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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/12/2025, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 708/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VICENZA I SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 50 ter c.p.c., nella persona del Giudice dott. VI IU ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 708/2024 promossa da: promossa da in persona del suo legale rappresentante Parte_1 (P.IVA ), rappresentato e difeso dall' avv. Riccardo Coppotelli P.IVA_1 ATTORE OPPONENTE Contro
in persona del legale rappresentante (p. IVA ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall' avv. Lorenzo Bilancetti CONVENUTO OPPOSTO OGGETTO: altri contratti atipici. CONCLUSIONI Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, deduzione, in via preliminare, in rito, rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i. n. 11/2024 (Rg 6211/2023) emesso dal Tribunale di Vicenza in data 04.01.2024 e notificato in data 11.01.2024 perché l'opposizione è fondata su prova scritta e per tutte le motivazioni in fatto e diritto innanzi ed in atti esposte;
nel merito, in via principale, accertare l'erroneita' delle somme ingiunte alla sia per il Parte_1 quantum, avendo addebitato costi per servizi non forniti,sia per errato soggetto destinatario della fatturazione , cosi' come esplicitamente indicato nella prenotazione. Dichiarare l'irregolarita' della fattura e per l'effetto dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 11/2024 (Rg 6211/2023) notificato in data 11.01.2024 per le ragioni in fatto e diritto innanzi esposte e per l'effetto revocare lo stesso;
nel merito, in via subordinata accertare l'irregolarita' della fattura emessa dalla e per l'effetto dichiarare la nullita' del decreto ingiuntivo opposto. Controparte_2 Per tutte le motivazioni in fatto e diritto innanzi ed in atti esposte;
nel merito, ed in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 11/2024 (Rg 6211/2023) e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo per insussistenza della veridicita' del credito,cosi' per come e' stato esplicitato in fattura e nel ricorso per decreto ingiuntivo da controparte e di conseguenza nel decreto ingiuntivo per tutte le ragioni innanzi esposte in fatto e in diritto;
Ammonire parte opposta per le gravissime accuse avanzate nei confronti della Sig.ra e per l'attitudine condotta basata su Parte_2 proprie ed esclusive presunzioni. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
pagina 1 di 6 Per parte convenuta opposta, previa reiterazione delle richieste istruttorie:
“In via preliminare
1. Concedersi la provvisoria esecutorietà al decreto ing. n. 11/2024 – R.G. 6211/2023, emesso il 3 gennaio 2024, pubblicato in data 4 gennaio 2024, ritualmente notificato in data 11 gennaio 2024, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né essendo di pronta soluzione. Nel merito in via principale
2. Respingersi, siccome totalmente infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione promossa da
[...] e per l'effetto confermarsi il decreto ing. n. 11/2024 – R.G.6211/2023, emesso il 3 gennaio Parte_1 2024, pubblicato in data 4 gennaio 2024 e ritualmente notificato in data 11 gennaio 2024. Nel merito in via subordinata
3. Per la denegata ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, accertarsi l'esistenza di un diritto di credito pari ad € 17.954,50, o quel diverso importo che dovesse risultare dovuto all'esito del presente giudizio, oltre agli interessi dalla data di costituzione in mora al saldo effettivo, rispettivamente in favore di ed a carico di in relazione alle Controparte_1 Parte_1 prestazioni complessivamente fornite presso Hotel Milano & Spa di Verona nell'arco di tempo ricompreso fra il giorno 1 aprile 2023 ed il giorno 6 aprile 2023.
4. Dichiararsi per l'effetto nella persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, tenuta a corrispondere a la somma di € 17.954,50, o la diversa che Controparte_1 dovesse risultare dovuta all'esito del presente giudizio, oltre adinteressi dalla data di costituzione in mora al saldo effettivo.
5. Condannarsi per l'effetto nella persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, a corrispondere a la somma di € 17.954,50, o la diversa che dovesse Controparte_1 risultare dovuta all'esito del presente giudizio, oltre ad interessi dalla data di costituzione in mora al saldo effettivo.
6. Accertata l'esistenza di una responsabilità in capo a in base all'art. 96 Parte_1 comma primo c.p.c., per aver proposto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in mala fede, per tutte le ragioni illustrate nel presente atto, condannarsi, per l'effetto, nella Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, a risarcire del danno conseguente, Controparte_1 corrispondendo la somma per la cui quantificazione ci si rimette al Giudice.
