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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 4169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4169 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 6824/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta dell'8.4.2025 tra:
(P.IVA: - Cod. Fisc.: Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del suo Procuratore Speciale Dott.ssa P.IVA_2 CP_2
, corrente in 00144 Roma RM, Viale Cesare Pavese n. 385, elettivamente
[...] domiciliata in 00196 Roma RM, Via Emanuele Gianturco n. 6/10, presso l'Avv.
Filippo Sciuto del Foro di Roma (C.F.: indirizzo di posta C.F._1 elettronica certificata e numero telefax 06 Email_1
32500456) che la rappresenta e difende, in via disgiunta, con l'Avv. Corrado Barile del Foro di Genova (C.F.: , indirizzo di posta elettronica C.F._2 certificata e numero telefax 010 8391536) in Email_2 forza di procura speciale in atti
- APPELLANTE - CONTRO
nato ad [...] il [...], C.F. CP_3
; del SI. , nato ad [...], C.F._3 CP_4
C.F. nella qualità di soci della C.F._4 [...]
Parte_1
C.F./P. rappresentati e difesi dall'Avv. Tommasina Sbandi (C.F. PartitaIVA_3
), presso la quale sono elett.te domiciliati, in Latina (LT) - C.F._5
04100, Viale dello Statuto, n. 37 int. 14 giuste deleghe in calce alla comparsa di costituzione.
- APPELLATI –
, nata a [...], il [...], e residente in [...], CP_5
Via Genio Civile n. 248/A, la SI.ra , nata a [...], il 10 Controparte_6 settembre 1970, e residente in [...], in qualità di eredi del SI. , entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Barbara Ori, Parte_1
C.F. , ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in C.F._6
Nettuno, Via Napoli n. 29/A, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.
- APPELLATI -
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 16209/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
pag. 2/9 Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Controparte_1 impugnato la sentenza n. 16209/21 con cui il Tribunale di Roma, pronunciando sulla opposizione proposta dalla Parte_1
avverso il decreto
[...] Parte_2 Parte_3 ingiuntivo n. 6603/16 con cui era stato loro ingiunto il pagamento in favore della odierna appellante della somma di € 71.109,36, ha così statuito:
“Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 34113 del ruolo generale affari contenziosi del 2016, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 6603/2016 emesso in data 12.3.2016;
3) Accerta e dichiara la nullità del contratto di garanzia n. 00A0271697;
4) Rigetta la domanda di CP_1
5) Condanna la società alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite in favore dell'opponente , per complessivi € 7.795,00 di cui Parte_1
€ 1.174,00 per la fase introduttiva e di studio, € 3.780,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 2.025,00 per la fase decisionale, IVA 22%, spese generali e CPA;
6) Condanna la società alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite in favore degli eredi di , e per Parte_1 CP_5 Controparte_6 complessivi € 3.240,00, di cui € 1.215,00 per la fase di studio, € 2.025,00 per la fase decisionale, IVA 22%, spese generali e CPA.”
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: omessa statuizione circa l'irrituale disconoscimento da parte degli attori in riassunzione.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO: mancata riassunzione del giudizio nei termini di legge da parte degli eredi di – definitività del decreto ingiuntivo nei confronti Parte_1 di e CP_5 Controparte_6
pag. 3/9 TERZO MOTIVO DI APPELLO: nel merito, validità della polizza fideiussoria a prescindere dalla sottoscrizione del contraente della stessa ed erronea statuizione del
Giudice di prime cure circa la pretesa nullità della polizza fideiussoria in assenza di sottoscrizione riconducibile alla contraente.
