Decreto cautelare 9 giugno 2025
Ordinanza collegiale 10 luglio 2025
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/04/2026, n. 2747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2747 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02747/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02846/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2846 del 2025, proposto da
LI AN TH, rappresentato e difeso dall'avvocato Stella Arena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
della revoca del nulla osta al lavoro subordinato P-NA/L/Q/2022/116549, del 18 marzo 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa AN FO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
Il ricorrente ha fatto ingresso nel nostro territorio il 23/03/2023, con visto di ingresso rilasciato il 15/03/2023 e ha ottenuto nulla osta per essere assunto in una azienda operante nel settore turistico.
Con il provvedimento impugnato, è stato revocato il detto nulla osta in ragione della mancata allegazione alla istanza di rilascio del nulla osta della necessaria documentazione.
Egli rappresenta che, successivamente alla adozione del provvedimento di revoca, aveva chiesto alla Prefettura di essere convocato per dimostrare il possesso di tutti i requisiti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, anche in ragione del perdurante interesse del datore di lavoro a procedere alla sua assunzione.
L’istanza tuttavia, non veniva esitata e con il ricorso in esame, viene impugnata la revoca del nulla osta della quale è chiesto l’annullamento per vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Il ricorrente, in particolare, rappresenta che le parti non hanno ricevuto la comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 e per tale ragione sono state impossibilitate a dimostrare, in sede procedimentale le loro giuste ragioni.
Con memoria del 9 settembre 2025, il ricorrente ha rappresentato l’esistenza di un nuovo rapporto di lavoro in essere, depositando copia del contratto di lavoro e buste paga.
Il ricorso, come già anticipato in sede cautelare, è fondato e va accolto secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza anche di questo Tar che, anche sulla scorta delle decisioni del Consiglio di Stato in casi analoghi, ha ritenuto che nel caso di buona fede del cittadino straniero - il cui nulla osta sia stato oggetto di revoca- e della dimostrazione da parte dello stesso di aver medio tempore conseguito una effettiva nuova occasione lavorativa, si determini una particolare condizione soggettiva che merita di essere tutelata, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza, e ciò considerato anche il lungo lasso di tempo trascorso dopo l’ingresso del lavoratore in Italia sulla base del nulla osta rilasciato e il comprovato inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale - di cui è prova l’esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di altro datore, come da documentazione in atti (cfr. sul punto Tar Campania, sent. n. 1572 del 2025; cfr. anche Cons. di Stato, sent. n. 1977 del 2025).
Le peculiari connotazioni della vicenda consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la revoca impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT SC, Presidente
AN FO, Consigliere, Estensore
Mara PA, Primo Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| AN FO | NT SC |
IL SEGRETARIO