7. In via subordinata rispetto al capo di conclusioni che precede, condannarsi Parte_1
nella persona del legale rappresentante pro-tempore, in base al disposto del terzo comma dell'art.
[...] 96 c.p.c., al pagamento, in favore di .p.A., della somma per la cui quantificazione ci si Controparte_3 rimette al Giudice. In ogni caso 8. Rifusione dei compensi e delle anticipazioni di lite, con gli accessori di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza in data
3.01.2024 con il quale le era stato ingiunto il pagamento a favore di di € Controparte_1
17.954,50, oltre interessi come da domanda, spese e compensi della procedura di ingiunzione, quale importo ancora dovuto in forza del contratto d'albergo con cui detta società, proprietaria di
Hotel Milano sito in Verona via Tre Marchetti 11, aveva assunto l'obbligo di riservare pagina 2 di 6 all'opponente alcune stanze di albergo per la partecipazione dei propri dipendenti all'edizione
Vinitaly 2023.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la sua estraneità al rapporto Parte_1 obbligatorio dedotto in giudizio non avendo fruito dei servizi di tanto più Controparte_1 che quest'ultima aveva emesso, di propria iniziativa, una fattura alla società A&C Wines S.r.l. mai indicata dell'opponente; eccepiva, altresì,, l'inidoneità della documentazione posta a fondamento della domanda monitoria nonché la mancanza di prova del credito vantato, chiedendo, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Seguiva lo scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.
3. Alla prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice formulava una proposta transattiva/conciliativa ex art. 185 bis c.p.c che veniva accettata.
All'udienza del 4.2.2025, riscontrato che parte opponente non aveva dato esecuzione all'accordo ex art. 185 bis c.p.c. il G.I concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa sufficientemente istruita sul piano documentale, disponeva il rinvio all'udienza del 13.11.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni.
All'esito della discussione orale ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281, comma 3, c.p.c..
4. In via preliminare va rammentato in diritto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione regolato dalle norme del procedimento ordinario, in cui l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto (per tutte Cass. n. 2421/2006). Sul punto, occorre osservare che in base ai principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda
(Cass. 5071/2009; Cass. n. 17371/2003).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione inoltre, hanno chiarito che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine pagina 3 di 6 di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. S.U. n. 13533/2001).
5. Tanto premesso, parte opposta ha sufficientemente provato la fonte negoziale della sua pretesa avendo dimostrato documentalmente l'esistenza del rapporto con l'opponente società e la debenza delle somme ingiunte da parte di questa nei propri confronti.
5.1. Procedendosi alla esatta qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, esso va ricondotto entro la figura del contratto d'albergo, ossia di quel contratto che, per consolidata giurisprudenza, ha per oggetto una molteplicità di prestazioni che si estendono dalla locazione dell'alloggio alla fornitura dei servizi, senza che la preminenza da riconoscere alla locazione dell'alloggio possa valere a fare assumere alle altre prestazioni carattere accessorio sotto il profilo causale.
Trattasi di un contratto atipico consensuale ad effetti obbligatori che non rinviene alcuna specifica regolamentazione nel Codice Civile (il quale agli artt. 1783 e 1785 disciplina solo il deposito delle cose portate in albergo o consegnate all'albergatore), né nella legislazione speciale, godendo invece di ampia diffusione nella pratica sociale (Cass. n.10158/1994; Cass.
n.9662/2000; Cass. n.707/2002; Cass. 2642/2006).
Il contratto di albergo è, inoltre, un contratto a forma libera che può essere concluso per iscritto, attraverso telegramma, fax, lettera cartacea o elettronica, oppure verbalmente, di persona, telefonicamente o attraverso un comportamento concludente.
5.2. Orbene, nel caso di specie, la copiosa corrispondenza elettronica, unitamente ai messaggi whatsapp intercorsi tra le parti, è idonea a provare la stipula di un valido contratto d'albergo, nonché del credito vantato dall'opposta.
A tal proposito, risulta documentalmente provato che fu la dipendente della società opponente -
- ad indicare che la fatturazione avrebbe dovuto avvenire nei confronti della Parte_2
A&C Wines inviando a mezzo canale di comunicazione “whatsapp” i dati aggiornati del soggetto cui intestare la fattura (doc. 19A).