QUARTO MOTIVO DI APPELLO: infondatezza della solo genericamente dedotta erogazione solo parziale del contributo da parte di CP_7
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni: piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma
− respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
− in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 16209/2021 a definizione del giudizio
RG n. 34113/2016, pubblicata il 18.10.2021 e notificata in data 19.10.2021 ed in accoglimento della presente impugnativa, così statuire:
in via preliminare
− accertare e dichiarare la mancata rituale riassunzione del giudizio di opposizione da parte degli eredi di nel termine di legge e, conseguentemente, accertare e dichiarare Parte_1 la definitività del decreto ingiuntivo nei confronti di questi ultimi;
− accertare e dichiarare l'assenza di rituale disconoscimento da parte degli attori in riassunzione Parte_1 Parte_1
e e dichiarare conseguentemente questi ultimi decaduti dal CP_3 Parte_3 diritto di disconoscimento delle sottoscrizioni apposte da (n.q.l.r.p.t. di Parte_1
in calce alla Parte_1 Parte_1 polizza fideiussoria per cui è lite;
− in via principale, respingere l'opposizione proposta confermando il decreto ingiuntivo opposto;
pag. 4/9 − in ogni caso dichiarare tenuti e condannare
[...]
in persona dei soci pro tempore, Parte_1
, quale socio illimitatamente responsabile della CP_3 [...]
, quale socio illimitatamente Controparte_8 responsabile della Parte_1
quale erede del defunto quale erede CP_5 Parte_1 Controparte_6 del defunto tutti in solido fra loro, al pagamento, in favore della esponente Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_1 somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto (€ 71.109,36) o comunque della diversa somma meglio vista, oltre agli interessi nella misura pari al saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti a far data dal 22/07/2015 sino al soddisfo;
− in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari con riferimento ad entrambi i gradi del giudizio, gravati di I.V.A. e C.P.A.”
Si sono costituiti e nella loro qualità di soci della Società i CP_3 Parte_3 quali, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a loro dire, infondato in fatto e diritto, hanno così concluso:
“affinchè l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza e richiesta, Voglia: rigettare integralmente l'appello spiegato dalla in persona Controparte_1 del l.r. p.t., perché del tutto infondato in fatto e diritto per i motivi esposti nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 16209/2021 a definizione del giudizio RG n. 34113/2016, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, pubblicata il 18.10.2021 e notificata in data 19.10.2021; con vittoria di spese e competenze professionali di lite del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
Si sono costituiti anche e nella loro qualità di eredi di CP_5 Controparte_6
i quali, a loro volta, nel contestare l'avverso gravame, hanno rassegnato le Parte_1 seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Corte diAppello adita rigettare integralmente l'appello spiegato dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, perché del Controparte_1 tutto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti nella narrativa del presente atto e,
pag. 5/9 per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 16209/2021 a definizione del giudizio
RG n. 34113/2016, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, pubblicata il 18.10.2021 e notificata in data 19.10.2021, condannando l'appellante alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio di appello”.
Alla udienza a trattazione scritta dell'8.4.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione senza la concessione dei termini ed artt. 190 e 352 c.p.c. in quanto già anticipatamente concessi e non ulteriormente richiesti come da Decreto Presidenziale.
L'appello è ammissibile, essendo stato proposto nel rispetto del dettato di cui all'art. 342
c.p.c., avendo l'appellante ben specificato i capi della sentenza a suo dire da riformarsi e i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio.
Venendo al merito dei singoli motivi, ritiene il Collegio di poter decidere la controversia sulla base della c.d. “ragione più liquida”.
In particolare, è dirimente la decisione del terzo motivo di gravame, con cui la appellante si duole della erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che la polizza sottoscritta ad apparente firma del l.r. della società agricola fosse affetta da nullità essendo risultata detta sottoscrizione apocrifa.
La Corte ritiene di non poter condividere detta conclusione.
A tal fine, occorre evidenziare in via preliminare, che la polizza in contestazione fu certamente richiesta dalla società che aveva formulato istanza di anticipo per un aiuto comunitario per l'importo di € 71.109,36.
Detta polizza era necessaria e condizione sine qua non perchè quale Ente CP_7 erogatore, non avrebbe potuto effettuare il pagamento del richiesto acconto in caso di mancato rilascio della detta stessa.
Fatto sta, che la società era tenuta a versare ovviamente il premio di polizza e dalla documentazione prodotta dalla risulta l'avvenuto pagamento. CP_1
D'altro canto, non sarebbe assolutamente ipotizzabile che la appellante potesse rilasciare e sottoscrivere una polizza in favore di senza alcun premio e, soprattutto, senza CP_7 alcuna specifica istanza da parte della Società agricola che aveva presentato domanda di pag. 6/9 aiuto comunitario, essendosi poi quest'ultima resa inadempiente ai propri obblighi tanto che fu disposta la revoca dell'aiuto concesso come pure documentalmente provato.
