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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/01/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3046/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3046/2022
Promossa da
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di intimazione sfratto, dall'Avv. Antonio Di Benedetto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Campagna- fraz. Quadrivio, Via Vetrale n. 28;
-attore-
contro
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Ugo Faenza e presso il cui studio domicilia in Eboli
alla Via Caduti in Russia, n. 12;
- convenuta-
Oggetto: sfratto per morosità
Conclusioni: come da verbale di udienza
1
Svolgimento del Processo
Con atto di citazione ed intimazione di sfratto per morosità, Parte_1
premesso di essere proprietario di un appartamento sito in Eboli, alla
[...]
via Dalla Chiesa n. 5, individuato nel N.C.U. di Eboli al fl. 14, part. 376 sub 11,
primo piano, di vani 3 e bagno, r.c. 335,70; che tale immobile veniva concesso in locazione, con regolare contratto registrato all'Agenzia delle Entrate di
Eboli il 02.10.2018, n. 003940, Serie 3T, alla sig.ra con un Controparte_1
canone di locazione pari ad € 450,00 mensili;
che la sig.ra si è resa CP_1
morosa nel pagamento dei canoni di locazione per un importo pari ad €
3.150,00; che a nulla sono valsi i ripetuti inviti al pagamento dei canoni, tanto premesso intimava la sig.ra sfratto per morosità Controparte_1
diffidandola al rilascio dell'immobile libero da persone e cose e, nel contempo, la citava a comparire innanzi all'intestato Tribunale di Salerno, per l'udienza del 20 gennaio 2022 per ivi sentir convalidare l'intimato sfratto con fissazione della data di esecuzione e, in caso di opposizione, senti emettere ordinanza provvisoria di rilascio con fissazione della data di rilascio nonché
emettere ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e non versati, pari ad euro 3.150,00, oltre quelli a scadere, con vittoria di spese di giudizio.
In data 22.1.2021 si costituiva la sig.ra la quale si opponeva Controparte_1
formalmente e nel merito alla richiesta della convalida di sfratto per morosità
ed alla emissione del decreto ingiuntivo per i canoni di locazione scaduti,
eccependo che l'immobile locato, negli ultimi 24 mesi, prima dello sfratto,
aveva manifestato più volte la presenza di infiltrazioni ed umidità che avevano caratterizzato la formazione di muffe in tutte le stanze ed, in particolare quelle adibite al sonno, situazione che non era mai stata risolta dal proprietario, sebbene informato;
che era obbligo del locatore mantenere la cosa in buono stato e consentire al conduttore il suo convenuto utilizzo;
che
2 per tale ragione la conduttrice aveva ridotto, in ragione dei disagi arrecatale dall'impedimento all'uso della cosa secondo quanto convenuto per il 24 mesi antecedenti alla richiesta di sfratto;
che pertanto nulla era dovuto dalla conduttrice;
che aveva prodotto ricevute per cui risultava pagato il mese di maggio 2021; che a causa della pandemia viveva un periodo di grave congiuntura economica;
che il comportamento del locatore non era stato conforme alle regole della buona fede;
che con essa conviveva l'anziano padre che risultava allettato come da certificazione che allegava.
Concludeva, quindi, nella fase sommaria, per il rigetto dello sfratto;
per la riduzione del canone mensile alla metà di quello stabilito contrattualmente;
per il rigetto della ordinanza di ingiunzione e per la condanna alle spese e compensi di causa.
Il Giudice convalidava lo sfratto e mutava il rito con rinvio all'udienza del
29.11.2022.
Con verbale del 28.04.2022, la conduttrice riconsegnava Controparte_1
l'appartamento a locatore . Parte_1
In data 15.11.2022 il locatore produceva memoria integrativa con la quale insisteva per la condanna della conduttrice al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti, per l'importo di € 4.950,00 pari 11 mensilità; adduceva,
inoltre, che aveva disconosciuto, come riferite al proprio appartamento, le foto prodotte dalla conduttrice a riprova dell'umidità presente nell'appartamento condotto in locazione;
che, in ogni caso, quand'anche fosse stata presente l'umidità la conduttrice non sarebbe andata esente dal dovere di pagamento del canone.