Sul punto, va osservato che il messaggio di posta elettronica (cd. e -mail) o lo “short message service” (“SMS”) costituiscono documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privi di firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti pagina 4 di 6 non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cassazione civile sez. III,
07/02/2020, n.370, Cassazione civile sez. I, 17/07/2019, n.19155).
Senonché, dalla produzione documentale allegata dalla società opposta si evincono il numero preciso degli ospiti che hanno alloggiato presso la struttura alberghiera ed i loro nominativi, i servizi resi, le condizioni economiche praticate e le modalità di pagamento concordate.
Risulta utile confrontare, a dimostrazione delle trattative intercorse, le numerose comunicazioni e-mail, tra e in cui venivano concordati il corrispettivo per le Parte_2 Controparte_1 camere e il dettaglio definitivo degli ospiti con la fruizione dei servizi (docc. 10A e 13).
Dunque, gli importi fatturati trovano pieno riscontro nelle prestazioni e nei servizi resi dalla società opposta.
Di contro, parte opponente non ha fornito dimostrazione dell'esistenza di fatti impeditivi o estintivi dell'azionato diritto di credito.
6. Ne deriva che il decreto ingiuntivo opposto va confermato, con il rigetto dell'opposizione.
7. Va disattesa, infine, la domanda riconvenzionale tesa ad ottenere il risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Invero, la condanna per la responsabilità aggravata postula che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (Cass. Civ. n. 6637/92).
È onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la sussistenza di tali elementi che nella fattispecie è del tutto mancata.
8. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano nella misura di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa portato dal d.i. opposto al parametro minimo per tutte le fasi previste dal citato D.M. - esclusa la fase istruttoria, per la linearità delle questioni dedotte e la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, nella suindicata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 708/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 5 di 6 rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 11/2024 del 4.1.2024; condanna alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di Parte_1 lite, liquidate in Euro 2.540,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA ex lege.
Vicenza, 16 dicembre 2025
Il Giudice
VI IU
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VICENZA I SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 50 ter c.p.c., nella persona del Giudice dott. VI IU ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 708/2024 promossa da: promossa da in persona del suo legale rappresentante Parte_1 (P.IVA ), rappresentato e difeso dall' avv. Riccardo Coppotelli P.IVA_1 ATTORE OPPONENTE Contro
in persona del legale rappresentante (p. IVA ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall' avv. Lorenzo Bilancetti CONVENUTO OPPOSTO OGGETTO: altri contratti atipici. CONCLUSIONI Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, deduzione, in via preliminare, in rito, rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i. n. 11/2024 (Rg 6211/2023) emesso dal Tribunale di Vicenza in data 04.01.2024 e notificato in data 11.01.2024 perché l'opposizione è fondata su prova scritta e per tutte le motivazioni in fatto e diritto innanzi ed in atti esposte;
nel merito, in via principale, accertare l'erroneita' delle somme ingiunte alla sia per il Parte_1 quantum, avendo addebitato costi per servizi non forniti,sia per errato soggetto destinatario della fatturazione , cosi' come esplicitamente indicato nella prenotazione. Dichiarare l'irregolarita' della fattura e per l'effetto dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 11/2024 (Rg 6211/2023) notificato in data 11.01.2024 per le ragioni in fatto e diritto innanzi esposte e per l'effetto revocare lo stesso;
nel merito, in via subordinata accertare l'irregolarita' della fattura emessa dalla e per l'effetto dichiarare la nullita' del decreto ingiuntivo opposto. Controparte_2 Per tutte le motivazioni in fatto e diritto innanzi ed in atti esposte;
nel merito, ed in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 11/2024 (Rg 6211/2023) e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo per insussistenza della veridicita' del credito,cosi' per come e' stato esplicitato in fattura e nel ricorso per decreto ingiuntivo da controparte e di conseguenza nel decreto ingiuntivo per tutte le ragioni innanzi esposte in fatto e in diritto;