In conclusione, è certo che la società ebbe a formulare richiesta di aiuto comunitario il cui anticipo per la somma portata dal decreto ingiuntivo fu effettivamente erogato;
che detto aiuto fu successivamente revocato per inadempimento della Società; che il premio risulta essere stato regolarmente versato alla e che quest'ultima ebbe a rilasciare la CP_1 polizza in favore di che, in caso contrario, non avrebbe erogato il finanziamento. CP_7
Così sinteticamente chiariti i termini della vicenda, è chiaro che anche a voler aderire alla tesi del ctu., per cui la sottoscrizione del contraente sarebbe risultata apocrifa, non ci sono comunque dubbi che la società abbia tratto un sicuro beneficio dalla stessa, avendo ottenuto da una parte una garanzia dalla compagnia per ottenere la erogazione del finanziamento da e, dall'altra, non avendo restituito a quanto da CP_7 CP_1 quest'ultima versato ad in virtù della citata polizza a causa dell'inadempimento della CP_7 società medesima.
Ne consegue che per ciò solo, in conseguenza della illegittima locupletazione che ne è derivata in favore della , gli appellati sono tenuti a rimborsare alla odierna Parte_1 appellante, nelle loro qualità, la somma suindicata.
Ma, in ogni caso, la decisione del Primo Giudice non è condivisibile anche con riferimento alla dedotta nullità e inefficacia della polizza per falsità della sottoscrizione del contraente.
Infatti, è pacifico anche sulla base di quanto affermato dalla S.C., che il fatto che nella polizza fideiussoria (che costituisce un contratto autonomo di garanzia) non compaia la sottoscrizione del garantito, non assume di per sé alcun rilievo.
Secondo i Massimi Giudici, infatti, ai fini del perfezionamento di una polizza cauzionale
(come appunto nel caso di specie), non è richiesto il concorso di volontà del garantito
(Cass. N. 13257/2006) e, dunque, anche la dedotta falsità non ha alcuna rilevanza.
Ne consegue, che l'appello deve essere, per i suesposti motivi, accolto con la conseguente condanna delle controparti appellate al pagamento in favore della appellante, in solido tra loro, della somma di cui al decreto ingiuntivo, oltre interessi come dovuti, non essendovi dubbi sulla base della documentazione in atti e di quanto effettivamente riversato dalla
Compagnia ad che l'importo percepito dalla Società sia stato quello di € 71.109,36. CP_7
pag. 7/9 All'accoglimento del gravame, consegue la condanna delle parti appellate alla rifusione in favore di delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio Controparte_1 che si liquidano come da dispositivo.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 16209/21 del Tribunale di Roma, Controparte_1 ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, dichiara tenuti e, quindi, condanna, la Parte_1
in persona dei soci pro tempore,
[...] CP_3
, quale socio illimitatamente responsabile della
[...] Parte_1
, quale socio illimitatamente
[...] CP_4 responsabile della Parte_1
[...
e quali eredi di , tutti in CP_5 Controparte_6 Parte_1 solido fra loro, al pagamento, in favore della in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, delle somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto (€
71.109,36), oltre agli interessi nella misura pari al saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti a far data dal 22/07/2015 sino al soddisfo;
Condanna gli appellati, sempre in solido tra loro, alla rifusione in favore della appellante, delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio che liquida, quanto a quello di primo grado, in € 7. 795,00 di cui € 1.174,00 per la fase introduttiva e di studio, € 3.780,00 per la fase istruttoria ed € 2.025,00 per la fase decisionale, oltre C.U., spese generali, IVA e
CPA come per legge e, per il presente grado, in € 7.160,00 per competenze di cui €
1.489,00 per fase dello studio, € 956,00 per la fase della introduzione, € 2.163,00 per la fase della trattazione ed € 2.552,00 per la fase decisionale, oltre C.U., spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso alla camera di consiglio dell'8.4.2025. pag. 8/9 pag. 9/9
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 6824/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta dell'8.4.2025 tra:
(P.IVA: - Cod. Fisc.: Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del suo Procuratore Speciale Dott.ssa P.IVA_2 CP_2
, corrente in 00144 Roma RM, Viale Cesare Pavese n. 385, elettivamente
[...] domiciliata in 00196 Roma RM, Via Emanuele Gianturco n. 6/10, presso l'Avv.
