Articolo 1 della Legge 24 novembre 1958, n. 1071
Articolo 2
Versione
2 gennaio 1959
Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e' autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, la concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1958 per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti.
Con il decreto previsto dal precedente comma saranno altresi' determinate la misura del predetto contributo e le modalita' per la liquidazione ed il pagamento, entro i limiti di cui agli articoli seguenti.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1959