Ammonire parte opposta per le gravissime accuse avanzate nei confronti della Sig.ra e per l'attitudine condotta basata su Parte_2 proprie ed esclusive presunzioni. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
pagina 1 di 6 Per parte convenuta opposta, previa reiterazione delle richieste istruttorie:
“In via preliminare
1. Concedersi la provvisoria esecutorietà al decreto ing. n. 11/2024 – R.G. 6211/2023, emesso il 3 gennaio 2024, pubblicato in data 4 gennaio 2024, ritualmente notificato in data 11 gennaio 2024, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né essendo di pronta soluzione. Nel merito in via principale
2. Respingersi, siccome totalmente infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione promossa da
[...] e per l'effetto confermarsi il decreto ing. n. 11/2024 – R.G.6211/2023, emesso il 3 gennaio Parte_1 2024, pubblicato in data 4 gennaio 2024 e ritualmente notificato in data 11 gennaio 2024. Nel merito in via subordinata
3. Per la denegata ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, accertarsi l'esistenza di un diritto di credito pari ad € 17.954,50, o quel diverso importo che dovesse risultare dovuto all'esito del presente giudizio, oltre agli interessi dalla data di costituzione in mora al saldo effettivo, rispettivamente in favore di ed a carico di in relazione alle Controparte_1 Parte_1 prestazioni complessivamente fornite presso Hotel Milano & Spa di Verona nell'arco di tempo ricompreso fra il giorno 1 aprile 2023 ed il giorno 6 aprile 2023.
4. Dichiararsi per l'effetto nella persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, tenuta a corrispondere a la somma di € 17.954,50, o la diversa che Controparte_1 dovesse risultare dovuta all'esito del presente giudizio, oltre adinteressi dalla data di costituzione in mora al saldo effettivo.
5. Condannarsi per l'effetto nella persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, a corrispondere a la somma di € 17.954,50, o la diversa che dovesse Controparte_1 risultare dovuta all'esito del presente giudizio, oltre ad interessi dalla data di costituzione in mora al saldo effettivo.
6. Accertata l'esistenza di una responsabilità in capo a in base all'art. 96 Parte_1 comma primo c.p.c., per aver proposto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in mala fede, per tutte le ragioni illustrate nel presente atto, condannarsi, per l'effetto, nella Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, a risarcire del danno conseguente, Controparte_1 corrispondendo la somma per la cui quantificazione ci si rimette al Giudice.
7. In via subordinata rispetto al capo di conclusioni che precede, condannarsi Parte_1
nella persona del legale rappresentante pro-tempore, in base al disposto del terzo comma dell'art.
[...] 96 c.p.c., al pagamento, in favore di .p.A., della somma per la cui quantificazione ci si Controparte_3 rimette al Giudice. In ogni caso 8. Rifusione dei compensi e delle anticipazioni di lite, con gli accessori di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza in data
3.01.2024 con il quale le era stato ingiunto il pagamento a favore di di € Controparte_1
17.954,50, oltre interessi come da domanda, spese e compensi della procedura di ingiunzione, quale importo ancora dovuto in forza del contratto d'albergo con cui detta società, proprietaria di
Hotel Milano sito in Verona via Tre Marchetti 11, aveva assunto l'obbligo di riservare pagina 2 di 6 all'opponente alcune stanze di albergo per la partecipazione dei propri dipendenti all'edizione
Vinitaly 2023.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la sua estraneità al rapporto Parte_1 obbligatorio dedotto in giudizio non avendo fruito dei servizi di tanto più Controparte_1 che quest'ultima aveva emesso, di propria iniziativa, una fattura alla società A&C Wines S.r.l. mai indicata dell'opponente; eccepiva, altresì,, l'inidoneità della documentazione posta a fondamento della domanda monitoria nonché la mancanza di prova del credito vantato, chiedendo, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Seguiva lo scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.
3. Alla prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice formulava una proposta transattiva/conciliativa ex art. 185 bis c.p.c che veniva accettata.
All'udienza del 4.2.2025, riscontrato che parte opponente non aveva dato esecuzione all'accordo ex art. 185 bis c.p.c. il G.I concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa sufficientemente istruita sul piano documentale, disponeva il rinvio all'udienza del 13.11.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni.
All'esito della discussione orale ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281, comma 3, c.p.c..
