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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 13/03/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 286/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II grado, iscritta al n. 286 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 28.1.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Simona Parte_1 C.F._1
Pimpinicchio
Parte appellante
E
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Dimitri Controparte_1 C.F._2
Frascarelli
Parte appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.1.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione parte appellante ha impugnato la sentenza n. 125/2022, pronunciata dal Giudice di Pace di Spoleto all'esito del procedimento avente r.g.n. 577/2019, con cui era stata revocato il d.i. ottenuto dall'appellante e l'appellato era stato condannato al pagamento dell'importo di € 44,20.
pagina 1 di 6 L'appellante ha censurato la revoca del d.i. e la mancata condanna della controparte al pagamento dell'importo di € 4.799,76 a titolo di rimborso delle spese straordinarie di natura scolastica sostenute dall'appellante per il figlio negli anni 2017-2018. Per_1
A fondamento dell'appello è stata eccepita la non condivisibile valutazione del compendio probatorio in atti, in tesi rappresentativo dell'esistenza tra le parti dell'accordo circa gli studi del figlio in America. Per_1
La parte ha spiegato le seguenti conclusioni: “- accogliere l'appello con il presente atto
proposto dalla Sig.ra e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, tutte le Parte_1
avverse istanze disattese, confermare il D.I. n. 172/2019 del Giudice di Pace di Spoleto, condannando il
Sig. al pagamento in favore dell'appellante delle spese sia mediche che straordinarie Controparte_1
sostenute per il figlio e portate dal Decreto de quo. - condannare l'appellato al pagamento delle Per_1
spese, funzioni e onorari dei due gradi di giudizio”.
L'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.;
l'infondatezza dell'appello, essendo la sentenza incensurabile.
La pretesa economica della controparte non poggerebbe, infatti, su alcun accordo tra le parti in merito agli studi del figlio, come desumibile dalla mancanza di documentazione comprovante l'accordo e dalle dichiarazioni rese dai testimoni dell'appellato.
La parte ha anche censurato la produzione di nuovi documenti in appello da parte dell'appellante; ha prodotto a sua volta nuovi documenti, per il caso in cui quelli della controparte fossero considerati ammissibili;
si è doluto che il giudice di primo grado avesse ritenuto l'appellante dotata della legittimazione a richiedere il rimborso delle spese,
trattandosi di spese sostenute direttamente dal figlio delle parti, non convivente con la madre,
che sarebbe, pertanto, l'unico soggetto legittimato ad agire per il relativo rimborso.
L'appellato ha formulato le seguenti conclusioni: “ogni contraria domanda o istanza
disattesa, rigettare l'appello, con conferma integrale della sentenza impugnata;
in caso di riforma,
anche parziale della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni spiegate in primo grado, da
intendersi qui ritrascritte. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi.”
****
pagina 2 di 6 1. Sono infondate le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate da parte appellata:
parte appellante ha, infatti, precisamente individuato le parti della sentenza in contestazione,
fornendo spiegazione delle ragioni della impugnazione e indicando le modifiche da apportare alla decisione impugnata.
2. Venendo al merito dell'appello, deve valutarsi se tra le parti sia intercorso un accordo in merito agli studi del figlio negli Stati Uniti che possa giustificare l'accoglimento Per_1
della domanda dell'appellante, avente ad oggetto il rimborso della quota gravante sull'appellato delle spese straordinarie di natura scolastica sostenute dall'appellante per il figlio negli anni 2017-2018. Per_1
2.1. La valutazione in questione non può poggiare sui documenti prodotti da entrambe le parti soltanto nel giudizio appello, posto che nessuna delle due parti ha dimostrato di non aver potuto produrre i medesimi nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (art. 345, c. 4, c.p.c.).
Si deve, pertanto, avere riguardo alla documentazione prodotta e all'istruttoria svolta in primo grado.
2.2. Dal compendio probatorio in atti l'appello risulta fondato e merita accoglimento.
In primo luogo vengono valorizzate le testimonianze rese dai testimoni di parte appellante.
