controparte_2
[...
[...] (C.F ), ai sensi e per gli effetti di
[...] P.IVA_2 cui all'art. 614 bis c.p.c., il pagamento di una somma pari ad
€ 100,00 per ogni giorno di ritardo nella comunicazione dei dati richiesti, a partire dalla comunicazione del provvedimento decisorio;
- In ogni caso, con condanna alle spese e competenze legali dell'odierno procedimento, salvezza di diritti illimitati.”.
Con comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c. depositata il
23/8/2024, è intervenuto in giudizio l'Avv. Giuseppe De Cinque in proprio, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - Previo accertamento dell'inadempimento in capo
a parte resistente, e dell'obbligo di legge su di essa gravante;
1) Ordinare a parte resistente Controparte_2
C (C.F , sito in SS 16 Sud, 66054 - Vasto (CH), in
[...] P.IVA_2 persona dell'Amministratore p.t. CF./P.I. Controparte_3
, in persona del l.r.p.t. Sig. , con P.IVA_3 Controparte_4 sede legale in Vasto (CH), Corso Mazzini n. 252, e/o comunque dell'amministratore di condominio p.t., di consegnare e comunicare formalmente a parte ricorrente le generalità complete dei condomini morosi, con indicazione delle rispettive residenze, dei codici fiscali, i dati catastali degli immobili relativi e le quote millesimali, con ripartizione dell'importo dovuto da ciascuno di loro secondo la ripartizione effettuata in virtù della relativa tabella condominiale, regolarmente approvata, e le eventuali azioni già intraprese dall'amministrazione per il recupero dei crediti;
2) Disporre altresì, a carico della parte resistente Controparte_2
(C.F ), ai sensi e per gli effetti di
[...] P.IVA_2 cui all'art. 614 bis c.p.c., il pagamento di una somma pari ad
€ 100,00 per ogni giorno di ritardo nella comunicazione dei dati richiesti, a partire dalla comunicazione del provvedimento
3 decisorio; - In ogni caso, con condanna alle spese e competenze legali dell'odierno procedimento, salvezza di diritti illimitati.”.
Il convenuto, regolarmente citato, non si è CP_1 costituito in giudizio né è comparso all'udienza del 9/10/2024
e, pertanto, verificato il rispetto del termine a comparire, è stato dichiarato contumace. Il Giudice ha, quindi, ordinato la notifica della comparsa d'intervento volontario al convenuto contumace e rinviato all'udienza odierna.
***
1. Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
2. Preliminarmente, deve osservarsi che, a mente dell'art. 63 disp. att. c.c., come novellato dalla L. n. 220/2012,
l'amministratore di Condominio è tenuto “a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”. In altri termini, a seguito della detta novella, sussiste uno specifico obbligo a carico dell'amministratore di di comunicare al CP_2 creditore che intende agire per soddisfare il proprio credito le specifiche generalità dei condòmini morosi, atteso che i condòmini in regola con i pagamenti possono essere aggrediti esclusivamente dopo che il comune creditore abbia tentato infruttuosamente di soddisfarsi nei confronti dei primi, stante l'opponibilità a costui del beneficium excussionis. Ne deriva che, qualora detta richiesta rimanga inevasa, il creditore ha la facoltà di agire in giudizio per vedere soddisfatto il diritto sancito dalla norma in rilievo, pena, in caso contrario, la paralisi delle proprie legittime aspettative di credito.
4 3. Tanto premesso, non si ignora l'orientamento - favorevole alle istanze di parte ricorrente ed interveniente volontaria
- già espresso in precedenti di questo Tribunale, nonché dalla stessa scrivente giudicante.
Tuttavia, deve darsi conto del diverso – e più condivisibile
– orientamento giurisprudenziale avallato dalla Corte
d'Appello di L'Aquila in punto di titolarità passiva dell'azione spiegata, secondo cui “la domanda volta a conseguire l'ordine di comunicare al creditore non soddisfatto
i dati dei condomini morosi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. cod. civ., deve essere rivolta nei confronti dell'amministratore, e non del condominio… Legittimato passivo rispetto alla domanda volta a conseguire l'ordine di comunicare al creditore i nominativi dei condomini morosi, ex art. 63, comma 1, disp. att. c.c., è in effetti l'amministratore e non il condominio, trattandosi di obbligo che la legge pone direttamente a carico del primo” (Cort. App. L'Aquila 412/2022 del 17/3/2022).
In altri termini, il soggetto avente titolarità passiva con riguardo all'azione in rilievo non è il bensì solo CP_2 ed unicamente l'amministratore, atteso che solo su costui, per espressa previsione di legge, grava lo specifico obbligo di cui all'art. 63 cit., trattandosi di un'obbligazione che la legge pone direttamente a carico dell'amministratore medesimo,
a nulla rilevando che, per ormai pacifica giurisprudenza, il rapporto tra amministratore e si inserisce CP_2 nell'ambito di un rapporto contrattuale qualificabile alla stregua del mandato (ex multis Cass. n. 19826/2019), dal momento che tale inquadramento contrattuale esula dalla specifica domanda in questione nel caso di specie.