4. In via preliminare va rammentato in diritto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione regolato dalle norme del procedimento ordinario, in cui l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto (per tutte Cass. n. 2421/2006). Sul punto, occorre osservare che in base ai principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda
(Cass. 5071/2009; Cass. n. 17371/2003).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione inoltre, hanno chiarito che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine pagina 3 di 6 di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. S.U. n. 13533/2001).
5. Tanto premesso, parte opposta ha sufficientemente provato la fonte negoziale della sua pretesa avendo dimostrato documentalmente l'esistenza del rapporto con l'opponente società e la debenza delle somme ingiunte da parte di questa nei propri confronti.
5.1. Procedendosi alla esatta qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, esso va ricondotto entro la figura del contratto d'albergo, ossia di quel contratto che, per consolidata giurisprudenza, ha per oggetto una molteplicità di prestazioni che si estendono dalla locazione dell'alloggio alla fornitura dei servizi, senza che la preminenza da riconoscere alla locazione dell'alloggio possa valere a fare assumere alle altre prestazioni carattere accessorio sotto il profilo causale.
Trattasi di un contratto atipico consensuale ad effetti obbligatori che non rinviene alcuna specifica regolamentazione nel Codice Civile (il quale agli artt. 1783 e 1785 disciplina solo il deposito delle cose portate in albergo o consegnate all'albergatore), né nella legislazione speciale, godendo invece di ampia diffusione nella pratica sociale (Cass. n.10158/1994; Cass.
n.9662/2000; Cass. n.707/2002; Cass. 2642/2006).
Il contratto di albergo è, inoltre, un contratto a forma libera che può essere concluso per iscritto, attraverso telegramma, fax, lettera cartacea o elettronica, oppure verbalmente, di persona, telefonicamente o attraverso un comportamento concludente.
5.2. Orbene, nel caso di specie, la copiosa corrispondenza elettronica, unitamente ai messaggi whatsapp intercorsi tra le parti, è idonea a provare la stipula di un valido contratto d'albergo, nonché del credito vantato dall'opposta.
A tal proposito, risulta documentalmente provato che fu la dipendente della società opponente -
- ad indicare che la fatturazione avrebbe dovuto avvenire nei confronti della Parte_2
A&C Wines inviando a mezzo canale di comunicazione “whatsapp” i dati aggiornati del soggetto cui intestare la fattura (doc. 19A).
Sul punto, va osservato che il messaggio di posta elettronica (cd. e -mail) o lo “short message service” (“SMS”) costituiscono documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privi di firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti pagina 4 di 6 non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cassazione civile sez. III,
07/02/2020, n.370, Cassazione civile sez. I, 17/07/2019, n.19155).
Senonché, dalla produzione documentale allegata dalla società opposta si evincono il numero preciso degli ospiti che hanno alloggiato presso la struttura alberghiera ed i loro nominativi, i servizi resi, le condizioni economiche praticate e le modalità di pagamento concordate.
Risulta utile confrontare, a dimostrazione delle trattative intercorse, le numerose comunicazioni e-mail, tra e in cui venivano concordati il corrispettivo per le Parte_2 Controparte_1 camere e il dettaglio definitivo degli ospiti con la fruizione dei servizi (docc. 10A e 13).
Dunque, gli importi fatturati trovano pieno riscontro nelle prestazioni e nei servizi resi dalla società opposta.
Di contro, parte opponente non ha fornito dimostrazione dell'esistenza di fatti impeditivi o estintivi dell'azionato diritto di credito.
6. Ne deriva che il decreto ingiuntivo opposto va confermato, con il rigetto dell'opposizione.
7. Va disattesa, infine, la domanda riconvenzionale tesa ad ottenere il risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Invero, la condanna per la responsabilità aggravata postula che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (Cass. Civ. n. 6637/92).
È onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la sussistenza di tali elementi che nella fattispecie è del tutto mancata.
8. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano nella misura di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa portato dal d.i. opposto al parametro minimo per tutte le fasi previste dal citato D.M. - esclusa la fase istruttoria, per la linearità delle questioni dedotte e la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, nella suindicata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 708/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 5 di 6 rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 11/2024 del 4.1.2024; condanna alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di Parte_1 lite, liquidate in Euro 2.540,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA ex lege.
Vicenza, 16 dicembre 2025
Il Giudice
VI IU
pagina 6 di 6