In particolare il figlio della coppia ha dichiarato che l'appellato era a Testimone_1
conoscenza della possibilità per il figlio di studiare negli Stati Uniti e favorevole alla Per_1
soluzione di studio, al punto che avrebbe partecipato attivamente alla predisposizione della documentazione richiesta per l'ammissione al college della domanda del figlio e al Per_1
confezionamento di alcuni filmati.
Ancora la testimone ha riferito che nel febbraio 2018 l'appellato aveva Testimone_2
espresso contentezza per gli studi del figlio;
, amico dell'appellato, ha riferito Testimone_3
che nell'autunno 2017 l'appellato gli aveva rappresentato che il figlio avrebbe studiato negli
Stati Uniti e che i costi sarebbero stati coperti tramite un contributo da parte del college.
pagina 3 di 6 Le testimonianze sopra riportate, precise e temporalmente circostanziate, evidenziano che tra le parti è stato raggiunto un accordo circa gli studi del figlio negli Stati Uniti e che l'appellato, che ha acconsentito allo studio del figlio in America, ha predisposto la documentazione necessaria alla presentazione della domanda del figlio di ammissione al college.
Tale ultima circostanza è, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure,
logicamente e particolarmente indicativa dell'adesione dell'appellato al progetto di studio del figlio, non essendo coerente ritenere che l'appellato abbia aiutato il figlio predisponendo i citati documenti, nonostante fosse contrario al suo progetto di studio.
L'adesione dell'appellato al progetto educativo riposa, inoltre, sulla circostanza, dedotta dall'appellante (memoria ex art. 320 c.p.c.) e non oggetto di puntuale contestazione nel giudizio di primo grado da parte dell'appellato, che le fatture per i pagamenti della struttura -
eseguiti dal figlio delle parti- siano state intestate all'appellato affinché il medesimo portasse in detrazione la spesa consacrata nelle fatture.
Le dichiarazioni rese dalle testimoni dell'appellato non scalfiscono la conclusione interpretativa circa l'esistenza di un accordo tra le parti in merito al progetto di studio all'estero del figlio . Per_1
La prima testimone, , ha dichiarato di non ricordare in quale anno Testimone_4
l'appellato aveva rappresentato al figlio la propria indisponibilità a finanziare i suoi Per_1
studi; ciò non consente di mettere in discussione il consenso prestato dall'appellato sin dal
2017 al progetto educativo, che risulta dimostrato tramite le cennate testimonianze.
La testimone ha dichiarato, all'udienza del 4.11.2021, che l'indisponibilità Testimone_5
economica sarebbe stata rappresentata dall'appellato al figlio circa 3 anni e mezzo prima della testimonianza, quindi nel maggio del 2018; tale indisponibilità economica, manifestata in epoca successiva all'adesione prestata dall'appellato al citato programma educativo (cfr.
testimonianze sopra riportate), non vale, tuttavia, a esonerare l'appellato dall'adempimento all'obbligo assunto di sostenere le spese straordinarie di natura scolastica afferenti al relativo percorso del figlio . Per_1
pagina 4 di 6 3. L'appellato si è, dal proprio canto, doluto che erroneamente il giudice di primo grado avrebbe ritenuto l'appellante dotata della legittimazione a richiedere il rimborso delle spese:
l'eccezione circa il difetto -rectius- di titolarità attiva dell'appellante risulta espressamente disattesa dal primo giudice;
essa è stata oggetto di decisione, facendo parte del tessuto motivazionale della sentenza di primo grado, e il suo rigetto esprime, pertanto, una posizione di soccombenza, di « torto », sebbene virtuale, a carico dell'appellato.
Questa posizione di soccombenza avrebbe imposto alla parte di proporre appello incidentale: la valutazione del primo giudice sull'eccezione è consacrata in una parte della motivazione della sua sentenza, onde, rispetto ad essa, la posizione dell'appellato non può che essere omologa a quella dell'appellante, che, di fronte ad una parte della motivazione che gli dà torto, se la vuole ridiscutere, deve farla oggetto dell'appello, non potendo limitarsi alla sua riproposizione ex art. 346 c.p.c. (Cassazione civile sez. un., 12/05/2017, n. 11799).
Nella specie l'appellato non ha, invece, proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza che rigetta l'eccezione, essendosi limitato a riproporre l'eccezione nel corpo della comparsa di costituzione e a richiamare, nelle conclusioni dell'atto, le conclusioni svolte in primo grado;
l'omessa proposizione dell'appello incidentale impedisce di devolvere alla cognizione del Tribunale la questione rispetto alla quale l'appellato ha maturato la posizione di soccombenza teorica.
4. Tirando le fila delle motivazioni svolte, l'appellato viene condannato al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 4.799,76, a titolo di rimborso delle spese straordinarie di natura scolastica sostenute per il figlio negli anni 2017-2018. Per_1
Non può, infatti, procedersi alla conferma del d.i.: la sentenza di accoglimento dell'opposizione sostituisce il decreto ingiuntivo;
il principio è coerente con l'efficacia soltanto provvisoria del provvedimento sommario, quale è il decreto ingiuntivo, che viene definitivamente travolto dalla sentenza di primo grado che, accogliendo l'opposizione, ne determini la revoca, così sostituendosi alla pronuncia monitoria;
proprio perché l'effetto sostitutivo è definitivo nei termini anzidetti, l'eventuale riforma della sentenza di primo pagina 5 di 6 grado da parte del giudice d'appello non determina alcuna "riviviscenza" del decreto ingiuntivo già revocato (Cass., n. 20868/2017).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellato e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., in misura dimidiata tenendo conto del valore della controversia, della semplicità della controversia, dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato e dello svolgimento, nel giudizio di appello, di attività relativa alle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Essendo accolto il gravame, nella specie è ravvisabile la totale soccombenza dell'appellata e la riforma in appello impone, per il principio di soccombenza, anche la liquidazione delle spese di primo grado (Cass., n. 8869/2018; Cass. 14.2.2014 n. 3724, Cass. 13.11. 2011 n. 15413),
che vengono liquidate secondo i criteri sopra indicati.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma della n. 125/2022, pronunciata dal Giudice di
Pace di Spoleto all'esito del procedimento avente r.g.n. 577/2019, condanna al Controparte_1
pagamento, in favore di , della somma di € 4.799,76; Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite Controparte_1
relative a entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € 147,00 per esborsi ed € 742,50 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 13.3.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II grado, iscritta al n. 286 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 28.1.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Simona Parte_1 C.F._1
Pimpinicchio
Parte appellante
E
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Dimitri Controparte_1 C.F._2
Frascarelli
Parte appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.1.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione parte appellante ha impugnato la sentenza n. 125/2022, pronunciata dal Giudice di Pace di Spoleto all'esito del procedimento avente r.g.n. 577/2019, con cui era stata revocato il d.i. ottenuto dall'appellante e l'appellato era stato condannato al pagamento dell'importo di € 44,20.
pagina 1 di 6 L'appellante ha censurato la revoca del d.i. e la mancata condanna della controparte al pagamento dell'importo di € 4.799,76 a titolo di rimborso delle spese straordinarie di natura scolastica sostenute dall'appellante per il figlio negli anni 2017-2018. Per_1
A fondamento dell'appello è stata eccepita la non condivisibile valutazione del compendio probatorio in atti, in tesi rappresentativo dell'esistenza tra le parti dell'accordo circa gli studi del figlio in America. Per_1
La parte ha spiegato le seguenti conclusioni: “- accogliere l'appello con il presente atto
proposto dalla Sig.ra e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, tutte le Parte_1
avverse istanze disattese, confermare il D.I. n. 172/2019 del Giudice di Pace di Spoleto, condannando il
Sig. al pagamento in favore dell'appellante delle spese sia mediche che straordinarie Controparte_1
sostenute per il figlio e portate dal Decreto de quo. - condannare l'appellato al pagamento delle Per_1
spese, funzioni e onorari dei due gradi di giudizio”.
L'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.;
l'infondatezza dell'appello, essendo la sentenza incensurabile.
La pretesa economica della controparte non poggerebbe, infatti, su alcun accordo tra le parti in merito agli studi del figlio, come desumibile dalla mancanza di documentazione comprovante l'accordo e dalle dichiarazioni rese dai testimoni dell'appellato.