Filippo Sciuto del Foro di Roma (C.F.: indirizzo di posta C.F._1 elettronica certificata e numero telefax 06 Email_1
32500456) che la rappresenta e difende, in via disgiunta, con l'Avv. Corrado Barile del Foro di Genova (C.F.: , indirizzo di posta elettronica C.F._2 certificata e numero telefax 010 8391536) in Email_2 forza di procura speciale in atti
- APPELLANTE - CONTRO
nato ad [...] il [...], C.F. CP_3
; del SI. , nato ad [...], C.F._3 CP_4
C.F. nella qualità di soci della C.F._4 [...]
Parte_1
C.F./P. rappresentati e difesi dall'Avv. Tommasina Sbandi (C.F. PartitaIVA_3
), presso la quale sono elett.te domiciliati, in Latina (LT) - C.F._5
04100, Viale dello Statuto, n. 37 int. 14 giuste deleghe in calce alla comparsa di costituzione.
- APPELLATI –
, nata a [...], il [...], e residente in [...], CP_5
Via Genio Civile n. 248/A, la SI.ra , nata a [...], il 10 Controparte_6 settembre 1970, e residente in [...], in qualità di eredi del SI. , entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Barbara Ori, Parte_1
C.F. , ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in C.F._6
Nettuno, Via Napoli n. 29/A, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.
- APPELLATI -
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 16209/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
pag. 2/9 Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Controparte_1 impugnato la sentenza n. 16209/21 con cui il Tribunale di Roma, pronunciando sulla opposizione proposta dalla Parte_1
avverso il decreto
[...] Parte_2 Parte_3 ingiuntivo n. 6603/16 con cui era stato loro ingiunto il pagamento in favore della odierna appellante della somma di € 71.109,36, ha così statuito:
“Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 34113 del ruolo generale affari contenziosi del 2016, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 6603/2016 emesso in data 12.3.2016;
3) Accerta e dichiara la nullità del contratto di garanzia n. 00A0271697;
4) Rigetta la domanda di CP_1
5) Condanna la società alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite in favore dell'opponente , per complessivi € 7.795,00 di cui Parte_1
€ 1.174,00 per la fase introduttiva e di studio, € 3.780,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 2.025,00 per la fase decisionale, IVA 22%, spese generali e CPA;
6) Condanna la società alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite in favore degli eredi di , e per Parte_1 CP_5 Controparte_6 complessivi € 3.240,00, di cui € 1.215,00 per la fase di studio, € 2.025,00 per la fase decisionale, IVA 22%, spese generali e CPA.”
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: omessa statuizione circa l'irrituale disconoscimento da parte degli attori in riassunzione.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO: mancata riassunzione del giudizio nei termini di legge da parte degli eredi di – definitività del decreto ingiuntivo nei confronti Parte_1 di e CP_5 Controparte_6
pag. 3/9 TERZO MOTIVO DI APPELLO: nel merito, validità della polizza fideiussoria a prescindere dalla sottoscrizione del contraente della stessa ed erronea statuizione del
Giudice di prime cure circa la pretesa nullità della polizza fideiussoria in assenza di sottoscrizione riconducibile alla contraente.