4. Sulla scorta dei su esposti principi, deve ritenersi – in modo dirimente e assorbente rispetto a tutte le altre questioni in punto di fatto – la insussistenza della titolarità passiva del evocato in giudizio in relazione alla domanda CP_1
5 spiegata dalla parte ricorrente ed interveniente, ciò che induce a considerare infondate le predette domande.
5. Alla luce delle argomentazioni innanzi svolte, dunque, le domande vanno respinte.
6. Nulla sulle spese in ragione della contumacia del convenuto. Infatti, “la condanna alle spese CP_1 processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace
(o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)”
(Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 12897/19 del 155.2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G.
468/2024, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) rigetta le domande;
2) nulla sulle spese.
Così è deciso in Vasto, 8/1/2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 468/2024
Oggi 08/01/2025 alle ore 12:45, innanzi al Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini è comparsa sia per la ricorrente Parte_1 sia per l'intervenuto Avv. De Cinque in proprio l'Avv. ROBERTA
CARNEVALI in sostituzione dell'Avv. DE CINQUE GIUSEPPE;
nessuno per la parte convenuta.
L'Avv. Carnevali rileva di avere versato in atti la avvenuta notifica nei confronti del resistente, producendo anche le CP_1 ricevute eml, e che questi non si è costituito nel termine, pertanto chiede dichiararsene la contumacia. L'atto di intervento depositato in atti è stato notificato a mezzo PEC a cura dell'intervenuto, come da notifica versata in atti e relative ricevute. L'Avv. Carnevali nel riportarsi integralmente al ricorso introduttivo ed alla comparsa di intervento del ricorrente e dell'intervenuto, chiede che la causa venga trattenuta in decisione essendo di totale natura documentale e senza necessità di istruttoria, precisando le conclusioni come avanzate in sede di atto introduttivo e comparsa di intervento, chiedendone l'accoglimento.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, in assenza delle parti, dà lettura della sentenza che qui di seguito redatta costituisce parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Maria Elena Faleschini
0
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, alla pubblica udienza dell'8/1/2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies
c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 468/2024 del Ruolo
Generale Affari Civili promosso ai sensi degli artt. 281-decies ss. c.p.c. da
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore Ing.
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe De Parte_2
Cinque, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a San Salvo (CH) alla via Duca Degli Abruzzi n. 91;
ricorrente
AVV. GIUSEPPE DE CINQUE (C.F. , rappresentato C.F._1
e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a San Salvo (CH) alla via
Duca Degli Abruzzi n. 91;
interveniente volontario
contro
1 (C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore
; Controparte_3
convenuto contumace
OGGETTO: OBBLIGO COMUNICAZIONE GENERALITA' CONDOMINI MOROSI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., regolarmente notificato unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ha convenuto in Parte_1 giudizio il condominio in persona Controparte_2 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore
per sentire accogliere le seguenti Controparte_3 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - Previo accertamento dell'inadempimento in capo
a parte resistente, e dell'obbligo di legge su di essa gravante;
1) Ordinare a parte resistente Controparte_2
C (C.F , sito in SS 16 Sud, 66054 - Vasto (CH), in
[...] P.IVA_2 persona dell'Amministratore p.t. CF./P.I. Controparte_3
, in persona del l.r.p.t. Sig. , con P.IVA_3 Controparte_4 sede legale in Vasto (CH), Corso Mazzini n. 252, e/o comunque dell'amministratore di condominio p.t., di consegnare e comunicare formalmente a parte ricorrente le generalità complete dei condomini morosi, con indicazione delle rispettive residenze, dei codici fiscali, i dati catastali degli immobili relativi e le quote millesimali, con ripartizione dell'importo dovuto da ciascuno di loro secondo la ripartizione effettuata in virtù della relativa tabella condominiale, regolarmente approvata, e le eventuali azioni già intraprese dall'amministrazione per il recupero dei crediti;
2) Disporre altresì, a carico della parte resistente Controparte_2
[...
[...] (C.F ), ai sensi e per gli effetti di
[...] P.IVA_2 cui all'art. 614 bis c.p.c., il pagamento di una somma pari ad
€ 100,00 per ogni giorno di ritardo nella comunicazione dei dati richiesti, a partire dalla comunicazione del provvedimento decisorio;
- In ogni caso, con condanna alle spese e competenze legali dell'odierno procedimento, salvezza di diritti illimitati.”.