La parte ha anche censurato la produzione di nuovi documenti in appello da parte dell'appellante; ha prodotto a sua volta nuovi documenti, per il caso in cui quelli della controparte fossero considerati ammissibili;
si è doluto che il giudice di primo grado avesse ritenuto l'appellante dotata della legittimazione a richiedere il rimborso delle spese,
trattandosi di spese sostenute direttamente dal figlio delle parti, non convivente con la madre,
che sarebbe, pertanto, l'unico soggetto legittimato ad agire per il relativo rimborso.
L'appellato ha formulato le seguenti conclusioni: “ogni contraria domanda o istanza
disattesa, rigettare l'appello, con conferma integrale della sentenza impugnata;
in caso di riforma,
anche parziale della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni spiegate in primo grado, da
intendersi qui ritrascritte. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi.”
****
pagina 2 di 6 1. Sono infondate le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate da parte appellata:
parte appellante ha, infatti, precisamente individuato le parti della sentenza in contestazione,
fornendo spiegazione delle ragioni della impugnazione e indicando le modifiche da apportare alla decisione impugnata.
2. Venendo al merito dell'appello, deve valutarsi se tra le parti sia intercorso un accordo in merito agli studi del figlio negli Stati Uniti che possa giustificare l'accoglimento Per_1
della domanda dell'appellante, avente ad oggetto il rimborso della quota gravante sull'appellato delle spese straordinarie di natura scolastica sostenute dall'appellante per il figlio negli anni 2017-2018. Per_1
2.1. La valutazione in questione non può poggiare sui documenti prodotti da entrambe le parti soltanto nel giudizio appello, posto che nessuna delle due parti ha dimostrato di non aver potuto produrre i medesimi nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (art. 345, c. 4, c.p.c.).
Si deve, pertanto, avere riguardo alla documentazione prodotta e all'istruttoria svolta in primo grado.
2.2. Dal compendio probatorio in atti l'appello risulta fondato e merita accoglimento.
In primo luogo vengono valorizzate le testimonianze rese dai testimoni di parte appellante.
In particolare il figlio della coppia ha dichiarato che l'appellato era a Testimone_1
conoscenza della possibilità per il figlio di studiare negli Stati Uniti e favorevole alla Per_1
soluzione di studio, al punto che avrebbe partecipato attivamente alla predisposizione della documentazione richiesta per l'ammissione al college della domanda del figlio e al Per_1
confezionamento di alcuni filmati.
Ancora la testimone ha riferito che nel febbraio 2018 l'appellato aveva Testimone_2
espresso contentezza per gli studi del figlio;
, amico dell'appellato, ha riferito Testimone_3
che nell'autunno 2017 l'appellato gli aveva rappresentato che il figlio avrebbe studiato negli
Stati Uniti e che i costi sarebbero stati coperti tramite un contributo da parte del college.
pagina 3 di 6 Le testimonianze sopra riportate, precise e temporalmente circostanziate, evidenziano che tra le parti è stato raggiunto un accordo circa gli studi del figlio negli Stati Uniti e che l'appellato, che ha acconsentito allo studio del figlio in America, ha predisposto la documentazione necessaria alla presentazione della domanda del figlio di ammissione al college.
Tale ultima circostanza è, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure,
logicamente e particolarmente indicativa dell'adesione dell'appellato al progetto di studio del figlio, non essendo coerente ritenere che l'appellato abbia aiutato il figlio predisponendo i citati documenti, nonostante fosse contrario al suo progetto di studio.
L'adesione dell'appellato al progetto educativo riposa, inoltre, sulla circostanza, dedotta dall'appellante (memoria ex art. 320 c.p.c.) e non oggetto di puntuale contestazione nel giudizio di primo grado da parte dell'appellato, che le fatture per i pagamenti della struttura -
eseguiti dal figlio delle parti- siano state intestate all'appellato affinché il medesimo portasse in detrazione la spesa consacrata nelle fatture.
Le dichiarazioni rese dalle testimoni dell'appellato non scalfiscono la conclusione interpretativa circa l'esistenza di un accordo tra le parti in merito al progetto di studio all'estero del figlio . Per_1
La prima testimone, , ha dichiarato di non ricordare in quale anno Testimone_4
l'appellato aveva rappresentato al figlio la propria indisponibilità a finanziare i suoi Per_1
studi; ciò non consente di mettere in discussione il consenso prestato dall'appellato sin dal
2017 al progetto educativo, che risulta dimostrato tramite le cennate testimonianze.