QUARTO MOTIVO DI APPELLO: infondatezza della solo genericamente dedotta erogazione solo parziale del contributo da parte di CP_7
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni: piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma
− respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
− in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 16209/2021 a definizione del giudizio
RG n. 34113/2016, pubblicata il 18.10.2021 e notificata in data 19.10.2021 ed in accoglimento della presente impugnativa, così statuire:
in via preliminare
− accertare e dichiarare la mancata rituale riassunzione del giudizio di opposizione da parte degli eredi di nel termine di legge e, conseguentemente, accertare e dichiarare Parte_1 la definitività del decreto ingiuntivo nei confronti di questi ultimi;
− accertare e dichiarare l'assenza di rituale disconoscimento da parte degli attori in riassunzione Parte_1 Parte_1
e e dichiarare conseguentemente questi ultimi decaduti dal CP_3 Parte_3 diritto di disconoscimento delle sottoscrizioni apposte da (n.q.l.r.p.t. di Parte_1
in calce alla Parte_1 Parte_1 polizza fideiussoria per cui è lite;
− in via principale, respingere l'opposizione proposta confermando il decreto ingiuntivo opposto;
pag. 4/9 − in ogni caso dichiarare tenuti e condannare
[...]
in persona dei soci pro tempore, Parte_1
, quale socio illimitatamente responsabile della CP_3 [...]
, quale socio illimitatamente Controparte_8 responsabile della Parte_1
quale erede del defunto quale erede CP_5 Parte_1 Controparte_6 del defunto tutti in solido fra loro, al pagamento, in favore della esponente Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_1 somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto (€ 71.109,36) o comunque della diversa somma meglio vista, oltre agli interessi nella misura pari al saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti a far data dal 22/07/2015 sino al soddisfo;
− in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari con riferimento ad entrambi i gradi del giudizio, gravati di I.V.A. e C.P.A.”
Si sono costituiti e nella loro qualità di soci della Società i CP_3 Parte_3 quali, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a loro dire, infondato in fatto e diritto, hanno così concluso:
“affinchè l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza e richiesta, Voglia: rigettare integralmente l'appello spiegato dalla in persona Controparte_1 del l.r. p.t., perché del tutto infondato in fatto e diritto per i motivi esposti nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 16209/2021 a definizione del giudizio RG n. 34113/2016, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, pubblicata il 18.10.2021 e notificata in data 19.10.2021; con vittoria di spese e competenze professionali di lite del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
Si sono costituiti anche e nella loro qualità di eredi di CP_5 Controparte_6
i quali, a loro volta, nel contestare l'avverso gravame, hanno rassegnato le Parte_1 seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Corte diAppello adita rigettare integralmente l'appello spiegato dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, perché del Controparte_1 tutto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti nella narrativa del presente atto e,
pag. 5/9 per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 16209/2021 a definizione del giudizio
RG n. 34113/2016, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, pubblicata il 18.10.2021 e notificata in data 19.10.2021, condannando l'appellante alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio di appello”.
Alla udienza a trattazione scritta dell'8.4.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione senza la concessione dei termini ed artt. 190 e 352 c.p.c. in quanto già anticipatamente concessi e non ulteriormente richiesti come da Decreto Presidenziale.
L'appello è ammissibile, essendo stato proposto nel rispetto del dettato di cui all'art. 342
c.p.c., avendo l'appellante ben specificato i capi della sentenza a suo dire da riformarsi e i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio.
Venendo al merito dei singoli motivi, ritiene il Collegio di poter decidere la controversia sulla base della c.d. “ragione più liquida”.
In particolare, è dirimente la decisione del terzo motivo di gravame, con cui la appellante si duole della erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che la polizza sottoscritta ad apparente firma del l.r. della società agricola fosse affetta da nullità essendo risultata detta sottoscrizione apocrifa.
La Corte ritiene di non poter condividere detta conclusione.
A tal fine, occorre evidenziare in via preliminare, che la polizza in contestazione fu certamente richiesta dalla società che aveva formulato istanza di anticipo per un aiuto comunitario per l'importo di € 71.109,36.
Detta polizza era necessaria e condizione sine qua non perchè quale Ente CP_7 erogatore, non avrebbe potuto effettuare il pagamento del richiesto acconto in caso di mancato rilascio della detta stessa.
Fatto sta, che la società era tenuta a versare ovviamente il premio di polizza e dalla documentazione prodotta dalla risulta l'avvenuto pagamento. CP_1
D'altro canto, non sarebbe assolutamente ipotizzabile che la appellante potesse rilasciare e sottoscrivere una polizza in favore di senza alcun premio e, soprattutto, senza CP_7 alcuna specifica istanza da parte della Società agricola che aveva presentato domanda di pag. 6/9 aiuto comunitario, essendosi poi quest'ultima resa inadempiente ai propri obblighi tanto che fu disposta la revoca dell'aiuto concesso come pure documentalmente provato.
