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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/10/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 200/2025 r.g. promosso
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Lucia Maddaleno;
Ricorrente in riassunzione
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Manlio Galeano, Pier Luigi Tomaselli e Ivano Marcedone;
Resistente in riassunzione
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. – opposizione ad avviso di addebito
– gestione separata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 272/2021 del 22.4.2021, questa Corte d'appello, nella contumacia dell'appellato , riformava la sentenza n. 943/2019, con Parte_1
la quale il Tribunale di Siracusa aveva annullato l'iscrizione d'ufficio dello stesso alla gestione separata dell' nonché l'avviso di addebito n. CP_1
59820150001992761000, relativo a contributi per l'anno 2008, in relazione all'attività libero-professionale espletata in tale periodo.
In particolare, dichiarata legittima l'iscrizione del alla gestione Pt_1
separata, la Corte d'appello, in riforma della sentenza gravata, rigettava l'opposizione originariamente proposta avverso l'avviso di addebito n.
59820150001992761000.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso in Cassazione. Parte_1
Con ordinanza n. 34808/2024 pubblicata il 29.12.2024, la Suprema Corte accoglieva il primo motivo di ricorso, con cui era stata dedotta la “violazione e falsa applicazione dell'art. 330 c.p.c. in relazione all'art. 360, co.1, n.4 c.p.c. per avere la Corte giudicato in contumacia senza dichiarare la nullità della notifica dell'atto d'appello, notificato via pec a un difensore diverso da quello che aveva assistito la parte in primo grado, e in un domicilio diverso da quello eletto”. A riguardo la Corte rilevava che: “Dall'esame degli stessi [id est: dei documenti], in particolare dalla sentenza di primo grado, dal ricorso di primo grado e dalla notifica dell'atto d'appello, emerge che la notifica dell'atto d'appello fu effettuata via pec all'avvocata Francesca Gemellaro, mentre risulta che in primo grado la difesa fu assunta dall'avvocata Angela Anello. La notifica va allora dichiarata nulla, siccome effettuata presso un difensore diverso da quello del primo grado.
L'error in procedendo, non rilevato dalla sentenza qui impugnata, rende nulla la stessa ai sensi dell'art.360, co.1, n.4 c.p.c.”. Assorbiti gli alti motivi di ricorso
(relativi, rispettivamente, alla errata individuazione del dies a quo di decorrenza del termine quinquennale di prescrizione e alla violazione dell'art. 116, co.8, lett.
a) della legge n. 388/2000 per aver la Corte territoriale confermato l'avviso di addebito anche in tema di sanzioni civili), cassava, dunque, la sentenza impugnata con rinvio a questa Corte, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio, anche per le spese del giudizio di legittimità. Con ricorso del 4 aprile 2025, ha riassunto il giudizio ex art. 392 Parte_1
c.p.c., chiedendo dichiararsi “la nullità della notifica dell'atto di appello in quanto inesistente e conseguentemente l'improcedibilità dell'appello nonché la nullità della sentenza n. 272/2021 R.Sent. come dichiarata dalla Corte di Cassazione nella citata ordinanza n. 34808/2024 del 30/10/2024 emessa in seno al procedimento n.
27554/2021 pubblicata in data 29/12/2024 e comunicata in data 8/1/2025”, con condanna dell' alla rifusione delle spese di lite, comprese quelle di legittimità. CP_1
Con memoria del 30.5.2025 si è costituito l' formulando le seguenti CP_1
conclusioni: “Voglia l'adita Corte di Appello, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e difesa, con autorizzazione all'eventuale rinnovo della notificazione del ricorso in appello e del pedissequo decreto, oltre che all'avv. Lucia Maddaleno, difensore nel presente giudizio di riassunzione, a cui l'atto viene contestualmente notificato, anche nei confronti dell'avv. Angela Anello, procuratore dell'appellato nel giudizio n. 695/2016 R.G., applicando il decisum della Suprema Corte, in accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza n° 943/2019, emessa nel procedimento iscritto al N.R.G. 695/2016 del Tribunale di Siracusa, confermare
l'avviso di addebito impugnato;
in subordine, condannare parte ricorrente in riassunzione al pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa per le causali tutte portate dall'avviso di addebito per contributi sanzioni civili e interessi fino al soddisfo.”. In particolare, l' sostiene che CP_1
l'errore nella notifica dell'atto di appello in esame configura un'ipotesi di nullità suscettibile di sanatoria ex art. 291 c.p.c. Evidenzia che con sentenza n. 1158/2022, questa Corte d'appello avrebbe confermato la sussistenza, in capo al , Pt_1
dell'obbligo contributivo nei confronti della gestione separata.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 30 settembre 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio deve essere dichiarato estinto. 1.1. L'ordinanza della Corte di Cassazione è stata pubblicata il 29.12.2024 e il ricorso in riassunzione è stato depositato il 4.4.2025 e, dunque, oltre il termine di tre mesi previsto dall'art. 392 c.p.c.
La Suprema Corte ha da tempo chiarito che, in tema di riassunzione del giudizio a seguito di rinvio della cassazione, “vale il principio secondo cui il dies a quo del termine trimestrale per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, ex art. 392 c.p.c., è segnato dalla pubblicazione della sentenza della Corte di
Cassazione mediante deposito in cancelleria, non dalla successiva comunicazione del deposito stesso, la quale non configura elemento integrativo di tale pubblicazione, ma solo adempimento posteriore con finalità informative (Cass. n.
2738/1983). Questo principio, all'evidenza, non pone l'attuale disposto dell'art.
392 c.p.c., in contrasto con l'art. 24 Cost., atteso che la possibilità di esercitare in concreto ed adeguatamente il diritto di difesa resta assicurata dall'entità del termine previsto, ridotto in misura comunque congrua all'espletamento dell'attività difensiva allo scopo di dare concreta attuazione al principio di ragionevole durata del processo previsto dall'art. 111 Cost., comma 2 e dal fatto che la sua decorrenza
è ricollegata a un evento conosciuto o conoscibile dalle parti con l'uso dell'ordinaria diligenza” (cfr. Cass. n. 29204/2018).
Alla tardività della riassunzione, consegue l'estinzione del giudizio ex art. 393
c.p.c., per cui “Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente, o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue;
ma la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda”.
Le spese di tutti i gradi, compreso quello di legittimità, devono essere compensate in considerazione dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali sulle materie oggetto di disamina, all'epoca della originaria instaurazione del contenzioso.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio;
compensa tra le parti le spese di tutti i gradi.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore La Presidente dott.ssa Marcella Celesti dott.ssa Elvira Maltese