Sentenza 1 agosto 2002
Massime • 1
I redditi degli immobili posseduti da una società di capitali restano sottratti ad autonoma tassazione, ai fini dell'ILOR, in base al combinato disposto risultante dall'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (il cui quinto comma rinvia all'art. 40 del d.P.R. n. 597 del 1973 in tema di IRPEF, limitatamente al caso contemplato dalla prima parte della norma medesima) e dall'art. 4 dello stesso d.P.R. n. 599, soltanto quando detti beni siano strumentali all'esercizio dell'impresa di essa società, in quanto utilizzati quali componenti del relativo complesso aziendale. Infatti, in tale sistema di disposizioni normative, anteriori all'entrata in vigore del TUIR di cui al d.P.R. n. 816 del 1987, non esiste una presunzione assoluta di strumentalità dei beni immobili posseduti dalle società di capitali, ai fini dell'esercizio dell'impresa, che sia insuscettibile di essere vinta dalla prova contraria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/08/2002, n. 11457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11457 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Presidente -
Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE FALCONE - Consigliere -
Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere -
Dott. ANTONINO DI BLASI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
FIAT AUTO SPA, in persona dell'Amministratore delegato pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, che lo difende unitamente all'avvocato CASAVECCHIA MARCO, giusta procura in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 168/97 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 10/07/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/01 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato RANUCCI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato ROMANELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
La Fiat Auto spa provvedeva a versare in data 30.11.1984, a scopo cautelativo, la somma di L. 68.722.000 quale acconto dell'Ilor sui redditi di beni immobili non strumentali, per l'anno 1984. Di tale somma la società chiedeva successivamente la restituzione, ritenendo che, alla stregua della legislazione allora vigente, i redditi dei beni immobili posseduti da società di capitali non fossero suscettibili di tassazione autonoma ai fini dell'ILOR. Maturatosi il silenzio/rifiuto sulla istanza di rimborso, veniva adita la Commissione Tributaria di primo Grado di Torino la quale, all'esito del giudizio, rigettava il ricorso con sentenza n. 281/11/95. L'appello proposto dalla società contro tale sentenza - sotto il profilo della non assoggettabilità a tassazione separata del reddito di beni immobili non strumentali posseduti da società di capitali, nel regime vigente anteriormente all'entrata in vigore del DPR 917/1986 (che poi, con gli artt. 40, 95 comma primo e 118 comma secondo avrebbe invece innovato radicalmente la relativa disciplina) - veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte con sentenza n. 186/26/97, depositata il 10.7.1997. I Giudici di appello ordinavano il rimborso della somma versata dalla società all'indicato titolo, sul rilievo che nel sistema anteriore al DPR 917/86 cit. (TUIR) fosse vigente, con riguardo ai beni posseduti da società di ogni genere, il principio della irrilevanza della distinzione fra beni strumentali e non per l'esercizio dell'impresa, essendo stati dal legislatore tributario tali immobili considerati finalizzati comunque al perseguimento degli scopi sociali e concorrenti a determinare il reddito d'impresa: quindi non produttivi di autonomo reddito fondiario, assoggettabile ad Ilor. Ricorre per cassazione l'Amministrazione Finanziaria con un unico mezzo di gravame.
Si è costituita e resiste con articolato controricorso la FIAT Auto spa, assumendo la giuridica correttezza della impugnata sentenza. Motivi della decisione
La ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 6 DPR 599/73; degli artt. 6 e 40 DPR 597/73 e dell'art. 5 DPR 598/73. Ad avviso della ricorrente non sarebbe dato ricavare dall'indicato quadro normativo una presunzione assoluta di strumentalità dei beni immobili posseduti da società di capitali all'esercizio dell'impresa. commerciale: sicché, la tassazione ai fini Ilor (a titolo di reddito fondiario)in tanto avrebbe potuto correttamente escludersi in quanto fosse in concreto risultato il relativo nesso di strumentalità: nella specie tuttavia pacificamente non sussistente. Il motivo è fondato.
Invero, la giurisprudenza di questa Corte è del tutto costante nel ritenere che la disposizione contenuta nella seconda parte dell'art. 40 DPR 597/1973 (istitutivo dell'Irpef) secondo la quale i redditi degli immobili posseduti da società in nome collettivo ed in accomandita semplice non sono tassabili autonomamente come redditi fondiari, ma concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito d'impresa si estende anche alle società di capitali ai fini dell'Irpeg in virtù del richiamo contenuto nell'art. 5 comma secondo del DPR 598/1973, ma non anche ai fini dell'Ilor.
Ciò, in quanto dal combinato disposto degli artt. 4 comma quinto e 6 comma quinto del DPR 599/1973 si desume con chiarezza che il rinvio all'art. 40 del citato DPR 597/73 è limitato, per le società di capitali, soltanto, alla prima parte di tale norma che prevede l'esclusione dalla tassazione autonoma per i redditi prodotti da immobili solo se relativi a beni strumentali all'esercizio di imprese commerciali da parte del loro possessore e cioè in quanto direttamente utilizzati quali componenti del relativo complesso aziendale(v. Cass. 2330/1996; 2582/1990; 141/1988; 2442/1984;
2135/1983; 2136/1982).
Tale orientamento questo Collegio condivide pienamente, anche perché non è dato ravvisare nel sistema anteriore al TUIR una presunzione assoluta di strumentalità dei beni immobili posseduti dalle società di capitali e quindi la intassabilità degli stessi ai fini dell'Ilor, quale redditi fondiari, attesa l'autonomia di tale tributo rispetto all'Irpef ed all'Irpeg, per i quali soltanto invece il legislatore, come prima si è evidenziato, aveva ritenuto di stabilire una disciplina comune.
Il ricorso merita dunque accoglimento e, di conseguenza va cassata la sentenza impugnata. Peraltro, poiché in proposito non si rendono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ritiene la Corte, decidendo nel merito (art. 384 comma primo cpc),di dovere rigettare il ricorso della Fiat Auto spa introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto basato sulla erronea convinzione della intassabilità ai fini dell'Ilor degli immobili non strumentali nella disponibilità della società stessa.
La intimata società deve essere conseguentemente condannata al pagamento delle spese giudiziali, che si ritiene di liquidare per il grado di appello in L. 2000.000, di cui L.
1.700.000 per onorari e L. 200.000 per competenze;
e per questo grado in L. 3.150.000, di cui L.
3.000.000 per onorari: oltre le spese prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della Fiat Auto spa, che condanna al pagamento delle spese giudiziali, liquidate per il grado di appello in L. 2.000.000, di cui L.
1.700.000 per onorari e L. 200.000 per competenze;
e per questo grado in L.
3.150.000 di cui L.
3.000.000 per onorari;
oltre le spese prenotate à debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2002