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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 5783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5783 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16889/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16889/2015 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
( ), in persona del legale rappresentante p. t., quale incorporante Parte_1 P.IVA_1 CP_1
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Francesco Albo ( ), presso P.IVA_2 C.F._1
lo studio del quale, in Napoli, centro direzionale Is. C/2 è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
( , in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Cesare, presso lo studio del quale, in Controparte_3
Napoli, piazza Giulio Rodinò n. 18, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
( ), in persona del legale rappresentante p. t., quale incorporante Parte_1 P.IVA_1 [...]
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Francesco Albo CP_4 P.IVA_4
( ), presso lo studio del quale, in Napoli, centro direzionale Is. C/2 sono C.F._1
elettivamente domiciliati
TERZA CHIAMATA
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Occhino Controparte_5 C.F._2
( , presso il domicilio digitale del quale ( C.F._3 Email_1
è elettivamente domiciliato
TERZO CHIAMATO pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti costituitesi a fronte della riassunzione del giudizio hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 28.2.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha citato in giudizio al fine di sentire rideterminare il Parte_2 Controparte_6
reciproco rapporto dare/avere (nonché al fine di conseguire condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente versatele) previo accertamento delle plurime violazioni di legge integrate dalla convenuta nel corso dei rapporti contrattuali di seguito indicati. Premesso di essere stata titolare, presso la del rapporto di conto corrente ordinario n. 0111925-4 (“con primo e/c Controparte_6 disponibile al 31.3.2008, con saldo finale banca alla data del 31.12.2014 pari ad €. meno 111741,20”), del rapporto di conto corrente ordinario n. 0111926-2 (“con primo e/c disponibile al 31.3.2008, con saldo finale banca alla data del 31.12.2014 pari ad €. meno 180.913,68”), del rapporto di conto corrente ordinario n. 0112460-6 (“con primo e/c disponibile al 31.3.2008, con saldo finale banca alla data del
31.12.2014 pari ad €. meno 36,50”) e di conto corrente ordinario n. 011 3199-8 (“con primo e/c disponibile al 31.3.2008, con saldo finale banca alla data del 31.12.2014 pari ad €. meno 71,53”), che nel corso dei rapporti sono state applicate molteplici modifiche unilaterali mai comunicate dalla banca la quale, in data 2.2.2015, ha revocato gli affidamenti concessi, ha invitato la correntista a non emettere ulteriori assegni, ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine quanto al mutuo chirografario n.
34/2006 stipulato il 24.4.2013 ed ha chiesto il “rientro dei fidi e del mutuo per un importo comunicato in euro 565.802,37 (all. 2)” (p. 2 dell'atto di citazione), l'attrice ha dedotto: 1) che secondo quanto risulta dall'elaborato di consulente di propria fiducia, la banca ha “illegittimamente incamerato” la somma di euro
165.815,53 per interessi usurari (pari ad euro 20.597,58) ed “interessi ultralegali, capitalizzazioni e commissioni di massimo scoperto non dovuti;
2) che ai conti sono stati applicati tassi di interesse costantemente oscillanti ed “esorbitanti” (ove valutati anche alla luce delle commissioni di massimo scoperto e delle varie spese); 3) che la banca ha applicato tassi e commissioni diversi rispetto a quelli pattuiti anche per effetto di modifiche unilaterali dei rapporti imposte senza alcuna preventiva comunicazione (con conseguente nullità dei tassi così modificati); 4) che, nulla l'obbligazione principale, non può ritenersi sussistente l'obbligazione accessoria relativa alla commissione di massimo scoperto
(nulla pure per difetto di causa e/o per indeterminatezza “nel loro reale criterio di calcolo” -p. 4 dell'atto di citazione), sì che neppure possono ritenersi dovuti interessi sulle somme pretese per tale commissione (e tanto anche considerata la -altrimenti inevitabile- violazione della disciplina in materia di anatocismo); 5)
pagina 2 di 12 che non sono dovuti interessi ai sensi dell'art. 1815, co. 2, c.c. a fronte della violazione della disciplina in materia di usura (dovendo a riguardo farsi riferimento al t.a.e.g.).
(che, secondo quanto documentato il 5.12.2016, ha mutato la propria Controparte_6
ragione sociale in , premesso che la controparte ha offerto una Controparte_7
ricostruzione solo parziale dei plurimi rapporti intercorsi (compiuta dovendo, invece, ritenersi la ricostruzione offerta alle pagine 4 – 7 della propria comparsa di costituzione e risposta), ha chiesto di rigettare le domande attoree osservando: i) che non sussiste alcuna usura originaria (in relazione alla quale, sola, trova applicazione l'art. 1815 c.c.) e/o sopravvenuta (a fronte della quale è prospettabile la sola rideterminazione del tasso di interesse in misura corrispondente alla soglia di volta in volta vigente) che, in realtà, risulta prospettata dalla controparte in modo estremamente generico ferma la mancata ricomprensibilità nel t.e.g. di spese e commissioni;
ii) che i contratti oggetto di causa, conclusi nel 2005, sono conformi alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 sì che, per effetto dell'eguale periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori (irrilevante essendone la differenziata quantificazione) prevista dall'art. 13 del contratto di conto corrente, non è ravvisabile alcuna indebita capitalizzazione degli interessi;
iii) che risulta contrattualmente determinata la misura della commissione di massimo scoperto (si vedano le pagine 1, voce A.1 e 10, voce C dei contratti) la quale trova la propria giustificazione causale nella necessità, per la banca, di “dover essere sempre in grado di fronteggiare la rapida ed imprevedibile espansione del volume di utilizzazione del credito concesso” (p. 18 della comparsa di costituzione e risposta) e non può ritenersi non dovuta per effetto della nullità dell'obbligazione principale sia perché non
è ravvisabile la ragione (indebita capitalizzazione degli interessi) della assunta nullità dell'obbligazione principale, sia perché la commissione di massimo scoperto “in quanto pattuita e sottoscritta” (p. 20 della comparsa di costituzione e risposta) andrebbe comunque versata;
iv) che non sussiste alcuna modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (peraltro regolata dall'art. 22 del contratto di conto corrente) praticata in assenza di previa comunicazione (risultando espressa comunicazione anche alla luce degli estratti del conto corrente inviati).
Esclusa la sussistenza delle pretese violazioni di legge (e, per l'effetto, l'infondatezza della domanda di ripetizione), la convenuta ha pure proposto domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'attrice, in solido con i fideiussori e (che ha chiesto di essere Controparte_5 Controparte_4
autorizzata a chiamare in giudizio), al pagamento della somma di euro 669.984,06 (in particolare, euro
207.179,75 in relazione al mutuo chirografario n. 34/20006, euro 4.947,00 in relazione al mutuo chirografario n. 34/506, euro 457.857,3 in relazione al conto corrente n. 1925), elevabile alla luce dei crediti di firma per come indicati in comparsa di costituzione e risposta.
pagina 3 di 12 A fronte dell'autorizzazione alla relativa chiamata, si sono costituiti (con separati atti) Parte_1
(incorporante la e . La prima garante ha aderito alle domande Controparte_4 Controparte_5 svolte da ed ha chiesto di rigettare la domanda riconvenzionale proposta in “assoluta carenza Parte_2 di prova”. Il (oltre ad aver svolto le medesime deduzioni di ha, in via preliminare, CP_4 Parte_1
disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce alle fideiussioni prodotte dalla banca.
Alla prima udienza (tenutasi il 18.3.2016) ha dato atto di esser stata incorporata in Parte_2 Parte_1
(secondo quanto risulta dal verbale di tale udienza, il difensore dell'attrice ha pure depositato atto di fusione e visura camerale della . Assegnati, dapprima, il termine per l'instaurazione del tentativo Parte_1
di mediazione e, successivamente, quelli previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., è stata disposta consulenza contabile. Depositata, il 14.6.2018, una prima relazione da parte del consulente nominato dal Tribunale, il
25.6.2019 il giudizio è stato interrotto in conseguenza del dichiarato fallimento di e Parte_1
successivamente riassunto su iniziativa di a fronte di ricorso depositato Controparte_7
il 16.7.2019. Riassunto il giudizio (nel quale si è costituito il solo , non, anche, il CP_4 Controparte_8
, la causa è stata trattenuta in decisione il 22.1.2021 e successivamente rimessa sul ruolo stante la
[...]
necessità di disporre consulenza grafologica a fronte del disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla fideiussione e dell'istanza di verificazione formulata dalla convenuta. Nominato il c.t.U. grafologo, intervenuta, quale cessionaria del credito di Controparte_7 Controparte_2
mutato il Giudice istruttore e depositata la relazione del c.t.U. grafologo, la causa è stata
[...]
trattenuta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo con provvedimento del 25.11.2024 al fine di disporre integrazione delle operazioni rimesse al consulente contabile (che ha depositato relazione integrativa il 31.1.2025). La causa è stata quindi nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del
28.2.2025 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
2. In relazione alla domanda proposta dall'originaria attrice deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, mentre la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta va accolta nella misura di seguito indicata.
2.1. Preliminarmente occorre dare atto delle conseguenze sul presente giudizio della dichiarazione (su iniziativa di di fallimento di risultante dalla sentenza del Tribunale di Nola Parte_3 Parte_1
del 22 marzo 2019, n. 32.
2.1.1. Deve, in primis, escludersi (come invece richiesto dal ) l'estinzione del giudizio essendo CP_4
stato il ricorso per la riassunzione depositato solo il 16.7.2019 e, pertanto, decorso il termine previsto dall'art. 305 c.p.c.
Infatti, pur essendo l'interruzione del processo a fronte della dichiarazione di fallimento di una delle parti del giudizio civile automatica, il termine per la relativa riassunzione decorre dalla data della dichiarazione pagina 4 di 12 dell'interruzione resa in udienza o da quella della notificazione del relativo provvedimento (tra le altre,
Cass., sez. 1, ord. 4 luglio 2024, n. 18285; Cass., sez. 3, sent. 5 gennaio 2024, n. 322; Cass., S. U., sent. 7 maggio 2021, n. 12154). Ebbene, essendo stata la dichiarazione dell'interruzione resa all'udienza del
25.6.2019, la riassunzione richiesta mediante ricorso depositato il 16.7.2019 non può che ritenersi tempestiva.
2.1.2. Il processo è stato riassunto dalla sola banca convenuta (ed attrice in via riconvenzionale) senza - peraltro- che alla notificazione del ricorso sia seguita la costituzione del fallimento Ne discende Parte_1
che, con riferimento alle domande -scindibili- proposte dalla originaria attrice, il processo va dichiarato estinto ai sensi dell'art. 305 c.p.c. (arg. ex Cass., sez. 3, sent. 26 maggio 2014, n. 11686).
2.1.3. Il fallimento di comporta conseguenze anche in relazione alla domanda riconvenzionale Parte_1 proposta da (nella cui posizione è poi subentrata l'intervenuta Controparte_6 [...]
nei confronti della medesima (sia quale incorporante la Controparte_2 Parte_1
debitrice principale sia quale incorporante la garante . Nei confronti di Parte_2 Controparte_4
tale parte la domanda riconvenzionale deve infatti essere dichiarata improcedibile ai sensi degli artt. 52 e
93 della legge fallimentare (applicabile ratione temporis), sì che è in questa sede possibile esaminare la pretesa della banca nei soli confronti del . CP_4
2.2. Con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta nei confronti del (quale garante di CP_4
occorre osservare quanto segue. Parte_2
2.2.1. A fronte dell'esame dell'originale delle sottoscrizioni oggetto di verificazione (non potendo invece
Per_ valorizzarsi la circostanza sottolineata nella comparsa conclusionale- dell'impiego di copie CP_4
per quanto riguarda le scritture di comparazione, sia perché in originale devono essere esaminate le sottoscrizioni disconosciute, non anche, quelle apposte sui documenti comparativi utilizzati, sia perché in originale sono state esaminate le sottoscrizioni apposte in occasione di ben due saggi grafici resi nel corso delle operazioni peritali, sia, ancora, perché in originale sono state esaminate pure le sottoscrizioni apposte in calce alle procure), il c.t.U. ha ritenuto autografe tutte le sottoscrizioni oggetto di verificazione. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente (il cui elaborato è qui integralmente richiamato) sono recepite da questo Tribunale in quanto fondate su un analitico esame (condotto mediante l'impiego di adeguati dispositivi) esente da vizi logici e fondato sulla valutazione di differenti (e concorrenti) elementi ordinariamente valorizzati nell'ambito delle indagini grafologiche. Tali conclusioni (peraltro rafforzate dall'effettuazione di ben due saggi grafici e dalla rilevata presenza di plurimi profili ampiamente personalizzanti la grafia del ) non possono essere superate alla luce delle osservazioni alla bozza CP_4
della relazione svolte dal consulente del terzo chiamato;
osservazioni (fondate su non riportati profili tecnici) cui, a partire dalla pagina 37 del proprio elaborato, il c.t.U. ha convincentemente replicato. D'altro pagina 5 di 12 canto (avuto riguardo al tenore della comparsa conclusionale depositata il 2.10.2024), non può qui non rilevarsi come le valutazioni rese dal consulente nominato da questo Tribunale con riferimento alle sottoscrizioni apposte con la mano sinistra (la cui utilizzabilità non è stata dal terzo chiamato sconfessata sulla base di valutazioni tecniche) non sono alla base delle conclusioni raggiunte, ma, solo, costituiscono ulteriore conferma di un giudizio fondato -come detto e come chiaramente risulta dal depositato elaborato- su plurimi, concorrenti elementi.
2.2.2. Accertata la effettiva sottoscrizione del documento da parte del , il contratto concluso il 13 CP_4
aprile 2005 (ed oggetto delle modifiche documentate dalla banca mediante i documenti allegati alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.) deve essere qualificato come fideiussione omnibus (il testo contrattuale prevede, infatti, che la garanzia deve intendersi prestata “per l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso codesta banca, dipendente da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. La fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta banca nell'interesse di terzi”), sì che non conferente risulta l'argomento svolto dalla parte convenuta in riconvenzionale relativamente alla non puntuale indicazione del rapporto contrattuale garantito.
Né può condividersi la prospettazione della banca secondo la quale quello concluso sarebbe un contratto autonomo di garanzia. Una simile prospettazione risulta fondata sulla valorizzazione di una clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” che, in realtà, non è riscontrabile nel contratto oggetto di causa il quale, all'art. 7, contiene invece una sola obbligazione di pagamento immediato, “a semplice richiesta scritta”
(salva, quindi, la possibilità di proporre eccezioni) di quanto dovuto per interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. Piuttosto, la previsione dell'art. 1 del contratto è indice del fatto che la garanzia è stata prestata al fine di tutelare l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale e tale circostanza, “attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante”
(Cass., sez. 3, sent. 22 novembre 2019, n. 30509), ne conferma la qualificazione in termini di fideiussione.
2.2.3. Non può essere accolta la difesa del relativa alla prospettata nullità della fideiussione per CP_4 violazione della l. n. 287/90 stante l'asserita riproduzione, nel contratto “a valle”, dell'intesa restrittiva della concorrenza accertata mediante il provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia.
pagina 6 di 12 In proposito occorre premettere che le parti non hanno inteso prestare la collaborazione richiesta con provvedimento depositato il 25.11.2024 mediante il quale, “anche alla luce della confusa conservazione degli atti processuali (conseguenza pure della data di iscrizione del presente giudizio e della natura mista
-analogica e telematica- degli atti depositati)”, questo Giudice ha invitato le parti a rendere chiarimenti “in ordine alla data a partire dalla quale sono state svolte le difese relative alla contrarietà delle fideiussioni oggetto di causa alla l. n. 287/90 ed alla disciplina consumeristica”.
Tanto detto, secondo quanto risulta dal fascicolo, la doglianza qui in esame risulta introdotta solo a fronte della riassunzione del giudizio (allorquando erano, pertanto, ampiamente decorsi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c. -nelle memorie depositate ai sensi di tale norma non v'è traccia della difesa successivamente svolta), mediante la nota depositata il 15.1.2021. La stessa, non può, pertanto, che ritenersi tardiva a maggior ragione considerando che quella relativa alla violazione dell'art. 1957 c.c. è eccezione in senso stretto, soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito (di recente, Cass., sez. 3, ord.
13 gennaio 2025, n. 835). Peraltro, fermo il carattere assorbente della considerazione in rito appena svolta, non può non rilevarsi che il neppure ha prodotto quel provvedimento n. 55/2005 che costituisce CP_4 prova privilegiata (v. Cass., S. U., sent. 30 dicembre 2021, n. 41994 e giurisprudenza ivi citata) dell'intesa restrittiva della concorrenza “a monte”; intesa della quale non è stata, quindi, offerta qualsivoglia prova con conseguente mancata possibilità di ritenere fondata nel merito la doglianza qui in esame (per quanto detto, proposta in modo irrituale).
Da ultimo, è appena il caso di osservare come neppure sussistano i presupposti per il rilievo d'ufficio della possibile nullità parziale delle clausole oggetto del provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia. Infatti, premesso che “La nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (Cass., sez. 1, ord. 25 gennaio 2025, n. 1851), non può non ribadirsi che non risulta acquisito agli atti il richiamato provvedimento di Banca d'Italia e che, in ogni caso, un simile rilievo non consentirebbe di superare la consumazione della preclusione relativa all'eccezione in senso stretto di violazione dell'art. 1957 c.c.
2.2.4. Da ultimo, deve escludersi la possibilità di valutare come vessatoria (art. 33, cod. cons.) la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non potendo ritenersi che la garanzia sia stata prestata dal in qualità di CP_4
consumatore. Richiamata la condivisa giurisprudenza relativa ai criteri alla luce dei quali valutare il pagina 7 di 12 garante come consumatore (tra le tante, Cass., S. U., ord. 27 febbraio 2023, n. 5868; Cass., sez. 6-1, ord. 24 gennaio 2020, n. 1666; Corte di giustizia, ord. 14 aprile 2016, C-534/15, Corte di Persona_2 giustizia, ord. 19 novembre 2015, C-74/15, ) e precisato che la qualità di consumatore Persona_3
deve essere apprezzata al momento della conclusione del contratto di garanzia, non può non rilevarsi che, secondo quanto risulta dalla pagina 6 della visura societaria prodotta dalla originaria attrice, il è CP_4
stato amministratore unico di a partire dal 15.10.2002 ed al momento della prestazione della Parte_2
fideiussione.
2.2.5. Con riferimento al merito, è opportuno svolgere considerazioni parzialmente differenziate in funzione dei diversi rapporti alla base del credito fatto valere in via riconvenzionale.
2.2.5.1. L'unico rapporto di conto corrente posto alla base della domanda riconvenzionale è quello avente n. 1925 cioè, secondo quanto rilevato pure dal c.t.U., l'unico rapporto in relazione al quale risulta prodotto il documento contrattuale che ne costituisce la fonte.
Ebbene, richiamata la condivisa giurisprudenza di legittimità (che consente di superare le osservazioni svolte dal consulente di parte con riferimento al conto corrente n. 1925) secondo la quale, CP_2
allorquando la banca (come accaduto con riferimento alla domanda riconvenzionale qui in esame) agisca in giudizio per il pagamento del saldo passivo del conto corrente, l'eventuale mancanza di alcuni estratti del conto o, comunque, di altra documentazione che consenta la ricostruzione integrale dell'andamento del rapporto comporta che il calcolo del dovuto potrà farsi “azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda” (Cass., sez. 1, sent. 17 gennaio
2024, n. 1763), ritiene questo Giudice di dovere accertare l'esistenza di un credito della banca pari ad euro
8.543,72 (si veda, in particolare, la pagina 10 dell'elaborato integrativo dal c.t.U. depositato il 31.1.2025).
A tale esito il consulente è pervenuto facendo applicazione del criterio del c.d. “saldo zero” e ritenendo
(sulla base di un'indagine svolta alla luce di compiuta valutazione di tutta la documentazione in atti;
valutazione che, esente da vizi logici, questo Giudice ritiene di potere integralmente richiamare): i) documentata la conclusione del contratto con dettagliata pattuizione per iscritto delle condizioni economiche e normative del rapporto (pp. 4 e seguenti dell'elaborato depositato il 14.6.2018); ii) validamente pattuita la commissione di massimo scoperto;
circostanza della quale non può dubitarsi tenuto conto: a) della relativa quantificazione mediante applicazione di un coefficiente puntualmente indicato ad una base di computo pure espressamente concordata al pari della periodicità (arg. ex Cass., sez. 1, ord. 20 giugno 2022, n. 19825), sì che neppure è -con riferimento al caso concreto- necessario procedere a verificare la determinabilità delle somme a tale titolo dovute facendo applicazione delle ordinarie regole di pagina 8 di 12 interpretazione del contratto (secondo quanto comunque ritenuto possibile da Cass., sez. 1, ord. 15 gennaio
2024, n. 1373); b) della sussistenza di idonea giustificazione causale (confermata, del resto, dalla previsione attualmente contenuta all'art. 117bis t.u.b.) ravvisabile nella pattuizione di una controprestazione in favore della banca tenuta a fronteggiare il rapido ed imprevedibile incremento dell'entità del credito erogato (tra le tante, T. Trapani, sent. 22 settembre 2023, n. 655, in expartecreditoris.it); c) della inconferenza (tenuto conto, appunto, della sopra richiamata giustificazione causale della clausola e della conseguente distinzione esistente tra la stessa e gli interessi) del riferimento al denunziato anatocismo;
iii) esclusa la pattuizione per iscritto di commissioni di istruttoria veloce e di commissioni di affidamento (provvedendo, quindi, ad espungere dal dovuto l'ammontare delle somme a tali titoli addebitate -p. 17 dell'elaborato da ultimo richiamato); iv) non violata la disciplina in materia di capitalizzazione degli interessi considerato che il rapporto si è svolto nella vigenza della delibera CICR del
9 febbraio 2000 e che risulta espressamente pattuita una pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi;
v) pattuito per iscritto il ius variandi non rilevando la presenza di modifiche peggiorative per la correntista applicate in violazione delle pattuizioni;
vi) non superato il tasso soglia vigente in materia di usura essendo in proposito appena il caso di osservare come, al fine della verifica del rispetto delle prescrizioni dettate dalla l. n. 108/1996, non sia possibile valorizzare la commissione di estinzione anticipata (che, secondo quanto si legge alla pagina 17 della relazione dal c.t.U. depositata il
14.6.2018, ove tenuta in considerazione, comporterebbe invece il superamento del tasso soglia) la quale non costituisce “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass., sez. 3, sent. 7 marzo 2022, n. 7352).
