Art. 3.
L'indennita' di cui all'art. 1 e' computabile agli effetti della pensione, limitatamente alle misure gia' fissate per i singoli gradi, dall' art. 187 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 .
Non e' computabile, agli stessi effetti, per i volontari.
L'indennita' di cui all'art. 1 e' computabile agli effetti della pensione, limitatamente alle misure gia' fissate per i singoli gradi, dall' art. 187 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 .
Non e' computabile, agli stessi effetti, per i volontari.