Concludeva quindi, affinché l'adito Tribunale volesse, previa convalida dello sfratto, nonché conferma dell'ordinanza di rilascio ed ogni provvedimento ritenuto utile e necessario, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione,
datato 02.10.2018, con conferma che l'immobile era già stato riconsegnato il
3 28.04.2022, e condannare altresì la sig.ra al pagamento dei Controparte_1
canoni impagati e maturati fino all'effettivo rilascio, oltre interessi maturati e maturandi fino al giorno del pagamento pari ad € 4.950,00 per 11 mensilità;
con condanna alle spese e competenze processuali.
Non produceva la conduttrice alcuna memoria integrativa.
Dopo vari rinvii di ufficio e cambio di giudice la prima udienza si teneva in data 17.5.2023, rinviata ex art. 309 c.p.c. al 27.6.2023 differita al 5.7.2023
rinviata per discussione al 27.2.2024, differita al 21.1.2025.
Alla odierna udienza, svoltasi in modalità telematica, la causa è stata decisa con contestuale deposito della sentenza
Motivi della decisione
Innanzitutto, bisogna rilevare che la morosità non contestata decorre dal mese di giugno 2021 al mese di aprile 2022.
Infatti, la intimata ha prodotto la ricevuta dell'ultimo pagamento effettuato che risale al maggio 2021 e che solo in data 28.4.2022 ha rilasciato l'immobile locato.
Per quanto riguarda la denunciata insalubrità dell'immobile occorre evidenziare che il solo report fotografico non è sufficiente alla prova del denunciato vizio.
I vizi dell'immobile non giustificano la decisione unilaterale del conduttore di sospendere il pagamento dei canoni locatizi.
Tale condotta deve ritenersi arbitraria, e troverebbe legittimazione soltanto nell'ipotesi in cui venisse a mancare completamente la prestazione del locatore (Cass. n. 4913/2018).
La sospensione totale del canone è compatibile solo nel caso in cui l'inutilizzabilità della detenzione della cosa locata renda totale anche
4 l'inadempimento del locatore (Cass. Civ. 12103/2020).
Ebbene tale fattispecie non si è verificata nel caso oggi in esame in quanto non
è stata raggiunta la sufficiente prova dei lamentati vizi e della loro gravità.
Anche la unica lettera con cui si informava il locatore della presenza delle infiltrazioni risale al novembre 2021 quando già era maturata la morosità dal mese di maggio 2021 al mese di novembre 2021.
Inoltre, come già detto, le foto prodotte, da sole non provavano alcunché
essendo anche difficile verificare il contesto in cui le stesse erano state scattate.
Inoltre, nel corso del giudizio, parte intimata non ha allegato alcunché al fine di fornire la prova dei suoi assunti.
Infatti, non è stata, tra l'altro, prodotta dalla stessa alcuna memoria integrativa finendo in tal modo per svuotare di ogni contenuto alle sue doglianze che rimangono solo mere dichiarazioni prive di alcuna prova specifica.
Pertanto, la domanda attrice va accolta con condanna di parte convenuta al pagamento dei canoni scaduti e non pagati pari ad € 4.950,00 nonché delle spese di giudizio che si liquidano, secondo i valori minimi in € 796,00, oltre spese generali ed oltre accessori se dovuti.
PQM
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3046/2022 r.g. tra e Parte_2
–convenuta, ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta Controparte_1
o assorbita così provvede:
1) Dichiara risolto il contratto di locazione relativo all'immobile oggetto di causa stipulato tra le parti in data 01/10/2018;
2) conferma l'ordinanza provvisoria di rilascio del 5.4.2022;
5 3) condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1
dei canoni scaduti e non corrisposti dal mese di giugno 2021 al mese di aprile
2022 pari ad € 4.950,00, oltre interessi legali da calcolarsi dal giorno di ogni singola scadenza dei canoni;
4) Condanna parte convenuta, al pagamento delle spese di Controparte_1
lite che si liquidano in € 76,00 per esborsi ed € 796,00, per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Salerno lì, 21 Gennaio 2025
Il GOP
Avv. Cosimina
D'Ambrosio
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3046/2022
Promossa da
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di intimazione sfratto, dall'Avv. Antonio Di Benedetto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Campagna- fraz. Quadrivio, Via Vetrale n. 28;
-attore-
contro
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Ugo Faenza e presso il cui studio domicilia in Eboli
alla Via Caduti in Russia, n. 12;
- convenuta-
Oggetto: sfratto per morosità
Conclusioni: come da verbale di udienza
1
Svolgimento del Processo
Con atto di citazione ed intimazione di sfratto per morosità, Parte_1
premesso di essere proprietario di un appartamento sito in Eboli, alla
[...]
via Dalla Chiesa n. 5, individuato nel N.C.U. di Eboli al fl. 14, part. 376 sub 11,
primo piano, di vani 3 e bagno, r.c. 335,70; che tale immobile veniva concesso in locazione, con regolare contratto registrato all'Agenzia delle Entrate di
Eboli il 02.10.2018, n. 003940, Serie 3T, alla sig.ra con un Controparte_1
canone di locazione pari ad € 450,00 mensili;
che la sig.ra si è resa CP_1
morosa nel pagamento dei canoni di locazione per un importo pari ad €
3.150,00; che a nulla sono valsi i ripetuti inviti al pagamento dei canoni, tanto premesso intimava la sig.ra sfratto per morosità Controparte_1
diffidandola al rilascio dell'immobile libero da persone e cose e, nel contempo, la citava a comparire innanzi all'intestato Tribunale di Salerno, per l'udienza del 20 gennaio 2022 per ivi sentir convalidare l'intimato sfratto con fissazione della data di esecuzione e, in caso di opposizione, senti emettere ordinanza provvisoria di rilascio con fissazione della data di rilascio nonché
emettere ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e non versati, pari ad euro 3.150,00, oltre quelli a scadere, con vittoria di spese di giudizio.
In data 22.1.2021 si costituiva la sig.ra la quale si opponeva Controparte_1
formalmente e nel merito alla richiesta della convalida di sfratto per morosità
ed alla emissione del decreto ingiuntivo per i canoni di locazione scaduti,
eccependo che l'immobile locato, negli ultimi 24 mesi, prima dello sfratto,
aveva manifestato più volte la presenza di infiltrazioni ed umidità che avevano caratterizzato la formazione di muffe in tutte le stanze ed, in particolare quelle adibite al sonno, situazione che non era mai stata risolta dal proprietario, sebbene informato;
che era obbligo del locatore mantenere la cosa in buono stato e consentire al conduttore il suo convenuto utilizzo;
che
2 per tale ragione la conduttrice aveva ridotto, in ragione dei disagi arrecatale dall'impedimento all'uso della cosa secondo quanto convenuto per il 24 mesi antecedenti alla richiesta di sfratto;
che pertanto nulla era dovuto dalla conduttrice;
che aveva prodotto ricevute per cui risultava pagato il mese di maggio 2021; che a causa della pandemia viveva un periodo di grave congiuntura economica;
che il comportamento del locatore non era stato conforme alle regole della buona fede;
che con essa conviveva l'anziano padre che risultava allettato come da certificazione che allegava.
Concludeva, quindi, nella fase sommaria, per il rigetto dello sfratto;
per la riduzione del canone mensile alla metà di quello stabilito contrattualmente;
per il rigetto della ordinanza di ingiunzione e per la condanna alle spese e compensi di causa.
Il Giudice convalidava lo sfratto e mutava il rito con rinvio all'udienza del
29.11.2022.
Con verbale del 28.04.2022, la conduttrice riconsegnava Controparte_1
l'appartamento a locatore . Parte_1
In data 15.11.2022 il locatore produceva memoria integrativa con la quale insisteva per la condanna della conduttrice al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti, per l'importo di € 4.950,00 pari 11 mensilità; adduceva,
inoltre, che aveva disconosciuto, come riferite al proprio appartamento, le foto prodotte dalla conduttrice a riprova dell'umidità presente nell'appartamento condotto in locazione;
che, in ogni caso, quand'anche fosse stata presente l'umidità la conduttrice non sarebbe andata esente dal dovere di pagamento del canone.
Concludeva quindi, affinché l'adito Tribunale volesse, previa convalida dello sfratto, nonché conferma dell'ordinanza di rilascio ed ogni provvedimento ritenuto utile e necessario, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione,
datato 02.10.2018, con conferma che l'immobile era già stato riconsegnato il
3 28.04.2022, e condannare altresì la sig.ra al pagamento dei Controparte_1
canoni impagati e maturati fino all'effettivo rilascio, oltre interessi maturati e maturandi fino al giorno del pagamento pari ad € 4.950,00 per 11 mensilità;
con condanna alle spese e competenze processuali.
Non produceva la conduttrice alcuna memoria integrativa.
Dopo vari rinvii di ufficio e cambio di giudice la prima udienza si teneva in data 17.5.2023, rinviata ex art. 309 c.p.c. al 27.6.2023 differita al 5.7.2023
rinviata per discussione al 27.2.2024, differita al 21.1.2025.
Alla odierna udienza, svoltasi in modalità telematica, la causa è stata decisa con contestuale deposito della sentenza
Motivi della decisione
Innanzitutto, bisogna rilevare che la morosità non contestata decorre dal mese di giugno 2021 al mese di aprile 2022.
Infatti, la intimata ha prodotto la ricevuta dell'ultimo pagamento effettuato che risale al maggio 2021 e che solo in data 28.4.2022 ha rilasciato l'immobile locato.
Per quanto riguarda la denunciata insalubrità dell'immobile occorre evidenziare che il solo report fotografico non è sufficiente alla prova del denunciato vizio.
I vizi dell'immobile non giustificano la decisione unilaterale del conduttore di sospendere il pagamento dei canoni locatizi.
Tale condotta deve ritenersi arbitraria, e troverebbe legittimazione soltanto nell'ipotesi in cui venisse a mancare completamente la prestazione del locatore (Cass. n. 4913/2018).
La sospensione totale del canone è compatibile solo nel caso in cui l'inutilizzabilità della detenzione della cosa locata renda totale anche
4 l'inadempimento del locatore (Cass. Civ. 12103/2020).
Ebbene tale fattispecie non si è verificata nel caso oggi in esame in quanto non
è stata raggiunta la sufficiente prova dei lamentati vizi e della loro gravità.
Anche la unica lettera con cui si informava il locatore della presenza delle infiltrazioni risale al novembre 2021 quando già era maturata la morosità dal mese di maggio 2021 al mese di novembre 2021.
Inoltre, come già detto, le foto prodotte, da sole non provavano alcunché
essendo anche difficile verificare il contesto in cui le stesse erano state scattate.
Inoltre, nel corso del giudizio, parte intimata non ha allegato alcunché al fine di fornire la prova dei suoi assunti.
Infatti, non è stata, tra l'altro, prodotta dalla stessa alcuna memoria integrativa finendo in tal modo per svuotare di ogni contenuto alle sue doglianze che rimangono solo mere dichiarazioni prive di alcuna prova specifica.
Pertanto, la domanda attrice va accolta con condanna di parte convenuta al pagamento dei canoni scaduti e non pagati pari ad € 4.950,00 nonché delle spese di giudizio che si liquidano, secondo i valori minimi in € 796,00, oltre spese generali ed oltre accessori se dovuti.
PQM
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3046/2022 r.g. tra e Parte_2
–convenuta, ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta Controparte_1
o assorbita così provvede:
1) Dichiara risolto il contratto di locazione relativo all'immobile oggetto di causa stipulato tra le parti in data 01/10/2018;
2) conferma l'ordinanza provvisoria di rilascio del 5.4.2022;
5 3) condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1
dei canoni scaduti e non corrisposti dal mese di giugno 2021 al mese di aprile
2022 pari ad € 4.950,00, oltre interessi legali da calcolarsi dal giorno di ogni singola scadenza dei canoni;
4) Condanna parte convenuta, al pagamento delle spese di Controparte_1
lite che si liquidano in € 76,00 per esborsi ed € 796,00, per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Salerno lì, 21 Gennaio 2025
Il GOP
Avv. Cosimina
D'Ambrosio
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