2.2.5.2. Pur risultando la domanda riconvenzionale proposta in relazione al solo credito derivante dal rapporto di conto corrente n. 1925 (oltre che dai finanziamenti chirografari sui quali di seguito si dirà), ritiene questo Giudice di dovere esaminare (pur se con i limiti di seguito precisati) anche le doglianze da sollevate con riferimento ai rapporti aventi nn. 1926, 2460 e 3199. Tali doglianze, infatti, sono Parte_2
state fatte proprie, sin dalla costituzione, dal il quale le ha pure richiamate in relazione alla CP_4
proposta domanda riconvenzionale (con riferimento alla quale è stata eccepita anche la compensazione con il credito della debitrice principale derivante, appunto, dalle denunziate illecite pattuizioni).
Premesso che in relazione a tali ultimi rapporti, con valutazione non oggetto di osservazioni, il consulente ha dato atto del mancato deposito dei contratti (con conseguente, necessaria applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 t.u.b. -v. p. 17 del primo elaborato depositato dal consulente) e ritenuto di dovere fare applicazione, anche in relazione a tali rapporti, del c.d. “saldo zero” (in applicazione, questa volta, della lettera b.1 riportata nella massima di Cass., sez. 1, sent. 17 gennaio 2024, n. 1763), aderendo alle pagina 9 di 12 conclusioni cui il c.t.U. è pervenuto nell'elaborato depositato il 31.1.2025, deve ritenersi che sussista (in relazione ai rapporti aventi nn. 1926, 2460 e 3199) un credito della correntista pari, complessivamente, ad euro 56.263,37 idoneo a parzialmente paralizzare (per effetto dell'eccezione sollevata dal ) la CP_4
pretesa creditoria della banca.
A diversa conclusione non può pervenirsi sulla base dell'argomento svolto (con riferimento al solo conto n. 1926) dal consulente di (e da tale parte richiamato pure nella comparsa conclusionale da CP_2
ultimo depositata) secondo il quale il criterio del c.d. “saldo zero” non può trovare applicazione con riferimento al conto n. 1926 atteso che, nella sostanza, la relativa natura di conto anticipi comporta che i saldi progressivi non contengono mai annotazioni di interessi e/o di competenze passive. Infatti, premesso che, come osservato dalla Suprema Corte, il conto anticipi può -in astratto- presentarsi come un conto separato rispetto al conto corrente di corrispondenza ovvero come “un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto” (Cass., sez. 1, ord. 5 maggio 2022, n. 14321), l'adesione alla tesi del consulente dell'attrice in riconvenzionale sarebbe stata praticabile solo ove la medesima attrice in riconvenzionale (sulla quale gravava il relativo onere a fronte della sollevata eccezione di compensazione) avesse allegato (prima ancora che provato) l'effettiva natura del conto n. 1926. Non avendo la parte assolto ad un relativo onere, non è possibile condividere le osservazioni svolte dal relativo consulente.
In definitiva, con riferimento ai rapporti di conto corrente, sussiste un controcredito della debitrice principale pari ad euro 47.719,65 (importo corrispondente alla differenza tra gli euro 56.263,37 costituenti il credito della correntista relativo ai rapporti nn. 1926, 2460 e 3199 ed il debito della medesima correntista di euro 8.543,72 derivante dal rapporto n. 1925); controcredito in relazione al quale alcuna pronunzia di condanna può essere adottata, stante, per quanto detto, l'estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c. e che, tuttavia, può essere opposto in compensazione da parte del garante.
2.2.5.3. Quanto ai finanziamenti chirografari nn. 34/506 e 34/2006, richiamate le condivise valutazioni del c.t.U. (non oggetto di osservazioni delle parti) relative alla mancata usurarietà delle pattuizioni, deve accertarsi l'esistenza di un credito corrispondente a quello vantato dalla banca.
Una diversa conclusione non può essere argomentata alla luce della lacunosità della documentazione contabile acquisita agli atti. Piuttosto, dato atto che l'attrice in riconvenzionale ha provato i (per la verità non contestati) titoli del proprio diritto ed ha (anche mediante gli estratti ex art. 50 t.u.b. prodotti dalla banca e contenenti distinta indicazione delle poste di credito vantate) allegato l'inadempimento della mutuataria, la debitrice avrebbe dovuto (e tanto non ha fatto) provare la (almeno parziale) estinzione del pagina 10 di 12 credito secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza (tra le altre, Cass., S. U., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Deve quindi ritenersi accertata l'esistenza di un credito di euro 207.179,75 in relazione al mutuo chirografario n. 34/20006, e di euro 4.947,00 in relazione al mutuo chirografario n. 34/506.
2.2.4.4. In definitiva, per effetto della compensazione tra i reciproci crediti e debiti, il deve essere CP_4
condannato, in accoglimento della domanda riconvenzionale, al pagamento della somma di euro
164.407,10, (pari alla differenza tra il complessivo debito della debitrice principale in relazione ai finanziamenti chirografari ed il credito -euro 47.719,65- risultante dai rapporti nn. 1926, 2460 e 3199 già detratto il credito della banca risultante dal conto 1925). Il credito così quantificato deve inoltre essere incrementato nella misura di euro 26.540,00 avuto riguardo alla riserva formulata in sede di comparsa di costituzione e risposta da parte della banca con riferimento alle “partite viaggianti legate agli anzidetti crediti di firma” (p. 25 della comparsa di costituzione e risposta) ed al credito da regresso risultante dal decreto ingiuntivo n. 232/2017 del Tribunale di Foggia dalla banca prodotto in allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.
Sulla così quantificata somma di euro 190.947,10 devono essere calcolati gli interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 1, c.c. (la presenza di valide pattuizioni in ordine agli interessi preclude l'applicazione dell'art. 1284, co. 4, c.c. avuto riguardo alla clausola di apertura di tale ultima disposizione) dalla domanda
(21.10.2015) al saldo.
3. Stante l'esito della lite e delle disposte c.t.U., a carico del devono esser poste, in via integrale e CP_4
definitiva, le spese della consulenza contabile già liquidate con decreti depositati il 19.6.2018 ed il
31.3.2025, mentre non può provvedersi alla liquidazione delle operazioni grafologiche non avendo il c.t.U.
(che dovrà, pertanto, far valere il proprio diritto in via ordinaria) depositato alcuna istanza di liquidazione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 260.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio con riferimento alle domande proposte da già Parte_1 Parte_2
2) dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale proposta nei confronti di Parte_1
3) condanna al pagamento, in favore di Controparte_5 Controparte_2
in persona del procuratore della somma di euro
[...] Controparte_3
190.947,10, oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. dal 21.10.2015 al saldo;
pagina 11 di 12 4) pone le spese di c.t.u. come già liquidate con provvedimenti depositati il 19.6.2018 ed il
31.3.2025, in via integrale e definitiva, a carico di;
Controparte_5
5) condanna al pagamento, in favore di Controparte_5 Controparte_2
in persona del procuratore delle spese del presente giudizio
[...] Controparte_3
che liquida in euro 1.713,00 per esborsi e, per compensi, in euro 14.103,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il giorno 11 giugno 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Fiengo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16889/2015 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
( ), in persona del legale rappresentante p. t., quale incorporante Parte_1 P.IVA_1 CP_1
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Francesco Albo ( ), presso P.IVA_2 C.F._1
lo studio del quale, in Napoli, centro direzionale Is. C/2 è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
( , in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Cesare, presso lo studio del quale, in Controparte_3
Napoli, piazza Giulio Rodinò n. 18, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
( ), in persona del legale rappresentante p. t., quale incorporante Parte_1 P.IVA_1 [...]
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Francesco Albo CP_4 P.IVA_4
( ), presso lo studio del quale, in Napoli, centro direzionale Is. C/2 sono C.F._1
elettivamente domiciliati
TERZA CHIAMATA
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Occhino Controparte_5 C.F._2
( , presso il domicilio digitale del quale ( C.F._3 Email_1
è elettivamente domiciliato
TERZO CHIAMATO pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti costituitesi a fronte della riassunzione del giudizio hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 28.2.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha citato in giudizio al fine di sentire rideterminare il Parte_2 Controparte_6
reciproco rapporto dare/avere (nonché al fine di conseguire condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente versatele) previo accertamento delle plurime violazioni di legge integrate dalla convenuta nel corso dei rapporti contrattuali di seguito indicati. Premesso di essere stata titolare, presso la del rapporto di conto corrente ordinario n. 0111925-4 (“con primo e/c Controparte_6 disponibile al 31.3.2008, con saldo finale banca alla data del 31.12.2014 pari ad €. meno 111741,20”), del rapporto di conto corrente ordinario n. 0111926-2 (“con primo e/c disponibile al 31.3.2008, con saldo finale banca alla data del 31.12.2014 pari ad €. meno 180.913,68”), del rapporto di conto corrente ordinario n. 0112460-6 (“con primo e/c disponibile al 31.3.2008, con saldo finale banca alla data del
31.12.2014 pari ad €. meno 36,50”) e di conto corrente ordinario n. 011 3199-8 (“con primo e/c disponibile al 31.3.2008, con saldo finale banca alla data del 31.12.2014 pari ad €. meno 71,53”), che nel corso dei rapporti sono state applicate molteplici modifiche unilaterali mai comunicate dalla banca la quale, in data 2.2.2015, ha revocato gli affidamenti concessi, ha invitato la correntista a non emettere ulteriori assegni, ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine quanto al mutuo chirografario n.
34/2006 stipulato il 24.4.2013 ed ha chiesto il “rientro dei fidi e del mutuo per un importo comunicato in euro 565.802,37 (all. 2)” (p. 2 dell'atto di citazione), l'attrice ha dedotto: 1) che secondo quanto risulta dall'elaborato di consulente di propria fiducia, la banca ha “illegittimamente incamerato” la somma di euro
165.815,53 per interessi usurari (pari ad euro 20.597,58) ed “interessi ultralegali, capitalizzazioni e commissioni di massimo scoperto non dovuti;
2) che ai conti sono stati applicati tassi di interesse costantemente oscillanti ed “esorbitanti” (ove valutati anche alla luce delle commissioni di massimo scoperto e delle varie spese); 3) che la banca ha applicato tassi e commissioni diversi rispetto a quelli pattuiti anche per effetto di modifiche unilaterali dei rapporti imposte senza alcuna preventiva comunicazione (con conseguente nullità dei tassi così modificati); 4) che, nulla l'obbligazione principale, non può ritenersi sussistente l'obbligazione accessoria relativa alla commissione di massimo scoperto
(nulla pure per difetto di causa e/o per indeterminatezza “nel loro reale criterio di calcolo” -p. 4 dell'atto di citazione), sì che neppure possono ritenersi dovuti interessi sulle somme pretese per tale commissione (e tanto anche considerata la -altrimenti inevitabile- violazione della disciplina in materia di anatocismo); 5)
pagina 2 di 12 che non sono dovuti interessi ai sensi dell'art. 1815, co. 2, c.c. a fronte della violazione della disciplina in materia di usura (dovendo a riguardo farsi riferimento al t.a.e.g.).
(che, secondo quanto documentato il 5.12.2016, ha mutato la propria Controparte_6
ragione sociale in , premesso che la controparte ha offerto una Controparte_7
ricostruzione solo parziale dei plurimi rapporti intercorsi (compiuta dovendo, invece, ritenersi la ricostruzione offerta alle pagine 4 – 7 della propria comparsa di costituzione e risposta), ha chiesto di rigettare le domande attoree osservando: i) che non sussiste alcuna usura originaria (in relazione alla quale, sola, trova applicazione l'art. 1815 c.c.) e/o sopravvenuta (a fronte della quale è prospettabile la sola rideterminazione del tasso di interesse in misura corrispondente alla soglia di volta in volta vigente) che, in realtà, risulta prospettata dalla controparte in modo estremamente generico ferma la mancata ricomprensibilità nel t.e.g. di spese e commissioni;
ii) che i contratti oggetto di causa, conclusi nel 2005, sono conformi alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 sì che, per effetto dell'eguale periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori (irrilevante essendone la differenziata quantificazione) prevista dall'art. 13 del contratto di conto corrente, non è ravvisabile alcuna indebita capitalizzazione degli interessi;
iii) che risulta contrattualmente determinata la misura della commissione di massimo scoperto (si vedano le pagine 1, voce A.1 e 10, voce C dei contratti) la quale trova la propria giustificazione causale nella necessità, per la banca, di “dover essere sempre in grado di fronteggiare la rapida ed imprevedibile espansione del volume di utilizzazione del credito concesso” (p. 18 della comparsa di costituzione e risposta) e non può ritenersi non dovuta per effetto della nullità dell'obbligazione principale sia perché non
è ravvisabile la ragione (indebita capitalizzazione degli interessi) della assunta nullità dell'obbligazione principale, sia perché la commissione di massimo scoperto “in quanto pattuita e sottoscritta” (p. 20 della comparsa di costituzione e risposta) andrebbe comunque versata;
iv) che non sussiste alcuna modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (peraltro regolata dall'art. 22 del contratto di conto corrente) praticata in assenza di previa comunicazione (risultando espressa comunicazione anche alla luce degli estratti del conto corrente inviati).
Esclusa la sussistenza delle pretese violazioni di legge (e, per l'effetto, l'infondatezza della domanda di ripetizione), la convenuta ha pure proposto domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'attrice, in solido con i fideiussori e (che ha chiesto di essere Controparte_5 Controparte_4
autorizzata a chiamare in giudizio), al pagamento della somma di euro 669.984,06 (in particolare, euro
207.179,75 in relazione al mutuo chirografario n. 34/20006, euro 4.947,00 in relazione al mutuo chirografario n. 34/506, euro 457.857,3 in relazione al conto corrente n. 1925), elevabile alla luce dei crediti di firma per come indicati in comparsa di costituzione e risposta.
pagina 3 di 12 A fronte dell'autorizzazione alla relativa chiamata, si sono costituiti (con separati atti) Parte_1
(incorporante la e . La prima garante ha aderito alle domande Controparte_4 Controparte_5 svolte da ed ha chiesto di rigettare la domanda riconvenzionale proposta in “assoluta carenza Parte_2 di prova”. Il (oltre ad aver svolto le medesime deduzioni di ha, in via preliminare, CP_4 Parte_1
disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce alle fideiussioni prodotte dalla banca.
Alla prima udienza (tenutasi il 18.3.2016) ha dato atto di esser stata incorporata in Parte_2 Parte_1
(secondo quanto risulta dal verbale di tale udienza, il difensore dell'attrice ha pure depositato atto di fusione e visura camerale della . Assegnati, dapprima, il termine per l'instaurazione del tentativo Parte_1
di mediazione e, successivamente, quelli previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., è stata disposta consulenza contabile. Depositata, il 14.6.2018, una prima relazione da parte del consulente nominato dal Tribunale, il
25.6.2019 il giudizio è stato interrotto in conseguenza del dichiarato fallimento di e Parte_1
successivamente riassunto su iniziativa di a fronte di ricorso depositato Controparte_7
il 16.7.2019. Riassunto il giudizio (nel quale si è costituito il solo , non, anche, il CP_4 Controparte_8
, la causa è stata trattenuta in decisione il 22.1.2021 e successivamente rimessa sul ruolo stante la
[...]
necessità di disporre consulenza grafologica a fronte del disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla fideiussione e dell'istanza di verificazione formulata dalla convenuta. Nominato il c.t.U. grafologo, intervenuta, quale cessionaria del credito di Controparte_7 Controparte_2
mutato il Giudice istruttore e depositata la relazione del c.t.U. grafologo, la causa è stata
[...]
trattenuta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo con provvedimento del 25.11.2024 al fine di disporre integrazione delle operazioni rimesse al consulente contabile (che ha depositato relazione integrativa il 31.1.2025). La causa è stata quindi nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del
28.2.2025 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
2. In relazione alla domanda proposta dall'originaria attrice deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, mentre la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta va accolta nella misura di seguito indicata.
2.1. Preliminarmente occorre dare atto delle conseguenze sul presente giudizio della dichiarazione (su iniziativa di di fallimento di risultante dalla sentenza del Tribunale di Nola Parte_3 Parte_1
del 22 marzo 2019, n. 32.
2.1.1. Deve, in primis, escludersi (come invece richiesto dal ) l'estinzione del giudizio essendo CP_4
stato il ricorso per la riassunzione depositato solo il 16.7.2019 e, pertanto, decorso il termine previsto dall'art. 305 c.p.c.
Infatti, pur essendo l'interruzione del processo a fronte della dichiarazione di fallimento di una delle parti del giudizio civile automatica, il termine per la relativa riassunzione decorre dalla data della dichiarazione pagina 4 di 12 dell'interruzione resa in udienza o da quella della notificazione del relativo provvedimento (tra le altre,
Cass., sez. 1, ord. 4 luglio 2024, n. 18285; Cass., sez. 3, sent. 5 gennaio 2024, n. 322; Cass., S. U., sent. 7 maggio 2021, n. 12154). Ebbene, essendo stata la dichiarazione dell'interruzione resa all'udienza del
25.6.2019, la riassunzione richiesta mediante ricorso depositato il 16.7.2019 non può che ritenersi tempestiva.
2.1.2. Il processo è stato riassunto dalla sola banca convenuta (ed attrice in via riconvenzionale) senza - peraltro- che alla notificazione del ricorso sia seguita la costituzione del fallimento Ne discende Parte_1
che, con riferimento alle domande -scindibili- proposte dalla originaria attrice, il processo va dichiarato estinto ai sensi dell'art. 305 c.p.c. (arg. ex Cass., sez. 3, sent. 26 maggio 2014, n. 11686).
2.1.3. Il fallimento di comporta conseguenze anche in relazione alla domanda riconvenzionale Parte_1 proposta da (nella cui posizione è poi subentrata l'intervenuta Controparte_6 [...]
nei confronti della medesima (sia quale incorporante la Controparte_2 Parte_1
debitrice principale sia quale incorporante la garante . Nei confronti di Parte_2 Controparte_4
tale parte la domanda riconvenzionale deve infatti essere dichiarata improcedibile ai sensi degli artt. 52 e
93 della legge fallimentare (applicabile ratione temporis), sì che è in questa sede possibile esaminare la pretesa della banca nei soli confronti del . CP_4
2.2. Con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta nei confronti del (quale garante di CP_4
occorre osservare quanto segue. Parte_2
2.2.1. A fronte dell'esame dell'originale delle sottoscrizioni oggetto di verificazione (non potendo invece
Per_ valorizzarsi la circostanza sottolineata nella comparsa conclusionale- dell'impiego di copie CP_4
per quanto riguarda le scritture di comparazione, sia perché in originale devono essere esaminate le sottoscrizioni disconosciute, non anche, quelle apposte sui documenti comparativi utilizzati, sia perché in originale sono state esaminate le sottoscrizioni apposte in occasione di ben due saggi grafici resi nel corso delle operazioni peritali, sia, ancora, perché in originale sono state esaminate pure le sottoscrizioni apposte in calce alle procure), il c.t.U. ha ritenuto autografe tutte le sottoscrizioni oggetto di verificazione. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente (il cui elaborato è qui integralmente richiamato) sono recepite da questo Tribunale in quanto fondate su un analitico esame (condotto mediante l'impiego di adeguati dispositivi) esente da vizi logici e fondato sulla valutazione di differenti (e concorrenti) elementi ordinariamente valorizzati nell'ambito delle indagini grafologiche. Tali conclusioni (peraltro rafforzate dall'effettuazione di ben due saggi grafici e dalla rilevata presenza di plurimi profili ampiamente personalizzanti la grafia del ) non possono essere superate alla luce delle osservazioni alla bozza CP_4
della relazione svolte dal consulente del terzo chiamato;
osservazioni (fondate su non riportati profili tecnici) cui, a partire dalla pagina 37 del proprio elaborato, il c.t.U. ha convincentemente replicato. D'altro pagina 5 di 12 canto (avuto riguardo al tenore della comparsa conclusionale depositata il 2.10.2024), non può qui non rilevarsi come le valutazioni rese dal consulente nominato da questo Tribunale con riferimento alle sottoscrizioni apposte con la mano sinistra (la cui utilizzabilità non è stata dal terzo chiamato sconfessata sulla base di valutazioni tecniche) non sono alla base delle conclusioni raggiunte, ma, solo, costituiscono ulteriore conferma di un giudizio fondato -come detto e come chiaramente risulta dal depositato elaborato- su plurimi, concorrenti elementi.
2.2.2. Accertata la effettiva sottoscrizione del documento da parte del , il contratto concluso il 13 CP_4
aprile 2005 (ed oggetto delle modifiche documentate dalla banca mediante i documenti allegati alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.) deve essere qualificato come fideiussione omnibus (il testo contrattuale prevede, infatti, che la garanzia deve intendersi prestata “per l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso codesta banca, dipendente da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. La fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta banca nell'interesse di terzi”), sì che non conferente risulta l'argomento svolto dalla parte convenuta in riconvenzionale relativamente alla non puntuale indicazione del rapporto contrattuale garantito.
Né può condividersi la prospettazione della banca secondo la quale quello concluso sarebbe un contratto autonomo di garanzia. Una simile prospettazione risulta fondata sulla valorizzazione di una clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” che, in realtà, non è riscontrabile nel contratto oggetto di causa il quale, all'art. 7, contiene invece una sola obbligazione di pagamento immediato, “a semplice richiesta scritta”
(salva, quindi, la possibilità di proporre eccezioni) di quanto dovuto per interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. Piuttosto, la previsione dell'art. 1 del contratto è indice del fatto che la garanzia è stata prestata al fine di tutelare l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale e tale circostanza, “attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante”
(Cass., sez. 3, sent. 22 novembre 2019, n. 30509), ne conferma la qualificazione in termini di fideiussione.
2.2.3. Non può essere accolta la difesa del relativa alla prospettata nullità della fideiussione per CP_4 violazione della l. n. 287/90 stante l'asserita riproduzione, nel contratto “a valle”, dell'intesa restrittiva della concorrenza accertata mediante il provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia.
pagina 6 di 12 In proposito occorre premettere che le parti non hanno inteso prestare la collaborazione richiesta con provvedimento depositato il 25.11.2024 mediante il quale, “anche alla luce della confusa conservazione degli atti processuali (conseguenza pure della data di iscrizione del presente giudizio e della natura mista
-analogica e telematica- degli atti depositati)”, questo Giudice ha invitato le parti a rendere chiarimenti “in ordine alla data a partire dalla quale sono state svolte le difese relative alla contrarietà delle fideiussioni oggetto di causa alla l. n. 287/90 ed alla disciplina consumeristica”.
Tanto detto, secondo quanto risulta dal fascicolo, la doglianza qui in esame risulta introdotta solo a fronte della riassunzione del giudizio (allorquando erano, pertanto, ampiamente decorsi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c. -nelle memorie depositate ai sensi di tale norma non v'è traccia della difesa successivamente svolta), mediante la nota depositata il 15.1.2021. La stessa, non può, pertanto, che ritenersi tardiva a maggior ragione considerando che quella relativa alla violazione dell'art. 1957 c.c. è eccezione in senso stretto, soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito (di recente, Cass., sez. 3, ord.
13 gennaio 2025, n. 835). Peraltro, fermo il carattere assorbente della considerazione in rito appena svolta, non può non rilevarsi che il neppure ha prodotto quel provvedimento n. 55/2005 che costituisce CP_4 prova privilegiata (v. Cass., S. U., sent. 30 dicembre 2021, n. 41994 e giurisprudenza ivi citata) dell'intesa restrittiva della concorrenza “a monte”; intesa della quale non è stata, quindi, offerta qualsivoglia prova con conseguente mancata possibilità di ritenere fondata nel merito la doglianza qui in esame (per quanto detto, proposta in modo irrituale).
Da ultimo, è appena il caso di osservare come neppure sussistano i presupposti per il rilievo d'ufficio della possibile nullità parziale delle clausole oggetto del provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia. Infatti, premesso che “La nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (Cass., sez. 1, ord. 25 gennaio 2025, n. 1851), non può non ribadirsi che non risulta acquisito agli atti il richiamato provvedimento di Banca d'Italia e che, in ogni caso, un simile rilievo non consentirebbe di superare la consumazione della preclusione relativa all'eccezione in senso stretto di violazione dell'art. 1957 c.c.
2.2.4. Da ultimo, deve escludersi la possibilità di valutare come vessatoria (art. 33, cod. cons.) la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non potendo ritenersi che la garanzia sia stata prestata dal in qualità di CP_4
consumatore. Richiamata la condivisa giurisprudenza relativa ai criteri alla luce dei quali valutare il pagina 7 di 12 garante come consumatore (tra le tante, Cass., S. U., ord. 27 febbraio 2023, n. 5868; Cass., sez. 6-1, ord. 24 gennaio 2020, n. 1666; Corte di giustizia, ord. 14 aprile 2016, C-534/15, Corte di Persona_2 giustizia, ord. 19 novembre 2015, C-74/15, ) e precisato che la qualità di consumatore Persona_3
deve essere apprezzata al momento della conclusione del contratto di garanzia, non può non rilevarsi che, secondo quanto risulta dalla pagina 6 della visura societaria prodotta dalla originaria attrice, il è CP_4
stato amministratore unico di a partire dal 15.10.2002 ed al momento della prestazione della Parte_2
fideiussione.
2.2.5. Con riferimento al merito, è opportuno svolgere considerazioni parzialmente differenziate in funzione dei diversi rapporti alla base del credito fatto valere in via riconvenzionale.
2.2.5.1. L'unico rapporto di conto corrente posto alla base della domanda riconvenzionale è quello avente n. 1925 cioè, secondo quanto rilevato pure dal c.t.U., l'unico rapporto in relazione al quale risulta prodotto il documento contrattuale che ne costituisce la fonte.
Ebbene, richiamata la condivisa giurisprudenza di legittimità (che consente di superare le osservazioni svolte dal consulente di parte con riferimento al conto corrente n. 1925) secondo la quale, CP_2
allorquando la banca (come accaduto con riferimento alla domanda riconvenzionale qui in esame) agisca in giudizio per il pagamento del saldo passivo del conto corrente, l'eventuale mancanza di alcuni estratti del conto o, comunque, di altra documentazione che consenta la ricostruzione integrale dell'andamento del rapporto comporta che il calcolo del dovuto potrà farsi “azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda” (Cass., sez. 1, sent. 17 gennaio
2024, n. 1763), ritiene questo Giudice di dovere accertare l'esistenza di un credito della banca pari ad euro
8.543,72 (si veda, in particolare, la pagina 10 dell'elaborato integrativo dal c.t.U. depositato il 31.1.2025).
A tale esito il consulente è pervenuto facendo applicazione del criterio del c.d. “saldo zero” e ritenendo
(sulla base di un'indagine svolta alla luce di compiuta valutazione di tutta la documentazione in atti;
valutazione che, esente da vizi logici, questo Giudice ritiene di potere integralmente richiamare): i) documentata la conclusione del contratto con dettagliata pattuizione per iscritto delle condizioni economiche e normative del rapporto (pp. 4 e seguenti dell'elaborato depositato il 14.6.2018); ii) validamente pattuita la commissione di massimo scoperto;
circostanza della quale non può dubitarsi tenuto conto: a) della relativa quantificazione mediante applicazione di un coefficiente puntualmente indicato ad una base di computo pure espressamente concordata al pari della periodicità (arg. ex Cass., sez. 1, ord. 20 giugno 2022, n. 19825), sì che neppure è -con riferimento al caso concreto- necessario procedere a verificare la determinabilità delle somme a tale titolo dovute facendo applicazione delle ordinarie regole di pagina 8 di 12 interpretazione del contratto (secondo quanto comunque ritenuto possibile da Cass., sez. 1, ord. 15 gennaio
2024, n. 1373); b) della sussistenza di idonea giustificazione causale (confermata, del resto, dalla previsione attualmente contenuta all'art. 117bis t.u.b.) ravvisabile nella pattuizione di una controprestazione in favore della banca tenuta a fronteggiare il rapido ed imprevedibile incremento dell'entità del credito erogato (tra le tante, T. Trapani, sent. 22 settembre 2023, n. 655, in expartecreditoris.it); c) della inconferenza (tenuto conto, appunto, della sopra richiamata giustificazione causale della clausola e della conseguente distinzione esistente tra la stessa e gli interessi) del riferimento al denunziato anatocismo;
iii) esclusa la pattuizione per iscritto di commissioni di istruttoria veloce e di commissioni di affidamento (provvedendo, quindi, ad espungere dal dovuto l'ammontare delle somme a tali titoli addebitate -p. 17 dell'elaborato da ultimo richiamato); iv) non violata la disciplina in materia di capitalizzazione degli interessi considerato che il rapporto si è svolto nella vigenza della delibera CICR del
9 febbraio 2000 e che risulta espressamente pattuita una pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi;
v) pattuito per iscritto il ius variandi non rilevando la presenza di modifiche peggiorative per la correntista applicate in violazione delle pattuizioni;
vi) non superato il tasso soglia vigente in materia di usura essendo in proposito appena il caso di osservare come, al fine della verifica del rispetto delle prescrizioni dettate dalla l. n. 108/1996, non sia possibile valorizzare la commissione di estinzione anticipata (che, secondo quanto si legge alla pagina 17 della relazione dal c.t.U. depositata il
14.6.2018, ove tenuta in considerazione, comporterebbe invece il superamento del tasso soglia) la quale non costituisce “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass., sez. 3, sent. 7 marzo 2022, n. 7352).
2.2.5.2. Pur risultando la domanda riconvenzionale proposta in relazione al solo credito derivante dal rapporto di conto corrente n. 1925 (oltre che dai finanziamenti chirografari sui quali di seguito si dirà), ritiene questo Giudice di dovere esaminare (pur se con i limiti di seguito precisati) anche le doglianze da sollevate con riferimento ai rapporti aventi nn. 1926, 2460 e 3199. Tali doglianze, infatti, sono Parte_2
state fatte proprie, sin dalla costituzione, dal il quale le ha pure richiamate in relazione alla CP_4
proposta domanda riconvenzionale (con riferimento alla quale è stata eccepita anche la compensazione con il credito della debitrice principale derivante, appunto, dalle denunziate illecite pattuizioni).
Premesso che in relazione a tali ultimi rapporti, con valutazione non oggetto di osservazioni, il consulente ha dato atto del mancato deposito dei contratti (con conseguente, necessaria applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 t.u.b. -v. p. 17 del primo elaborato depositato dal consulente) e ritenuto di dovere fare applicazione, anche in relazione a tali rapporti, del c.d. “saldo zero” (in applicazione, questa volta, della lettera b.1 riportata nella massima di Cass., sez. 1, sent. 17 gennaio 2024, n. 1763), aderendo alle pagina 9 di 12 conclusioni cui il c.t.U. è pervenuto nell'elaborato depositato il 31.1.2025, deve ritenersi che sussista (in relazione ai rapporti aventi nn. 1926, 2460 e 3199) un credito della correntista pari, complessivamente, ad euro 56.263,37 idoneo a parzialmente paralizzare (per effetto dell'eccezione sollevata dal ) la CP_4
pretesa creditoria della banca.
A diversa conclusione non può pervenirsi sulla base dell'argomento svolto (con riferimento al solo conto n. 1926) dal consulente di (e da tale parte richiamato pure nella comparsa conclusionale da CP_2
ultimo depositata) secondo il quale il criterio del c.d. “saldo zero” non può trovare applicazione con riferimento al conto n. 1926 atteso che, nella sostanza, la relativa natura di conto anticipi comporta che i saldi progressivi non contengono mai annotazioni di interessi e/o di competenze passive. Infatti, premesso che, come osservato dalla Suprema Corte, il conto anticipi può -in astratto- presentarsi come un conto separato rispetto al conto corrente di corrispondenza ovvero come “un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto” (Cass., sez. 1, ord. 5 maggio 2022, n. 14321), l'adesione alla tesi del consulente dell'attrice in riconvenzionale sarebbe stata praticabile solo ove la medesima attrice in riconvenzionale (sulla quale gravava il relativo onere a fronte della sollevata eccezione di compensazione) avesse allegato (prima ancora che provato) l'effettiva natura del conto n. 1926. Non avendo la parte assolto ad un relativo onere, non è possibile condividere le osservazioni svolte dal relativo consulente.
In definitiva, con riferimento ai rapporti di conto corrente, sussiste un controcredito della debitrice principale pari ad euro 47.719,65 (importo corrispondente alla differenza tra gli euro 56.263,37 costituenti il credito della correntista relativo ai rapporti nn. 1926, 2460 e 3199 ed il debito della medesima correntista di euro 8.543,72 derivante dal rapporto n. 1925); controcredito in relazione al quale alcuna pronunzia di condanna può essere adottata, stante, per quanto detto, l'estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c. e che, tuttavia, può essere opposto in compensazione da parte del garante.
2.2.5.3. Quanto ai finanziamenti chirografari nn. 34/506 e 34/2006, richiamate le condivise valutazioni del c.t.U. (non oggetto di osservazioni delle parti) relative alla mancata usurarietà delle pattuizioni, deve accertarsi l'esistenza di un credito corrispondente a quello vantato dalla banca.
Una diversa conclusione non può essere argomentata alla luce della lacunosità della documentazione contabile acquisita agli atti. Piuttosto, dato atto che l'attrice in riconvenzionale ha provato i (per la verità non contestati) titoli del proprio diritto ed ha (anche mediante gli estratti ex art. 50 t.u.b. prodotti dalla banca e contenenti distinta indicazione delle poste di credito vantate) allegato l'inadempimento della mutuataria, la debitrice avrebbe dovuto (e tanto non ha fatto) provare la (almeno parziale) estinzione del pagina 10 di 12 credito secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza (tra le altre, Cass., S. U., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Deve quindi ritenersi accertata l'esistenza di un credito di euro 207.179,75 in relazione al mutuo chirografario n. 34/20006, e di euro 4.947,00 in relazione al mutuo chirografario n. 34/506.
2.2.4.4. In definitiva, per effetto della compensazione tra i reciproci crediti e debiti, il deve essere CP_4
condannato, in accoglimento della domanda riconvenzionale, al pagamento della somma di euro
164.407,10, (pari alla differenza tra il complessivo debito della debitrice principale in relazione ai finanziamenti chirografari ed il credito -euro 47.719,65- risultante dai rapporti nn. 1926, 2460 e 3199 già detratto il credito della banca risultante dal conto 1925). Il credito così quantificato deve inoltre essere incrementato nella misura di euro 26.540,00 avuto riguardo alla riserva formulata in sede di comparsa di costituzione e risposta da parte della banca con riferimento alle “partite viaggianti legate agli anzidetti crediti di firma” (p. 25 della comparsa di costituzione e risposta) ed al credito da regresso risultante dal decreto ingiuntivo n. 232/2017 del Tribunale di Foggia dalla banca prodotto in allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.
Sulla così quantificata somma di euro 190.947,10 devono essere calcolati gli interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 1, c.c. (la presenza di valide pattuizioni in ordine agli interessi preclude l'applicazione dell'art. 1284, co. 4, c.c. avuto riguardo alla clausola di apertura di tale ultima disposizione) dalla domanda
(21.10.2015) al saldo.
3. Stante l'esito della lite e delle disposte c.t.U., a carico del devono esser poste, in via integrale e CP_4
definitiva, le spese della consulenza contabile già liquidate con decreti depositati il 19.6.2018 ed il
31.3.2025, mentre non può provvedersi alla liquidazione delle operazioni grafologiche non avendo il c.t.U.
(che dovrà, pertanto, far valere il proprio diritto in via ordinaria) depositato alcuna istanza di liquidazione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 260.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio con riferimento alle domande proposte da già Parte_1 Parte_2
2) dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale proposta nei confronti di Parte_1
3) condanna al pagamento, in favore di Controparte_5 Controparte_2
in persona del procuratore della somma di euro
[...] Controparte_3
190.947,10, oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. dal 21.10.2015 al saldo;
pagina 11 di 12 4) pone le spese di c.t.u. come già liquidate con provvedimenti depositati il 19.6.2018 ed il
31.3.2025, in via integrale e definitiva, a carico di;
Controparte_5
5) condanna al pagamento, in favore di Controparte_5 Controparte_2
in persona del procuratore delle spese del presente giudizio
[...] Controparte_3
che liquida in euro 1.713,00 per esborsi e, per compensi, in euro 14.103,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il giorno 11 giugno 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Fiengo
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