Con comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c. depositata il
23/8/2024, è intervenuto in giudizio l'Avv. Giuseppe De Cinque in proprio, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - Previo accertamento dell'inadempimento in capo
a parte resistente, e dell'obbligo di legge su di essa gravante;
1) Ordinare a parte resistente Controparte_2
C (C.F , sito in SS 16 Sud, 66054 - Vasto (CH), in
[...] P.IVA_2 persona dell'Amministratore p.t. CF./P.I. Controparte_3
, in persona del l.r.p.t. Sig. , con P.IVA_3 Controparte_4 sede legale in Vasto (CH), Corso Mazzini n. 252, e/o comunque dell'amministratore di condominio p.t., di consegnare e comunicare formalmente a parte ricorrente le generalità complete dei condomini morosi, con indicazione delle rispettive residenze, dei codici fiscali, i dati catastali degli immobili relativi e le quote millesimali, con ripartizione dell'importo dovuto da ciascuno di loro secondo la ripartizione effettuata in virtù della relativa tabella condominiale, regolarmente approvata, e le eventuali azioni già intraprese dall'amministrazione per il recupero dei crediti;
2) Disporre altresì, a carico della parte resistente Controparte_2
(C.F ), ai sensi e per gli effetti di
[...] P.IVA_2 cui all'art. 614 bis c.p.c., il pagamento di una somma pari ad
€ 100,00 per ogni giorno di ritardo nella comunicazione dei dati richiesti, a partire dalla comunicazione del provvedimento
3 decisorio; - In ogni caso, con condanna alle spese e competenze legali dell'odierno procedimento, salvezza di diritti illimitati.”.
Il convenuto, regolarmente citato, non si è CP_1 costituito in giudizio né è comparso all'udienza del 9/10/2024
e, pertanto, verificato il rispetto del termine a comparire, è stato dichiarato contumace. Il Giudice ha, quindi, ordinato la notifica della comparsa d'intervento volontario al convenuto contumace e rinviato all'udienza odierna.
***
1. Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
2. Preliminarmente, deve osservarsi che, a mente dell'art. 63 disp. att. c.c., come novellato dalla L. n. 220/2012,
l'amministratore di Condominio è tenuto “a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”. In altri termini, a seguito della detta novella, sussiste uno specifico obbligo a carico dell'amministratore di di comunicare al CP_2 creditore che intende agire per soddisfare il proprio credito le specifiche generalità dei condòmini morosi, atteso che i condòmini in regola con i pagamenti possono essere aggrediti esclusivamente dopo che il comune creditore abbia tentato infruttuosamente di soddisfarsi nei confronti dei primi, stante l'opponibilità a costui del beneficium excussionis. Ne deriva che, qualora detta richiesta rimanga inevasa, il creditore ha la facoltà di agire in giudizio per vedere soddisfatto il diritto sancito dalla norma in rilievo, pena, in caso contrario, la paralisi delle proprie legittime aspettative di credito.
4 3. Tanto premesso, non si ignora l'orientamento - favorevole alle istanze di parte ricorrente ed interveniente volontaria
- già espresso in precedenti di questo Tribunale, nonché dalla stessa scrivente giudicante.
Tuttavia, deve darsi conto del diverso – e più condivisibile
– orientamento giurisprudenziale avallato dalla Corte
d'Appello di L'Aquila in punto di titolarità passiva dell'azione spiegata, secondo cui “la domanda volta a conseguire l'ordine di comunicare al creditore non soddisfatto
i dati dei condomini morosi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. cod. civ., deve essere rivolta nei confronti dell'amministratore, e non del condominio… Legittimato passivo rispetto alla domanda volta a conseguire l'ordine di comunicare al creditore i nominativi dei condomini morosi, ex art. 63, comma 1, disp. att. c.c., è in effetti l'amministratore e non il condominio, trattandosi di obbligo che la legge pone direttamente a carico del primo” (Cort. App. L'Aquila 412/2022 del 17/3/2022).
In altri termini, il soggetto avente titolarità passiva con riguardo all'azione in rilievo non è il bensì solo CP_2 ed unicamente l'amministratore, atteso che solo su costui, per espressa previsione di legge, grava lo specifico obbligo di cui all'art. 63 cit., trattandosi di un'obbligazione che la legge pone direttamente a carico dell'amministratore medesimo,
a nulla rilevando che, per ormai pacifica giurisprudenza, il rapporto tra amministratore e si inserisce CP_2 nell'ambito di un rapporto contrattuale qualificabile alla stregua del mandato (ex multis Cass. n. 19826/2019), dal momento che tale inquadramento contrattuale esula dalla specifica domanda in questione nel caso di specie.
4. Sulla scorta dei su esposti principi, deve ritenersi – in modo dirimente e assorbente rispetto a tutte le altre questioni in punto di fatto – la insussistenza della titolarità passiva del evocato in giudizio in relazione alla domanda CP_1
5 spiegata dalla parte ricorrente ed interveniente, ciò che induce a considerare infondate le predette domande.
5. Alla luce delle argomentazioni innanzi svolte, dunque, le domande vanno respinte.
6. Nulla sulle spese in ragione della contumacia del convenuto. Infatti, “la condanna alle spese CP_1 processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace
(o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)”
(Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 12897/19 del 155.2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G.
468/2024, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) rigetta le domande;
2) nulla sulle spese.
Così è deciso in Vasto, 8/1/2025.
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