La testimone ha dichiarato, all'udienza del 4.11.2021, che l'indisponibilità Testimone_5
economica sarebbe stata rappresentata dall'appellato al figlio circa 3 anni e mezzo prima della testimonianza, quindi nel maggio del 2018; tale indisponibilità economica, manifestata in epoca successiva all'adesione prestata dall'appellato al citato programma educativo (cfr.
testimonianze sopra riportate), non vale, tuttavia, a esonerare l'appellato dall'adempimento all'obbligo assunto di sostenere le spese straordinarie di natura scolastica afferenti al relativo percorso del figlio . Per_1
pagina 4 di 6 3. L'appellato si è, dal proprio canto, doluto che erroneamente il giudice di primo grado avrebbe ritenuto l'appellante dotata della legittimazione a richiedere il rimborso delle spese:
l'eccezione circa il difetto -rectius- di titolarità attiva dell'appellante risulta espressamente disattesa dal primo giudice;
essa è stata oggetto di decisione, facendo parte del tessuto motivazionale della sentenza di primo grado, e il suo rigetto esprime, pertanto, una posizione di soccombenza, di « torto », sebbene virtuale, a carico dell'appellato.
Questa posizione di soccombenza avrebbe imposto alla parte di proporre appello incidentale: la valutazione del primo giudice sull'eccezione è consacrata in una parte della motivazione della sua sentenza, onde, rispetto ad essa, la posizione dell'appellato non può che essere omologa a quella dell'appellante, che, di fronte ad una parte della motivazione che gli dà torto, se la vuole ridiscutere, deve farla oggetto dell'appello, non potendo limitarsi alla sua riproposizione ex art. 346 c.p.c. (Cassazione civile sez. un., 12/05/2017, n. 11799).
Nella specie l'appellato non ha, invece, proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza che rigetta l'eccezione, essendosi limitato a riproporre l'eccezione nel corpo della comparsa di costituzione e a richiamare, nelle conclusioni dell'atto, le conclusioni svolte in primo grado;
l'omessa proposizione dell'appello incidentale impedisce di devolvere alla cognizione del Tribunale la questione rispetto alla quale l'appellato ha maturato la posizione di soccombenza teorica.
4. Tirando le fila delle motivazioni svolte, l'appellato viene condannato al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 4.799,76, a titolo di rimborso delle spese straordinarie di natura scolastica sostenute per il figlio negli anni 2017-2018. Per_1
Non può, infatti, procedersi alla conferma del d.i.: la sentenza di accoglimento dell'opposizione sostituisce il decreto ingiuntivo;
il principio è coerente con l'efficacia soltanto provvisoria del provvedimento sommario, quale è il decreto ingiuntivo, che viene definitivamente travolto dalla sentenza di primo grado che, accogliendo l'opposizione, ne determini la revoca, così sostituendosi alla pronuncia monitoria;
proprio perché l'effetto sostitutivo è definitivo nei termini anzidetti, l'eventuale riforma della sentenza di primo pagina 5 di 6 grado da parte del giudice d'appello non determina alcuna "riviviscenza" del decreto ingiuntivo già revocato (Cass., n. 20868/2017).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellato e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., in misura dimidiata tenendo conto del valore della controversia, della semplicità della controversia, dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato e dello svolgimento, nel giudizio di appello, di attività relativa alle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Essendo accolto il gravame, nella specie è ravvisabile la totale soccombenza dell'appellata e la riforma in appello impone, per il principio di soccombenza, anche la liquidazione delle spese di primo grado (Cass., n. 8869/2018; Cass. 14.2.2014 n. 3724, Cass. 13.11. 2011 n. 15413),
che vengono liquidate secondo i criteri sopra indicati.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma della n. 125/2022, pronunciata dal Giudice di
Pace di Spoleto all'esito del procedimento avente r.g.n. 577/2019, condanna al Controparte_1
pagamento, in favore di , della somma di € 4.799,76; Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite Controparte_1
relative a entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € 147,00 per esborsi ed € 742,50 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 13.3.2025
Il Giudice
Agata Stanga
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