In conclusione, è certo che la società ebbe a formulare richiesta di aiuto comunitario il cui anticipo per la somma portata dal decreto ingiuntivo fu effettivamente erogato;
che detto aiuto fu successivamente revocato per inadempimento della Società; che il premio risulta essere stato regolarmente versato alla e che quest'ultima ebbe a rilasciare la CP_1 polizza in favore di che, in caso contrario, non avrebbe erogato il finanziamento. CP_7
Così sinteticamente chiariti i termini della vicenda, è chiaro che anche a voler aderire alla tesi del ctu., per cui la sottoscrizione del contraente sarebbe risultata apocrifa, non ci sono comunque dubbi che la società abbia tratto un sicuro beneficio dalla stessa, avendo ottenuto da una parte una garanzia dalla compagnia per ottenere la erogazione del finanziamento da e, dall'altra, non avendo restituito a quanto da CP_7 CP_1 quest'ultima versato ad in virtù della citata polizza a causa dell'inadempimento della CP_7 società medesima.
Ne consegue che per ciò solo, in conseguenza della illegittima locupletazione che ne è derivata in favore della , gli appellati sono tenuti a rimborsare alla odierna Parte_1 appellante, nelle loro qualità, la somma suindicata.
Ma, in ogni caso, la decisione del Primo Giudice non è condivisibile anche con riferimento alla dedotta nullità e inefficacia della polizza per falsità della sottoscrizione del contraente.
Infatti, è pacifico anche sulla base di quanto affermato dalla S.C., che il fatto che nella polizza fideiussoria (che costituisce un contratto autonomo di garanzia) non compaia la sottoscrizione del garantito, non assume di per sé alcun rilievo.
Secondo i Massimi Giudici, infatti, ai fini del perfezionamento di una polizza cauzionale
(come appunto nel caso di specie), non è richiesto il concorso di volontà del garantito
(Cass. N. 13257/2006) e, dunque, anche la dedotta falsità non ha alcuna rilevanza.
Ne consegue, che l'appello deve essere, per i suesposti motivi, accolto con la conseguente condanna delle controparti appellate al pagamento in favore della appellante, in solido tra loro, della somma di cui al decreto ingiuntivo, oltre interessi come dovuti, non essendovi dubbi sulla base della documentazione in atti e di quanto effettivamente riversato dalla
Compagnia ad che l'importo percepito dalla Società sia stato quello di € 71.109,36. CP_7
pag. 7/9 All'accoglimento del gravame, consegue la condanna delle parti appellate alla rifusione in favore di delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio Controparte_1 che si liquidano come da dispositivo.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 16209/21 del Tribunale di Roma, Controparte_1 ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, dichiara tenuti e, quindi, condanna, la Parte_1
in persona dei soci pro tempore,
[...] CP_3
, quale socio illimitatamente responsabile della
[...] Parte_1
, quale socio illimitatamente
[...] CP_4 responsabile della Parte_1
[...
e quali eredi di , tutti in CP_5 Controparte_6 Parte_1 solido fra loro, al pagamento, in favore della in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, delle somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto (€
71.109,36), oltre agli interessi nella misura pari al saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti a far data dal 22/07/2015 sino al soddisfo;
Condanna gli appellati, sempre in solido tra loro, alla rifusione in favore della appellante, delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio che liquida, quanto a quello di primo grado, in € 7. 795,00 di cui € 1.174,00 per la fase introduttiva e di studio, € 3.780,00 per la fase istruttoria ed € 2.025,00 per la fase decisionale, oltre C.U., spese generali, IVA e
CPA come per legge e, per il presente grado, in € 7.160,00 per competenze di cui €
1.489,00 per fase dello studio, € 956,00 per la fase della introduzione, € 2.163,00 per la fase della trattazione ed € 2.552,00 per la fase decisionale, oltre C.U., spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso alla camera di consiglio dell'8.4.2025. pag. 8/9 pag. 9/9
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini