TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/04/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 17.4.2025, promossa da
rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. M. Elia Parte_1
Ricorrente
O Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_2
rappresentata e difesa, con mandato in atti, Controparte_3 dall'Avv. G. D'Addato
Resistenti
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 2.11.2022, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
024202119000793782000, limitatamente al credito portato dai seguenti titoli (indicati con numerazioni che si richiamerà nel prosieguo):
1) 02420130003391064001;
2) 02420140003157032001;
3) 02420140003189982001;
4) 02420150001905353001;
5) 02420160000846348001;
6) 02420160000846348001;
7) 32420130001919635000;
8) 32420140000652891000;
9) 32420140001640214000;
10) 32420140002799474000;
11) 32420150000691185000;
12) 32420160000351621000; 13) 32420160001524431000:
14) 32420170000616145000;
15) 32420170000616145000;
16) 32420180000752186000;
17) 32420180002028920000;
18) 32420190001691671000.
Richiamava, quanto ai motivi di opposizione, il contenuto del ricorso proposto in data
14.3.2022 innanzi al Tribunale Civile di Brindisi (“al cui contenuto ed alle cui motivazioni ci si riporta integralmente”).
In particolare, per quel che rileva nel presente giudizio (in disparte le contestazioni formulate avverso le cartelle aventi ad oggetto sanzioni amministrative), eccepiva:
a) la nullità della notifica dell'atto impugnato in quanto effettuata senza l'intermediazione di un soggetto all'uopo abilitato;
b) la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa allegazione dei titoli;
c) l'omessa notifica degli atti presupposti;
d) la prescrizione del credito.
Chiedeva pertanto dichiararsi l'inefficacia/nullità dell'intimazione di pagamento opposta.
Si costituiva che eccepiva l'improponibilità del Controparte_3 ricorso, in quanto l'unico legittimato passivo era da individuare nell'ente creditore;
l'inammissibilità ex art. 617 c.p.c delle censure concernenti vizi di carattere formale;
l'infondatezza delle doglianze di cui ai suindicati punti a) e b). Quanto all'eccepita prescrizione, richiamava l'esistenza di numerosi atti interruttivi, notificati in data
16.4.2018, 5.6.2018, 18.10.2018. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , l'Ente si costituiva in CP_2 giudizio eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c e 24 d.lgs. 46/99.
Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
*
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'istante, nel richiamare le eccezioni formulate nel ricorso depositato in data 21.3.2022, ha sollevato censure riguardanti sia la notifica dell'intimazione di pagamento sia doglianze relative all'omessa notifica dei titoli presupposti e all'estinzione del credito previdenziale.
Tenuto conto dei differenti profili di illegittimità dedotti a fondamento del ricorso, il
Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti dell'
[...]
. CP_4
Occorre poi precisare che la pretesa contributiva risulta trasfusa esclusivamente negli avvisi di addebito indicati ai punti da 7 a 18 (come d'altronde specificato dalla ricorrente nelle note conclusive del 21.3.2025), riguardando le ulteriori cartelle indicate in ricorso
(dal numero 1 al numero 6) crediti non riconducibili ad . CP_2
Tanto chiarito, gioverà preliminarmente osservare che, come costantemente osservato dalla Suprema Corte, “nel vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) è possibile utilizzare i seguenti strumenti: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata
(art. 615 cod. proc. civ., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 cod. proc. civ., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonchè alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 cod. proc. civ., comma 2) o meno (art. 617 cod. proc. civ., comma 1 – cfr. Cass. 6704/2016).
Tanto si ricava sia dalla formulazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6 secondo cui "il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 c.p.c. e ss.", sia dal successivo art. 29, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 46 del 1999, che stabilisce che "alle entrate indicate nel comma
1 cioè, tra l'altro, quelle non tributarie, non si applica la disposizione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 1 come sostituito dall'art. 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie".
Il D.P.R. n. 602 del 1973, citato art. 57, nel testo ora vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente le opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
nè le opposizioni regolate dall'art. 617 cod. proc. civ. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Altrettanto fermo è l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione all'iscrizione a ruolo (o riguardante il merito della pretesa oggetto di riscossione: da ultimo Cass. 19 gennaio 2016, n. 835) ai sensi del
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 o all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. (negli altri casi sopra menzionati), sia un'opposizione agli atti esecutivi inerente l'irregolarità formali del procedimento e/o della cartella e regolata dagli artt. 617 e 618-bis cod. proc. civ., ma affinché si possano considerare ammissibili i due tipi di opposizione proposti con l'unico atto è necessario che risultino rispettati, per entrambe, i termini perentori rispettivamente stabiliti per la relativa attivazione.
Ciò posto, il motivo di censura attinente l'asserita omessa notifica dei titoli deve ritenersi inammissibile in quanto proposto oltre il termine di venti giorni dal momento in cui la ricorrente è certamente venuta a conoscenza dell'esistenza degli stessi: l'intimazione di pagamento impugnata è stata infatti pacificamente notificata in data 22.10.2021, laddove il ricorso innanzi al Tribunale Civile è stato proposto in data 21.3.2022.
E' invece ammissibile la doglianza avente ad oggetto (la pretesa esistenza di) fatti estintivi del credito verificatisi dopo la formazione del ruolo, essendo qualificabile come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cpc, richiamata dall'art. 29 del d.lgs.
26.2.1999 n. 46, la quale non prevede alcun termine e può essere esperita sino a quando non siano completate le operazioni della procedura esecutiva.
Tale eccezione deve ritenersi infondata.
L'intimazione di pagamento impugnata, notificata in data 22.10.2021, ha utilmente interrotto il termine prescrizionale relativo al credito di cui agli avvisi di addebito nn.
32420160001524431000 (notificato l'11.11.2016), 32420170000616145000 (notificato in data 3.11.2017), 32420180000752186000 (notificato in data 18.8.2018), 32420180002028920000 (notificato in data 15.2.2019) e n. 32420190001691671000
(notificato in data 3.1.2020).
Quanto agli ulteriori avvisi di addebito (n. 32420130001919635000,
32420140000652891000, 32420140001640214000, 324201400027994740000,
32420150000691185000 e n. 32420160000351621000), in atti consta intimazione di pagamento n. 024 2017 90042370 80/000, regolarmente notificata – in relazione a tutti i suddetti titoli- in data 19.6.2018 per compiuta giacenza (come risulta dalla documentazione prodotta da con riferimento alla quale l'istante non ha formulato CP_5
alcuna specifica contestazione).
Atteso che la notifica più risalente dei suindicati titoli è avvenuta in data 4.2.2014, detta intimazione ha utilmente interrotto il termine prescrizionale con riferimento al credito portato dai richiamati avvisi di addebito;
termine, pertanto, non spirato al momento della notifica dell'intimazione impugnata con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Deve poi essere rigettato il motivo di censura concernente l'asserita necessità di allegare all'intimazione di pagamento impugnata copia degli avvisi di addebito ivi richiamati: posto che nell'atto risultano indicati tutti gli elementi (estremi del titolo, ente titolare del credito, misura, causale e anno di riferimento dello stesso) idonei a garantire l'esercizio del diritto di difesa, si osserva che “in tema di accertamento tributario "per relationem", la legittimità dell'avviso postula la conoscenza o la conoscibilità da parte del contribuente dell'atto richiamato [circostanza nel caso di specie insuscettibile di essere contestata, stante l'inammissibilità del relativo motivo di opposizione, nds], purchè il suo contenuto serva ad integrare la motivazione dell'atto impositivo, con esclusione quindi dei casi in cui essa sia già sufficiente e il richiamo ad altri atti abbia pertanto solo valore narrativo o il contenuto di ulteriori atti sia già riportato nell'atto noto [come nel caso di specie, alla luce del dettagliato contenuto dell'intimazione di pagamento impugnata, nds].
Ai fini dell'annullamento il contribuente deve quindi provare non solo che gli atti ai quali fa riferimento l'atto impositivo o quelli cui esso rinvia sono a lui sconosciuti, ma anche che almeno una parte del contenuto di essi sia necessaria ad integrare direttamente o indirettamente la motivazione del suddetto atto impositivo, e che quest'ultimo non la riporta, per cui non è comunque venuto a sua conoscenza [circostanza neppure dedotta in ricorso, nds]” (cfr. Cass. 28756/2020).
Alla stregua di tale principio e tenuto conto del contenuto dell'atto di intimazione oggetto di opposizione, l'eccezione in esame va disattesa. In ordine poi all'eccepita nullità della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, per “totale abnormità del procedimento di notificazione in quanto posto in essere senza
l'intermediazione di un soggetto all'uopo abilitato e senza la redazione di un verbale di notifica e ciò sulla scorta di quanto indicato dall'art. 26, ultimo comma, D.P.R. n.
602/1973”, gioverà rilevare che “ai sensi dell'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973, vigente "ratione temporis", anche dopo che l'art. 12 D.Lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso
l'inciso "da parte dell'esattore", la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento" (Cass. n. 35822 del 2023). Inoltre, "qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma 'semplificata' di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (Cass. n. 28872 del 2018); ancora, "la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso,
l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione” (Cfr. Cass. 14649/2024).
Sulla scorta di tale principio, alcuna invalidità può ravvisarsi nella notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (fermo restando che qualsivoglia irregolarità risulterebbe sanata, per raggiungimento dello scopo, dall'opposizione spiegata avverso il medesimo atto).
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.
La regolamentazione delle spese di lite- liquidate tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di questioni giuridiche complesse e di attività istruttoria- segue il principio della soccombenza tra la ricorrente ed CP_5
Le spese tra l'istante ed si compensano integralmente non essendo emersi profili di CP_2 illegittimità addebitabili all'ente creditore.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
ed così provvede: CP_2 Controparte_3
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1900,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito di per dichiarato anticipo;
CP_5
compensa le spese tra la ricorrente ed . CP_2
Brindisi, 17.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere